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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa Rg 2452/2021
tra rappresentata difesa dall'Avv. IE AL CP_1
."
E
Controparte_2 e Parte_1 , rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo Manfredi
,
Conclusioni come in atti
FATTO
Parte_1 la società Con atto di citazione ritualmente notificato alle sigg.re Controparte_2 e
CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. [...] (P.IVA 9
Parte 2 , con sede legale in Rende (CS), Via Majorana snc, rappresentata e difesa dall'Avv.
IE AL ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Rende (CS), alla P.zza della Libertà n. 30, allegava: ""Le Sig.re Controparte_2 e Parte_1 in qualità di proprietarie del lotto di terreno sito in
Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00, loro pervenuto per successione ereditaria in data 17/06/2015, nel mese di agosto 2020 alienavano tale area in favore della Società Cooperativa Andromeda 2012, con sede in Rende (CS), Via Repaci n.37.
Il fondo suindicato, al momento della stipula dell'atto di compravendita, era detenuto dalla CP_1
[...] in persona del l.r.p.t., dott. , in quanto i danti causa delle odierne convenute, Parte_2
sin dal gennaio 2008, ne avevano concesso la Sig.ri Parte_3 e Parte_4
disponibilità alla stessa, onde provvedesse alla sua manutenzione, mediante lavori di livellamento e bonifica volti a risanare l'area, resa impraticabile dalla presenza di vegetazione spontanea, cumuli di detriti e rovi, e la potesse utilizzare come piazzale di scarico del materiale da costruzione e come deposito per le attrezzature, concordando, inoltre, che la predetta società sarebbe stata preferita a terzi nell'ipotesi in cui il terreno fosse stato alienato.
I sig.ri Parte_3 si vincolavano, infatti, a concludere un contratto di vendita con la società attrice alle stesse condizioni proposte a terzi, attribuendo alla stessa il diritto di essere preferita.
CP_1 sulla quale la società attrice, nelTale terreno è contiguo ad un'area di proprietà della
2005, ha realizzato un complesso residenziale composto da n. 4 fabbricati e la medesima aveva concluso un patto di prelazione con i sig. Parte_3 in quanto aveva interesse ad acquisire il fondo di loro proprietà per realizzarvi altro fabbricato per civili abitazioni.
Alla luce degli accordi presi, la CP_1 anche successivamente alla realizzazione dei fabbricati sul terreno adiacente, di sua proprietà, continuava a detenere tale area, provvedendo alla recinzione e custodia della stessa, e sostenendone le spese periodiche necessarie per la cura e la manutenzione.
Ebbene, a seguito di successione ereditaria, nel giugno del 2015, il suddetto terreno perveniva in capo alle Sig.re CP_2 , le quali, seppure consapevoli della circostanza che l'immobile fosse nella disponibilità della CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 و
la quale manuteneva l'area e deteneva le chiavi del cancello, posto a delimitazione dell'area recintata, non ritenevano di modificare gli accordi intercorsi tra la società attrice e i danti causa del bene.
Ciononostante, nell'agosto 2020, le odierne convenute trasferivano la proprietà di tale terreno in favore della Società Cooperativa Andromeda 2012, con sede in Rende (CS), Via Repaci n.37, senza dare comunicazione - né scritta, né orale alla CP_1 in persona del 1.r.p.t., dell'intenzione di
-
pervenire alla stipulazione di una compravendita, né delle condizioni richieste per contrattare, precludendo alla stessa la facoltà di esercitare il diritto di prelazione sul bene. Ed infatti, a fronte della mancata denuntiatio da parte delle Sig.re CP_2, la società attrice veniva a conoscenza della stipula di tale compravendita solo in quanto la società acquirente, senza alcuna previa comunicazione alla CP_1 con l'impiego di mezzi meccanici, demoliva la recinzione e procedeva alla modifica dello stato dei luoghi del terreno suindicato.
CP_1Al fine di transigere bonariamente l'insorgenda controversia, la in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 con racc. a/r del 09/06/2020, indirizzata tanto alle Sig.re
,
CP_2 quanto alla società Andromeda 2012, contestava alle odierne convenute la violazione del patto di prelazione intervenuto con i fratelli Parte_3 nonché il mancato rimborso delle spese "
sostenute dalla società attrice per la manutenzione ed il miglioramento del terreno, e si rendeva disponibile a risolvere il contenzioso in via stragiudiziale.
CP_1In assenza di riscontro, la con racc. a/r del 25/06/2020, rinnovava alle Sig.re CP_2
l'invito a definire stragiudizialmente la controversia, mediante la determinazione dell'importo da corrispondere in favore della società attrice a titolo di risarcimento danni, ma alcuna risposta perveniva da parte delle convenute.
Con successive pec del 04/09/2020 e del 24/09/2020, indirizzate tanto alle Sig.re CP_2 , quanto alla società Cooperativa Andromeda 2012, la CP_1 ribadita la disponibilità a fissare un incontro tra le parti al fine di giungere ad un accordo transattivo, invitava la società terza acquirente a non modificare lo stato dei luoghi sino alla definizione dei rapporti tra le parti, posto che la medesima aveva già provveduto alla rimozione della recinzione, all'abbattimento di alberi piantati, ed alla distruzione di blocchetti autoportanti, trascurando altresì di considerare che all'interno dell'area sorgeva un casotto dove erano depositati materiali edili di proprietà della società attrice.
Atteso nuovamente il mancato riscontro da parte delle Sig.re CP_2 , in data 03/11/2020 l'odierna attrice presentava dinanzi all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza, istanza di mediazione n. 370/2020 nei confronti delle convenute, ma il procedimento si concludeva con esito negativo, a causa della mancata comparizione e adesione delle stesse al tentativo di conciliazione. 66
Proseguiva l'attrice sostenendo “l'illegittimità della condotta posta in essere dalle Sig.re CP_2, le quali non solo non hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal patto di prelazione concluso nel 2008 tra i loro danti causa, Sig.ri Parte_3 e la CP_1 in persona del legale rappresentante pro "
,ma non hanno neppure corrisposto, in favore della società attrice, tempore, dott. Parte_2
le somme alla stessa dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della vendita del bene a terzi." E Concludeva: "Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
1) Accertare e dichiarare l'esistenza di un patto di prelazione volontaria intercorso, nel mese di gennaio 2008, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [...]CP_1
Parte 2 ,e i Sig.ri Parte_3 danti causa delle odierne convenute, avente ad oggetto il terreno
,
sito in Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq
1880,00;
2) Condannare le Sig.re CP_2 al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del patto di prelazione, in favore della società attrice, che dovranno essere commisurati al vantaggio patrimoniale che la stessa avrebbe tratto dall'essere preferita al terzo nella vendita del bene, nella misura che è determinata dall'analisi di investimento redatta dalla Reminvest Real Estate s.r.l., prodotta in atti, o in altra, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa anche mediante espletanda CTU.
3) In via gradata, accertare e dichiarare che la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. dal 2008 all'agosto 2020, ha manutenuto il terreno sito in Rende (CS), Parte 2 ,
località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00 e, per l'effetto, condannare le Sig.re CP_2 , quali aventi causa per successione ereditaria dei fratelli Parte_3 al "
risarcimento delle spese sostenute dalla società attrice per i lavori di manutenzione effettuati, in via equitativa. "
Si costituivano le sigg.re Controparte_2 , nata a [...] l'[...] - Codice Fiscale_1
nata a [...] il [...]- residente in [...], e Parte_1
,
residente in [...], rappresentate e c.f. C.F._2 و
difese, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Riccardo Manfredi ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio, sito in Cosenza, alla via Adige n. 38, allegando: " le deducenti non sono eredi ed aventi causa dei sig.ri Parte_3 ma semmai eredi della defunta madre, Persona_1
,
(sposata Perrotta), che era sorella dei sig.ri Parte_4 e Parte_3 Nella
,qualità, hanno concorso all'eredità della nonna materna, Persona_2 - vedova Parte_3 subentrando alla genitrice, dopo la sua morte, avvenuta l'11/7/1996, in un annoso giudizio ereditario, dinanzi a questo intestato Tribunale di Cosenza, n. 1350/1992 RGAC, che è stato definito con sentenza n. 1047 del 17.06.2015, depositata il 19.06.2015, con la quale, sciolta la comunione ereditaria con i germani Parte_3 è stata loro attribuita la titolarità del fondo in contestazione
,
(particella 1034 risultante dal frazionamento dell'originaria particella 114). 66Nella detta sentenza si legge quanto segue: dispone lo scioglimento della comunione dei beni relitti da Persona_2 in conformità all' “Ipotesi 3" allegata alla relazione di consulenza tecnica dell'Ing. Per_3 del 13 novembre 2014 con i relativi conguagli". Come evincesi dalla CTU
Infusino,..., in base all'ipotesi 3, risultavano assegnati a Persona_1 e, quindi, per la quota di
1/2 ciascuno alle sue figlie, Controparte_2 e Parte_1
- Terreno edificabile - Comune di Rende, Fg. 21, particella 1034;
– Fabbricato “B” - Comune di Rende, Fg. 21, particella 1038.
