Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/03/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01955/2025REG.PROV.COLL.
N. 05966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5966 del 2024, proposto dalla società Santa Croce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
la Regione Abruzzo, in persona del presidente pro tempore della Giunta, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 15/2024, pubblicata in data 11 gennaio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Santa Croce S.r.l., titolare fino al 4 ottobre 2014, di concessione per lo sfruttamento di acque minerali della sorgente S. Antonio -Sponga di Canistro, in provincia dell’Aquila, ha proposto ricorso avverso il competente TAR Abruzzo avverso la nota prot. n. 18576/19 del 21 gennaio 2019 del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “ Santa Croce S.r.l. – Regione Abruzzo: utilizzo temporaneo dell’acqua minerale “Fonte S Antonio-Sponga – Località Piana Paduli Comune di Canistro (AQ). Riscontro Vs. diffida 11.01.2019 ”, chiedendo l’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione regionale sulla sua istanza di autotutela del 3 luglio 2018, finalizzata ad ottenere una concessione mineraria temporanea per lo sfruttamento del bene costituito dalla risorsa di acqua minerale S. Antonio-Sponga in Canistro, nonché la condanna della Regione a concludere il procedimento.
1.1. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la sopra indicata società ha impugnato il sopravvenuto provvedimento prot. n. 0189325/19 del 26 giugno 2019, con il quale è stata definitivamente respinta la sopra indicata richiesta di concessione temporanea, nelle more dell’individuazione del concessionario - in esito alla procedura all’uopo avviata -, della predetta sorgente.
1.2. Con sentenza parziale n. 392/2019, pubblicata in data 17 luglio 2019, l’adito TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente.
2. La sentenza indicata in epigrafe ha, dunque, definito il giudizio in relazione al suddetto ricorso per motivi aggiunti, respingendolo sulla base, in sintesi, delle seguenti argomentazioni. Il primo giudice ha rilevato che la richiesta di concessione temporanea della risorsa in questione proviene da una società che non vanta alcun titolo di legittimazione, in quanto la concessione di cui era titolare è da tempo scaduta, sicché lo sfruttamento della sorgente dell’acqua minerale Fonte “S. Antonio-Sponga” è stata oggetto di avviso pubblico per la selezione del nuovo concessionario. Nel rimarcare l’ampia discrezionalità dell’amministrazione sull’istanza de qua , sono stati evidenziati i ristretti limiti entro i quali una concessione temporanea, quale quella richiesta dalla società ricorrente, potrebbe trovare positivo riscontro, avuto riguardo, segnatamente, a situazioni particolari di urgenza e vantaggio per l’amministrazione regionale, nella fattispecie non allegate dalla ricorrente, con l’ulteriore rilievo rivestito dalla valutazione dell’interesse pubblico all’uso conveniente della risorsa, nonché della stessa affidabilità del richiedente. In tale quadro, la sentenza reca riferimento anche alle pregresse vicende contenziose riferite alla concessione di cui la ricorrente era titolare e ai “ numerosi ricorsi al TAR, diffide, richieste di risarcimento danni e denunce che ormai interessano ogni tipo di atto e pronunciamento dell’amministrazione ”, ritenendosi che tali rilievi, inclusi tra le motivazioni che hanno indotto la Regione a negare la concessione temporanee, non possono ritenersi né illogici né irragionevoli, sottendendo ad una cautela finalizzata ad evitare che l’immissione in possesso della risorsa, nel complesso della situazione che caratterizza i rapporti tra la richiedente e l’amministrazione, possa pregiudicarne il recupero e, quindi, la successiva gestione ordinaria.
3. La società appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
4. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in appello.
5. In data 2 gennaio 2025, l’appellante ha prodotto memoria, insistendo per l’accoglimento delle deduzioni articolate in ricorso.
6. Con atti depositati dall’appellante e dalla Regione appellata in data 3 febbraio 2025 è stato richiesto il passaggio in decisione della causa, senza discussione orale in udienza.
7. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte
9. Il Collegio deve preliminarmente rilevare l’inconferenza delle deduzioni e argomentazioni dell’appellante riferite alle vicende concernenti ad altra e distinta concessione, quella relativa alle acque minerali Fiuggino, che non presentano alcuna correlazione con il presente giudizio, nel quale a venire in rilievo è una istanza di concessione temporanea per la coltivazione della sorgente di acqua minerale S. Antonio-Sponga in Canistro, che pure ha costituito oggetto di un consistente contenzioso nel quale l’amministrazione regionale non ha riportato alcuna condanna in accoglimento delle pretese risarcitorie della deducente.
10. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l’odierna appellante non vanta alcun titolo di legittimazione in relazione al bene in questione, essendo la concessione in suo favore rilasciata scaduta sin dalla data del 4 ottobre 2015 e non ulteriormente prorogata, sicché, legittimamente e doverosamente, la Regione Abruzzo ha avviato la procedura selettiva per l’affidamento della nuova concessione, non emergendo, né essendo state allegate dalla richiedente, particolari ed eccezionali circostanze, da apprezzare avuto riguardo all’uso conveniente della risorsa e agli interessi pubblici implicati, suscettibili di giustificare un affidamento diretto, sia pure temporaneo, nelle more dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica. Del tutto generici si rivelano, infatti, i riferimenti della deducente all’adeguato sfruttamento della risorsa, ai ritorni in termini occupazionali e di riscossione dei canoni e ad asseriti e non specificati “ benefici socio-economici ”, difettando, comunque, come in precedenza evidenziato, congrue allegazioni documentali a supporto, non prodotte neppure nel giudizio di primo grado, nonché alla luce della procedura, già all’epoca in corso di svolgimento, finalizzata alla selezione del nuovo concessionario.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, sarebbe stata necessaria, al fine di rilevare la carenza probatoria, la formulazione di una specifica eccezione dell’amministrazione resistente, gravando sulla società, in sede di presentazione dell’istanza, fornire ogni elemento utile a sostegno della propria pretesa, ove, come nella fattispecie, l’affidamento diretto della risorsa mineraria sarebbe potuto avvenire in via eccezionale, in esito ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’ente territoriale.
10.1. E, invero, la gestione temporanea della concessione mineraria, nel tempo necessario alla conclusione della suddetta procedura, integra una deroga agli obblighi di evidenza pubblica, come discendenti dalla normativa di riferimento, puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale vale solo soggiungere che anche la l.r. n. 15 del 2002 s.m.i. reca previsioni che postulano una valutazione selettiva per l’individuazione del concessionario che ne faccia richiesta sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica e nel rispetto dei principi di trasparenza.
10.2. La circostanza, poi, che la società abbia sostenuto investimenti e avviato iniziative nella prospettiva di recuperare, al di fuori di una legittima procedura selettiva e nelle more della sua conclusione, la gestione del bene, rientra nelle scelte imprenditoriali che la stessa ha ritenuto di assumere a proprio rischio, in assenza di qualsivoglia affidamento meritevole di tutela.
11. Né va trascurato – come pure puntualmente rilevato dal primo giudice e sopra rimarcato – che il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado costituisce espressione di ampia discrezionalità riservata alla Regione, la quale, come risulta da detto provvedimento, ha espletato una istruttoria particolarmente accurata, rilevando, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’istituto di una proroga tecnica a fronte di un rapporto concessorio da tempo venuto meno, con riconsegna delle aree avvenuta sin dalla data del 3 ottobre 2016, nonché i profili di incidenza sulla concorrenza e le tempistiche all’epoca prevedibili di conclusione della procedura per l’affidamento della nuova concessione.
11.1. Come già rilevato da questo Consiglio (Sezione V), con valutazioni integralmente condivise dal Collegio, nell’ordinanza n. 5252 del 2019, con la quale è stato respinto l’appello cautelare proposto dalla società Santa Croce avverso il rigetto dell’istanza per la gestione provvisoria della concessione mineraria in questione, i pretesi tempi non determinabili di svolgimento della gara non possono essere addebitati alla Regione, in ragione anche del contegno tenuto dalla medesima società, come risultante in atti.
