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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4502/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4502/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. ( ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Angelo Vicinanza, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dagli Avv. Silvia Nesta e Stefano Volpe, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
(CF. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31.10.2024
1 Proc. R.G. n. 4502/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 11.6.2024 il sig. Parte_1 ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
[...]
3525/2018 emessa da Tribunale di Salerno in data 9.10.2018.
In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne (10.9.1997) e la revoca dell'assegno divorzile CP_2 previsto in favore della ex coniuge. si costituiva con comparsa del 1.10.2024 chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
All'udienza del 31.10.2024, sentiti i difensori, il G.D. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
A) In ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
, va evidenziato che in data 2.10.2024 il ricorrente ha depositato in atti CP_2 un accordo transattivo raggiunto con la figlia con la quale la stessa rinunciava a far data da giugno 2024 al mantenimento in suo favore.
All'uopo va evidenziato che la figlia maggiorenne non è litisconsorte necessaria nel presente procedimento atteso che con la sentenza di divorzio era stato previsto il versamento del mantenimento in favore della madre e non della figlia
(all'epoca già maggiorenne).
Ciò nondimeno va evidenziato che la difesa della sig.ra alla udienza CP_1 del 31.10.2024, preso atto della volontà della ragazza di rinunciare al contributo paterno, ha ritirato la propria opposizione rispetto alla revoca del relativo assegno.
Pertanto, deve sicuramente procedersi alla revoca dell'assegno di mantenimento
(di euro 300,00) previsto in capo al per il mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne divenuta autosufficiente.
B) Com'è noto, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche
2 Proc. R.G. n. 4502/2024
delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale accertata (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, n. 10011; Cass. civ., sez. I, 26/04/2022,
n. 13067; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n.
36171).
Nel caso di specie, il ricorrente ha basato la propria richiesta di modifica deducendo che:
1) “la sig.ra , sin dal lontanissimo 2004, allorquando Controparte_1 cessò la convivenza col marito e costei era nel fiore degli anni, avendo da poco compiuto 40 anni, non si è mai fattivamente impegnata al fine di reperire un lavoro e rendersi così economicamente indipendente”;
2) la resistente ha instaurato una stabile convivenza con il nuovo compagno;
3) un peggioramento della propria situazione reddituale.
Ebbene, va evidenziato quanto al punto 1) che non si tratta di circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia di divorzio (risalente all'anno 2018) e pertanto le stesse non sono valutabili le per ragioni di diritto sopra evidenziate.
In secondo luogo, va rilevato che l'instaurazione di una stabile convivenza non solo non risulta provata in quanto puntualmente contestata dalla resistente, ma soprattutto non risulta esattamente collocata da un punto di vista temporale dal ricorrente con conseguente impossibilità di valutarla quale eventuale circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia di divorzio.
Quanto al dedotto peggioramento della condizione reddituale del il Pt_1
Tribunale evidenzia che, seppure non risulta contestato dalla resistente il suo recente pensionamento (art. 115 c.p.c.), deve considerarsi che la difesa non ha prodotto alcuna documentazione reddituale né attuale né relativa all'epoca del divorzio (anno 2018).
Di qui non solo la palese violazione del disposto di cui all'art. 473-bis.12, comma
3, c.c. (con le conseguenze di cui agli artt. 473-bis.18 e 116, comma 2, c.p.c.), ma
3 Proc. R.G. n. 4502/2024
anche l'assoluta impossibilità per il Collegio di valutare l'effettiva sussistenza ed entità della dedotta variazione in pejus della situazione patrimoniale del Pt_1 mancando entrambi i termini di paragone (situazione patrimoniale anno 2018 – situazione patrimoniale attuale). Dovendosi, peraltro, comunque considerare che il ricorrente è stato esonerato dagli obblighi di mantenimento verso la figlia divenuta maggiorenne.
Discende da quanto sin qui esposto il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal . Pt_1
C) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- revoca l'assegno posto a carico di per il mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne (10.9.1997) divenuta Controparte_2 economicamente autosufficiente;
- rigetta per il resto il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4.11.2024
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4502/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. ( ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Angelo Vicinanza, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dagli Avv. Silvia Nesta e Stefano Volpe, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
(CF. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31.10.2024
1 Proc. R.G. n. 4502/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 11.6.2024 il sig. Parte_1 ha richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
[...]
