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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, TO
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6088/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da ricorrente1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030301500 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030301500 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030301500 IRAP 2019
- sul ricorso n. 6450/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da ricorrente1 - cf14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070301694 RIT. SU UTILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3902/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle di ciascuno dei ricorsi introduttivi.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni presentate, rispettivamente, il 10 ed il 24 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 15 novembre 2024 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, la ricorrente1 (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7 030301500 2024, notificatole il 17 settembre di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IRES, l'IRAP e l'IVA per l'annualità 2019. A detrimento di quell'avviso, recante un complessivo ammontare dovuto di quasi centomila euro, l'odierna ricorrente ha contestato che gli accrediti bancari, complessivamente pari a 151.473 euro, potessero venir assimilati ad aggi, cioè a ricavi: perché, invece, essi equivalevano a meri depositi sul conto corrente in vista dei successivi pagamenti al concessionario del gioco;
ed altresì, grazie ai propri bordereaux, ha ricostruito in 40.998,57 euro il minor ammontare dei propri ricavi e del conseguente imponibile ai fini IRES ed IRAP, rispettivamente in 13.411,53 euro ed in 14.959,12 euro, evidenziando peraltro come quei ricavi dovessero reputarsi esenti da IVA.
Perciò la società ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato.
2. Con un altro ricorso notificato il 27 novembre 2024 all'Agenzia, nonché depositato il 4 del mese successivo presso questa Corte, la società ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7 070301694 2024, notificatole il 30 settembre di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'omessa effettuazione di ritenute a titolo d'imposta per l'annualità 2019: calcolate applicando l'aliquota del 26% sul reddito d'impresa di 49.663 euro accertato tramite l'avviso precedentemente impugnato. Peraltro a detrimento di quest'ulteriore avviso, recante un complessivo ammontare dovuto di circa quindicimila euro, l'odierna ricorrente ha sollevato doglianze identiche a quelle mosse nel precedente ricorso. Perciò anche di quest'ulteriore accertamento la società ha domandato l'annullamento.
3. Con deduzioni depositate nell'un caso il 10 e nell'altro il 24 gennaio 2025 si è costituita l'Agenzia, sottolineando come la società fosse a ristretta base partecipativa;
e come l'accertamento induttivo concernente il reddito d'impresa fosse scaturito dall'omessa presentazione della dichiarazione reddituale, da parte della società, e dalla sua mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale, nonostante la congruità del termine assegnatole a tal fine. Perciò, alla luce delle movimentazioni bancarie pari a 151.473 euro, i ricavi erano stati determinati scorporando da tale cifra l'IVA con aliquota del 22%, senza alcuna detrazione, ed altresì era stata considerata una redditività del 40%; mentre, ai fini IRAP, erano state reputate indeducibili le spese per il personale dipendente, quali richiamate in ciascuno dei due accertamenti.
4. All'esito dell'udienza camerale del 10 gennaio 2025, con ordinanza n° 23/2025 è stata sospesa l'esecutività dell'avviso di accertamento n° TF7 030301500 2024.
Poi, dopo che i due giudizi erano stati riuniti e dopo un rinvio imposto da problemi nella consultazione del fascicolo telematico, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va evidenziato come, da parte della società, siano incontestati molteplici presupposti fattuali dei due accertamenti in questione, ossia:
- l'omessa presentazione, per il 2019, della dichiarazione reddituale, di quella ai fini IVA e di quella ai fini IRAP;
- il silenzio serbato dalla società stessa riguardo all'invito al contraddittorio rivoltole dall'Agenzia prima di emettere quegli accertamenti;
- l'entità delle movimentazioni finanziarie in entrata sui propri conti correnti bancari, pari a 151.473 euro;
- la redditività attribuitale dall'Agenzia nella misura del 40% e gli ulteriori calcoli concernenti la determinazione dell'imponibile, riguardo a ciascuna delle imposte contemplate nel primo dei due accertamenti;
- l'appartenere le quote societarie ad un unico soggetto, il cui nominativo è peraltro menzionato a pagina 3 di ciascuno degli accertamenti per cui è lite, e la relativa conseguenza secondo cui gli utili accertati debbano presumersi distribuiti a quel medesimo socio;
- l'omessa applicazione di qualsivoglia ritenuta sugli utili così distribuiti.
