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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1379 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. DIANA DIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. CAU ELISABETTA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: divorzio
Conclusioni: per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il giorno 31 agosto 1993, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del medesimo Comune nei Registri degli atti di matrimonio al n.194, Parte 1, anno 1993, tra e;
Parte_1 CP_1
2) revocare il provvedimento che poneva a carico del l'obbligo di mantenimento dell'ex- Pt_1 coniuge, contenuto nell'omologa resa nel procedimento n°1915/2019 R.G. ed altresì revocare o,
1 quantomeno, ridurre l'importo del contributo stabilito per il mantenimento del figlio , Per_1 nella misura che verrà ritenuta congrua;
IN VIA SUBORDINATA:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il giorno 31 agosto 1993, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del medesimo Comune nei Registri degli atti di matrimonio al n.194, Parte 1, anno 1993, tra e;
Parte_1 CP_1
2) confermare l'ordinanza presidenziale del 13.07.2022”
Per la parte resistente: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cagliari il giorno 31 agosto 1993, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del medesimo comune nei registri degli atti di matrimonio al n. 194, Parte 1, anno 1993;
2) rigettare la domanda formulata dalla controparte di revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore di a carico del ricorrente, in quanto destituita di CP_1 ogni fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, disporre un assegno divorzile in favore della sig.ra quantificabile in € 300,00 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice CP_1 riterrà di giustizia;
3) con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.03.2022, ha domandato a questo Tribunale, Parte_1 accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.08.1993 in Cagliari con CP_1
Ha precisato che dal matrimonio erano nati i figli , economicamente indipendente già al Per_2 momento della pronuncia della separazione, e (nato il [...]), che dopo la pronuncia Per_1 della separazione aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, e che i coniugi si erano separati a seguito di omologa del 16 maggio 2019, prevedendo l'obbligo a suo carico di corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e del figlio , oltre Per_1 all'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Ha, inoltre, allegato il peggioramento della propria condizione economica, avendo chiuso l'attività di ristorazione precedentemente svolta, ed avendo subito nel 2021 un ricovero di oltre un mese e mezzo per gravi problemi cardiaci durante il quale era stato sottoposto a rivascolarizzazione chirurgica del miocardio, che lo aveva reso inabile al lavoro.
Ha dunque domandato la revoca dell'obbligo di corrispondere alla resistente la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento suo e del figlio . Per_1
2 costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dello CP_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande.
Ha anzitutto precisato che al momento della separazione il ricorrente non aveva ancora intrapreso l'attività imprenditoriale e che, pertanto, la cessazione della stessa non aveva in alcun modo inciso sulla determinazione dell'assegno.
Ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente aveva dichiarato di aver percepito, nel 2018, l'importo di €
170.000,00 a titolo di indennizzo per un sinistro stradale e che, in assenza di prova contraria, tale importo doveva presumersi ancora esistente nel suo patrimonio.
Ha soggiunto che nel mese di dicembre del 2021 le parti avevano venduto la casa coniugale e, mentre lei aveva acquistato altro appartamento per vivervi con i figli, il ricorrente poteva contare sull'ulteriore somma percepita dalla vendita.
Quanto alla propria condizione economica, ha allegato di aver prestato attività lavorativa come badante per pochi mesi e di soffrire di una grave depressione e di gravi problemi fisici che non le consentivano di svolgere mansioni in cui è necessaria la forza fisica.
Ha dunque domandato il riconoscimento di un assegno divorzile evidenziando di non aver mai svolto, in accordo con il coniuge, attività lavorativa durante il matrimonio.
Ha, infine, contestato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
Con ordinanza del 13.07.2022, il presidente ha revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio, che, come dichiarato dalla stessa resistente, svolgeva attività lavorativa percependo € 1.200/1.300,00 mensili, mentre ha ridotto ad € 150,00 l'importo dovuto in favore della resistente, che, sprovvista di risorse al momento della separazione, percepiva il reddito di cittadinanza di € 400,00.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 24.02.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Cagliari il 31.08.1993.
I coniugi si sono separati a seguito di omologa del 16.05.2019 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del resistente, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
3 Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
CP_1
Quanto alla domanda spiegata nell'interesse di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, giova anzitutto rammentare che le Sezioni Unite del 2018 hanno precisato che l'adeguatezza dei mezzi, presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso,
e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa» (Cass. 24250/2021).