Nello specifico, per la particella 1034, la quota di 2/6 è pervenuta quale quota di diritto, mentre la restante quota di 4/6 è pervenuta a seguito di conguaglio divisionale.
Le esponenti non sono, quindi, eredi degli zii materni ma della madre per cui non corrisponde a verità quanto esposto in citazione. Ammesso e non concesso che i Parte_3 abbiano
attribuito la prelazione di che trattasi, tale presunto accordo non sarebbe efficace nei confronti delle odierne convenute."
Concludevano, pertanto, le convenute chiedendo la declaratoria di inammissibilità/rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, per il deposito delle memorie conclusionali.
Entrambe le parti depositavano tali memorie.
Motivi della decisione
La domanda attorea relativa ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione è infondata per le ragioni che seguono;
parte attrice ha fondato la propria domanda sull'assunto che le convenute quali eredi dei
,vendendo alla Società Cooperativa Andromeda Sig.ri Parte_3 e Parte_4
2012 il lotto di terreno sito in Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, avessero violato il patto di prelazione volontaria intercorso, nelparticella 1034, di mq 1880,00, mese di gennaio 2008 tra la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
Parte_3 e Parte_4Parte_2 ; per come e i predetti Sig.ri affermato dalla stessa attrice nella memoria conclusionale: "Dalla visura Storica dell'immobile,
prodotta dall'attrice al momento della costituzione in giudizio, emerge che, nel mese di gennaio 2008, momento in cui veniva stipulato il patto di prelazione, le CP_2 erano comproprietarie del lotto di terreno per cui è causa in quanto subentrate iure hereditatis a seguito del decesso della madre [...]
"Per_1 e che le stesse, a seguito della sentenza n. 1047 del 2015, emessa dal Tribunale di
Cosenza, in data 17/06/2015, divenivano proprietarie esclusive del bene immobile sito in Rende, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880. Parte_3Appare, perciò evidente che le odierne convenute non sono mai state eredi dei Sig.ri
[...] e ; per tale ragione, sul punto non può condividersi l'assunto di parte Parte_4
attrice che il patto di prelazione volontaria sia stato trasmesso iure hereditatis alle convenute;
è pur vero che la Suprema Corte ha ritenuto tale trasmissibilità, ma, naturalmente, solo nel caso di successione dal proprio dante causa, che risultava anche sottoscrittore del patto;
Il patto di prelazione sottoscritto soltanto da alcuni dei comproprietari del bene indiviso non vincola gli altri comproprietari, a meno che non si provi che questi ultimi fossero a conoscenza di tale patto e non l'avessero mai contestato;
nel caso in esame tale circostanza non risulta affatto provata, essendo emerso dall'istruttoria, seppure in maniera contraddittoria e non del tutto certa, che l'attrice abbia per un periodo detenuto l'immobile in questione. La Suprema Corte, seppure in materia di contratto preliminare di vendita, ha, comunque, affermato il principio di diritto, applicabile anche al caso in esame che, nelle ipotesi di assunzioni di obblighi di fare ( la denuntiatio nel patto di prelazione volontaria, la sottoscrizione del contratto definitivo nel contratto preliminare) da parte di uno solo dei comproprietari proindiviso, tale obbligo rimane valido per il sottoscrittore ma non vincola gli altri comproprietari (cass. 21756/2024).
In conclusione, non essendo emerso nel giudizio che le odierne convenute fossero eredi dei Sig.ri o che le stesse convenute fossero a conoscenza eParte_3 e Parte_4
Parte_3 eavessero accettato il patto di prelazione sottoscritto dai medesimi con la società attrice, la domanda di quest'ultima, sul punto, non può essereParte_4 accolta.
Ciò posto, passando all'esame della domanda di risarcimento danni, avanzata in via subordinata dall'attrice, occorre rilevare che, per come detto, dall'istruttoria, è, in parte emerso che la stessa ha eseguito sul terreno in questione dei lavori di pulizia e di manutenzione, per cui deve ritenersi provata la circostanza posta a base della domanda in questione, anche se la quantificazione delle spese di tali valori, sempre all'esito dell'istruttoria, è rimasta di difficile quantificazione;
per tale ragione, e secondo una stima approssimativa, il danno in questione può essere quantificato in €.1.000,00
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni trattate e l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe:
A) rigetta la domanda attorea relativa ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione ( "Accertare e dichiarare l'esistenza di un patto di prelazione volontaria intercorso, nel mese di gennaio 2008, tra la CP_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 ei Sig.ri
Parte_3 danti causa delle odierne convenute, avente ad oggetto il terreno sito in Rende (CS), "
località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00;
2) Condannare le Sig.re CP_2 al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del patto di prelazione, in favore della società attrice, che dovranno essere commisurati al vantaggio patrimoniale che la stessa avrebbe tratto dall'essere preferita al terzo nella vendita del bene, nella misura che è determinata dall'analisi di investimento redatta dalla Reminvest Real-Estate s.r.l., prodotta in atti, o in altra, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa anche mediante espletanda CTU. “
b) accoglie la domanda attorea di cui al punto 3) dell'atto di citazione (" In via gradata, accertare e dichiarare che la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte 2 , dal 2008 all'agosto 2020, ha manutenuto il terreno sito in Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00 e, per l'effetto, condannare le Sig.re CP_2 , quali aventi causa per successione ereditaria dei fratelli Parte_3 al risarcimento delle spese و
sostenute dalla società attrice per i lavori di manutenzione effettuati, in via equitativa. ") e, per l'effetto condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.1.000,00
Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Cosenza il 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa Rg 2452/2021
tra rappresentata difesa dall'Avv. IE AL CP_1
."
E
Controparte_2 e Parte_1 , rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo Manfredi
,
Conclusioni come in atti
FATTO
Parte_1 la società Con atto di citazione ritualmente notificato alle sigg.re Controparte_2 e
CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. [...] (P.IVA 9
Parte 2 , con sede legale in Rende (CS), Via Majorana snc, rappresentata e difesa dall'Avv.
IE AL ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Rende (CS), alla P.zza della Libertà n. 30, allegava: ""Le Sig.re Controparte_2 e Parte_1 in qualità di proprietarie del lotto di terreno sito in
Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00, loro pervenuto per successione ereditaria in data 17/06/2015, nel mese di agosto 2020 alienavano tale area in favore della Società Cooperativa Andromeda 2012, con sede in Rende (CS), Via Repaci n.37.
Il fondo suindicato, al momento della stipula dell'atto di compravendita, era detenuto dalla CP_1
[...] in persona del l.r.p.t., dott. , in quanto i danti causa delle odierne convenute, Parte_2
sin dal gennaio 2008, ne avevano concesso la Sig.ri Parte_3 e Parte_4
disponibilità alla stessa, onde provvedesse alla sua manutenzione, mediante lavori di livellamento e bonifica volti a risanare l'area, resa impraticabile dalla presenza di vegetazione spontanea, cumuli di detriti e rovi, e la potesse utilizzare come piazzale di scarico del materiale da costruzione e come deposito per le attrezzature, concordando, inoltre, che la predetta società sarebbe stata preferita a terzi nell'ipotesi in cui il terreno fosse stato alienato.
I sig.ri Parte_3 si vincolavano, infatti, a concludere un contratto di vendita con la società attrice alle stesse condizioni proposte a terzi, attribuendo alla stessa il diritto di essere preferita.
CP_1 sulla quale la società attrice, nelTale terreno è contiguo ad un'area di proprietà della
2005, ha realizzato un complesso residenziale composto da n. 4 fabbricati e la medesima aveva concluso un patto di prelazione con i sig. Parte_3 in quanto aveva interesse ad acquisire il fondo di loro proprietà per realizzarvi altro fabbricato per civili abitazioni.
Alla luce degli accordi presi, la CP_1 anche successivamente alla realizzazione dei fabbricati sul terreno adiacente, di sua proprietà, continuava a detenere tale area, provvedendo alla recinzione e custodia della stessa, e sostenendone le spese periodiche necessarie per la cura e la manutenzione.
Ebbene, a seguito di successione ereditaria, nel giugno del 2015, il suddetto terreno perveniva in capo alle Sig.re CP_2 , le quali, seppure consapevoli della circostanza che l'immobile fosse nella disponibilità della CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 و
la quale manuteneva l'area e deteneva le chiavi del cancello, posto a delimitazione dell'area recintata, non ritenevano di modificare gli accordi intercorsi tra la società attrice e i danti causa del bene.
Ciononostante, nell'agosto 2020, le odierne convenute trasferivano la proprietà di tale terreno in favore della Società Cooperativa Andromeda 2012, con sede in Rende (CS), Via Repaci n.37, senza dare comunicazione - né scritta, né orale alla CP_1 in persona del 1.r.p.t., dell'intenzione di
-
pervenire alla stipulazione di una compravendita, né delle condizioni richieste per contrattare, precludendo alla stessa la facoltà di esercitare il diritto di prelazione sul bene. Ed infatti, a fronte della mancata denuntiatio da parte delle Sig.re CP_2, la società attrice veniva a conoscenza della stipula di tale compravendita solo in quanto la società acquirente, senza alcuna previa comunicazione alla CP_1 con l'impiego di mezzi meccanici, demoliva la recinzione e procedeva alla modifica dello stato dei luoghi del terreno suindicato.
CP_1Al fine di transigere bonariamente l'insorgenda controversia, la in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 con racc. a/r del 09/06/2020, indirizzata tanto alle Sig.re
,
CP_2 quanto alla società Andromeda 2012, contestava alle odierne convenute la violazione del patto di prelazione intervenuto con i fratelli Parte_3 nonché il mancato rimborso delle spese "
sostenute dalla società attrice per la manutenzione ed il miglioramento del terreno, e si rendeva disponibile a risolvere il contenzioso in via stragiudiziale.
CP_1In assenza di riscontro, la con racc. a/r del 25/06/2020, rinnovava alle Sig.re CP_2
l'invito a definire stragiudizialmente la controversia, mediante la determinazione dell'importo da corrispondere in favore della società attrice a titolo di risarcimento danni, ma alcuna risposta perveniva da parte delle convenute.
Con successive pec del 04/09/2020 e del 24/09/2020, indirizzate tanto alle Sig.re CP_2 , quanto alla società Cooperativa Andromeda 2012, la CP_1 ribadita la disponibilità a fissare un incontro tra le parti al fine di giungere ad un accordo transattivo, invitava la società terza acquirente a non modificare lo stato dei luoghi sino alla definizione dei rapporti tra le parti, posto che la medesima aveva già provveduto alla rimozione della recinzione, all'abbattimento di alberi piantati, ed alla distruzione di blocchetti autoportanti, trascurando altresì di considerare che all'interno dell'area sorgeva un casotto dove erano depositati materiali edili di proprietà della società attrice.
Atteso nuovamente il mancato riscontro da parte delle Sig.re CP_2 , in data 03/11/2020 l'odierna attrice presentava dinanzi all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza, istanza di mediazione n. 370/2020 nei confronti delle convenute, ma il procedimento si concludeva con esito negativo, a causa della mancata comparizione e adesione delle stesse al tentativo di conciliazione. 66
Proseguiva l'attrice sostenendo “l'illegittimità della condotta posta in essere dalle Sig.re CP_2, le quali non solo non hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal patto di prelazione concluso nel 2008 tra i loro danti causa, Sig.ri Parte_3 e la CP_1 in persona del legale rappresentante pro "
,ma non hanno neppure corrisposto, in favore della società attrice, tempore, dott. Parte_2
le somme alla stessa dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della vendita del bene a terzi." E Concludeva: "Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:
1) Accertare e dichiarare l'esistenza di un patto di prelazione volontaria intercorso, nel mese di gennaio 2008, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [...]CP_1
Parte 2 ,e i Sig.ri Parte_3 danti causa delle odierne convenute, avente ad oggetto il terreno
,
sito in Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq
1880,00;
2) Condannare le Sig.re CP_2 al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del patto di prelazione, in favore della società attrice, che dovranno essere commisurati al vantaggio patrimoniale che la stessa avrebbe tratto dall'essere preferita al terzo nella vendita del bene, nella misura che è determinata dall'analisi di investimento redatta dalla Reminvest Real Estate s.r.l., prodotta in atti, o in altra, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa anche mediante espletanda CTU.
3) In via gradata, accertare e dichiarare che la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. dal 2008 all'agosto 2020, ha manutenuto il terreno sito in Rende (CS), Parte 2 ,
località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00 e, per l'effetto, condannare le Sig.re CP_2 , quali aventi causa per successione ereditaria dei fratelli Parte_3 al "
risarcimento delle spese sostenute dalla società attrice per i lavori di manutenzione effettuati, in via equitativa. "
Si costituivano le sigg.re Controparte_2 , nata a [...] l'[...] - Codice Fiscale_1
nata a [...] il [...]- residente in [...], e Parte_1
,
residente in [...], rappresentate e c.f. C.F._2 و
difese, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Riccardo Manfredi ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio, sito in Cosenza, alla via Adige n. 38, allegando: " le deducenti non sono eredi ed aventi causa dei sig.ri Parte_3 ma semmai eredi della defunta madre, Persona_1
,
(sposata Perrotta), che era sorella dei sig.ri Parte_4 e Parte_3 Nella
,qualità, hanno concorso all'eredità della nonna materna, Persona_2 - vedova Parte_3 subentrando alla genitrice, dopo la sua morte, avvenuta l'11/7/1996, in un annoso giudizio ereditario, dinanzi a questo intestato Tribunale di Cosenza, n. 1350/1992 RGAC, che è stato definito con sentenza n. 1047 del 17.06.2015, depositata il 19.06.2015, con la quale, sciolta la comunione ereditaria con i germani Parte_3 è stata loro attribuita la titolarità del fondo in contestazione
,
(particella 1034 risultante dal frazionamento dell'originaria particella 114). 66Nella detta sentenza si legge quanto segue: dispone lo scioglimento della comunione dei beni relitti da Persona_2 in conformità all' “Ipotesi 3" allegata alla relazione di consulenza tecnica dell'Ing. Per_3 del 13 novembre 2014 con i relativi conguagli". Come evincesi dalla CTU
Infusino,..., in base all'ipotesi 3, risultavano assegnati a Persona_1 e, quindi, per la quota di
1/2 ciascuno alle sue figlie, Controparte_2 e Parte_1
- Terreno edificabile - Comune di Rende, Fg. 21, particella 1034;
– Fabbricato “B” - Comune di Rende, Fg. 21, particella 1038.
Nello specifico, per la particella 1034, la quota di 2/6 è pervenuta quale quota di diritto, mentre la restante quota di 4/6 è pervenuta a seguito di conguaglio divisionale.
Le esponenti non sono, quindi, eredi degli zii materni ma della madre per cui non corrisponde a verità quanto esposto in citazione. Ammesso e non concesso che i Parte_3 abbiano
attribuito la prelazione di che trattasi, tale presunto accordo non sarebbe efficace nei confronti delle odierne convenute."
Concludevano, pertanto, le convenute chiedendo la declaratoria di inammissibilità/rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, per il deposito delle memorie conclusionali.
Entrambe le parti depositavano tali memorie.
Motivi della decisione
La domanda attorea relativa ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione è infondata per le ragioni che seguono;
parte attrice ha fondato la propria domanda sull'assunto che le convenute quali eredi dei
,vendendo alla Società Cooperativa Andromeda Sig.ri Parte_3 e Parte_4
2012 il lotto di terreno sito in Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, avessero violato il patto di prelazione volontaria intercorso, nelparticella 1034, di mq 1880,00, mese di gennaio 2008 tra la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
Parte_3 e Parte_4Parte_2 ; per come e i predetti Sig.ri affermato dalla stessa attrice nella memoria conclusionale: "Dalla visura Storica dell'immobile,
prodotta dall'attrice al momento della costituzione in giudizio, emerge che, nel mese di gennaio 2008, momento in cui veniva stipulato il patto di prelazione, le CP_2 erano comproprietarie del lotto di terreno per cui è causa in quanto subentrate iure hereditatis a seguito del decesso della madre [...]
"Per_1 e che le stesse, a seguito della sentenza n. 1047 del 2015, emessa dal Tribunale di
Cosenza, in data 17/06/2015, divenivano proprietarie esclusive del bene immobile sito in Rende, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880. Parte_3Appare, perciò evidente che le odierne convenute non sono mai state eredi dei Sig.ri
[...] e ; per tale ragione, sul punto non può condividersi l'assunto di parte Parte_4
attrice che il patto di prelazione volontaria sia stato trasmesso iure hereditatis alle convenute;
è pur vero che la Suprema Corte ha ritenuto tale trasmissibilità, ma, naturalmente, solo nel caso di successione dal proprio dante causa, che risultava anche sottoscrittore del patto;
Il patto di prelazione sottoscritto soltanto da alcuni dei comproprietari del bene indiviso non vincola gli altri comproprietari, a meno che non si provi che questi ultimi fossero a conoscenza di tale patto e non l'avessero mai contestato;
nel caso in esame tale circostanza non risulta affatto provata, essendo emerso dall'istruttoria, seppure in maniera contraddittoria e non del tutto certa, che l'attrice abbia per un periodo detenuto l'immobile in questione. La Suprema Corte, seppure in materia di contratto preliminare di vendita, ha, comunque, affermato il principio di diritto, applicabile anche al caso in esame che, nelle ipotesi di assunzioni di obblighi di fare ( la denuntiatio nel patto di prelazione volontaria, la sottoscrizione del contratto definitivo nel contratto preliminare) da parte di uno solo dei comproprietari proindiviso, tale obbligo rimane valido per il sottoscrittore ma non vincola gli altri comproprietari (cass. 21756/2024).
In conclusione, non essendo emerso nel giudizio che le odierne convenute fossero eredi dei Sig.ri o che le stesse convenute fossero a conoscenza eParte_3 e Parte_4
Parte_3 eavessero accettato il patto di prelazione sottoscritto dai medesimi con la società attrice, la domanda di quest'ultima, sul punto, non può essereParte_4 accolta.
Ciò posto, passando all'esame della domanda di risarcimento danni, avanzata in via subordinata dall'attrice, occorre rilevare che, per come detto, dall'istruttoria, è, in parte emerso che la stessa ha eseguito sul terreno in questione dei lavori di pulizia e di manutenzione, per cui deve ritenersi provata la circostanza posta a base della domanda in questione, anche se la quantificazione delle spese di tali valori, sempre all'esito dell'istruttoria, è rimasta di difficile quantificazione;
per tale ragione, e secondo una stima approssimativa, il danno in questione può essere quantificato in €.1.000,00
Infine le spese;
queste, attesa la complessità delle questioni trattate e l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe:
A) rigetta la domanda attorea relativa ai punti 1) e 2) dell'atto di citazione ( "Accertare e dichiarare l'esistenza di un patto di prelazione volontaria intercorso, nel mese di gennaio 2008, tra la CP_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_2 ei Sig.ri
Parte_3 danti causa delle odierne convenute, avente ad oggetto il terreno sito in Rende (CS), "
località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00;
2) Condannare le Sig.re CP_2 al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento del patto di prelazione, in favore della società attrice, che dovranno essere commisurati al vantaggio patrimoniale che la stessa avrebbe tratto dall'essere preferita al terzo nella vendita del bene, nella misura che è determinata dall'analisi di investimento redatta dalla Reminvest Real-Estate s.r.l., prodotta in atti, o in altra, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa anche mediante espletanda CTU. “
b) accoglie la domanda attorea di cui al punto 3) dell'atto di citazione (" In via gradata, accertare e dichiarare che la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte 2 , dal 2008 all'agosto 2020, ha manutenuto il terreno sito in Rende (CS), località Profeta Via Avogadro, in catasto foglio 21, particella 1034, di mq 1880,00 e, per l'effetto, condannare le Sig.re CP_2 , quali aventi causa per successione ereditaria dei fratelli Parte_3 al risarcimento delle spese و
sostenute dalla società attrice per i lavori di manutenzione effettuati, in via equitativa. ") e, per l'effetto condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.1.000,00
Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Cosenza il 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise