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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 398/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 20/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per parte resistente, l'avv. Cosentini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
AN s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_1
e difesa, in forza di procura depositata telematicament DO Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_2 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_3 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24 settembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 13.07.2015 al 01.08.2024 con Controparte_2 adibizione esclusiva presso lo stabilimento AN di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna, quanto alla prima, della somma di euro 722,09, e, quanto alla seconda, della somma di euro 17.274,26, identificata quale sommatoria delle voci strettamente retributive contenute nei prospetti paga di giugno, luglio e agosto 2024.
2. AN si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, , di Parte_2 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono Controparte_2 CP_3 state dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e Controparte_2 la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Entro quest'ultimo, la responsabilità di AN è riferita alle voci strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 17.274,26 risultante dai prospetti di giugno, luglio e agosto 2024. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano alla diversa somma di euro 17.573,15 (2.098,49 + 448,19 + 15.026,47, riferibili a retribuzione ordinaria, retribuzione per lavoro straordinario, ferie godute, festività non goduta, esonero contributivo, permessi retribuiti, ratei 13ma, t.f.r. e suoi accessori). L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della Controparte_2 somma delle voci ritenute prive di natura strettamente retributiva. Esse, in base ai prospetti, ammontano ad euro 203,96 (premio di produzione, indennità di mensa).
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento della somma di euro 203,96. 5.2. Quanto alla responsabilità di AN, la prova testimoniale raccolta1 ha confermato che il ricorrente, per l'intera durata del suo rapporto, ha operato all'interno dei cantieri di AN a Monfalcone, nell'ambito di appalti che hanno visto la stessa AN nella veste di committente principale. Il collega del ricorrente ha riferito di conoscere «il ricorrente Parte_3 per ragioni lavorative. Abbiamo lavorato per la stessa impresa, ossia Gruppo Sories. Io in particolare lavorato per la consorziata So.g.i.l., mentre per Io ho iniziato a Pt_1 CP_2 lavorare per il Gruppo Sories nell'agosto 2015 e ricordo che era già presente in Pt_1 cantiere. Ho lavorato in quell'ambito fino al 27.06.2024 o 28.06.2024, ricordo che era un venerdì. In quest'arco di tempo di circa 9 anni ho sempre visto presso i cantieri di Pt_1
AN a Monfalcone. Io e timbravamo nello stesso contesto il cartellino. Più o
Pt_1 meno facevamo gli stessi orari. lavorava nel reparto elettrico, che aveva uno scarto di
Pt_1 mezz'ora con il mio reparto, ossia la tubisteria. Nonostante ci fosse uno scarto di mezz'ora nell'avvio delle attività lavorative, vedevo comunque allorché timbravamo l'ingresso
Pt_1 perché arrivavamo al lavoro con notevole anticipo per problemi di posteggio e, dopo esserci preparati e aver trascorso inattivi il tempo fino all'avvio della prestazione, timbravamo. L'ho visto sostanzialmente tutti i giorni. Non vi sono stati periodi prolungati in cui io non l'abbia visto». Negli stessi termini si è espresso anche il collega sebbene il suo Testimone_1 ricordo rispetto all'avvio del rapporto tra e la datrice di lavoro sia risultato
Pt_1 meno nitido in ragione del tempo trascorso. La stessa ricostruzione di emerge anche dalle parole del testimone Parte_3
, ugualmente collega di Testimone_2 Pt_1
È così smentita la generica contestazione di AN secondo cui il ricorrente non sarebbe stato costantemente adibito ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 AN]. Ne consegue che AN è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di Sories -, è senz'altro in Parte_2 grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da AN, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato, ossia di euro 17.274,26. A ciò non osta il fatto che il ricorrente, nelle sue conclusioni, dopo aver chiesto la condanna al pagamento di una cifra determinata, abbia aggiunto, in alternativa, la richiesta di condanna al pagamento della somma «minore o maggiore relativa agli emolumenti ritenuti di natura retributiva che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia» [p. 11 ricorso], dal momento che, come chiarito ancora recentemente dalla Corte di cassazione, una siffatta indicazione, al pari di altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile solo quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare della somma effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, come nella specie, la specificazione esatta dell'importo sia possibile ab origine mediante una corretta lettura e valorizzazione dei dati documentali [cfr., Cass., n. 29537/2024]. All'accoglimento della domanda nei limiti che precedono non osta l'eccezione di decadenza proposta dalla committente, sull'assunto che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dei diversi appalti. Nella fattispecie, l'impiego del ricorrente nelle diverse lavorazioni coinvolte negli appalti è stato ininterrotto. Va allora ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che la prestazione del ricorrente sia cessata nel luglio 2024. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricordo depositato il 07.10.2024, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva.