Al riguardo, ci si limita in questa sede a richiamare, per quanto di stretta afferenza alle vicende riferite a detti rapporti in relazione alla risorsa mineraria oggetto del presente giudizio, il contenzioso proposto avverso il provvedimento di riconsegna dell’area in concessione, il cui giudizio è stato definito con sentenza n. 195/2019, confermata da questa Sezione con la pronuncia n. 9337 del 2022, nella quale è stato accertato che “ scaduta la proroga in data 4 ottobre 2015, la Regione aveva il potere/dovere di promuovere ogni azione necessaria al fine di recuperare alla sua disponibilità l’area oggetto di concessione e per preservare la risorsa acquifera da indebiti sfruttamenti ”.
Si richiama inoltre la definizione, sempre con esito non favorevole per la società appellante, del giudizio da essa proposto avverso la procedura indetta nel 2016, respinto con la pronuncia n. 124 del 2017, in relazione al cui grado di appello è stata dichiarata l’improcedibilità, con sentenza di questo Consiglio (Sezione V) n. 1709 del 2019, stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte appellante.
Si richiamano, ancora, le contestazioni rivolte avverso la procedura indetta nel 2019, alla quale ha partecipato anche l’appellante, conclusasi con il mancato affidamento, oggetto del giudizio definito con sentenza di questo Consiglio (Sezione V) n. 3218 del 2022, non favorevole per la deducente e avverso la quale è stato anche proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con la sentenza di questa Sezione n. 11560 del 2022.
12. Ne deriva, dunque, che nelle more dell’espletamento della procedura in corso di svolgimento all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado e successivamente rieditata, le motivazioni poste dall’amministrazione alla base del rigetto dell’istanza per la gestione provvisoria della concessione mineraria in argomento non risultano inficiate dai censurati vizi, impregiudicata la possibilità per l’appellante, ove in possesso dei relativi requisiti e in esito ad una procedura legittimamente espletata, di conseguire l’affidamento anelato.
13. Il primo giudice ha argomento anche in relazione alla circostanza, ritenuta non illogica né irragionevole, posta tra gli elementi a supporto del provvedimento di rigetto della predetta istanza, costituita dalla esigenza di assicurare una pronta disponibilità dell’area il cui recupero, nel complesso delle vicende sopra richiamate e nel quadro più complessivo dei rapporti tra l’amministrazione e la società, avrebbe rischiato di essere, se non pregiudicato, reso difficoltoso. Tale argomentazione è stata articolata dal primo giudice a ulteriore supporto delle conclusioni alle quali è pervenuto e non inficia il percorso motivazionale della sentenza impugnata e la statuizione conclusiva di rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
14. A quanto sopra esposto va anche soggiunto che l’esame degli atti di causa, secondo il consolidato canone del tempus regit actum , che “governa” il sindacato giurisdizionale sul provvedimento amministrativo, non può prescindere dall’applicazione delle disposizioni vigenti al momento dell’adozione dell’atto oggetto di impugnazione e dalla situazione di fatto all’epoca sussistente (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. IV, n. 435 del 2022, ove si evidenzia che “ la legittimità dell'atto amministrativo impugnato va apprezzata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui esso fu emanato "); le vicende successive riferite dall’appellante, precipuamente afferenti alla circostanza che il bene non abbia ancora costituito oggetto di affidamento, risultano, dunque, del tutto irrilevanti.
15. Del pari, in relazione alle contestazioni rivolte avverso alla possibilità per la società, indicata nel provvedimento impugnato, di presentare una nuova e diversa proposta, con riserva del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione Abruzzo di rimettere la valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla Giunta regionale, il Collegio osserva che l’individuazione dell’interesse pubblico all’utilizzo del bene che viene in considerazione non è estraneo alla sfera di competenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo e la salvezza della eventualità indicata nel provvedimento denota l’assenza di posizioni preconcette dell’amministrazione in ordine all’avvio di un nuovo procedimento, conseguente a una richiesta di gestione temporanea fondata su differenti presupposti che, tuttavia, non consta essere stata formulata.
16. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
17. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 5966 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione Abruzzo, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO