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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3722/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso depositato in data 31/07/2024
da:
- (CF: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MENEGON CHIARA
nei confronti di
- (CF: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MASO SUSANNA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione giudiziale. decisa come da note scritte del 29.04.2025 sostitutive dell'udienza del 30.04.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere la separazione personale, con addebito, da , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1
in data 21.07.2012; unione da cui è nata, il 19.07.2018, la LI
. Per_1
In via preliminare, la ricorrente ha chiesto l'emissione di un ordine di protezione a causa delle condotte vessatorie tenute dal marito,
consistenti nel continuo controllo dei suoi spostamenti e delle sue telefonate, in minacce e in episodi di violenza fisica e verbale.
La SI.ra ha dedotto che in data 02.06.2024 ha sporto Parte_1
querela nei confronti del coniuge, il quale in seguito si è
allontanato dalla casa coniugale, salvo poi farvi ritorno.
Quanto alle condizioni della separazione, l'attrice ha chiesto:
l'affidamento congiunto della LI ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé; la regolamentazione dei turni di responsabilità genitoriale come da ricorso;
la determinazione del contribuito paterno al mantenimento della LI in € 700 mensili,
oltre il 70% delle spese straordinarie;
la totalità dell'assegno unico;
il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad € 350,00. Apertosi un subprocedimento in corso di causa, all'udienza del
14.08.2024 sono state assunte informazioni da parte dei soggetti a conoscenza dei fatti posti a fondamento dell'istanza di ordine di protezione.
Con ordinanza del 16.08.2024, il giudice ha disposto inaudita altera
parte, nei confronti del SI. , per la durata di sei mesi CP_1
dall'esecuzione: l'allontanamento dall'abitazione familiare;
il divieto di avvicinarsi al luogo ove lavora la moglie;
la disabilitazione dal cellulare della app del sistema di videosorveglianza installato per il controllo dell'area esterna della abitazione familiare.
Con ordinanza del 07.10.2024, il giudice ha confermato la misura di cui sopra ritenendo che, con la memoria difensiva depositata per l'udienza del 3.10.2024, il SI. non avesse fornito CP_1
elementi tali da smentire le accuse della moglie.
La causa è quindi proseguita con riguardo alla domanda di separazione.
Con comparsa di costituzione del 31.10.2024, il resistente,
contestando quanto dedotto da controparte, ha dichiarato che la fine della relazione coniugale è stata determinata dalla violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie e, per tale ragione, ha chiesto la dichiarazione di addebito a carico della stessa.
Il SI. ha aderito alla domanda di affidamento condiviso CP_1
di , chiedendo tuttavia un ampliamento dei turni di Per_1 responsabilità paterni rispetto al calendario proposto dalla ricorrente.
Quanto alle questioni economiche, egli ha offerto di pagare per il mantenimento della LI la somma mensile di € 500, oltre il 50%
delle spese straordinarie.
Infine, il resistente ha negato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie,
posto che la SI.ra ha sempre svolto la professione di Parte_1
barista con stipendio di circa € 1.500 mensili.
All'udienza del 3.12.2024, il giudice ha formulato una proposta conciliativa, le cui condizioni, su richiesta delle parti, sono state assunte quali provvedimenti temporanei ed urgenti, in modo da consentire ai coniugi di trovare medio tempore un accordo sulle questioni ancora pendenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, le parti hanno presentato conclusioni congiunte, abbandonando così la procedura giudiziale.
Nel merito, il Collegio osserva che la domanda di separazione è
fondata e deve essere accolta, in quanto risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, le condizioni concordate tra le parti sono rispondenti all'interesse della prole minorenne e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3722/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a ASOLO (TV) il 12/02/1982, e C.F._1 [...]
(CF: , n. a CASTELFRANCO VENETO (TV) il CP_1 C.F._2
14/07/1979, che hanno contratto matrimonio il 21.07.2012 a ASOLO,
atto trascritto al n. 16, parte II, Serie A, anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni proposte dai coniugi, che di seguito si riportano:
1) affida la LI minore in via condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori - con residenza formale anagrafica presso la madre - i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo insieme le decisioni più importanti nell'interesse della stessa, relativamente all'educazione,
all'istruzione e alla salute, anche proprio per garantire un filone univoco di educazione, tenendo conto di quelle che sono le capacità,
le inclinazioni naturali e le aspirazioni della bambina;
2) assegna la casa familiare sita ad Altivole (TV) in via Brioni n.
96 Lettera B con ogni arredo, corredo e pertinenza alla SI.ra
[...]
, che ne è piena ed esclusiva proprietaria, per abitarci Parte_1
con la LI, stabilendo che il OR asporti i Controparte_1
propri effetti personali non ancora prelevati entro e non oltre dieci giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, provveda a consegnare le chiavi e il telecomando della casa alla moglie e che trasferisca altrove la sua residenza entro il medesimo termine;
3) pone a carico del SI. un assegno mensile di Controparte_1
euro 500,00= (euro cinquecento/00=) da versare entro il giorno 10
di ogni mese e da aggiornare annualmente su base ISTAT, quale contributo al mantenimento della LI , disponendo Persona_2
che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dalla
SI.ra ; Parte_1
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% al padre e al 40% alla madre le spese straordinarie per la LI;
da Per_1
individuarsi, determinarsi e conteggiarsi secondo il Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, con trasmissione delle pezze giustificative all'altro genitore entro la fine del mese di effettuazione della spesa e con obbligo di rimborso all'altro genitore entro il giorno 10 del mese successivo;
5) stabilisce i seguenti turni di responsabilità: il padre potrà
tenere con sé la LI a week-end alternati dal sabato ore 18.00
fino alla domenica sera ore 20.30 dopo cena;
- durante le vacanze natalizie la LI resterà con il padre 7
giorni consecutivi suddivisi in due periodi, ovvero dal 25 Dicembre
mattina al 31 Dicembre mattina e dal 31 Dicembre mattina al 6 Gennaio
mattina, che verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in modo da consentire alla LI di passare la
Vigilia e il Capodanno con il genitore con cui non passerà il Natale;
anche per l'anno 2025 la minore trascorrerà il Natale con la madre e farà rientro a casa della stessa ogni sera per il pernotto, alle ore 21.30, anche per il periodo in cui starà con il padre, onde favorire l'adattamento del minore alla nuova condizione familiare;
- durante le vacanze pasquali il genitore che non ha trascorso il
Natale passerà con la LI l'intera giornata di Pasqua e con l'eventuale pernotto, mentre l'altro genitore trascorrerà la
Pasquetta eventualmente con rientro il giorno successivo;
- la LI trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da comunicarsi entro il 31
maggio di ogni anno;
- il giorno del suo compleanno trascorrerà il pranzo con l'uno Per_1
e la cena con l'altro, da concordarsi un mese prima dell'evento,
mentre la bambina trascorrerà il giorno del compleanno e le feste relative di ciascun genitore con lo stesso;
- il padre telefonerà ogni giorno ad – quando la bambina non è Per_1
con lui – tra le ore 18.00 e le ore 20.00; di solito dopo la Per_1
scuola va a nuoto;
6) i genitori si impegnano ad adottare reciprocamente un comportamento collaborativo teso al rispetto degli obblighi nascenti dall'affidamento condiviso e, quindi, in particolare, coinvolgendo ciascuno in tutte le scelte che riguardano la LI, evitando di rendere partecipe la stessa alle eventuali discussioni, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con entrambi i genitori ed anche con i parenti degli stessi (nonni, zii,
cugini, ecc.), impegnandosi concordemente, inoltre, a tutelare entrambe le figure genitoriali nei rapporti con la LI;
7) entrambi i genitori prestano l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della LI minore;
8) dà atto che, per la soluzione della crisi familiare e a definizione totale dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro ancora esistenti, le parti convengono che la SI.
[...]
si impegna e si obbliga a corrispondere la somma di euro Parte_1
100.000,00= (euro centomila/00=) al SI. che Controparte_1
accetta, mediante bonifico bancario che avrà cura di comunicare alla in esenzione di imposte di bollo, ipotecarie e catastali Parte_1
giusti l'art. 19 della L. 74/87 pubblicata in G.U. l'11.03.1987 n.
58 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999,
pubblicata in G.U. il 19.05.1999 al n. 20.
Tale somma verrà corrisposta alle seguenti coordinate bancarie:
Findomestic Banca spa – [...]
come segue:
€ 75.000,00 il giorno del deposito delle presenti note di trattazione scritta;
€ 25.000,00 il giorno della pronuncia della sentenza di separazione.
La SI.ra si impegna e si obbliga altresì ad accollarsi Parte_1
integralmente il pagamento del residuo debito derivante dal mutuo edilizio ipotecario contratto con la banca “Credit Agricole
Friuladria – S.p.a.” in data 10.12.2020 con il Rep. n. 5496 del
Notaio di Rosà (VI) e a pagare tutte le restanti rate Persona_3
del piano di ammortamento, liberando il SI. da Controparte_1
ogni ulteriore obbligazione di pagamento e/o eventuale garanzia fideiussoria afferente il pagamento del suddetto finanziamento,
manlevandolo fin da ora e obbligandosi a rimborsarlo per eventuali pagamenti e/o somme che fosse chiamato a pagare alla Banca per fatto imputabile al suo inadempimento;
9) con l'esatto e puntuale pagamento della somma concordata al punto che precede, i SI.ri e confermano e riconoscono Parte_1 CP_1
espressamente e reciprocamente di aver risolto ogni loro questione economica, anche relativa alla realizzazione dell'ex casa coniugale,
e al pregresso rapporto matrimoniale e nulla hanno più a pretendere l'una nei confronti dell'altra;
10) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti;
11) la Signora si impegna a rimettere così come rimette Parte_1
la querela presentata il 2.6.2024 presso la Stazione dei Carabinieri
di Riese Pio X e/o ogni e qualsivoglia eventuale querela/denuncia presentata dalla medesima Signora e il SI. Parte_1
si impegna ad accettare così come accetta la remissione CP_1
della querela presentata il 2.06.2024 nonché a rimettere ogni qualsivoglia querela/denuncia presentata dallo stesso SI.
[...]
; CP_1
12)spese legali compensate tra le parti.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ASOLO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di ConSIlio del 3/06/2025.
Il presidente dott.ssa Daniela Ronzani il giudice estensore dott.ssa Susanna Menegazzi