Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 12724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12724 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6002 del 2025, proposto da
ER CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Calderaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Spezzano Albanese, via Nazionale Nr. 298;
contro
Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Consiglio superiore della magistratura di dispensa dall'incarico di Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica di Castrovillari, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 116 del 2017, del 09.12.2024, protocollo nr. P 22948/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa ER CC ha impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura, con cui è stata disposta la sua dispensa dall’incarico di vice procuratore onorario, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, motivata dal fatto che la stessa non ha potuto svolgere l’incarico per un periodo superiore a sei mesi, in ragione del mancato rilascio da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’autorizzazione allo svolgimento delle funzioni onorarie.
2. – In punto di fatto, secondo quanto allegato dalle parti ed emerso dalla documentazione prodotta, si rappresenta quanto segue:
i) la dott.ssa CC è stata nominata giudice onorario in data 18 marzo 2002 e dal 12 settembre 2012 ha ricoperto le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Castrovillari;
ii) in data 29 marzo 2021 la dott.ssa CC ha superato il concorso quale funzionario giudiziario presso il Ministero della Giustizia ed è stata immessa in servizio presso la Corte di appello di Brescia, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì;
iii) in data 6 aprile 2021, la dott.ssa CC ha presentato istanza al Ministero della giustizia per ottenere il nulla-osta alla prosecuzione dello svolgimento delle funzioni di VPO presso la Procura di Castrovillari, unitamente al servizio quale funzionario presso la Corte di appello di Brescia; contestualmente ha presentato alla Procura apposita istanza di sospensione dal servizio in attesa del rilascio del predetto nulla-osta;
iv) con provvedimento del 20 settembre 2021, il Ministero della giustizia ha negato il nulla-osta, richiamando il parere negativo del dirigente della Corte di appello di Brescia, che aveva ritenuto che “ la molteplicità e complessità dei compiti e delle competenze del funzionario giudiziario non sono, in astratto e nel contesto specifico, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di VPO ”;
v) la ricorrente non ha, quindi, più prestato servizio come VPO a decorrere dalla data del 6 aprile 2021;
vi) con delibera del 4 dicembre 2024, impugnata in questo giudizio, il CSM:
- ha premesso che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, “ il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi ”;
- ha rilevato che, nel caso di specie, “ non v’è dubbio che il mancato rilascio della prescritta autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, amministrazione di appartenenza della dott.ssa CC, integri tale impedimento. Dagli atti emerge, in effetti, che il predetto magistrato onorario ha preso servizio, a seguito di superamento di concorso pubblico, presso la Corte di Appello di Brescia in data 29.3.2021 e che, ‹‹l'interessata ha tempestivamente comunicato l'autosospensione›› e, pertanto, in assenza della prescritta autorizzazione, lo stesso non svolge più le funzioni onorarie quantomeno a partire dalla predetta data, ossia da un periodo ben superiore rispetto a quello di sei mesi previsto dalla norma sopra richiamata ”;
- ha rilevato che “L’impedimento in questione ha quindi superato la durata di sei mesi, termine oltre il quale matura il presupposto per la dispensa ai sensi del già citato art. 21 d.lgs. n.116/2017” ;
- ha, infine, evidenziato che non siano condivisibili le argomentazioni svolte dall’interessata, secondo cui l’impedimento in cui è incorsa non sarebbe a lei imputabile, poiché “ a nulla rileva che l’impedimento non sia stato imputabile al predetto magistrato onorario, dovendosi unicamente prendere atto della circostanza che il mancato esercizio delle funzioni onorarie si sia protratto per più di sei mesi in ragione del rigetto da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di vice procuratore onorario, di guisa che il decorso di tale lasso di tempo, ha determinato il verificarsi del presupposto per l’adozione del provvedimento di dispensa dall'incarico ”.
3. – La dott.ssa CC ha impugnato la predetta delibera, censurandola sotto più profili:
- in primo luogo, sotto il profilo procedurale, lamenta che il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro non abbia disposto nei suoi confronti l’audizione prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017 e non abbia approfondito la sua posizione, così ledendo il suo diritto di difesa; lamenta, inoltre, che il CSM nel provvedimento finale non abbia fatto alcun riferimento a quanto da essa lamentato nel corso di un’audizione tenutasi il 18 gennaio 2024 e nei vari scritti difensivi inviati nel corso del tempo;
- in secondo luogo, si duole del ritardo con cui il Ministero della giustizia ha rigettato (in data 20 settembre 2021) la sua istanza di nulla osta (presentata il 6 aprile 2021), impedendole così di scegliere tra il mantenimento delle funzioni di VPO e il nuovo incarico come funzionario giudiziario, in violazione del principio di efficienza e trasparenza dell’amministrazione pubblica;
- da ultimo, afferma che la dispensa irrogata sarebbe incongruente, sproporzionata e irragionevole alla luce della grande laboriosità della ricorrente e dai buoni risultati ottenuti negli anni, nonché caratterizzata da disparità di trattamento, tenuto conto della circostanza che la dott.ssa CC ER avrebbe potuto continuare ad effettuare il lavoro d’ufficio in regime di part time , se il relativo nulla osta fosse stato rilasciato nei termini dei sei mesi dalla sua richiesta.
3.1. – La ricorrente ha formulato anche domanda risarcitoria nei confronti del Ministero della giustizia motivata dal fatto che quest’ultimo, pur avendola ammessa alla procedura di conferma dei magistrati onorari, le ha poi arrecato un danno irreparabile nella misura in cui ha emesso il provvedimento di dispensa.
4. – Si sono costituti in causa il Ministero della giustizia e il CSM per chiedere il rigetto del ricorso.
5. – Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. e, dopo averne dato avviso alle parti, ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
6. – Non sono fondate, anzitutto, le censure di ordine sostanziale svolte dalla ricorrente avverso la delibera di dispensa.
6.1. – Giova premettere che l’art. 21, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, rubricato “ decadenza, dispensa e revoca ”, individua i presupposti di tali provvedimenti, nonché il relativo procedimento.
I fatti che danno luogo alla decadenza e alla dispensa sono, per lo più, di carattere oggettivo e incolpevole, mentre quelli che portano alla revoca si sostanziano in condotte implicanti una violazione dei doveri del magistrato onorario ( cfr . Tar Lazio – Roma, Sez. I, 16 gennaio 2025, n. 716).
La dispensa, in particolare, è disposta nel caso in cui sopravvengano impedimenti che abbiano durata superiore a sei mesi, nonché per un’infermità che impedisca in modo definitivo l’esercizio delle funzioni ( cfr . Corte Costituzionale, sentenza n. 166 del 2023).
6.2. – Nel caso di specie, non è dubitabile che la ricorrente sia incorsa in un impedimento di carattere oggettivo che le ha precluso l’esercizio delle funzioni onorarie per un tempo ampiamente superiore a sei mesi.
La ricorrente, infatti, a partire dal momento in cui ha preso servizio come funzionario presso la Corte di appello di Brescia in data 6 aprile 2021, non ha più esercitato le funzioni di magistrato onorario.
Di conseguenza, al momento di adozione del provvedimento di dispensa (4 dicembre 2024) è ampiamente decorso il periodo temporale di sei mesi necessario per configurarne i relativi estremi.
6.3. – A fronte di un lasso temporale così lungo di mancato esercizio delle funzioni onorarie, appaiono prive di rilevanza anche le doglianze secondo cui il Ministero avrebbe colpevolmente ritardato l’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di nulla-osta.
Anche a voler, infatti, non considerare, ai fini del decorso dei sei mesi in esame, il periodo intercorrente tra (a) la formulazione dell’istanza di nulla-osta da parte della ricorrente (6 aprile 2021) e (b) l’adozione del provvedimento di rigetto da parte del Ministero (20 settembre 2021), non si può comunque negare che la ricorrente non abbia esercitato funzioni onorarie per oltre tre anni dopo la data del 20 settembre 2021, dunque per un lasso temporale ampiamente superiore a sei mesi.
6.4. – A nulla rileva, inoltre, che l’impedimento ultrasemestrale all’esercizio delle funzioni onorarie non sia imputabile a colpa della ricorrente.
