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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Valerio Guidarelli Presidente dott. Alessandra Filoni Giudice dott. Fernanda Antonia Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1705/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Andrea Dotti;
contro
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Simona Nasso.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Assegnazione della casa familiare sita a Castelfidardo, via Della Concia n. 18 a
[...]
Pt_1
Revoca del contributo previsto per il mantenimento di , come già concordato in Per_1 passato dalle parti. Per_ provvederà al mantenimento della figlia versando l'importo Controparte_1 mensile complessivo di euro 300,00, di cui euro 150,00 saranno versati alla signora mentre i restanti 150 saranno versati direttamente alla figlia, annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori. verserà alla signora la somma di euro 1.439 entro il mese di Controparte_1 Pt_1 agosto 2025. Tale somma rappresenta la differenza tra il credito vantato dalla signora
a titolo di rimborso delle spese straordinarie e della quota relativa Pt_1 all'assicurazione sulla casa (2931.00 euro + 355 euro) ed il credito vantato dal signor
a titolo di rimborso delle spese del gas fino ad oggi (1.089 euro). CP_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di Parte_1 regolamentare le modalità di mantenimento relativamente alla figlia , nata il Per_2
31.10.2004.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati rasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 25.6.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 5008/2020 del 6.5.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 29.1.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il
12/04/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelfidardo al n. 12, parte 2, serie B dell'anno 1997.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , studentessa universitaria. Per_2
Nulla con riferimento ai all'altra figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
a Loreto il 12/04/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune CP_1 di Castelfidardo al n. 12, parte 2, serie B dell'anno 1997; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfidardo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Presidente Estensore dott. Valerio Guidarelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Valerio Guidarelli Presidente dott. Alessandra Filoni Giudice dott. Fernanda Antonia Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 1705/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Andrea Dotti;
contro
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Simona Nasso.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Assegnazione della casa familiare sita a Castelfidardo, via Della Concia n. 18 a
[...]
Pt_1
Revoca del contributo previsto per il mantenimento di , come già concordato in Per_1 passato dalle parti. Per_ provvederà al mantenimento della figlia versando l'importo Controparte_1 mensile complessivo di euro 300,00, di cui euro 150,00 saranno versati alla signora mentre i restanti 150 saranno versati direttamente alla figlia, annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori. verserà alla signora la somma di euro 1.439 entro il mese di Controparte_1 Pt_1 agosto 2025. Tale somma rappresenta la differenza tra il credito vantato dalla signora
a titolo di rimborso delle spese straordinarie e della quota relativa Pt_1 all'assicurazione sulla casa (2931.00 euro + 355 euro) ed il credito vantato dal signor
a titolo di rimborso delle spese del gas fino ad oggi (1.089 euro). CP_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di Parte_1 regolamentare le modalità di mantenimento relativamente alla figlia , nata il Per_2
31.10.2004.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati rasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 25.6.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
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5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 5008/2020 del 6.5.2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 29.1.2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il
12/04/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelfidardo al n. 12, parte 2, serie B dell'anno 1997.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , studentessa universitaria. Per_2
Nulla con riferimento ai all'altra figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
a Loreto il 12/04/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune CP_1 di Castelfidardo al n. 12, parte 2, serie B dell'anno 1997; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfidardo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Presidente Estensore dott. Valerio Guidarelli