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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1295 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 764/2020 resa dal Tribunale di Bari il 20/02/2020, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. tra
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Schittulli, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante= e
in persona del suo legale rappresentante TE pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Interventrice CP_2
e
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, in persona del suo legale rappresentane Controparte_6 pro tempore,
=Appellati-Contumaci=
All'udienza collegiale del 3 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – 1 Con atto di citazione notificato il 5-11/12/2012, la
[...]
(in seguito, per brevità, anche solo Controparte_6 Controparte_6 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , Controparte_3 Controparte_4
nonché la (in seguito Controparte_7 Parte_1 Contro per brevità, anche solo per sentire dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. c.c., l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione con riserva di usufrutto a rogito notaio dr.ssa del 14 maggio 2010, con il quale Persona_1
e , previa riserva dell'usufrutto generale e vitalizio Controparte_3 Controparte_7 con diritto di accrescimento, avevano donato in favore del figlio Controparte_4 ciascuno la quota di ½ pro indiviso, e quindi l'intero, dei diritti di nuda proprietà delle porzioni immobiliari ivi analiticamente descritte (fabbricato in Noicattaro alla via Macario nn. 36/40) limitatamente ai diritti trasferiti da al donatario, Controparte_3 nonché dell'ipoteca volontaria iscritta il 03.02.2011 (n. 4369 di rg. e 1101 di rep.) concessa da e sullo stesso fabbricato oggetto della Controparte_3 Controparte_4 precedente donazione, ciascuno per i diritti di rispettiva competenza, in favore della
, a garanzia di una linea di credito Parte_1 concessa dalla suddetta banca (in forza di un contratto di apertura di credito a rogito notaio dr.ssa del 27.1.2011, rep.136072 racc. 17618) in favore della Persona_1
Controparte_9
A fondamento della domanda, l'attrice lamentò il pregiudizio che gli atti dispositivi impugnati arrecavano alle sue ragioni creditorie, rivenienti dalle fideiussioni che aveva prestato nei suoi confronti, nell'anno 2006, a garanzia degli Controparte_3 obblighi assunti nei confronti di essa attrice dalla rimasti Controparte_9 insoddisfatti, per i quali essa attrice aveva chiesto ed ottenuto, in danno della debitrice principale e del fideiussore, quali obbligati in solido, decreto ingiuntivo n. 1313/2012, reso dal Tribunale di Bari il 05.06.2012, non opposto e quindi divenuto esecutivo, per gli importi ivi analiticamente riportati. Contr Solo la si costituì in giudizio, contestando estensivamente la domanda proposta nei suoi confronti non ricorrendo, nella specie, i presupposti per il suo accoglimento.
Acquisita la documentazione in atti e disposto, su istanza dell'attrice, l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci -i quali non si presentarono a renderlo- il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha accolto la domanda attorea, dichiarando, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti dispositivi dalla stessa impugnati, tra i quali quello Contro avente ad oggetto l'ipoteca volontaria iscritta in favore della il 3.02.2011, limitatamente ai diritti di ciascuno dei concedenti, e Controparte_3 Controparte_4
Contr Con atto di citazione notificato il 19-26/11/2020 la ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti ed il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa depositata il 17.03.2021 si è costituita l' TE
(in seguito per brevità, anche solo nella dichiarata qualità di
[...] CP_1
2 successore a titolo particolare dell'appellata per aver acquisito Controparte_6 dalla stessa, ex art. 58 TUB, un portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019, tra i quali quello a tutela del cui soddisfacimento l'azione revocatoria era stata proposta. Ha quindi contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Gli appellati , e , sebbene Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sia stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei loro confronti, ritualmente effettuata, anche nel presente grado non si sono costituiti così come non si è costituita la Controparte_6
Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 3 marzo 2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_3 CP_4
e della non costituitisi in giudizio
[...] Controparte_5 Controparte_6 sebbene l'atto di appello sia stato loro ritualmente notificato. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato dall sollevata dall'appellante solo con la comparsa CP_1 conclusionale sul presupposto della mancanza di prova della intervenuta successione a titolo particolare nel credito dedotto in giudizio per non essere a tal fine sufficiente la produzione del solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Nel caso di specie, in effetti, l costituendosi in giudizio, nel dedurre la sua CP_1 avvenuta successione nel credito dedotto in giudizio, ha allegato la copia della G.U. del 2 gennaio 2020 su cui era stato pubblicato il relativo avviso di cessione, non anche il contratto ivi richiamato. Nonostante siffatta omissione, si possono tuttavia ritenere sussistenti sia la legittimazione attiva della interventrice, riveniente dall'allegazione dell'avvenuta acquisizione a titolo particolare del credito azionato a tutela della proposta azione revocatoria, sia l'effettivo acquisto di tale diritto da parte della stessa. Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13.06.2019 n. 15884 e Cass. 16.4.2021 n. 10200) l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza, etc.) che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute era ricompreso nell'oggetto della cessione, la quale aveva ad oggetto, tra gli altri: (a) tutti i Rapporti che presentavano le seguenti caratteristiche: (i) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019 i debitori erano classificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti
3 deteriorate”; (ii) i debitori non erano banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni. Nell'avviso era peraltro specificato che i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa avrebbero potuto consultare, per ogni ulteriore informazione, il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125842 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. Va poi soggiunto che la creditrice originaria, sebbene ritualmente Controparte_6 citata, non si è costituita in giudizio, così dimostrando implicitamente il proprio disinteresse all'esito del giudizio (proprio in ragione dell'intervenuta cessione del credito controverso) laddove la cessionaria si è costituita con il patrocinio dello stesso difensore che aveva assistito l'originaria creditrice opposta ed al quale è stato altresì notificato l'atto di appello, la cui copia ha prodotto in giudizio. Va ancora soggiunto che l preso atto della eccezione sollevata dall'appellante CP_1 solo in comparsa conclusionale, nel depositare la memoria di replica, ha allegato alla stessa certificazione notarile attestante che tra i crediti oggetto di cessione vi erano anche quelli riveniente dai finanziamenti, garantiti dagli originari debitori, concessi all' nonché dichiarazione di avvenuta cessione del credito in Controparte_9 questione, effettuata dalla cedente.
Quindi, in ossequio al principio affermato da Cass. 31/08/2018 n. 21492, secondo cui
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima, senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo” (conf.: App. Bari 20/06/2022, n. 988) deve affermarsi la legittimazione dell a contrastare il CP_1 gravame, autonomamente ed il luogo della cedente, della quale, tuttavia, non può disporsi l'estromissione, in mancanza del consenso di tutte le parti in causa, per effetto della costituzione (da qualificarsi come intervento volontario) dell quale CP_1 cessionaria del credito a salvaguardia del quale aveva agito l'originaria attrice. Tanto in virtù del disposto del primo comma dell'art. 111 c.p.c. (secondo il quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie) laddove il terzo comma, prima parte, dello stesso articolo concede al successore a titolo particolare soltanto la possibilità di intervenire o essere chiamato nel processo.
L'esercizio della facoltà di intervento comporta comunque l'assunzione della qualità di parte in capo all'interventrice con ogni conseguenza in ordine agli effetti ed all'eventuale impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio.
