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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1383/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Nocera TE (CZ) alla Via Roma n. 35, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Anna IC, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Piazza Mazzini n. 12, Controparte_1
presso e nello studio dell'Avv. Maria Antonietta Di Cello, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adottati i provvedimenti di rito, Voglia, Parte_1
in accoglimento dei sopra illustrati motivi di gravame, riformare l'impugnata sentenza nr. 720/24 emessa l'11.7.2024 dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, in composizione collegiale, Giudice
1 relatore/estensore Dott.ssa Teodora Godini, a definizione del giudizio inter partes R.C.A.C. n.
1350/2021 resa pubblica il 26.07.2024 e notificata a mezzo pec in data 2.9.2024, e per l'effetto, così provvedere:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente di presso l'abitazione materna, con ogni e più Persona_2
ampio provvedimento consequenziale;
2) porre a carico di l'assegno mensile di € 250,00 quale contributo di Controparte_1
mantenimento per la minore;
Persona_3
3) previa declaratoria della non spettanza di alcun assegno di contribuzione al mantenimento per il figlio minore in favore dell'appellato per tutti i motivi sopra esposti, Controparte_1
revocare ed annullare ogni statuizione resa sul punto nella gravata sentenza;
4) porre a carico di assegno mensile di € 100,00 quale contributo di Controparte_1
mantenimento nei confronti della SI;
Parte_1
5) riconoscere in capo all'odierno appellato l'addebito della separazione giudiziale e, per l'effetto, condannarlo, anche in via equitativa, al risarcimento dei danni conseguenti al suo illegittimo comportamento.”
Per IC SE: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare l'atto di gravame proposto da avverso la Sentenza del Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme n. 720 dell'11 luglio 2024, pubblicata il 26 luglio 2024;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Per il Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è congruamente motivata”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 6 ottobre 2021 chiedeva al Tribunale di Lamezia Controparte_1
Terme di “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, previa autorizzazione dei medesimi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, anche con sentenza non definitiva, ex art. 709 bis c.p.c., qualora il giudizio debba proseguire per l'istruttoria; 2) Disporre, previo ascolto diretto o indiretto da parte del Presidente del Tribunale adito del minore ai sensi dell'art. 315 bis, comma 3, c.p.c. ed acquisizione della relazione redatta dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali di Lamezia Terme, che
2 il figlio venga affidato provvisoriamente ed in via esclusiva al padre, con collocazione Persona_1
del medesimo presso la casa coniugale sita in Nocera TE, Contrada Campodorato Soprana, 118, indicando la S.V. il percorso e la soluzione più opportuni per facilitare il riavvicinamento tra il bambino
e la madre e disponendo a carico della SI.ra , fino a nuove disposizioni, un assegno per contributo Pt_1
di mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Spese straordinarie al 50%. Disporre inoltre che la
SI.ra consegni al SI. i documenti del minore, in particolare, documentazione Pt_1 CP_1
sanitaria, cartelle cliniche, carta di identità e tessera sanitaria del figlio perché possa custodirli presso
l'abitazione paterna;
3) Disporre, previo ascolto diretto o indiretto della minore da parte del Presidente del Tribunale adito ai sensi dell'art. 315 bis, comma 3, c.p.c. ed acquisizione della relazione redatta dall'Ufficio dei Servizi Sociali Territoriali di Lamezia Terme, l'affidamento della figlia ad Persona_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale nel rispetto del principio di bigenitorialità, con collocazione della medesima figlia minore presso la casa coniugale sita in Nocera
TE, Contrada Campodorato Soprana, 118, nella quale continuerà a coabitare unitamente al padre
e al fratello maggiore, al fine di tutelare il centro degli affetti, consuetudini di vita, relazioni scolastiche
e sociali della minore;
conseguenzialmente e compatibilmente con le risultanze degli atti di cui sopra, disporre che permanga presso la casa materna di San Mango d'Aquino dalle ore 18.00 del Persona_2 lunedì (prima di cena) alle ore 18.00 del giovedì (prima di cena) e presso l'abitazione paterna di Nocera
TE, Contrada Campodorato Soprana, 118, dalle ore 18.00 del giovedì (prima di cena) alle ore
18.00 del lunedì (prima di cena); disporre che i documenti di identità e tessera sanitaria della minore accompagnino la medesima negli spostamenti dall'abitazione materna a quella paterna e viceversa, con obbligo in capo a ciascun genitore di consegnare all'altro tali documenti nei giorni in cui la figlia permarrà presso di lui/lei; disporre che la SI.ra consenta al SI. di estrarre copia Pt_1 CP_1
della documentazione amministrativa e sanitaria della figlia prelevata dall'abitazione familiare il
23.7.21 per poterla a sua volta custodire presso la propria abitazione;
ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto della figlia nei giorni di permanenza presso di sé per quanto concerne le ER spese di vitto e alloggio mentre le altre spese ordinarie, quali le spese inerenti l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, abbigliamento, quote di iscrizione alle gite scolastiche o visite di istruzione, spese per attività extrascolastiche, corsi di lingua, attività creative, sport, acquisto farmaci da banco, ricariche cellulari nonché le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra entrambi i coniugi. trascorrerà le giornate festive del 25 Dicembre – Natale, 26 Dicembre - Santo Persona_2
Stefano, I Gennaio – Capodanno, 6 Gennaio – Epifania, oltre che la vigilia di Natale e la Vigilia di
Capodanno ad anni alternati con ciascuno dei due genitori;
analogamente, sempre ad anni alterni, la
3 figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori Pasqua e Pasquetta, il 25 Aprile – Festa della Liberazione, il I Maggio – Festa del Lavoro, il 2 Giugno – Festa della Repubblica, il 15 Agosto – Ferragosto, il I
Novembre – Ognissanti, l'8 Dicembre – Festa dell'Immacolata. La figlia permarrà inoltre presso la madre il 28 gennaio di ciascun anno, festa del Santo Patrono del Comune di San Mango d'Aquino e il giorno 23 ottobre, giorno del compleanno della SI.ra , mentre permarrà presso il padre il 24 Pt_1
giugno di ciascun anno, Festa del Santo Patrono del Comune di Nocera TE, ed il 16 giugno di ciascun anno, giorno del compleanno del SI. . Per quanto concerne il compleanno di CP_1 ER
, laddove non si rendesse possibile festeggiarlo con la presenza di entrambi i genitori,
[...] Persona_2
trascorrerà il 5 gennaio, giorno del suo compleanno, ad anni alternati presso ciascun genitore. Inoltre, laddove dovessero essere adottate le disposizioni di cui al precedente capitolo 1), Persona_2 trascorrerà il 13 novembre, giorno del compleanno del fratello , presso l'abitazione Persona_1 paterna. A ciascun genitore è fatto obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore il nominativo ed il recapito telefonico delle persone che si occuperanno della cura della figlia nel caso di propria assenza nel periodo di permanenza della minore presso di sé. Nei mesi di luglio o agosto di ciascun anno trascorrerà, ad anni alterni, sette giorni consecutivi con ciascun genitore al Persona_2
fine di poter condividere il periodo di vacanze;
durante detto periodo di vacanza ciascuno dei genitori potrà viaggiare in Italia portando con sé la figlia, fornite previamente, con un anticipo di almeno quindici giorni, tutte le informazioni inerenti il viaggio, inclusi itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo di recapito nel periodo di vacanza. Per eventuali viaggi all'estero sarà invece necessario il previo consenso scritto dell'altro genitore, al quale dovranno essere fornite tutte le informazioni al riguardo con almeno quaranta giorni di anticipo. In ogni caso, sia per quanto concerne le condizioni di cui al punto 2 sia per le condizioni di cui al punto 3, perseguendo ed attuando il diritto fondamentale di fratellanza e di sorellanza dei minori, oltre che il principio di partecipazione e di ascolto dei medesimi.
4) Nessuna previsione di assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge”.
A sostegno della domanda deduceva di: -aver contratto matrimonio concordatario in Nocera TE
(CZ) in data 8 agosto 2010 con (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2010), che dalla predetta Parte_1
unione nascevano due figli - il 13 novembre 2009 e il 5 gennaio 2013 - e che, Persona_1 Persona_2
dopo anni di vita matrimoniale felice ed armoniosa, a decorrere dal giugno 2021, la resistente iniziava a manifestare insofferenza nei confronti del ricorrente e, in data 8 luglio 2021, a quest'ultimo veniva recapitata una comunicazione con la quale veniva informato della volontà della coniuge di avviare la procedura di separazione;
che, in data 23 luglio 2021, abbandonava la casa coniugale, Parte_1
preavvertendo che sarebbe tornata a prendere i figli, dei quali solo acconsentiva ad andare Persona_2
con la madre – manifestando, tuttavia, la volontà di permanere paritariamente presso entrambi i genitori
4 - mentre ifiutava categoricamente, sia in quella prima occasione sia successivamente, di andare Per_1
via e di incontrare la madre;
che, dunque, era rimasto a vivere presso la casa Controparte_1
coniugale in Nocera TE – di sua proprietà – unitamente al figlio , mentre Persona_1 Parte_1 abitava in San Mango d'Aquino, avendo preso in locazione un immobile;
che il figlio, nonostante i tentativi del padre, non aveva mai inteso permanere presso la madre, mentre la figlia risultava collocata presso l'abitazione materna dal lunedì pomeriggio al giovedì sera e presso l'abitazione paterna dal giovedì sera al lunedì pomeriggio;
che la resistente aveva avviato una convivenza con un nuovo partner nell'appartamento di San Mango d'Aquino e che, in innumerevoli occasioni, la figlia aveva Persona_2
pernottato presso la casa dei nonni materni e presso la bisnonna materna nei giorni di permanenza presso la madre;
che, in seguito alle denunce effettuate dalla resistente su presunte accuse contro il ricorrente - che impedirebbe al figlio di vedere e frequentare la madre - veniva Persona_1 Controparte_1
convocato ed ascoltato dai servizi sociali territoriali di Lamezia Terme, dovendo relazionare all'Autorità
Giudiziaria.