6. Orbene, rispetto a tali limpidi presupposti fattuali, nonché in relazione a quanto sancito dal secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. n° 600/1973 applicabile proprio in virtù dell'omessa presentazione delle dovute dichiarazioni annuali, si appalesa totalmente vaga ed inconsistente la doglianza attorea riguardo alla diversa valenza delle movimentazioni finanziarie in entrata. E neppure appare possibile annettere a queste ultime valenza di corrispettivi esenti dall'IVA.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza di entrambi i ricorsi trae con sé la condanna della società a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante complessivo ammontare dei due avvisi di accertamento impugnati, vanno liquidate in 10.000 euro.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta - sezione 4, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, così provvede:
1 - rigetta i ricorsi proposti dalla ricorrente1;
2 - condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - direzione di Caserta, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN EC) (ES IT)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, TO
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6088/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da ricorrente1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030301500 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030301500 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030301500 IRAP 2019
- sul ricorso n. 6450/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da ricorrente1 - cf14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070301694 RIT. SU UTILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3902/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle di ciascuno dei ricorsi introduttivi.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni presentate, rispettivamente, il 10 ed il 24 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 15 novembre 2024 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, la ricorrente1 (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7 030301500 2024, notificatole il 17 settembre di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'IRES, l'IRAP e l'IVA per l'annualità 2019. A detrimento di quell'avviso, recante un complessivo ammontare dovuto di quasi centomila euro, l'odierna ricorrente ha contestato che gli accrediti bancari, complessivamente pari a 151.473 euro, potessero venir assimilati ad aggi, cioè a ricavi: perché, invece, essi equivalevano a meri depositi sul conto corrente in vista dei successivi pagamenti al concessionario del gioco;
ed altresì, grazie ai propri bordereaux, ha ricostruito in 40.998,57 euro il minor ammontare dei propri ricavi e del conseguente imponibile ai fini IRES ed IRAP, rispettivamente in 13.411,53 euro ed in 14.959,12 euro, evidenziando peraltro come quei ricavi dovessero reputarsi esenti da IVA.
Perciò la società ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato.
2. Con un altro ricorso notificato il 27 novembre 2024 all'Agenzia, nonché depositato il 4 del mese successivo presso questa Corte, la società ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7 070301694 2024, notificatole il 30 settembre di quello stesso anno ed avente ad oggetto l'omessa effettuazione di ritenute a titolo d'imposta per l'annualità 2019: calcolate applicando l'aliquota del 26% sul reddito d'impresa di 49.663 euro accertato tramite l'avviso precedentemente impugnato. Peraltro a detrimento di quest'ulteriore avviso, recante un complessivo ammontare dovuto di circa quindicimila euro, l'odierna ricorrente ha sollevato doglianze identiche a quelle mosse nel precedente ricorso. Perciò anche di quest'ulteriore accertamento la società ha domandato l'annullamento.
3. Con deduzioni depositate nell'un caso il 10 e nell'altro il 24 gennaio 2025 si è costituita l'Agenzia, sottolineando come la società fosse a ristretta base partecipativa;
e come l'accertamento induttivo concernente il reddito d'impresa fosse scaturito dall'omessa presentazione della dichiarazione reddituale, da parte della società, e dalla sua mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale, nonostante la congruità del termine assegnatole a tal fine. Perciò, alla luce delle movimentazioni bancarie pari a 151.473 euro, i ricavi erano stati determinati scorporando da tale cifra l'IVA con aliquota del 22%, senza alcuna detrazione, ed altresì era stata considerata una redditività del 40%; mentre, ai fini IRAP, erano state reputate indeducibili le spese per il personale dipendente, quali richiamate in ciascuno dei due accertamenti.
4. All'esito dell'udienza camerale del 10 gennaio 2025, con ordinanza n° 23/2025 è stata sospesa l'esecutività dell'avviso di accertamento n° TF7 030301500 2024.
Poi, dopo che i due giudizi erano stati riuniti e dopo un rinvio imposto da problemi nella consultazione del fascicolo telematico, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va evidenziato come, da parte della società, siano incontestati molteplici presupposti fattuali dei due accertamenti in questione, ossia:
- l'omessa presentazione, per il 2019, della dichiarazione reddituale, di quella ai fini IVA e di quella ai fini IRAP;
- il silenzio serbato dalla società stessa riguardo all'invito al contraddittorio rivoltole dall'Agenzia prima di emettere quegli accertamenti;
- l'entità delle movimentazioni finanziarie in entrata sui propri conti correnti bancari, pari a 151.473 euro;
- la redditività attribuitale dall'Agenzia nella misura del 40% e gli ulteriori calcoli concernenti la determinazione dell'imponibile, riguardo a ciascuna delle imposte contemplate nel primo dei due accertamenti;
- l'appartenere le quote societarie ad un unico soggetto, il cui nominativo è peraltro menzionato a pagina 3 di ciascuno degli accertamenti per cui è lite, e la relativa conseguenza secondo cui gli utili accertati debbano presumersi distribuiti a quel medesimo socio;
- l'omessa applicazione di qualsivoglia ritenuta sugli utili così distribuiti.
6. Orbene, rispetto a tali limpidi presupposti fattuali, nonché in relazione a quanto sancito dal secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. n° 600/1973 applicabile proprio in virtù dell'omessa presentazione delle dovute dichiarazioni annuali, si appalesa totalmente vaga ed inconsistente la doglianza attorea riguardo alla diversa valenza delle movimentazioni finanziarie in entrata. E neppure appare possibile annettere a queste ultime valenza di corrispettivi esenti dall'IVA.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza di entrambi i ricorsi trae con sé la condanna della società a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante complessivo ammontare dei due avvisi di accertamento impugnati, vanno liquidate in 10.000 euro.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta - sezione 4, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, così provvede:
1 - rigetta i ricorsi proposti dalla ricorrente1;
2 - condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - direzione di Caserta, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN EC) (ES IT)