Va infine precisato che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, che legittima il successore ad intervenire in causa, si ha non soltanto quando sia trasferito l'identico diritto che forma oggetto della controversia ma ogni volta che il trasferimento importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare 4 dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio. Tale è la situazione determinatasi nell'odierna vicenda (Cass. 09/06/2014, n. 12953; Cass. 26/05/2003, n. 8316; Cass. 22/06/1965, n. 1309; Cass. 05/12/ 1977, n. 5264, nonché Cass. 26/11/2019, n.30738). Il diritto “all'inefficacia dell'atto”, infatti, non è fine a se stesso, ma viene promosso ed esercitato a tutela di uno specifico diritto di credito, al quale è condizionato, tanto che la sopravvenienza di un accertamento definitivo, in ordine all'inesistenza del credito vantato dall'attore in seno al giudizio revocatorio, quand'anche quell'asserito credito fosse già stato conservato con una pronuncia ex art. 2901 c.c. definitiva, renderebbe quest'ultima inutiliter data. Proprio la necessaria cointeressenza tra diritto all'inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole del debitore e diritto di credito, che legittima il creditore all'esercizio del primo, implica che il trasferimento del diritto di credito importi, “per un rapporto di derivazione sostanziale”, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica cui inerisce la pretesa (alla inefficacia dell'atto dispositivo) dedotta in giudizio. Del resto, se il trasferimento del credito implica l'identità del diritto trasferito, nel senso che quello spettante al nuovo creditore è identico a quello già spettante al creditore originario, con la conseguente sopravvivenza dei diritti accessori al credito, come privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori, sicché nell'oggetto della cessione rientra la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integra il suo contenuto economico o ne specifica la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito (art. 1263 c.c.), al cessionario non può ritenersi inibito intervenire in una azione revocatoria già promossa a tutela del credito trasferitogli, avvalendosi della efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca.
Passando all'esame del merito del gravame, con il primo motivo l'appellante, richiamati i fatti di causa, deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in quanto il Giudice di prime cure, aveva espresso il suo giudizio circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della proposta domanda revocatoria riportando sostanzialmente le difese dell'originaria convenuta, come svolte in comparsa conclusionale, senza il benché minimo supporto argomentativo circa siffatta adesione e senza alcun riferimento alle argomentazioni difensive svolte da essa appellante.
Il motivo è infondato.
In tema di nullità della sentenza, agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., 4, affinché sia integrato il vizio di mancanza della motivazione, è necessario che la motivazione manchi completamente nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero che la motivazione esista solo formalmente come parte dell'atto ma le sue argomentazioni siano talmente contraddittorie da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (così tra le tante, Cass. 17/05/2022, n. 15735). 5 In altri termini, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Inoltre, l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente -pur dovendoli prendere in considerazione- tutti gli argomenti portati dalla parte- interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. 17 maggio 2013, n. 12123).
È pertanto da escludere che la mancata "risposta alle argomentazioni e deduzioni articolate" di una delle parti "nel corso del giudizio" determini, di per sé, "l'illegittimità della pronuncia".
Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume l'appellante, la sentenza impugnata, conformemente al disposto del citato art. 118 dis. att. c.p.c., riporta le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, ossia il ragionamento svolto dal Giudicante con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni delle parti, dallo stesso ritenute rilevanti, dovendosi considerare assorbite quelle ulteriori non espressamente esaminate, per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Segnatamente, il primo Giudice, dopo aver estensivamente riportato in sentenza il contenuto degli atti introduttivi delle parti costituite (tanto della che della CP_6 Contr
) ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria proposta dall'originaria attrice nei confronti dei convenuti , e Controparte_3 Controparte_4 riguardo all'atto di donazione del 14 maggio 2010, motivando Controparte_5 adeguatamente le ragioni di tale statuizione. Ha quindi esaminato l'ulteriore domanda proposta dall'attrice, avente ad oggetto l'ipoteca volontaria iscritta il 03.02.2011, concessa in data 27.01.2011 da e ciascuno per i Controparte_3 Controparte_4 Contr diritti di rispettiva competenza, in favore della , ravvisando in capo alla stessa la ricorrenza della partecipatio fraudis, come desunta dai vari elementi di giudizio evidenziati in sentenza. Infine, il Giudice di prime cure ha espressamente esaminato la domanda subordinata proposta dall'odierna appellante, ritenendo anche la stessa infondata in quanto genericamente formulata e peraltro improponibile, considerato l'oggetto della controversia.
Operando una corretta applicazione del principio della motivazione della sentenza, il Tribunale dunque ha rispettato la funzione essenziale di fondamento di legittimità
6 dell'azione giurisdizionale, quale strumento di comprensione e controllo delle modalità di esercizio di tale potere. La circostanza che le valutazioni operate dal primo Giudice con riferimento a tutti gli elementi oggetto di controversia possano essere in ipotesi errate non costituisce vizio di motivazione, incidendo invece sulla correttezza nel merito della decisione assunta, deducibile con la proposizione del gravame sugli specifici punti della statuizione ritenuti con conformi al diritto, ivi ricomprendendosi anche l'eventuale omessa pronuncia su domande e/o eccezioni formulate dalle parti.
Con il secondo motivo si deduce insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'ipoteca volontaria Contr in favore della , laddove, per un verso, individua la partecipatio fraudis di essa appellante nella “fase istruttoria espletata anteriormente alla stipula dell'atto pubblico sulla cui base fu possibile iscrivere l'ipoteca de qua” ovvero nelle “allegate visure della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia”, e, per altro verso, oblitera le difese della medesima appellante sull'insussistenza dell'eventus damni.
Assume l'appellante che una corretta valutazione delle sue difese, come estensivamente riportate nell'atto di appello, avrebbe portato al rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, in quanto: a)-la domanda revocatoria proposta dalla aveva ad oggetto CP_6 esclusivamente la declaratoria di inefficacia dell'atto di concessione dell'ipoteca del 27.01.2011 non nella sua interezza, ma limitatamente alla sola quota riferibile a
, e quindi al 50% dell'usufrutto di cui questi era titolare;
Controparte_3
b)-nella specie, difettava innanzitutto la prova dell'eventus damni, consistente nella dimostrazione che il pregiudizio subito dall'atto di disposizione era tale da consentire, una volta accolta la domanda revocatoria, l'utile esperimento dell'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto dispositivo impugnato. Le porzioni immobiliari oggetto della domanda attorea, tuttavia, erano già state vincolate, con atti antecedenti a quelli impugnati, a garanzia di crediti vantati da terzi;
segnatamente, mediante ipoteca del 04.03.2004 a favore della Banca Nazionale del Lavoro per € 720.000,00 nonché mediante ulteriori distinte ipoteche del 28.12.2011, 04.01.2012 e 18.01.2012, rispettivamente a favore della Centro Leasing spa, della e della Parte_2
Banca Apulia spa per complessivi € 1.725.000,00. Era dunque evidente il difetto di interesse alla proposizione dell'azione e, conseguentemente, dell'eventus damni, stante l'impossibilità, per l'originaria attrice, di poter utilmente esperire l'azione esecutiva sui beni oggetto degli atti dispositivi impugnati in ragione dei privilegi ipotecari già concessi in favore di altri creditori. Peraltro, la pur essendo rimasto inadempiuto il credito dalla stessa vantato CP_6 già a far data dal 31.12.2010, non si era premurata di agire tempestivamente per conseguirne la soddisfazione giudiziale, così consentendo ad altro creditore (Centro Leasing s.p.a.) di iscrivere ipoteca giudiziale su altra porzione immobiliare di rilevante valore economico (una villa in Torre a Mare) di cui il era proprietario pro CP_10 quota (50% dell'intero) sino ad allora rimasta libera da vincoli pregiudizievoli.
7 Da ultimo, nemmeno assumeva rilevanza la successione temporale degli atti di disposizione in contestazione giacché trattavasi di negozi intervenuti non in un breve periodo, bensì in un arco di tempo lunghissimo, addirittura a distanza di anni l'uno dall'altro, essendosi appunto conclusi nel 2008, 2010 e 2011. Né la controparte aveva dimostrato un qualsivoglia collegamento tra l'atto impugnato e quelli che lo avevano preceduto;
c)-Era altresì insussistente, in capo ad essa appellante, la consapevolezza del pregiudizio. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, secondo cui già nel 2008
“era a conoscenza… della pesante posizione debitoria della società Controparte_3 Contr da lui garantita” mentre la , non poteva non sapere del “depauperamento del patrimonio” e delle “esposizioni debitorie” di , in quanto l Controparte_3 [...]
