Art. 27.
Per la risoluzione, in via amministrativa in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.
Per la risoluzione, in via amministrativa in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.