Nell'esaminare la domanda di assegno occorre dunque anzitutto verificare se sussista una rilevante disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi ed in secondo luogo -nell'ipotesi in cui l'assegno sia richiesto in funzione assistenziale- accertare se il coniuge richiedente sia sprovvisto di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive ovvero
-nell'ipotesi in cui l'assegno ria richiesto in funzione compensativo perequativa- se lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti abbia le sue radici nelle scelte compiute dagli allora coniugi nell'indirizzare l'assetto del ménage matrimoniale, tali da sacrificare le prospettive economico- patrimoniali dell'uno a favore di quelle dell'altro.
Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., poi, è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno.
Il coniuge richiedente deve, dunque, anzitutto produrre tutta la documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico- reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (Cass. 2022 n.
6529).
Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che il ricorrente ha una invalidità del 90% e percepisce una pensione di € 342,35, mentre la resistente ha dichiarato di non percepire più il reddito di
4 cittadinanza -considerato in fase presidenziale per ridurre l'importo dovuto a titolo di mantenimento- avendo ospitato per un significativo periodo di tempo i figli, con cumulo dei redditi.
Tuttavia, pur avendo dichiarato di non vivere più con i figli, non ha dimostrato di avere invano nuovamente richiesto il sussidio precedentemente riconosciuto. Pt_ Peraltro, la ha lamentato l'inadempimento del ricorrente dal mese di gennaio del 2022- CP_1 nella corresponsione del contributo dovuto a titolo di mantenimento, senza specificare in che modo sia riuscita a provvedere alle proprie necessità, essendo anche cessata la convivenza con i figli, il che lascia ragionevolmente presumere che la stessa goda di redditi non dichiarati nel presente procedimento.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza ed il pagamento visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.08.1993 a Cagliari tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
31.08.1967, iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1993, parte I, n.
194;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Cagliari le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente CP_1 procedimento, liquidate in complessivi € 4.197,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva € 800,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1379 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. DIANA DIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. CAU ELISABETTA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: divorzio
Conclusioni: per il ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il giorno 31 agosto 1993, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del medesimo Comune nei Registri degli atti di matrimonio al n.194, Parte 1, anno 1993, tra e;
Parte_1 CP_1
2) revocare il provvedimento che poneva a carico del l'obbligo di mantenimento dell'ex- Pt_1 coniuge, contenuto nell'omologa resa nel procedimento n°1915/2019 R.G. ed altresì revocare o,
1 quantomeno, ridurre l'importo del contributo stabilito per il mantenimento del figlio , Per_1 nella misura che verrà ritenuta congrua;
IN VIA SUBORDINATA:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il giorno 31 agosto 1993, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del medesimo Comune nei Registri degli atti di matrimonio al n.194, Parte 1, anno 1993, tra e;
Parte_1 CP_1
2) confermare l'ordinanza presidenziale del 13.07.2022”
Per la parte resistente: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cagliari il giorno 31 agosto 1993, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del medesimo comune nei registri degli atti di matrimonio al n. 194, Parte 1, anno 1993;
2) rigettare la domanda formulata dalla controparte di revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore di a carico del ricorrente, in quanto destituita di CP_1 ogni fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, disporre un assegno divorzile in favore della sig.ra quantificabile in € 300,00 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice CP_1 riterrà di giustizia;
3) con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.03.2022, ha domandato a questo Tribunale, Parte_1 accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.08.1993 in Cagliari con CP_1
Ha precisato che dal matrimonio erano nati i figli , economicamente indipendente già al Per_2 momento della pronuncia della separazione, e (nato il [...]), che dopo la pronuncia Per_1 della separazione aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, e che i coniugi si erano separati a seguito di omologa del 16 maggio 2019, prevedendo l'obbligo a suo carico di corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e del figlio , oltre Per_1 all'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Ha, inoltre, allegato il peggioramento della propria condizione economica, avendo chiuso l'attività di ristorazione precedentemente svolta, ed avendo subito nel 2021 un ricovero di oltre un mese e mezzo per gravi problemi cardiaci durante il quale era stato sottoposto a rivascolarizzazione chirurgica del miocardio, che lo aveva reso inabile al lavoro.
Ha dunque domandato la revoca dell'obbligo di corrispondere alla resistente la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento suo e del figlio . Per_1
2 costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia dello CP_1 scioglimento del matrimonio, chiedendo il rigetto delle ulteriori domande.
Ha anzitutto precisato che al momento della separazione il ricorrente non aveva ancora intrapreso l'attività imprenditoriale e che, pertanto, la cessazione della stessa non aveva in alcun modo inciso sulla determinazione dell'assegno.
Ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente aveva dichiarato di aver percepito, nel 2018, l'importo di €
170.000,00 a titolo di indennizzo per un sinistro stradale e che, in assenza di prova contraria, tale importo doveva presumersi ancora esistente nel suo patrimonio.
Ha soggiunto che nel mese di dicembre del 2021 le parti avevano venduto la casa coniugale e, mentre lei aveva acquistato altro appartamento per vivervi con i figli, il ricorrente poteva contare sull'ulteriore somma percepita dalla vendita.
Quanto alla propria condizione economica, ha allegato di aver prestato attività lavorativa come badante per pochi mesi e di soffrire di una grave depressione e di gravi problemi fisici che non le consentivano di svolgere mansioni in cui è necessaria la forza fisica.
Ha dunque domandato il riconoscimento di un assegno divorzile evidenziando di non aver mai svolto, in accordo con il coniuge, attività lavorativa durante il matrimonio.
Ha, infine, contestato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
Con ordinanza del 13.07.2022, il presidente ha revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio, che, come dichiarato dalla stessa resistente, svolgeva attività lavorativa percependo € 1.200/1.300,00 mensili, mentre ha ridotto ad € 150,00 l'importo dovuto in favore della resistente, che, sprovvista di risorse al momento della separazione, percepiva il reddito di cittadinanza di € 400,00.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 24.02.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che e hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Cagliari il 31.08.1993.
I coniugi si sono separati a seguito di omologa del 16.05.2019 e da questa data, come affermato dalle parti, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del resistente, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
3 Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
CP_1
Quanto alla domanda spiegata nell'interesse di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, giova anzitutto rammentare che le Sezioni Unite del 2018 hanno precisato che l'adeguatezza dei mezzi, presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso,
e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa» (Cass. 24250/2021).
Nell'esaminare la domanda di assegno occorre dunque anzitutto verificare se sussista una rilevante disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi ed in secondo luogo -nell'ipotesi in cui l'assegno sia richiesto in funzione assistenziale- accertare se il coniuge richiedente sia sprovvisto di mezzi adeguati o comunque impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive ovvero
-nell'ipotesi in cui l'assegno ria richiesto in funzione compensativo perequativa- se lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti abbia le sue radici nelle scelte compiute dagli allora coniugi nell'indirizzare l'assetto del ménage matrimoniale, tali da sacrificare le prospettive economico- patrimoniali dell'uno a favore di quelle dell'altro.
Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., poi, è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno.
Il coniuge richiedente deve, dunque, anzitutto produrre tutta la documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico- reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (Cass. 2022 n.
6529).
Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che il ricorrente ha una invalidità del 90% e percepisce una pensione di € 342,35, mentre la resistente ha dichiarato di non percepire più il reddito di
4 cittadinanza -considerato in fase presidenziale per ridurre l'importo dovuto a titolo di mantenimento- avendo ospitato per un significativo periodo di tempo i figli, con cumulo dei redditi.
Tuttavia, pur avendo dichiarato di non vivere più con i figli, non ha dimostrato di avere invano nuovamente richiesto il sussidio precedentemente riconosciuto. Pt_ Peraltro, la ha lamentato l'inadempimento del ricorrente dal mese di gennaio del 2022- CP_1 nella corresponsione del contributo dovuto a titolo di mantenimento, senza specificare in che modo sia riuscita a provvedere alle proprie necessità, essendo anche cessata la convivenza con i figli, il che lascia ragionevolmente presumere che la stessa goda di redditi non dichiarati nel presente procedimento.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza ed il pagamento visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.08.1993 a Cagliari tra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
31.08.1967, iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1993, parte I, n.
194;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Cagliari le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
• condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente CP_1 procedimento, liquidate in complessivi € 4.197,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva € 800,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 16.10.2025
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)
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