(a garanzia delle cui obbligazioni fu iscritta l'impugnata ipoteca Controparte_9 volontaria) nel 2008, a seguito dell'apertura di una nuova filiale a Barletta, aveva fatto registrare un fatturato di € 43.000.000,00. Ancora nel 2010 il fatturato ammontava comunque ad € 24.500.000,00. Tale situazione aveva tranquillizzato anche la tant'è che malgrado la CP_6
e già a partire dal 31.12.2010 non avessero mantenuto CP_9 Controparte_3 fede alle obbligazioni assunte nei suoi confronti, solo il 15.02.2012, aveva costituito in mora i coobbligati, rivelando il suo credito, la cui esistenza era insospettabile e addirittura inesistente al momento della stipula del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 27.1.2011. Era quindi da escludere che l'appellante potesse essere a conoscenza del carattere pregiudizievole di quella garanzia, considerata la situazione economico patrimoniale della società garantita, come risultante dai bilanci prossimi alla stipula del relativo atto, tutti positivi sia in termini di volume di affari che di utili. Né era stata fornita alcuna prova della dolosa preordinazione. Peraltro, l'entità del tempo trascorso tra gli atti di disposizione e tra questi e il sorgere del credito vantato dalla , costituiva ulteriore elemento che escludeva qualsivoglia intento di CP_6 nuocere da parte di e, soprattutto, la conoscenza di tale intento Controparte_3 Contr fraudolento da parte della . Sul punto, nemmeno avevano rilevanza i dati sull'esposizione debitoria acquisibili tramite la Centrale Rischi, fornendo questa, solo la misura dell'esposizione debitoria del soggetto nei confronti dell'Istituto richiedente. Erroneamente il Giudice di prime cure aveva poi riconosciuto rilevanza alla mancata comparizione dei convenuti e a rendere Controparte_3 Controparte_4
l'interrogatorio formale disposto nei loro confronti ad istanza dell'originaria attrice, essendo pacifica l'irrilevanza, ai fini probatori, di detta mancata comparizione nei confronti dei litisconsorti necessari. Contr La , in realtà, nel momento in cui aveva ritenuto di tutelare le sue ragioni creditorie con l'acquisizione di una garanzia ipotecaria sulle unità immobiliari nella quota di disponibilità del debitore e di procedere esecutivamente sulle stesse, altro non aveva fatto se non assumere comportamenti conformi a quelli del corretto operatore bancario, laddove era stata l'originaria attrice a non attivarsi tempestivamente per tutelare il proprio credito. 8 Infine, sostiene l'appellante, nemmeno poteva ritenersi che il credito azionato dall'originaria attrice fosse antecedente all'atto dispositivo impugnato, dovendosi ritenere insorto, quel credito, solo nel giugno 2012 a seguito della procedura monitoria, ovvero, al più, il 12.2.2012 col il telegramma di costituzione in mora trasmesso ai coobbligati. Conseguentemente, la domanda attorea andava rigettata anche perché nessuna prova era stata data della suddetta preordinazione dolosa.
Il motivo è anch'esso infondato con riferimento a tutti i profili di censura in cui esso si articola.
Innanzitutto, va premesso che, con la proposta impugnazione, non è stato censurato il capo della sentenza che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione intervenuto tra e limitatamente ai diritti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 trasferiti dal primo in favore del secondo (nuda proprietà della quota di pertinenza di
) per cui, sul punto, la sentenza impugnata è passata in giudicato. TE1
Il Giudice di prime cure, peraltro, contrariamente a quanto assume l'appellante, ha dichiarato l'inefficacia del successivo atto di costituzione dell'ipoteca volontaria in favore di essa appellante con riferimento a tutti i diritti dei disponenti (quello di usufrutto di pertinenza di e la nuda proprietà di pertinenza di Controparte_4 CP_3
sui quali l'ipoteca è stata iscritta, non anche limitatamente ai soli diritti di
[...]
. Controparte_3
Si legge, infatti, nel dispositivo della sentenza artt.2901 e ss. c.c., nei confronti della Controparte_6
con sede in alla via Cassa di Risparmio n.15, c.f. e p. i.v.a.
[...] CP_6
, l'ipoteca volontaria iscritta il 03.02.2011 n.4369 di rg. e 1101 di rp. P.IVA_1
Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Bari, Servizio di Pubblicità Immobiliare in favore della , con TE2 sede in alla via Mazzini n.52, c.f. , concessa da Parte_1 P.IVA_2 CP_3
e ciascuno per i propri diritti sui seguenti beni ….>>.
[...] Controparte_4
Ne consegue che, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, la disposta declaratoria di inefficacia dell'atto in questione con riferimento ai diritti di CP_4
anche sul punto l'impugnata sentenza deve ritenersi passata in giudicato,
[...] avendo l'appellante censurato soltanto il capo della sentenza che ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria con riferimento ai soli diritti di Controparte_3 sui quali l'ipoteca era stata iscritta.
Così definito l'ambito operativo della proposta impugnazione, rileva la Corte che non coglie nel segno la doglianza secondo cui non sussisterebbe, nella specie, l'eventus damni in ragione del difetto di interesse dell'appellata all'utile esperimento dell'azione esecutiva sui beni concessi in garanzia, stante la preesistenza di vincoli ipotecari gravanti sugli stessi in favore di altri creditori iscritti prima della proposizione della domanda.
E' pacifico, infatti, che l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la dimostrazione della concreta possibilità di soddisfare il credito vantato attraverso l'esecuzione sui beni oggetto dell'atto dispositivo impugnato (possibilità non
9 ricompresa tra i presupposti indicati dall'art. 2901 c.c.) essendo peraltro la stessa collegata a plurimi fattori, la cui ricorrenza non è possibile escludere a priori (quali la rinunzia dei precedenti creditori privilegiati e/o l'eventuale soddisfazione dei loro crediti); né peraltro è stato dedotto e documentato che i creditori ipotecari di cui si è detto abbiano promosso azioni esecutive volte al soddisfacimento dell'eventuale loro credito residuo, rimasto insoddisfatto. Del resto, l'orientamento prevalente della Suprema Corte (cfr. Cass. 28/03/2024, n. 8422; Cass. 1/02/2024, n. 3020; Cass. 29/01/2024, n. 2711; Cass., 27/02/2023, n. 5815; Cass. 26/11/2019, n. 30736) è nel senso che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni. Questo consiste nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito;
per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore - altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione l'azione revocatoria possa essere esperita sol perché il debitore sostituisca beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore- né che il debitore si renda insolvente;
proprio perché non postula un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza del debitore, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito (Cass. 27/06/1977, n. 2761). E' vero, inoltre, che, sempre secondo la Corte di legittimità, "in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria" (così, in motivazione, Cass. 8/08/2018, n. 20671; nello stesso senso già Cass. 12/03/2018, n. 5860; Cass. 25/05/2017, n. 13172, Cass. 10/06/2016, n. 11892). Deve allora riconoscersi che una <situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro", sicché "la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro"; di conseguenza "non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà>> (Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Non è dunque necessario che il creditore dimostri, onde veder accolta l'actio pauliana, la concreta possibilità di soddisfazione del credito, atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato 10 e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso;
ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi;
ciò esclude, come già innanzi rilevato e diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare, al fine di esperire l'azione di cui all'art. 2901 cod. civ., l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione. Solo qualora una procedura esecutiva immobiliare, promossa dal creditore ipotecario, sia già in atto sul bene, sarà eventualmente possibile valutare specificamente il pregiudizio nella sua certezza ed effettività la concretezza, “con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo” (Cass. 15/07/2009, n. 16464 e Cass. 29/08/2019, n. 21783, invocate dall'appellante). Situazione, quest'ultima, che, come già innanzi osservato, non ricorre nella specie.
Parimenti infondata è l'ulteriore censura relativa al contegno omissivo tenuto dall'originaria attrice nell'azionare e rendere palese la sua pretesa creditoria, atteso che ove la stessa avesse agito tempestivamente, ben avrebbe potuto trovare soddisfacimento il credito vantato sui beni ancora nella disponibilità del debitore, quali la comproprietà di una villa in Torre a Mare, sottoposta ad ipoteca giudiziale solo in data 28.12.2011. Tanto per l'assorbente rilievo che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, se non è richiesto che il credito a cui tutela l'azione viene promossa sia già giudizialmente accertato (potendosi trattare di credito cd. litigioso) nemmeno è richiesto che il creditore si attivi entro un dato termine (salva, ovviamente, l'eventuale prescrizione) per il suo accertamento o per impugnare eventuali atti dispositivi pregiudizievoli posti in essere dal debitore.
Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va preliminarmente ricordato che, per pacifica giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, c.c. in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale, quindi, al momento della nascita del credito, sicché è a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Così tra le più recenti, Cass. 10/01/2023, n. 330 e Cass. 5/07/2023, n.19012).
11 Nel caso di specie è incontestato che le fideiussioni dalle quali rinveniva il credito vantato dall'originaria attrice erano state rilasciate da il 23.08.2006 a Controparte_3 garanzia degli affidamenti concessi alla Controparte_9
Sicché, contrariamente a quanto assume l'appellante, l'insorgenza del credito va certamente ricondotta alla data di assunzione delle fideiussioni non anche a quella successiva in cui quel credito è stato azionato. L'atto dispositivo impugnato è quindi successivo all'insorgenza del credito, donde l'elemento soggettivo richiesto risiede nella sola consapevolezza del fideiussore e della beneficiaria dell'ipoteca oggetto di quell'atto (trattandosi di atto a titolo oneroso) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni). Tale requisito, come previsto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1) c.c., si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto; non è cioè necessaria la specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela l'azione revocatoria è stata proposta (dolosa preordinazione), rivelandosi sufficiente la mera consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr., in tal senso, tra le ultime, Cass. 12/05/2022, n.15257). La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Nella vicenda in esame, il Giudice di prime cure ha rilevato che nel Controparte_3 Contr momento in cui concesse la garanzia ipotecaria in favore della era pienamente consapevole della situazione economica negativa in cui versava la società da lui garantita, così come poteva evincersi anche dalla ingiustificata mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale lui deferito, dalla quale era possibile trarre argomenti di prova a norma del combinato disposto degli artt. 116 e 232 c.p.c..
Quanto alla partecipatio fraudis in capo alla beneficiaria dell'ipoteca, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'appellata e, in generale, del ceto creditizio, sulla base dei seguenti rilievi:
<Nell'ambito, infatti, della fase istruttoria espletata anteriormente alla stipula dell'atto pubblico sulla cui base fu possibile iscrivere l'ipoteca de qua, la
[...]
di ebbe certamente modo di rilevare e valutare che Parte_1 Parte_1 il aveva depauperato già parte del patrimonio;
nella medesima sede, fu CP_3 senz'altro possibile prendere atto della consistenza e della rilevanza delle esposizioni debitorie già in essere a carico del , anche in qualità di garante della CP_3 [...]
nei confronti del ceto bancario in generale e in particolare della CP_9 [...]
. Dagli accertamenti eseguiti presso la Centrale dei Rischi della Banca CP_6
d'Italia era evincibile con tutta chiarezza lo stato di affidamento per cui il Dipinto medesimo era esposto verso le Banche vuoi in proprio, vuoi in qualità di garante della
È, quindi indubitabile la consapevolezza, in capo alla Controparte_9 CP_6
12 , circa l'idoneità della garanzia ipotecaria Parte_1 richiesta ed ottenuta a pregiudicare le ragioni degli altri creditori, quantomeno quelli appartenenti al ceto bancario creditore del . Del resto, la documentazione CP_3 prodotta in atti offre un quadro univoco ed inoppugnabile della complessiva situazione debitoria che caratterizzava il nel momento in cui lo stesso chiese ed ottenne CP_3 dalla di , a fronte della contestuale Parte_1 Parte_1 prestazione di garanzia ipotecaria, la concessione di una linea di credito per un importo peraltro oggettivamente considerevole. Infatti, dalle allegate visure della Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia (all.ti 15 e 16 del ibello introduttivo) si evince inequivocabilmente la situazione vuoi della , vuoi del garante CP_9 debitore . Talché, al cospetto delle ridette risultanze, certamente Controparte_3 acquisite nell'ambito della attività istruttoria prodromica alla conclusione del contratto di apertura di credito, la , quale operatore qualificato, TE3 fu senz'altro in grado di individuare, e, quindi, di interpretrare i flussi annotati e segnalati in C.R. Emerge, in buona sostanza, una difformità della condotta tenuta dalla Contr
rispetto ai principi e doveri di buona fede. La , infatti, a seguito CP_13 della prudente valutazione della situazione economica e patrimoniale della
[...]
e del , avrebbe dovuto assumere un comportamento CP_9 CP_3 maggiormente ispirato a cautela, astenendosi dalla pretesa di una garanzia ipotecaria, la cui concessione andava oggettivamente a pregiudicare gli altri componenti del ceto creditorio bancario. ...>>.
Il percorso argomentativo seguito dal primo Giudice è sostanzialmente corretto e, quindi, condivisibile. Infatti, anche a voler escludere che possa aver rilievo la mancata comparizione di a rendere il deferito interrogatorio, è indubitabile che egli al momento Controparte_3 Contr in cui concesse alla l'impugnata garanzia ipotecaria fosse pienamente consapevole del pregiudizio che con quell'atto arrecava alle ragioni dei suoi creditori, in quanto egli, non solo aveva già posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio immobiliare, così sottraendo quei beni alla garanzia generica verso i creditori, ma, al contempo, era certamente consapevole dell'inadempimento della società garantita alle obbligazioni assunte verso il ceto creditorio (soprattutto, bancario) attesa la sua qualità di amministratore unico della detta società (cfr. atto di costituzione ipoteca del 27.01.20211) Contr Quanto alla partecipatio fraudis in capo alla , non può sottacersi che la stessa, quale operatore professionale, aveva certamente i mezzi per accertare già nella fase istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento poi garantito dall'ipoteca prestata da , le obbligazioni da questi già assunte in precedenza nonché Controparte_3 la situazione patrimoniale e finanziaria della società garantita. Contr Attraverso le visure ipocatastali, la avrebbe potuto verificare le iscrizioni pregiudizievoli già presenti sul patrimonio immobiliare del concedente nonché gli atti dispositivi del suo patrimonio dallo stesso posti in essere in precedenza. Inoltre, attraverso la consultazione dei dati che periodicamente la CR fornisce agli intermediari creditizi, avrebbe potuto accertare la posizione complessiva del soggetto verso il
13 sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio). La CR -contrariamente a quanto assume l'appellante, secondo cui i dati acquisibili dalla stessa sarebbero solo quelli inerenti all'esposizione del cliente nei confronti della banca richiedente- invia mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Il flusso di ritorno viene trasmesso agli intermediari al termine di ogni rilevazione mensile. I dati acquisibili dalla CR sono notoriamente considerati più attendibili di quelli rilevabili dai bilanci aziendali dei clienti, in quanto, i primi, provengono da un soggetto indipendente, mentre i secondi sono predisposti dallo stesso soggetto interessato. Contr È indubbio, pertanto, che, come già affermato dal Giudice di prime cure, la , a seguito della prudente valutazione della situazione economica e patrimoniale della e del , avrebbe dovuto assumere un comportamento Controparte_9 CP_3 maggiormente ispirato a cautela, astenendosi dalla pretesa di una garanzia ipotecaria, la cui concessione andava oggettivamente a pregiudicare gli altri componenti del ceto creditorio bancario.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m., a carico dell'appellante in favore della interventrice con applicazione dei compensi medi TE corrispondenti al valore della causa, come desunto dalla misura del credito litigioso, ridotti della metà, in ragione della non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle argomentazioni difensive svolte.
Nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , Controparte_5 Controparte_6 in persona del suo legale rappresentane pro tempore, avverso la sentenza n. 764/2020 resa dal Tribunale di Bari il 20/02/2020, in contraddittorio con l'interventrice volontaria in persona del suo legale TE rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ; Controparte_6 Controparte_6
14 2)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3)-condanna l'appellante a rifondere all le TE spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 10.060,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
4)-compensa integralmente le spese di giudizio tra l'appellante e gli appellati contumaci;
5)-dispone, occorrendo, l'annotazione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari a cura del responsabile dei Servizi Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità;
6)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 24 settembre 2024
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
15
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1295 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 764/2020 resa dal Tribunale di Bari il 20/02/2020, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. tra
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Schittulli, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante= e
in persona del suo legale rappresentante TE pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Interventrice CP_2
e
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, in persona del suo legale rappresentane Controparte_6 pro tempore,
=Appellati-Contumaci=
All'udienza collegiale del 3 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – 1 Con atto di citazione notificato il 5-11/12/2012, la
[...]
(in seguito, per brevità, anche solo Controparte_6 Controparte_6 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , Controparte_3 Controparte_4
nonché la (in seguito Controparte_7 Parte_1 Contro per brevità, anche solo per sentire dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. c.c., l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di donazione con riserva di usufrutto a rogito notaio dr.ssa del 14 maggio 2010, con il quale Persona_1
e , previa riserva dell'usufrutto generale e vitalizio Controparte_3 Controparte_7 con diritto di accrescimento, avevano donato in favore del figlio Controparte_4 ciascuno la quota di ½ pro indiviso, e quindi l'intero, dei diritti di nuda proprietà delle porzioni immobiliari ivi analiticamente descritte (fabbricato in Noicattaro alla via Macario nn. 36/40) limitatamente ai diritti trasferiti da al donatario, Controparte_3 nonché dell'ipoteca volontaria iscritta il 03.02.2011 (n. 4369 di rg. e 1101 di rep.) concessa da e sullo stesso fabbricato oggetto della Controparte_3 Controparte_4 precedente donazione, ciascuno per i diritti di rispettiva competenza, in favore della
, a garanzia di una linea di credito Parte_1 concessa dalla suddetta banca (in forza di un contratto di apertura di credito a rogito notaio dr.ssa del 27.1.2011, rep.136072 racc. 17618) in favore della Persona_1
Controparte_9
A fondamento della domanda, l'attrice lamentò il pregiudizio che gli atti dispositivi impugnati arrecavano alle sue ragioni creditorie, rivenienti dalle fideiussioni che aveva prestato nei suoi confronti, nell'anno 2006, a garanzia degli Controparte_3 obblighi assunti nei confronti di essa attrice dalla rimasti Controparte_9 insoddisfatti, per i quali essa attrice aveva chiesto ed ottenuto, in danno della debitrice principale e del fideiussore, quali obbligati in solido, decreto ingiuntivo n. 1313/2012, reso dal Tribunale di Bari il 05.06.2012, non opposto e quindi divenuto esecutivo, per gli importi ivi analiticamente riportati. Contr Solo la si costituì in giudizio, contestando estensivamente la domanda proposta nei suoi confronti non ricorrendo, nella specie, i presupposti per il suo accoglimento.
Acquisita la documentazione in atti e disposto, su istanza dell'attrice, l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci -i quali non si presentarono a renderlo- il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha accolto la domanda attorea, dichiarando, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti dispositivi dalla stessa impugnati, tra i quali quello Contro avente ad oggetto l'ipoteca volontaria iscritta in favore della il 3.02.2011, limitatamente ai diritti di ciascuno dei concedenti, e Controparte_3 Controparte_4
Contr Con atto di citazione notificato il 19-26/11/2020 la ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti ed il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa depositata il 17.03.2021 si è costituita l' TE
(in seguito per brevità, anche solo nella dichiarata qualità di
[...] CP_1
2 successore a titolo particolare dell'appellata per aver acquisito Controparte_6 dalla stessa, ex art. 58 TUB, un portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019, tra i quali quello a tutela del cui soddisfacimento l'azione revocatoria era stata proposta. Ha quindi contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
Gli appellati , e , sebbene Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sia stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei loro confronti, ritualmente effettuata, anche nel presente grado non si sono costituiti così come non si è costituita la Controparte_6
Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 3 marzo 2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_3 CP_4
e della non costituitisi in giudizio
[...] Controparte_5 Controparte_6 sebbene l'atto di appello sia stato loro ritualmente notificato. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato dall sollevata dall'appellante solo con la comparsa CP_1 conclusionale sul presupposto della mancanza di prova della intervenuta successione a titolo particolare nel credito dedotto in giudizio per non essere a tal fine sufficiente la produzione del solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Nel caso di specie, in effetti, l costituendosi in giudizio, nel dedurre la sua CP_1 avvenuta successione nel credito dedotto in giudizio, ha allegato la copia della G.U. del 2 gennaio 2020 su cui era stato pubblicato il relativo avviso di cessione, non anche il contratto ivi richiamato. Nonostante siffatta omissione, si possono tuttavia ritenere sussistenti sia la legittimazione attiva della interventrice, riveniente dall'allegazione dell'avvenuta acquisizione a titolo particolare del credito azionato a tutela della proposta azione revocatoria, sia l'effettivo acquisto di tale diritto da parte della stessa. Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13.06.2019 n. 15884 e Cass. 16.4.2021 n. 10200) l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza, etc.) che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute era ricompreso nell'oggetto della cessione, la quale aveva ad oggetto, tra gli altri: (a) tutti i Rapporti che presentavano le seguenti caratteristiche: (i) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019 i debitori erano classificati come “in sofferenza”, “inadempienza probabile” o “esposizioni scadute e/o sconfinanti
3 deteriorate”; (ii) i debitori non erano banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni. Nell'avviso era peraltro specificato che i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa avrebbero potuto consultare, per ogni ulteriore informazione, il sito internet www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800125842 nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. Va poi soggiunto che la creditrice originaria, sebbene ritualmente Controparte_6 citata, non si è costituita in giudizio, così dimostrando implicitamente il proprio disinteresse all'esito del giudizio (proprio in ragione dell'intervenuta cessione del credito controverso) laddove la cessionaria si è costituita con il patrocinio dello stesso difensore che aveva assistito l'originaria creditrice opposta ed al quale è stato altresì notificato l'atto di appello, la cui copia ha prodotto in giudizio. Va ancora soggiunto che l preso atto della eccezione sollevata dall'appellante CP_1 solo in comparsa conclusionale, nel depositare la memoria di replica, ha allegato alla stessa certificazione notarile attestante che tra i crediti oggetto di cessione vi erano anche quelli riveniente dai finanziamenti, garantiti dagli originari debitori, concessi all' nonché dichiarazione di avvenuta cessione del credito in Controparte_9 questione, effettuata dalla cedente.
Quindi, in ossequio al principio affermato da Cass. 31/08/2018 n. 21492, secondo cui
“Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima, senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo” (conf.: App. Bari 20/06/2022, n. 988) deve affermarsi la legittimazione dell a contrastare il CP_1 gravame, autonomamente ed il luogo della cedente, della quale, tuttavia, non può disporsi l'estromissione, in mancanza del consenso di tutte le parti in causa, per effetto della costituzione (da qualificarsi come intervento volontario) dell quale CP_1 cessionaria del credito a salvaguardia del quale aveva agito l'originaria attrice. Tanto in virtù del disposto del primo comma dell'art. 111 c.p.c. (secondo il quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie) laddove il terzo comma, prima parte, dello stesso articolo concede al successore a titolo particolare soltanto la possibilità di intervenire o essere chiamato nel processo.
L'esercizio della facoltà di intervento comporta comunque l'assunzione della qualità di parte in capo all'interventrice con ogni conseguenza in ordine agli effetti ed all'eventuale impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio.