3525/2018 emessa da Tribunale di Salerno in data 9.10.2018.
In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne (10.9.1997) e la revoca dell'assegno divorzile CP_2 previsto in favore della ex coniuge. si costituiva con comparsa del 1.10.2024 chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
All'udienza del 31.10.2024, sentiti i difensori, il G.D. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
A) In ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne
, va evidenziato che in data 2.10.2024 il ricorrente ha depositato in atti CP_2 un accordo transattivo raggiunto con la figlia con la quale la stessa rinunciava a far data da giugno 2024 al mantenimento in suo favore.
All'uopo va evidenziato che la figlia maggiorenne non è litisconsorte necessaria nel presente procedimento atteso che con la sentenza di divorzio era stato previsto il versamento del mantenimento in favore della madre e non della figlia
(all'epoca già maggiorenne).
Ciò nondimeno va evidenziato che la difesa della sig.ra alla udienza CP_1 del 31.10.2024, preso atto della volontà della ragazza di rinunciare al contributo paterno, ha ritirato la propria opposizione rispetto alla revoca del relativo assegno.
Pertanto, deve sicuramente procedersi alla revoca dell'assegno di mantenimento
(di euro 300,00) previsto in capo al per il mantenimento della figlia Pt_1 maggiorenne divenuta autosufficiente.
B) Com'è noto, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche
2 Proc. R.G. n. 4502/2024
delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimonial- reddituale accertata (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/04/2023, n. 10011; Cass. civ., sez. I, 26/04/2022,
n. 13067; Cass. civ., sez. I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n.
36171).
Nel caso di specie, il ricorrente ha basato la propria richiesta di modifica deducendo che:
1) “la sig.ra , sin dal lontanissimo 2004, allorquando Controparte_1 cessò la convivenza col marito e costei era nel fiore degli anni, avendo da poco compiuto 40 anni, non si è mai fattivamente impegnata al fine di reperire un lavoro e rendersi così economicamente indipendente”;
2) la resistente ha instaurato una stabile convivenza con il nuovo compagno;
3) un peggioramento della propria situazione reddituale.
Ebbene, va evidenziato quanto al punto 1) che non si tratta di circostanze sopravvenute rispetto alla pronuncia di divorzio (risalente all'anno 2018) e pertanto le stesse non sono valutabili le per ragioni di diritto sopra evidenziate.
In secondo luogo, va rilevato che l'instaurazione di una stabile convivenza non solo non risulta provata in quanto puntualmente contestata dalla resistente, ma soprattutto non risulta esattamente collocata da un punto di vista temporale dal ricorrente con conseguente impossibilità di valutarla quale eventuale circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia di divorzio.
Quanto al dedotto peggioramento della condizione reddituale del il Pt_1
Tribunale evidenzia che, seppure non risulta contestato dalla resistente il suo recente pensionamento (art. 115 c.p.c.), deve considerarsi che la difesa non ha prodotto alcuna documentazione reddituale né attuale né relativa all'epoca del divorzio (anno 2018).
Di qui non solo la palese violazione del disposto di cui all'art. 473-bis.12, comma
3, c.c. (con le conseguenze di cui agli artt. 473-bis.18 e 116, comma 2, c.p.c.), ma
3 Proc. R.G. n. 4502/2024
anche l'assoluta impossibilità per il Collegio di valutare l'effettiva sussistenza ed entità della dedotta variazione in pejus della situazione patrimoniale del Pt_1 mancando entrambi i termini di paragone (situazione patrimoniale anno 2018 – situazione patrimoniale attuale). Dovendosi, peraltro, comunque considerare che il ricorrente è stato esonerato dagli obblighi di mantenimento verso la figlia divenuta maggiorenne.
Discende da quanto sin qui esposto il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal . Pt_1
C) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- revoca l'assegno posto a carico di per il mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne (10.9.1997) divenuta Controparte_2 economicamente autosufficiente;
- rigetta per il resto il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4.11.2024
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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