1.1 Resisteva in giudizio con apposita comparsa di risposta la quale chiedeva al Tribunale Parte_1 di rigettare in toto le richieste formulate da controparte e di “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e per grave ed esclusiva colpa di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
che, con i suoi comportamenti vessatori ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza con la resistente, recando altresì serio pregiudizio, sotto il profilo psicologico ad essa resistente e ai figli minori e . 3) Disporre, previo ascolto diretto o indiretto dei minori da parte Persona_1 Persona_2 del Presidente del Tribunale adito ai sensi dell'art. 315 bis, comma 3, c.p.c., l'affidamento congiunto di ambedue i figli, e , ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità Persona_1 Persona_2 genitoriale nel rispetto del principio di bigenitorialità, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre sita in San Mango D'Aquino alla Via Piano n.3 dal lunedì al venerdì di ogni settimana e con possibilità per il padre di prelevarli il venerdì pomeriggio dopo la scuola e riportarli presso
l'abitazione materna entro le ore 21:00 di domenica. Entrambi i minori trascorreranno le giornate festive con ciascun genitore ad anni alterni;
quanto al periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto i minori staranno con ciascun genitore a settimane alterne;
4) Porre a carico di Controparte_1
attualmente assunto presso : - un assegno mensile, a titolo di contributo di Controparte_2
mantenimento dei figli minori e , di complessivi euro 750,00, da rivalutarsi Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
- un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo di mantenimento da disporre in favore della odierna resistente, attualmente priva di occupazione lavorativa;
- il 50% delle spese straordinarie necessarie per soddisfare le esigenze della prole;
- il 50% del canone di affitto relativo all'appartamento sito in San Mango d'Aquino di cui la
5 SI.ra è conduttore (richiesta, questa, oltremodo legittima in considerazione del fatto che la Pt_1 Pt_1 ha necessariamente dovuto allontanarsi dalla casa coniugale per preservare l'incolumità psichica sua
e dei figli). Siffatte somme dovranno essere versate da entro il 5 di ogni mese”, con vittoria CP_1
delle spese di lite.
In particolare, la resistente adduceva: che, dopo un breve periodo di serenità, già dal 2014 la vita matrimoniale diveniva intollerabile a causa di continui atteggiamenti di vessazione e prevaricazione posti in esser dal ricorrente nei riguardi della consorte, perpetrati anche alla presenza dei figli e che,
l'inizio del deterioramento del rapporto coniugale coincideva con il momento in cui la resistente scopriva di essere affetta da una malattia oncologica;
che il marito si mostrava totalmente indifferente alle precarie condizioni di salute della propria moglie, avendo un atteggiamento ostile, di prevaricazione e sopraffazione;
che la situazione veniva, poi, amplificata dalle continue ingerenze nel rapporto coniugale da parte dei genitori del ricorrente e deteriorava ulteriormente quando la resistente iniziava a svolgere attività lavorativa nell'ambito di una impresa di pulizie, venendo accusata di presunti tradimenti;
che il
24 luglio 2021 si consumava l'ennesimo violento litigio, che costringeva l'odierna resistente a lasciare la residenza coniugale ed a trasferirsi in un appartamento sito in San Mango d'Aquino, dove tutt'ora abitava;
che i coniugi stabilivano - con accordi informali - che i minori dovessero stare con la madre da lunedì pomeriggio al giovedì sera, rimanendo col padre per i restanti giorni della settimana, tuttavia, iniziava un'opera di plagio nei confronti dei figli, ed infatti, soltanto Controparte_1 Persona_2
raggiungeva, nei giorni prestabiliti, la madre nella nuova abitazione, mentre – in tesi Persona_1
influenzato dal padre - rifiutava ogni contatto con la donna;
che seguivano ulteriori spiacevoli episodi, tutti oggetto di formale denuncia;
che il disagio psicologico del piccolo , già presente Persona_1
durante la convivenza dei genitori, si aggravava, e veniva accertato dalla pediatra dott.ssa la Per_4
quale consigliava un percorso terapeutico;
che, da quando la resistente era costretta a lasciare la casa coniugale, gli incontri terapeutici tra il bambino e la psicologa si erano interrotti.
1.2 All'esito dell'udienza presidenziale del 22 marzo 2022, con ordinanza del 23 marzo2022, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori: “
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero; 2.
AFFIDA congiuntamente i figli minori, a nome di anni 12 e di anni 9, ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, CON COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO IL PADRE;
3. ASSEGNA in uso la casa coniugale al , che già vi abita con entrambi i figli minori;
4. Parte_2
DISPONE che il la madre possa fare visita alla figlia minore - per come già avviene - dal Persona_2
lunedì sera al giovedì sera e che possa fare visita al figlio minore secondo le seguenti Persona_1
modalità: a) almeno due pomeriggi a settimana in corrispondenza dei giorni dispari, prendendolo – se
6 necessario – anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore 14,00 e riaccompagnandolo a casa dopo cena;
avrà inoltre il diritto di tenerlo con sé – a settimane alterne – nei fine settimana, il sabato – anche dopo scuola – sino alla domenica compresa, riaccompagnandolo la sera dopo cena;
la madre potrà trascorrere con i figli, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno
– nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio all'1 dicembre, nel secondo, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni QUINDICI durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
5. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere in favore della moglie la somma pari ad € 100,00 a titolo di contributo di mantenimento, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre il giorno cinque del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti”.
Detta ordinanza, in esito al reclamo ex art. 708 c.p.c. proposto da veniva Controparte_1
parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Catanzaro, la quale: incaricava i servizi sociali di
Lamezia Terme di prevedere un percorso a sostegno alla genitorialità, in modo da favorire il riavvicinamento del minore alla madre, secondo un calendario di incontri dai medesimi predisposto;
stabiliva che gli incontri madre/figlio dovessero avvenire in assenza del compagno di quest'ultima, la cui presenza era al momento di ostacolo al riavvicinamento del minore alla madre;
stabiliva l'obbligo per di consegnare al marito tutta la documentazione sanitaria relativa ai minori;
revocava il Parte_1
contributo al mantenimento fissato in favore di poneva a carico di un Parte_1 Parte_1
contributo in favore del figlio di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ad entrambi i figli.
Entro la propria memoria integrativa del 13 maggio 2022, il ricorrente aggiungeva: che Parte_1
prima ancora di abbandonare il tetto coniugale, intratteneva una relazione extraconiugale e, per quanto rilevato dalla relazione dei servizi sociali, coinvolgeva anche i figli negli incontri con il proprio amante, chiedendo ad entrambi di mentire al padre;
che, anche in seguito all'ordinanza presidenziale, il piccolo continuava a rifiutare di accompagnarsi con la madre ed, in particolare, di recarsi presso Persona_1 la nuova abitazione di quest'ultima e di frequentare il nuovo convivente, acconsentendo di vederla solo fuori casa e continuando a manifestare un grosso risentimento nei suoi confronti;
dunque, reiterava le conclusioni già rassegnate in ricorso, modificandole solo in ordine alla richiesta di addebito della separazione a carico di che avanzava in quella sede. Parte_1
7 Con memoria datata 10 giugno 2022, confermava quanto già esposto in comparsa di Parte_1
costituzione e precisava che il rifiutava di sottoporre a necessarie visite mediche il piccolo CP_1
“ed, addirittura, ad operazione chirurgica di emiepisiodiesi con applicazione di placca Persona_1 per la crescita”, chiedendo, in virtù della grave incapacità genitoriale manifestata da CP_1
di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla resistente.
[...]
La resistente avanzava, poi, istanza per la modifica dei provvedimenti provvisori, chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori, con collocazione degli stessi presso la residenza materna, con conseguente revoca del contributo di mantenimento da corrispondere in favore del ricorrente e corresponsione a carico dello stesso ed in favore della resistente del contributo di mantenimento per i figli minori di € 500,00 mensili;
detta richiesta veniva rigettata con provvedimento del 5 dicembre 2022, con cui la causa veniva, altresì, rimessa al Collegio per la sentenza non definitiva sul solo status.
In data 20 dicembre 2022 veniva, pertanto, pronunciata la sentenza non definitiva n. 1044/2022, poi pubblicata il successivo 24 dicembre 2022, con cui veniva dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa in istruzione dinnanzi il Giudice relatore.
1.3 La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento di c.t.u. psicologica (con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa Per_5 depositato in Cancelleria il 18 settembre 2023) e trattenuta in decisione all'udienza del 17
[...] gennaio 2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Indi, decisa, con sentenza n. 720/2024 resa in data 11 luglio 2024 e pubblicata il 26 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme così provvedeva:
“1) rigetta le domande di addebito della separazione dei coniugi reciprocamente avanzate dalle parti;
2) dispone l'affidamento condiviso dei minori, e , con collocazione prevalente Persona_1 Persona_2 di presso l'abitazione paterna e collocazione paritaria di , con permanenza Persona_1 Persona_2
della minore presso ciascun genitore a settimane alterne, a partire dalle ore 18:00 della domenica sera;
3) dispone che i tempi di permanenza di con ciascun genitore siano regolati come in parte Persona_2
motiva, ossia:
a. il padre o la madre, a settimane alternate, andranno a prendere a casa dell'altro Persona_2
genitore nella giornata di domenica, alle ore 18:00;
b. quanto alle festività, trascorrerà le vacanze di Natale (24-31 dicembre), quelle di Persona_2
Capodanno (31 dicembre – 6 gennaio), quelle di Pasqua (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale in modo alternato, a partire dalla madre;
8 c. d'estate, trascorrerà 15 giorni consecutivi di vacanza a luglio e 15 giorni consecutivi di vacanza ad agosto con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno.
4) nulla, allo stato, sulle visite madre-figlio minore;
5) dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente predisponga un percorso di sostegno psicologico in favore di , nonché percorsi di sostegno alla genitorialità di e Persona_1 Parte_1
effettuando tutti gli interventi ritenuti utili per ripristinare – in futuro - un sereno Controparte_1
ed equilibrato rapporto tra madre e minore e tra i genitori tra loro;
6) ordina ai Servizi Sociali di segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali comportamenti ostativi o impeditivi delle parti o, comunque, nocivi per i minori;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1
€ 100,00 (cento,00), quale contributo al mantenimento del figlio minore , entro il giorno Persona_1
5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
8) pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per i figli minori, e;
Persona_1 Persona_2
9) rigetta la domanda di parte resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore;
10) rigetta la domanda di parte di resistente di contributo da parte del ricorrente al 50% delle spese relative al canone di locazione;
11) rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
12) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
13) pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della c.t.u. espletata dalla dott.ssa , liquidate in € 1.271,10, oltre accessori se dovuti per legge, a carico Persona_5 dell'Erario, ai sensi dell'art. 131 d.P.R. 115/2002, essendo entrambi i coniugi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto”.
§ 2. L'appello
2.1 Avverso suddetta sentenza, notificata a mezzo pec in data 2 settembre 2024, interponeva gravame con ricorso depositato, telematicamente, presso l'intestata Corte di Appello in data 1 ottobre Parte_1
2024, per i motivi che si esamineranno.
2.2 Con decreto presidenziale di data 3 ottobre 2024 veniva fissata per la comparizione e la trattazione l'udienza del 27 marzo 2025.
2.3 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile Controparte_1
e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
9 2.4 Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.5. L'udienza del 27 marzo 2025 era sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – tratteneva la causa in decisione, con ordinanza dell'1 aprile 2025, comunicata alle parti il 4 aprile 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 337 bis
– 337 ter c.c. nonché della Legge n. 54/2006 in tema di affidamento di figli;
errata, insufficiente ed illogica valutazione delle risultanze processuali;
motivazione insufficiente ed illogica, in punto di regolamentazione dell'affidamento della figlia minore;
insufficiente, errata ed illogica motivazione in riferimento al rigetto dell'addebitabilità della separazione all'odierno appellato SI. CP_1
, censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Lamezia Terme,
[...] Parte_1
superando le diverse conclusioni a cui era pervenuta la CTU, ha disposto la cd. shared custody ossia la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori.
Rappresenta l'appellante che, di vero, la Dott.ssa perito nominato dal Tribunale, aveva Per_5 specificato come, all'esito dell'ascolto dei minori e della consultazione degli atti di causa, la formula di affidamento più idonea per l'interesse dei minori ea da ritenersi l'affido condiviso, con collocazione prevalente di presso l'abitazione matern e di presso l'abitazione paterna. E Persona_2 Persona_1 tuttavia, il Tribunale, disponeva l'affidamento congiunto ma con collocazione paritaria della bambina sul ritenuto, ma errato, presupposto che fosse attuabile tale regime – che “pur, per come Persona_2
ammesso dallo stesso Relatore – non trova applicazione nella giurisprudenza italiana” (cfr. ricorso in appello, pag. 13). La scelta di collocazione paritaria della minore è però “ad oggi Persona_2 assolutamente inattuabile” (cfr. ricorso in appello, pag. 14), a livello organizzativo, posto che “ogni settimana la ragazza dovrà affrontare un vero e proprio trasloco, con riferimento all'abbigliamento, ai testi di scuola e comunque ad ogni e più logica esigenza quotidiana che, nell'attuare lo schema di collocamento previsto dal Giudice di prime cure, sta trascinando essa minore nello stato della più assoluta confusione” (cfr. ricorso in appello, pag. 14). D'altra parte, a dire della ricorrente, nel disporre in ordine alla collocazione della minore , il Tribunale avrebbe omesso di procedere ad una Persona_2
corretta ed equilibrata valutazione delle risultanze processualmente acquisite, le quali, ove adeguatamente scrutinate, non avrebbero certamente portato alla collocazione paritetica della minore
. Persona_2
Chiede pertanto la riforma della gravata sentenza in favore di una pronuncia che – ferma la statuizione con cui è stato disposto l'affidamento condiviso dei minori e – sancisca la Persona_1 Persona_2 collocazione della giovane presso l'abitazione materna;
e che, per quanto riguarda le Persona_2
10 modalità di frequentazione della figlia minore da parte del padre, tenuto conto anche dell'età, disponga la libertà della giovane di vedere liberamente il padre e di pernottare a casa dello stesso quando lo riterrà opportuno, con migliore scelta nei fine settimana, che comunque dovranno essere alternati tra i genitori come per legge.
Con il medesimo motivo la si duole di rigetto della domanda di addebito della separazione Pt_1
personale al coniuge Controparte_1
Rileva che, in parte qua, la sentenza è da ritenersi sin anche illogica nonché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, atteso che il Tribunale ha rigettato la richiesta di addebito perché non dimostrata, così letteralmente sorvolando sul fatto che la prova orale articolata sul punto dall'odierna appellante sia stata ritenuta superflua quindi rigettata, e dimenticando che le denunce penali non sono mai state smentite, né contraddette dal che non ha mai proposto controquerela per calunnia. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Muovendo dalle censure in ordine al mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione al coniuge proposta dalla sig.ra , osserva la Corte che essa è stata rigettata Controparte_1 Pt_1 dal Tribunale perché la domanda non ha ricevuto l'avallo probatorio di alcun elemento oggettivo all'esito del giudizio;
difatti, non è stata fornita prova certa delle riferite vessazioni e prevaricazioni poste in essere dal;
né, tantomeno, è stato fornito riscontro probatorio del nesso causale tra le dette CP_1 violazioni e la fine del matrimonio. Più in dettaglio il Tribunale ha così argomentato: “Quanto, invece, alle presunte vessazioni e prevaricazioni da parte del , dai medesimi accertamenti di cui CP_1
sopra risulta che – proprio la resistente – che nel presente giudizio ha affermato che, durante il periodo della malattia, il marito “rivelava la sua vera indole, ossia quella di marito totalmente indifferente alle precarie condizioni di salute della propria moglie e interessato esclusivamente ad imporsi sopraffare nel menage familiare” – riferiva che “in tutto il percorso sanitario l'ex marito l'ha sempre accompagnata e sostenuta anche moralmente”; inoltre, sono versate in atti denunce e querele (che costituiscono dichiarazioni di parte), non seguite da eventuali decreti di condanna;
anzi, in atti è presente un'ordinanza di archiviazione” (cfr. sentenza, pag. 10).
Orbene, non è superfluo rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi “consapevolmente e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza
(cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., 11 giugno
2005, n. 12383). In tal senso il Supremo Collegio ha affermato che “In tema di separazione personale,
11 la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ.
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18074; in termini anche Cass. civ.,5 agosto 2020, n.
16691).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione personale dei coniugi, le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (cfr. Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità della condotta a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, tali principi risultano osservati dal Tribunale di Lamezia Terme laddove, nel valutare le risultanze processuali, ha ritenuto prive di riscontro probatorio le allegate violenze – fisiche e verbali
– del marito ai danni della coniuge, ed ha, di conseguenza, escluso che la separazione sia stata determinata da aggressioni fisiche e/o verbali del nei confronti della , così rigettando CP_1 Pt_1
la richiesta di addebito.
Si tratta di decisione che resiste alle censure mosse dalla parte appellante per le ragioni che si passa immediatamente ad esporre.
In ordine alla prova documentale, osserva la Corte che la SI ha versato plurimi atti di denunce Pt_1
e querele sporte nei confronti del marito che non risultano essere sfociate in altrettanti procedimenti penali a carico del , eccezion fatta per la querela sporta da il 2 settembre 2021 nei Pt_1 Parte_1 confronti dell'ex marito per maltrattamenti in famiglia, che dava luogo al procedimento penale n.
2048/2021 mod. 21, che si concludeva con decreto di archiviazione del GIP di Lamezia Terme, reso il
28 settembre 2022, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura della Repubblica in sede. Nel decreto di archiviazione il GIP evidenziava la sostanziale inattendibilità della querelante Parte_1 dacché “dalle risultanze di indagine è complessivamente emerso come la querelante abbia reso una
12 versione in parte inattendibile o comunque reticente, non riferendo, in un primo momento di aver abbandonato il domicilio domestico per trasferirsi in un'altra abitazione con un nuovo compagno con cui intratteneva una relazione sentimentale”. Ebbene, nessun valore probatorio può essere riconosciuto in questa sede, alle denunce-querele presentate dalla , trattandosi, come è noto, di dichiarazioni Pt_1
provenienti dalla parte e che necessitano di riscontro probatorio, che, nel caso di specie, non è dato ravvisare. Del resto, è la stessa ad aver dichiarato: “Non sono mai stata picchiata da mio marito” Pt_1
(cfr. verbale di audizione davanti al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro del 18 gennaio 2022), così come la figlia della coppia, , ascoltata dai Giudici del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Persona_2 ha dichiarato che “Papà non ha mai picchiato la mamma …” (cfr. verbale di udienza del 18 gennaio
2022). Il che è sufficiente per ritenere non dimostrata una condotta di violenza fisica perpetrata dal ai danni della . CP_1 Pt_1
Quanto alle asserite violenze verbali, di esse non vi è alcun riscontro in atti. E se è indubbiamente vero che la prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata, telematicamente, il 13 febbraio 2023 era volta a dimostrare un atteggiamento aggressivo dal punto di vista verbale da parte del , è altrettanto vero che, a fronte dell'ordinanza di rigetto resa dal Pt_1
Tribunale, l'appellante non ha reiterato in sede di appello la prova orale, così che essa deve intendersi rinunciata, conformemente all'insegnamento di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi secondo cui, la parte che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello, con l'ulteriore precisazione che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte;
questa interpretazione “è pur rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegarne rito del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per l'esplicazione della difesa della controparte (art. 111
Cost.). L'importanza della precisazione delle conclusioni sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti. Allora ciò che è omesso nella precisazione delle conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, al quale l'art. 356 cod. proc. civ. assegna il compito di decidere se assumere una prova illegittimamente negata dal giudice di primo grado,
13 determinandone le modalità con ordinanza e fissando un'udienza collegiale istruttoria” (cfr. Cass. civ.,
27 aprile 2011, n. 9410; conf., ex multis, Cass. civ., 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ, 3 agosto 2017,
n. 19352).
Il primo motivo in parte qua è, quindi, infondato e merita di essere rigettato.
Esso appare invece fondato nella parte in cui lamenta il collocamento paritario della minore Persona_2
presso entrambi i genitori.
In tema di affidamento della prole la Suprema Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr., ex multis, Cass. civ., 19 luglio 2016, n. 14728; Cass. civ., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass. civ., 6 marzo 2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1777), la sua derogabilità non è consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass. civ., 29 marzo 2012, n. 5108). Risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass. civ., 17 gennaio
2017, n. 977). E tuttavia, la regola in parola, non implica alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti, dacché essa non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013,
n. 18131; Cass. civ., 12 settembre 2018, n. 22219). In tal senso la Suprema Corte, con orientamento al quale si intende prestare adesione, ha affermato che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi
14 ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. civ., 13 febbraio 2020, n. 3652).
Dunque, se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, è altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di serie ragioni, il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto conforme all'interesse della minore , un Persona_2
collocamento sostanzialmente paritetico presso i due genitori.
A fondamento di questa valutazione ha posto il rilievo che, “sebbene la dott.ssa , in ordine al Pt_3
collocamento dei minori, sostenga di ritenere idonea la “collocazione prevalente di presso Persona_2
l'abitazione materna e presso l'abitazione paterna”, in risposta al quesito n. 6 “Proponga Persona_1
i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori”, in merito a consiglia “la permanenza Persona_2
della minore nelle rispettive abitazioni dei genitori a settimane alterne, a partire dalle 18 (orario entro il quale deve essere prelevata) e fino alle 19 della domenica sera, orario entro il quale la minore deve già essere a casa, con ciò suggerendo, di fatto, la collocazione paritaria alternata, trascorrendo la minore il 50% del tempo con ciascun genitore. Del resto, anche la stessa , ascoltata dal Persona_2
Tribunale dei Minorenni ha affermato “vorrei continuare così, a vivere sia con mamma che con papà”
(cfr. sentenza, pagg. 12-13).
Dunque, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la volontà di e le risultanze della Persona_2
relazione a firma del consulente tecnico dott.ssa Per_5
Tuttavia, a ben vedere la consulenza tecnica non ha concluso nel senso del collocamento paritario di presso entrambi i genitori, ma, al contrario, ne ha suggerito il collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione della madre. Del resto, emerge dalla CTU che i due genitori vivono in due comuni diversi
– San Mango d'Aquino la e – il che, obiettivamente, sconsiglia il Pt_1 Parte_4
collocamento paritario, che costringerebbe inevitabilmente la minore a fare la spola tra le due abitazioni poste a considerevole distanza l'una dall'altra. Non va, poi, trascurato che la minore è nella fase della pubertà e certamente necessita della vicinanza e dei consigli della mamma, per come del resto confermato dall'episodio narrato nel ricorso introduttivo, a pag. 15.
Di tanto, peraltro, hanno mostrato di essere perfettamente consapevoli i due genitori che, con la meritoria assistenza dei Servizi Sociali di Lamezia Terme, hanno convenuto, in data 28 novembre 2024, il collocamento prevalente di presso la madre e hanno previsto un ampio diritto di visita e di Persona_2
15 frequentazione del padre. Si tratta di un accordo che, appunto perché calibrato sulle effettive esigenze di
, appare certamente conforme all'interesse della ragazzina e può essere qui recepito. Persona_2
E dunque, la Corte, a parziale modifica della sentenza di primo grado, dispone il collocamento prevalente di presso la madre, fermo naturalmente l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Il Persona_2
padre potrà prendere la figlia e tenerla con sé ogni venerdì pomeriggio, alle ore 17:00 circa, e sino a domenica alle 17:00 circa, eccezion fatta per un fine settimana al mese, da concordare genitori/figlia, che trascorrerà con la madre. Il compleanno di verrà festeggiato alternando Persona_2 Persona_2
annualmente la cena e il pranzo tra i genitori. Le festività natalizie e pasquali e le altre riconosciute nel calendario nazionale saranno trascorse presso il padre dalla minore che invece trascorrerà la vigilia delle suddette festività presso la madre. D'estate trascorrerà 15 giorni consecutivi di vacanza a luglio e 15 giorni consecutivi di vacanza ad agosto con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il collocamento prevalente di presso la madre comporta, ovviamente, che vada posto a carico Persona_2 del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore, corrispondendo alla madre un assegno mensile di euro 150,00, così determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 337-quater c.c., che esigono il raccordo degli esiti delle valutazioni svolte sui redditi dei due genitori, con i tempi di permanenza presso di loro della figlia.
In merito, si osserva che ambo le parti si sono limitate a produrre delle attestazioni ISEE dalle quali sembrerebbe emergere una situazione economico-patrimoniale modesta di entrambi i genitori, lievemente migliore quanto al che, a differenza della ex moglie, risulterebbe intestatario di CP_1
beni immobili (dei quali non è stata però allegata la fruttuosità, né, tantomeno, il valore). Il che giustifica la quantificazione dell'assegno in euro 150,00.
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Motivazione erronea, insufficiente ed illogica;
errata, insufficiente ed illogica valutazione delle risultanze processuali in ordine al riconoscimento o alla quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore del figlio minore collocato presso l'ex coniuge”, l'appellante impugna la sentenza esattamente nella parte in cui pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di € 100,00, quale Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, con Persona_1
rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria.
Deduce l'appellante di essere una donna invalida, che ormai non ha neanche la possibilità di espletare
“quei miseri lavori che conduceva per mantenere se stessa ed i minori” nonché di avere un'altra figlia
“in tenera età – 2 anni – il cui mantenimento grava quasi totalmente sulla stessa” (cfr. ricorso in appello, pag. 27). In ogni caso, il Giudice di prime cure, nello statuire in ordine al contributo al mantenimento
16 del figlio , non avrebbe assolutamente effettuato la dovuta comparazione delle rispettive Persona_1 condizioni reddituali dei genitori. In tal modo, prosegue l'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato che, mentre il ha continuato ad abitare in quella che è casa di sua esclusiva CP_1 proprietà – poiché donata dal padre – abitazione totalmente ammobiliata, per la quale “non ha dovuto assolutamente spendere un €” (cfr. ricorso in appello, pag. 28), la è andata ad abitare in un Pt_1
immobile ove mensilmente versa il fitto, che ha dovuto totalmente riammobiliare. Non solo. La SI
, sempre in costanza di matrimonio “e per problemi relativi all'attività lavorativa del Pt_1 CP_1
(che, chiaramente, decideva di non farsi assumere nonostante abbia lavorato nel corso degli anni con diverse ditte con la mansione di operaio specializzato) si sobbarcava anche rate e finanziamenti accesi solo ed esclusivamente nell'interesse del suo nucleo familiare” (cfr. ricorso in appello, pag. 29). Tutte circostanze trascurate dal Tribunale in punto di riconoscimento del contributo al mantenimento del minore , collocato prevalentemente presso il padre. Persona_1
Il motivo è infondato.
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 d.lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 l. n. 54 del
2006 (così Cass. civ. 28 gennaio 2021, n. 2020 e Cass. civ., 16 settembre 2020, n. 19299). La norma, in particolare, prevede che genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici
e di cura assunti da ciascun genitore>>.
Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c.,
17 pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2),
c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori
(anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma
4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi. In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori
(Cass. civ., 10 febbraio 2023, n. 4145; Cass. civ., 16 settembre 2020, n. 19299). In ogni caso, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli;
la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. civ., 24 agosto 2017, n. 39411, richiamata anche dal Tribunale).
18 Orbene, nel caso in ispecie il Giudice di prime cure, ha statuito che la contribuisca al Pt_1
mantenimento ordinario del figlio in misura mensile di euro 100,00, oltre 50% spese di Persona_1
carattere straordinario previamente concordate e documentate.
Le argomentazioni svolte dalla per ottenere la revoca dell'assegno, non appaiono meritevoli di Pt_1
valutazione, per come del resto già statuito dal Tribunale e, ancor prima, dalla Corte di Appello nel procedimento ex art. 708 c.p.c..
Insiste la a dirsi “invalida”, omettendo, tuttavia, di documentare l'allegata invalidità. Come Pt_1
esattamente osservato dalla Difesa del resistente , nel fascicolo di parte appellante si rinviene CP_1 unicamente la domanda di invalidità civile presentata all'INPS il 27 marzo 2019, di cui però la sig.ra non ha allegato il successivo verbale di commissione medica e, pertanto, l'esito del procedimento Pt_1 amministrativo. Non può dirsi pertanto dimostrata l'inabilità al lavoro dell'appellante occorrendo, piuttosto, avere riguardo alla giovane età della sig.ra (36 anni), la quale possiede capacità Pt_1
lavorativa concretamente spesa in diverse attività per come dalla medesima riferito (lavori di pulizia o presso l'hotel Mare Chiaro) al Tribunale per i Minorenni (cfr. decreto del 14 ottobre 2022, reso dalla
Corte di Appello di Catanzaro, all'esito del procedimento n. 385/2022 R.G..
Non vi è prova che ella abbia mai pagato canoni di locazione relativi al contratto versato in atti, scaduto il 31 luglio 2021 e per il quale non è stata neppure allegata la proroga.
Non ha documentato di essersi sobbarcata, per problemi relativi all'attività lavorativa del , CP_1 anche rate e finanziamenti accesi solo ed esclusivamente nell'interesse del suo nucleo familiare.
Infine, come peraltro già sottolineato dal Tribunale di Lamezia Terme, la circostanza per la quale ella è divenuta madre della piccola non la esonera dal dovere di mantenere l'altro figlio. Se è vero che Per_6
la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale e se è vero altresì che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto (Cass. civ., 29 luglio 2021, n.
21818; Cass. civ., 12 luglio 2016, n. 14175; Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6289).
Più in particolare, la Suprema Corte ha, invero, più volte affermato che, ove – a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato – il giudice deve
19 verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ.,12 luglio 2016, n.
14175, cit.; Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6289, cit.; Cass. civ., 30 novembre 2007, n. 25010).
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali non è emerso che la situazione economica di Parte_1
abbia ricevuto un sicuro depauperamento per effetto della formazione di un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un figlio, al cui mantenimento peraltro concorre il nuovo compagno della donna nonché padre della minore Per_6
Il motivo è dunque rigettato.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, così rubricato: “Motivazione erronea, insufficiente ed illogica;
errata, insufficiente ed illogica valutazione delle risultanze processuali, in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dell'odierna appellante”, si duole Parte_1
di mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento nei suoi riguardi.
Rileva che, invero, la motivazione adottata dal Tribunale per rigettare la domanda di mantenimento, rappresenta una mera formula di stile “che si scontra totalmente con la realtà processuale emersa nel corso del processo nonché con quella che verrà prodotta ed illustrata negli allegati documentali” (cfr. ricorso in appello, pag. 31). Evidenzia di combattere “con una malattia che si aggrava giorno dopo giorno” e che le attuali condizioni di salute “purtroppo ed a oggi, non le permettono di sopportare alcun tipo di attività lavorativa” (cfr. ricorso in appello, pagg. 31-32), come inoppugnabilmente risulta dalle certificazioni in atti.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che l'art. 156, comma 1, c.c. dispone che pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri>>.
I <> cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., 24 giugno 2019, n. 16809; Cass. civ., 16 maggio 2017, n.
12196).
20 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, quale situazione condizionante la qualità e la quantità del richiedente (così, tra le tante, Cass. civ., 13 dicembre
2024, n. 32349; Cass. civ., 19 luglio 2022, n. 22616; Cass. civ., 24 aprile 2007, n. 9915).
Dall'esame dei principi di diritto sopra richiamati si evince con chiarezza che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza.
Ebbene, le parti non hanno assolto all'onere probatorio in parola, essendosi limitate, sostanzialmente, a depositare attestazioni ISEE dalla quali è oggettivamente impossibile desumere il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza e, di conseguenza, ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento e la quantificazione di un assegno in favore dell'ex coniuge. Va, pertanto, confermata la statuizione di diniego di un assegno di mantenimento in favore della appellante.
Il terzo motivo è rigettato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. La reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite dell'appello.
4.2. In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della insussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 1 ottobre 20243, nei confronti di Parte_1 CP_1
e con l'intervento del Procuratore Generale, e avverso la sentenza n. 720/2024 resa in data 11
[...]
luglio 2024 e pubblicata il 26 luglio 2024, notificata il 2 settembre 2024, così provvede:
21 1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1
modifica della sentenza impugnata:
a) dispone il collocamento prevalente di presso l'abitazione della madre;
Persona_2
b) dispone che il padre potrà prendere la figlia e tenerla con sé ogni venerdì pomeriggio, alle ore
17:00 circa, e sino a domenica alle 17:00 circa, eccezion fatta per un fine settimana al mese, da concordare genitori/figlia, che trascorrerà con la madre. Il compleanno di Persona_2 ER
[...
verrà festeggiato alternando annualmente la cena e il pranzo tra i genitori. Le festività natalizie e pasquali e le altre riconosciute nel calendario nazionale saranno trascorse presso il padre dalla minore che invece trascorrerà la vigilia delle suddette festività presso la madre.
D'estate trascorrerà 15 giorni consecutivi di vacanza a luglio e 15 giorni consecutivi di vacanza ad agosto con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile Parte_1 Controparte_1 di € 150,00, quale contributo al mantenimento della figlia , entro il giorno 5 di ogni Persona_2
mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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