Va infine precisato che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, che legittima il successore ad intervenire in causa, si ha non soltanto quando sia trasferito l'identico diritto che forma oggetto della controversia ma ogni volta che il trasferimento importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare 4 dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio. Tale è la situazione determinatasi nell'odierna vicenda (Cass. 09/06/2014, n. 12953; Cass. 26/05/2003, n. 8316; Cass. 22/06/1965, n. 1309; Cass. 05/12/ 1977, n. 5264, nonché Cass. 26/11/2019, n.30738). Il diritto “all'inefficacia dell'atto”, infatti, non è fine a se stesso, ma viene promosso ed esercitato a tutela di uno specifico diritto di credito, al quale è condizionato, tanto che la sopravvenienza di un accertamento definitivo, in ordine all'inesistenza del credito vantato dall'attore in seno al giudizio revocatorio, quand'anche quell'asserito credito fosse già stato conservato con una pronuncia ex art. 2901 c.c. definitiva, renderebbe quest'ultima inutiliter data. Proprio la necessaria cointeressenza tra diritto all'inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole del debitore e diritto di credito, che legittima il creditore all'esercizio del primo, implica che il trasferimento del diritto di credito importi, “per un rapporto di derivazione sostanziale”, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica cui inerisce la pretesa (alla inefficacia dell'atto dispositivo) dedotta in giudizio. Del resto, se il trasferimento del credito implica l'identità del diritto trasferito, nel senso che quello spettante al nuovo creditore è identico a quello già spettante al creditore originario, con la conseguente sopravvivenza dei diritti accessori al credito, come privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori, sicché nell'oggetto della cessione rientra la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integra il suo contenuto economico o ne specifica la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito (art. 1263 c.c.), al cessionario non può ritenersi inibito intervenire in una azione revocatoria già promossa a tutela del credito trasferitogli, avvalendosi della efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca.
Passando all'esame del merito del gravame, con il primo motivo l'appellante, richiamati i fatti di causa, deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in quanto il Giudice di prime cure, aveva espresso il suo giudizio circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della proposta domanda revocatoria riportando sostanzialmente le difese dell'originaria convenuta, come svolte in comparsa conclusionale, senza il benché minimo supporto argomentativo circa siffatta adesione e senza alcun riferimento alle argomentazioni difensive svolte da essa appellante.
Il motivo è infondato.
In tema di nullità della sentenza, agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., 4, affinché sia integrato il vizio di mancanza della motivazione, è necessario che la motivazione manchi completamente nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero che la motivazione esista solo formalmente come parte dell'atto ma le sue argomentazioni siano talmente contraddittorie da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (così tra le tante, Cass. 17/05/2022, n. 15735). 5 In altri termini, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Inoltre, l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente -pur dovendoli prendere in considerazione- tutti gli argomenti portati dalla parte- interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. 17 maggio 2013, n. 12123).
È pertanto da escludere che la mancata "risposta alle argomentazioni e deduzioni articolate" di una delle parti "nel corso del giudizio" determini, di per sé, "l'illegittimità della pronuncia".
Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume l'appellante, la sentenza impugnata, conformemente al disposto del citato art. 118 dis. att. c.p.c., riporta le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, ossia il ragionamento svolto dal Giudicante con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni delle parti, dallo stesso ritenute rilevanti, dovendosi considerare assorbite quelle ulteriori non espressamente esaminate, per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Segnatamente, il primo Giudice, dopo aver estensivamente riportato in sentenza il contenuto degli atti introduttivi delle parti costituite (tanto della che della CP_6 Contr
) ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria proposta dall'originaria attrice nei confronti dei convenuti , e Controparte_3 Controparte_4 riguardo all'atto di donazione del 14 maggio 2010, motivando Controparte_5 adeguatamente le ragioni di tale statuizione. Ha quindi esaminato l'ulteriore domanda proposta dall'attrice, avente ad oggetto l'ipoteca volontaria iscritta il 03.02.2011, concessa in data 27.01.2011 da e ciascuno per i Controparte_3 Controparte_4 Contr diritti di rispettiva competenza, in favore della , ravvisando in capo alla stessa la ricorrenza della partecipatio fraudis, come desunta dai vari elementi di giudizio evidenziati in sentenza. Infine, il Giudice di prime cure ha espressamente esaminato la domanda subordinata proposta dall'odierna appellante, ritenendo anche la stessa infondata in quanto genericamente formulata e peraltro improponibile, considerato l'oggetto della controversia.
Operando una corretta applicazione del principio della motivazione della sentenza, il Tribunale dunque ha rispettato la funzione essenziale di fondamento di legittimità
6 dell'azione giurisdizionale, quale strumento di comprensione e controllo delle modalità di esercizio di tale potere. La circostanza che le valutazioni operate dal primo Giudice con riferimento a tutti gli elementi oggetto di controversia possano essere in ipotesi errate non costituisce vizio di motivazione, incidendo invece sulla correttezza nel merito della decisione assunta, deducibile con la proposizione del gravame sugli specifici punti della statuizione ritenuti con conformi al diritto, ivi ricomprendendosi anche l'eventuale omessa pronuncia su domande e/o eccezioni formulate dalle parti.
Con il secondo motivo si deduce insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'ipoteca volontaria Contr in favore della , laddove, per un verso, individua la partecipatio fraudis di essa appellante nella “fase istruttoria espletata anteriormente alla stipula dell'atto pubblico sulla cui base fu possibile iscrivere l'ipoteca de qua” ovvero nelle “allegate visure della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia”, e, per altro verso, oblitera le difese della medesima appellante sull'insussistenza dell'eventus damni.
Assume l'appellante che una corretta valutazione delle sue difese, come estensivamente riportate nell'atto di appello, avrebbe portato al rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, in quanto: a)-la domanda revocatoria proposta dalla aveva ad oggetto CP_6 esclusivamente la declaratoria di inefficacia dell'atto di concessione dell'ipoteca del 27.01.2011 non nella sua interezza, ma limitatamente alla sola quota riferibile a
, e quindi al 50% dell'usufrutto di cui questi era titolare;
Controparte_3
b)-nella specie, difettava innanzitutto la prova dell'eventus damni, consistente nella dimostrazione che il pregiudizio subito dall'atto di disposizione era tale da consentire, una volta accolta la domanda revocatoria, l'utile esperimento dell'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto dispositivo impugnato. Le porzioni immobiliari oggetto della domanda attorea, tuttavia, erano già state vincolate, con atti antecedenti a quelli impugnati, a garanzia di crediti vantati da terzi;
segnatamente, mediante ipoteca del 04.03.2004 a favore della Banca Nazionale del Lavoro per € 720.000,00 nonché mediante ulteriori distinte ipoteche del 28.12.2011, 04.01.2012 e 18.01.2012, rispettivamente a favore della Centro Leasing spa, della e della Parte_2
Banca Apulia spa per complessivi € 1.725.000,00. Era dunque evidente il difetto di interesse alla proposizione dell'azione e, conseguentemente, dell'eventus damni, stante l'impossibilità, per l'originaria attrice, di poter utilmente esperire l'azione esecutiva sui beni oggetto degli atti dispositivi impugnati in ragione dei privilegi ipotecari già concessi in favore di altri creditori. Peraltro, la pur essendo rimasto inadempiuto il credito dalla stessa vantato CP_6 già a far data dal 31.12.2010, non si era premurata di agire tempestivamente per conseguirne la soddisfazione giudiziale, così consentendo ad altro creditore (Centro Leasing s.p.a.) di iscrivere ipoteca giudiziale su altra porzione immobiliare di rilevante valore economico (una villa in Torre a Mare) di cui il era proprietario pro CP_10 quota (50% dell'intero) sino ad allora rimasta libera da vincoli pregiudizievoli.
7 Da ultimo, nemmeno assumeva rilevanza la successione temporale degli atti di disposizione in contestazione giacché trattavasi di negozi intervenuti non in un breve periodo, bensì in un arco di tempo lunghissimo, addirittura a distanza di anni l'uno dall'altro, essendosi appunto conclusi nel 2008, 2010 e 2011. Né la controparte aveva dimostrato un qualsivoglia collegamento tra l'atto impugnato e quelli che lo avevano preceduto;
c)-Era altresì insussistente, in capo ad essa appellante, la consapevolezza del pregiudizio. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, secondo cui già nel 2008
“era a conoscenza… della pesante posizione debitoria della società Controparte_3 Contr da lui garantita” mentre la , non poteva non sapere del “depauperamento del patrimonio” e delle “esposizioni debitorie” di , in quanto l Controparte_3 [...]
(a garanzia delle cui obbligazioni fu iscritta l'impugnata ipoteca Controparte_9 volontaria) nel 2008, a seguito dell'apertura di una nuova filiale a Barletta, aveva fatto registrare un fatturato di € 43.000.000,00. Ancora nel 2010 il fatturato ammontava comunque ad € 24.500.000,00. Tale situazione aveva tranquillizzato anche la tant'è che malgrado la CP_6
e già a partire dal 31.12.2010 non avessero mantenuto CP_9 Controparte_3 fede alle obbligazioni assunte nei suoi confronti, solo il 15.02.2012, aveva costituito in mora i coobbligati, rivelando il suo credito, la cui esistenza era insospettabile e addirittura inesistente al momento della stipula del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 27.1.2011. Era quindi da escludere che l'appellante potesse essere a conoscenza del carattere pregiudizievole di quella garanzia, considerata la situazione economico patrimoniale della società garantita, come risultante dai bilanci prossimi alla stipula del relativo atto, tutti positivi sia in termini di volume di affari che di utili. Né era stata fornita alcuna prova della dolosa preordinazione. Peraltro, l'entità del tempo trascorso tra gli atti di disposizione e tra questi e il sorgere del credito vantato dalla , costituiva ulteriore elemento che escludeva qualsivoglia intento di CP_6 nuocere da parte di e, soprattutto, la conoscenza di tale intento Controparte_3 Contr fraudolento da parte della . Sul punto, nemmeno avevano rilevanza i dati sull'esposizione debitoria acquisibili tramite la Centrale Rischi, fornendo questa, solo la misura dell'esposizione debitoria del soggetto nei confronti dell'Istituto richiedente. Erroneamente il Giudice di prime cure aveva poi riconosciuto rilevanza alla mancata comparizione dei convenuti e a rendere Controparte_3 Controparte_4
l'interrogatorio formale disposto nei loro confronti ad istanza dell'originaria attrice, essendo pacifica l'irrilevanza, ai fini probatori, di detta mancata comparizione nei confronti dei litisconsorti necessari. Contr La , in realtà, nel momento in cui aveva ritenuto di tutelare le sue ragioni creditorie con l'acquisizione di una garanzia ipotecaria sulle unità immobiliari nella quota di disponibilità del debitore e di procedere esecutivamente sulle stesse, altro non aveva fatto se non assumere comportamenti conformi a quelli del corretto operatore bancario, laddove era stata l'originaria attrice a non attivarsi tempestivamente per tutelare il proprio credito. 8 Infine, sostiene l'appellante, nemmeno poteva ritenersi che il credito azionato dall'originaria attrice fosse antecedente all'atto dispositivo impugnato, dovendosi ritenere insorto, quel credito, solo nel giugno 2012 a seguito della procedura monitoria, ovvero, al più, il 12.2.2012 col il telegramma di costituzione in mora trasmesso ai coobbligati. Conseguentemente, la domanda attorea andava rigettata anche perché nessuna prova era stata data della suddetta preordinazione dolosa.
Il motivo è anch'esso infondato con riferimento a tutti i profili di censura in cui esso si articola.
Innanzitutto, va premesso che, con la proposta impugnazione, non è stato censurato il capo della sentenza che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di donazione intervenuto tra e limitatamente ai diritti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 trasferiti dal primo in favore del secondo (nuda proprietà della quota di pertinenza di
) per cui, sul punto, la sentenza impugnata è passata in giudicato. TE1
Il Giudice di prime cure, peraltro, contrariamente a quanto assume l'appellante, ha dichiarato l'inefficacia del successivo atto di costituzione dell'ipoteca volontaria in favore di essa appellante con riferimento a tutti i diritti dei disponenti (quello di usufrutto di pertinenza di e la nuda proprietà di pertinenza di Controparte_4 CP_3
sui quali l'ipoteca è stata iscritta, non anche limitatamente ai soli diritti di
[...]
. Controparte_3
Si legge, infatti, nel dispositivo della sentenza artt.2901 e ss. c.c., nei confronti della Controparte_6
con sede in alla via Cassa di Risparmio n.15, c.f. e p. i.v.a.
[...] CP_6
, l'ipoteca volontaria iscritta il 03.02.2011 n.4369 di rg. e 1101 di rp. P.IVA_1
Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Bari, Servizio di Pubblicità Immobiliare in favore della , con TE2 sede in alla via Mazzini n.52, c.f. , concessa da Parte_1 P.IVA_2 CP_3
e ciascuno per i propri diritti sui seguenti beni ….>>.
[...] Controparte_4
Ne consegue che, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, la disposta declaratoria di inefficacia dell'atto in questione con riferimento ai diritti di CP_4
anche sul punto l'impugnata sentenza deve ritenersi passata in giudicato,
[...] avendo l'appellante censurato soltanto il capo della sentenza che ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria con riferimento ai soli diritti di Controparte_3 sui quali l'ipoteca era stata iscritta.
Così definito l'ambito operativo della proposta impugnazione, rileva la Corte che non coglie nel segno la doglianza secondo cui non sussisterebbe, nella specie, l'eventus damni in ragione del difetto di interesse dell'appellata all'utile esperimento dell'azione esecutiva sui beni concessi in garanzia, stante la preesistenza di vincoli ipotecari gravanti sugli stessi in favore di altri creditori iscritti prima della proposizione della domanda.
E' pacifico, infatti, che l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la dimostrazione della concreta possibilità di soddisfare il credito vantato attraverso l'esecuzione sui beni oggetto dell'atto dispositivo impugnato (possibilità non
9 ricompresa tra i presupposti indicati dall'art. 2901 c.c.) essendo peraltro la stessa collegata a plurimi fattori, la cui ricorrenza non è possibile escludere a priori (quali la rinunzia dei precedenti creditori privilegiati e/o l'eventuale soddisfazione dei loro crediti); né peraltro è stato dedotto e documentato che i creditori ipotecari di cui si è detto abbiano promosso azioni esecutive volte al soddisfacimento dell'eventuale loro credito residuo, rimasto insoddisfatto. Del resto, l'orientamento prevalente della Suprema Corte (cfr. Cass. 28/03/2024, n. 8422; Cass. 1/02/2024, n. 3020; Cass. 29/01/2024, n. 2711; Cass., 27/02/2023, n. 5815; Cass. 26/11/2019, n. 30736) è nel senso che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni. Questo consiste nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito;
per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore - altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione l'azione revocatoria possa essere esperita sol perché il debitore sostituisca beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore- né che il debitore si renda insolvente;
proprio perché non postula un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza del debitore, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito (Cass. 27/06/1977, n. 2761). E' vero, inoltre, che, sempre secondo la Corte di legittimità, "in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria" (così, in motivazione, Cass. 8/08/2018, n. 20671; nello stesso senso già Cass. 12/03/2018, n. 5860; Cass. 25/05/2017, n. 13172, Cass. 10/06/2016, n. 11892). Deve allora riconoscersi che una <situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro", sicché "la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro"; di conseguenza "non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà>> (Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Non è dunque necessario che il creditore dimostri, onde veder accolta l'actio pauliana, la concreta possibilità di soddisfazione del credito, atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato 10 e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso;
ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi;
ciò esclude, come già innanzi rilevato e diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare, al fine di esperire l'azione di cui all'art. 2901 cod. civ., l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione. Solo qualora una procedura esecutiva immobiliare, promossa dal creditore ipotecario, sia già in atto sul bene, sarà eventualmente possibile valutare specificamente il pregiudizio nella sua certezza ed effettività la concretezza, “con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo” (Cass. 15/07/2009, n. 16464 e Cass. 29/08/2019, n. 21783, invocate dall'appellante). Situazione, quest'ultima, che, come già innanzi osservato, non ricorre nella specie.
Parimenti infondata è l'ulteriore censura relativa al contegno omissivo tenuto dall'originaria attrice nell'azionare e rendere palese la sua pretesa creditoria, atteso che ove la stessa avesse agito tempestivamente, ben avrebbe potuto trovare soddisfacimento il credito vantato sui beni ancora nella disponibilità del debitore, quali la comproprietà di una villa in Torre a Mare, sottoposta ad ipoteca giudiziale solo in data 28.12.2011. Tanto per l'assorbente rilievo che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, se non è richiesto che il credito a cui tutela l'azione viene promossa sia già giudizialmente accertato (potendosi trattare di credito cd. litigioso) nemmeno è richiesto che il creditore si attivi entro un dato termine (salva, ovviamente, l'eventuale prescrizione) per il suo accertamento o per impugnare eventuali atti dispositivi pregiudizievoli posti in essere dal debitore.
Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va preliminarmente ricordato che, per pacifica giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, c.c. in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale, quindi, al momento della nascita del credito, sicché è a tale momento che occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Così tra le più recenti, Cass. 10/01/2023, n. 330 e Cass. 5/07/2023, n.19012).
11 Nel caso di specie è incontestato che le fideiussioni dalle quali rinveniva il credito vantato dall'originaria attrice erano state rilasciate da il 23.08.2006 a Controparte_3 garanzia degli affidamenti concessi alla Controparte_9
Sicché, contrariamente a quanto assume l'appellante, l'insorgenza del credito va certamente ricondotta alla data di assunzione delle fideiussioni non anche a quella successiva in cui quel credito è stato azionato. L'atto dispositivo impugnato è quindi successivo all'insorgenza del credito, donde l'elemento soggettivo richiesto risiede nella sola consapevolezza del fideiussore e della beneficiaria dell'ipoteca oggetto di quell'atto (trattandosi di atto a titolo oneroso) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni). Tale requisito, come previsto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1) c.c., si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto; non è cioè necessaria la specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela l'azione revocatoria è stata proposta (dolosa preordinazione), rivelandosi sufficiente la mera consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr., in tal senso, tra le ultime, Cass. 12/05/2022, n.15257). La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Nella vicenda in esame, il Giudice di prime cure ha rilevato che nel Controparte_3 Contr momento in cui concesse la garanzia ipotecaria in favore della era pienamente consapevole della situazione economica negativa in cui versava la società da lui garantita, così come poteva evincersi anche dalla ingiustificata mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale lui deferito, dalla quale era possibile trarre argomenti di prova a norma del combinato disposto degli artt. 116 e 232 c.p.c..
Quanto alla partecipatio fraudis in capo alla beneficiaria dell'ipoteca, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'appellata e, in generale, del ceto creditizio, sulla base dei seguenti rilievi:
<Nell'ambito, infatti, della fase istruttoria espletata anteriormente alla stipula dell'atto pubblico sulla cui base fu possibile iscrivere l'ipoteca de qua, la
[...]
di ebbe certamente modo di rilevare e valutare che Parte_1 Parte_1 il aveva depauperato già parte del patrimonio;
nella medesima sede, fu CP_3 senz'altro possibile prendere atto della consistenza e della rilevanza delle esposizioni debitorie già in essere a carico del , anche in qualità di garante della CP_3 [...]
nei confronti del ceto bancario in generale e in particolare della CP_9 [...]
. Dagli accertamenti eseguiti presso la Centrale dei Rischi della Banca CP_6
d'Italia era evincibile con tutta chiarezza lo stato di affidamento per cui il Dipinto medesimo era esposto verso le Banche vuoi in proprio, vuoi in qualità di garante della
È, quindi indubitabile la consapevolezza, in capo alla Controparte_9 CP_6
12 , circa l'idoneità della garanzia ipotecaria Parte_1 richiesta ed ottenuta a pregiudicare le ragioni degli altri creditori, quantomeno quelli appartenenti al ceto bancario creditore del . Del resto, la documentazione CP_3 prodotta in atti offre un quadro univoco ed inoppugnabile della complessiva situazione debitoria che caratterizzava il nel momento in cui lo stesso chiese ed ottenne CP_3 dalla di , a fronte della contestuale Parte_1 Parte_1 prestazione di garanzia ipotecaria, la concessione di una linea di credito per un importo peraltro oggettivamente considerevole. Infatti, dalle allegate visure della Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia (all.ti 15 e 16 del ibello introduttivo) si evince inequivocabilmente la situazione vuoi della , vuoi del garante CP_9 debitore . Talché, al cospetto delle ridette risultanze, certamente Controparte_3 acquisite nell'ambito della attività istruttoria prodromica alla conclusione del contratto di apertura di credito, la , quale operatore qualificato, TE3 fu senz'altro in grado di individuare, e, quindi, di interpretrare i flussi annotati e segnalati in C.R. Emerge, in buona sostanza, una difformità della condotta tenuta dalla Contr
rispetto ai principi e doveri di buona fede. La , infatti, a seguito CP_13 della prudente valutazione della situazione economica e patrimoniale della
[...]
e del , avrebbe dovuto assumere un comportamento CP_9 CP_3 maggiormente ispirato a cautela, astenendosi dalla pretesa di una garanzia ipotecaria, la cui concessione andava oggettivamente a pregiudicare gli altri componenti del ceto creditorio bancario. ...>>.
Il percorso argomentativo seguito dal primo Giudice è sostanzialmente corretto e, quindi, condivisibile. Infatti, anche a voler escludere che possa aver rilievo la mancata comparizione di a rendere il deferito interrogatorio, è indubitabile che egli al momento Controparte_3 Contr in cui concesse alla l'impugnata garanzia ipotecaria fosse pienamente consapevole del pregiudizio che con quell'atto arrecava alle ragioni dei suoi creditori, in quanto egli, non solo aveva già posto in essere atti dispositivi del suo patrimonio immobiliare, così sottraendo quei beni alla garanzia generica verso i creditori, ma, al contempo, era certamente consapevole dell'inadempimento della società garantita alle obbligazioni assunte verso il ceto creditorio (soprattutto, bancario) attesa la sua qualità di amministratore unico della detta società (cfr. atto di costituzione ipoteca del 27.01.20211) Contr Quanto alla partecipatio fraudis in capo alla , non può sottacersi che la stessa, quale operatore professionale, aveva certamente i mezzi per accertare già nella fase istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento poi garantito dall'ipoteca prestata da , le obbligazioni da questi già assunte in precedenza nonché Controparte_3 la situazione patrimoniale e finanziaria della società garantita. Contr Attraverso le visure ipocatastali, la avrebbe potuto verificare le iscrizioni pregiudizievoli già presenti sul patrimonio immobiliare del concedente nonché gli atti dispositivi del suo patrimonio dallo stesso posti in essere in precedenza. Inoltre, attraverso la consultazione dei dati che periodicamente la CR fornisce agli intermediari creditizi, avrebbe potuto accertare la posizione complessiva del soggetto verso il
13 sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio). La CR -contrariamente a quanto assume l'appellante, secondo cui i dati acquisibili dalla stessa sarebbero solo quelli inerenti all'esposizione del cliente nei confronti della banca richiedente- invia mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Il flusso di ritorno viene trasmesso agli intermediari al termine di ogni rilevazione mensile. I dati acquisibili dalla CR sono notoriamente considerati più attendibili di quelli rilevabili dai bilanci aziendali dei clienti, in quanto, i primi, provengono da un soggetto indipendente, mentre i secondi sono predisposti dallo stesso soggetto interessato. Contr È indubbio, pertanto, che, come già affermato dal Giudice di prime cure, la , a seguito della prudente valutazione della situazione economica e patrimoniale della e del , avrebbe dovuto assumere un comportamento Controparte_9 CP_3 maggiormente ispirato a cautela, astenendosi dalla pretesa di una garanzia ipotecaria, la cui concessione andava oggettivamente a pregiudicare gli altri componenti del ceto creditorio bancario.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m., a carico dell'appellante in favore della interventrice con applicazione dei compensi medi TE corrispondenti al valore della causa, come desunto dalla misura del credito litigioso, ridotti della metà, in ragione della non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle argomentazioni difensive svolte.
Nulla per le spese nei confronti delle parti contumaci.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , Controparte_5 Controparte_6 in persona del suo legale rappresentane pro tempore, avverso la sentenza n. 764/2020 resa dal Tribunale di Bari il 20/02/2020, in contraddittorio con l'interventrice volontaria in persona del suo legale TE rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e ; Controparte_6 Controparte_6
14 2)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3)-condanna l'appellante a rifondere all le TE spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 10.060,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
4)-compensa integralmente le spese di giudizio tra l'appellante e gli appellati contumaci;
5)-dispone, occorrendo, l'annotazione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari a cura del responsabile dei Servizi Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità;
6)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 24 settembre 2024
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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