6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da AN nei confronti di e . Controparte_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_2 CP_3 committente (AN), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere Controparte_2 CP_3 indenne e manlevare AN di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna AN a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 17.274,26, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma Controparte_2 di euro 203,96, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Parte_2
AN s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna AN a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 100,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a AN s.p.a. le Parte_2 spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 14.01.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 20/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per parte resistente, l'avv. Cosentini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
AN s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_1
e difesa, in forza di procura depositata telematicament DO Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
E CONTRO
Controparte_2 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_3 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24 settembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 13.07.2015 al 01.08.2024 con Controparte_2 adibizione esclusiva presso lo stabilimento AN di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna, quanto alla prima, della somma di euro 722,09, e, quanto alla seconda, della somma di euro 17.274,26, identificata quale sommatoria delle voci strettamente retributive contenute nei prospetti paga di giugno, luglio e agosto 2024.
2. AN si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, , di Parte_2 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono Controparte_2 CP_3 state dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e Controparte_2 la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Entro quest'ultimo, la responsabilità di AN è riferita alle voci strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 17.274,26 risultante dai prospetti di giugno, luglio e agosto 2024. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano alla diversa somma di euro 17.573,15 (2.098,49 + 448,19 + 15.026,47, riferibili a retribuzione ordinaria, retribuzione per lavoro straordinario, ferie godute, festività non goduta, esonero contributivo, permessi retribuiti, ratei 13ma, t.f.r. e suoi accessori). L'importo rivendicato verso è implicitamente l'esito della Controparte_2 somma delle voci ritenute prive di natura strettamente retributiva. Esse, in base ai prospetti, ammontano ad euro 203,96 (premio di produzione, indennità di mensa).
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento della somma di euro 203,96. 5.2. Quanto alla responsabilità di AN, la prova testimoniale raccolta1 ha confermato che il ricorrente, per l'intera durata del suo rapporto, ha operato all'interno dei cantieri di AN a Monfalcone, nell'ambito di appalti che hanno visto la stessa AN nella veste di committente principale. Il collega del ricorrente ha riferito di conoscere «il ricorrente Parte_3 per ragioni lavorative. Abbiamo lavorato per la stessa impresa, ossia Gruppo Sories. Io in particolare lavorato per la consorziata So.g.i.l., mentre per Io ho iniziato a Pt_1 CP_2 lavorare per il Gruppo Sories nell'agosto 2015 e ricordo che era già presente in Pt_1 cantiere. Ho lavorato in quell'ambito fino al 27.06.2024 o 28.06.2024, ricordo che era un venerdì. In quest'arco di tempo di circa 9 anni ho sempre visto presso i cantieri di Pt_1
AN a Monfalcone. Io e timbravamo nello stesso contesto il cartellino. Più o
Pt_1 meno facevamo gli stessi orari. lavorava nel reparto elettrico, che aveva uno scarto di
Pt_1 mezz'ora con il mio reparto, ossia la tubisteria. Nonostante ci fosse uno scarto di mezz'ora nell'avvio delle attività lavorative, vedevo comunque allorché timbravamo l'ingresso
Pt_1 perché arrivavamo al lavoro con notevole anticipo per problemi di posteggio e, dopo esserci preparati e aver trascorso inattivi il tempo fino all'avvio della prestazione, timbravamo. L'ho visto sostanzialmente tutti i giorni. Non vi sono stati periodi prolungati in cui io non l'abbia visto». Negli stessi termini si è espresso anche il collega sebbene il suo Testimone_1 ricordo rispetto all'avvio del rapporto tra e la datrice di lavoro sia risultato
Pt_1 meno nitido in ragione del tempo trascorso. La stessa ricostruzione di emerge anche dalle parole del testimone Parte_3
, ugualmente collega di Testimone_2 Pt_1
È così smentita la generica contestazione di AN secondo cui il ricorrente non sarebbe stato costantemente adibito ad appalti che la coinvolgono, ciò che peraltro è ulteriormente suggerito dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, nonché dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 AN]. Ne consegue che AN è stata contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di Sories -, è senz'altro in Parte_2 grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. La costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da AN, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato, ossia di euro 17.274,26. A ciò non osta il fatto che il ricorrente, nelle sue conclusioni, dopo aver chiesto la condanna al pagamento di una cifra determinata, abbia aggiunto, in alternativa, la richiesta di condanna al pagamento della somma «minore o maggiore relativa agli emolumenti ritenuti di natura retributiva che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia» [p. 11 ricorso], dal momento che, come chiarito ancora recentemente dalla Corte di cassazione, una siffatta indicazione, al pari di altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile solo quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare della somma effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, come nella specie, la specificazione esatta dell'importo sia possibile ab origine mediante una corretta lettura e valorizzazione dei dati documentali [cfr., Cass., n. 29537/2024]. All'accoglimento della domanda nei limiti che precedono non osta l'eccezione di decadenza proposta dalla committente, sull'assunto che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dei diversi appalti. Nella fattispecie, l'impiego del ricorrente nelle diverse lavorazioni coinvolte negli appalti è stato ininterrotto. Va allora ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che la prestazione del ricorrente sia cessata nel luglio 2024. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricordo depositato il 07.10.2024, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva.
6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da AN nei confronti di e . Controparte_2 CP_3
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_2 CP_3 committente (AN), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere Controparte_2 CP_3 indenne e manlevare AN di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna AN a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 17.274,26, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma Controparte_2 di euro 203,96, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Parte_2
AN s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna AN a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 100,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a AN s.p.a. le Parte_2 spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 14.01.2025.