Ciò che assume rilievo nella presente controversia, infatti, è che la medesima non abbia più potuto oggettivamente esercitare le funzioni a causa del rigetto, da parte del Ministero, dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di VPO.
Per le stesse ragioni appaiono eccentriche le deduzioni difensive relative ad una presunta irragionevolezza della dispensa a fronte della grande laboriosità della ricorrente e dei buoni risultati ottenuti negli anni, atteso che non si discute, qui, di revoca del magistrato onorario per inadempimento agli obblighi sul medesimo incombenti, bensì di dispensa per impedimento oggettivo all’esercizio protratto per più di sei mesi.
Analogamente prive fondamento sono le argomentazioni relative al fatto che la ricorrente abbia superato nell’anno 2023 la procedura di conferma nell’esercizio delle funzioni onorarie.
Il superamento della procedura di conferma – peraltro avvenuto dopo due anni dal verificarsi dell’impedimento all’esercizio delle funzioni – non può avere un effetto, per così dire, “sanante”, tanto più se l’impedimento persiste anche a seguito della procedura di conferma.
7. – Non sono fondate nemmeno le censure di ordine procedimentale.
7.1. – In primo luogo, risulta dimostrato in atti che l’audizione della ricorrente avanti al Consiglio giudiziario si sia tenuta in data 18 gennaio 2024, e che nel corso della stessa sia stato trattato proprio il tema legato alla presentazione dell’istanza di nulla-osta, del relativo rigetto da parte del Ministero e del presunto ritardo con cui questo è intervenuto ( cfr ., inter alia , verbale del Consiglio giudiziario del 19 settembre 2024 e delibera del CSM impugnata).
7.2. – La ricorrente non può, poi, fondatamente lamentare di non essere stata convocata in audizione una seconda volta, a seguito dell’atto del 30 agosto 2024 con cui il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro ha proposto al Consiglio giudiziario la dispensa della ricorrente.
L’audizione del 18 gennaio 2024, infatti, è intervenuta proprio nel corso del procedimento di dispensa di cui si discute. E ciò è sufficiente ad integrare il rispetto della previsione dell’art. 21, comma 9, del d.lgs. n. 116 del 2017, secondo cui la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, “ sentito l’interessato ”, trasmette gli atti al CSM affinché deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.
7.3. – Ad ogni modo, anche a tutto voler concedere, non può comunque sostenersi che l’omessa convocazione di una seconda audizione della ricorrente abbia leso in modo effettivo il suo diritto ad un pieno ed effettivo contraddittorio, perché questo si era già pienamente esplicato, e di fatto esaurito, con tutte le deduzioni svolte nell’audizione del 18 gennaio 2024 e nelle memorie scritte inviate al Consiglio giudiziario e al CSM.
La ricorrente, peraltro, non ha specificato in atti quali sarebbero state le nuove osservazioni in merito all’impedimento oggettivo intercorso, diverse da quelle già svolte nella prima audizione, che avrebbe potuto eventualmente offrire nell’ulteriore fase di contraddittorio orale, della quale lamenta l’omissione.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è a carico della parte ricorrente, la quale lamenti l’omessa attivazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in tale sede, in grado di incidere sulla determinazione dell’Amministrazione ( cfr ., Cons. Stato, Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9645 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato i suddetti elementi conoscitivi, ulteriori rispetto a quelli già rappresentati, limitandosi ad affermare una presunta violazione del diritto di difesa.
La censura relativa all’omessa convocazione di una seconda audizione non può, quindi, essere accolta.
7.4. – Né può dirsi che il CSM, nel provvedimento finale, non abbia fatto alcun riferimento a quanto lamentato dalla ricorrente nel corso dell’audizione tenutasi il 18 gennaio 2024 e nei vari scritti difensivi inviati nel corso del tempo.
È sufficiente, a tal fine, leggere gli ultimi tre capoversi della delibera, nei quali il CSM illustra i motivi per i quali “ Le argomentazioni difensive svolte dall’interessata ai fini dell’archiviazione del presente procedimento non appaiono condivisibili ”.
8. – Alla luce della piena legittimità del provvedimento di dispensa, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata in ricorso.
9. – Per tutti i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. – La peculiarità della controversia sotto il profilo fattuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO