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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1884 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrino Cavuoto (c.f. C.F._1
, con studio in Benevento, alla via Ennio Goduti – Pal. De C.F._2
Matteis, ed indirizzo pec: Email_1
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f. , con
[...] P.IVA_1
sede legale in San CO dei Cavoti (BN), alla Piazza Risorgimento, n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianluca Rossi (c.f. , con indirizzo pec: C.F._3
e dall'avv. Angelo Rossi (c.f. Email_2
), con studio in San CO dei Cavoti (BN) alla via Bellavista C.F._4
n.1/A;
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ), con sede legale in Milano, alla via Controparte_2 P.IVA_2
Bastioni di Porta Nuova, n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria della Controparte_3
(c.f. ), con sede legale in Napoli, alla via Santa
[...] P.IVA_3
Brigida, n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ossia:
parte attrice: “Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato dall'attore con la convenuta, anche se ritenuto specifico, è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 7
e 9, poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990
(c.d. Legge Antitrust), come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'LI e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione di norme imperative. -Accertare e dichiarare, in ogni caso, che il contratto di fideiussione stipulato dall'attore con la convenuta, anche se ritenuto specifico, è stato redatto - mediante la predisposizione delle clausole di cui agli artt.
2, 7 e 9 - in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990
(c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione di norme imperative. -In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato dalla parte attrice con la convenuta, anche se ritenuto specifico, è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 7 e 9 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d.
Legge Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della
Banca d'LI e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in solido o meno con la Controparte_1
società quale mandataria di , al risarcimento del Controparte_2 CP_4 danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante all'attrice da pratiche commerciali scorrette e/o da comportamenti anticoncorrenziali da quantificarsi in quella somma maggiore o minore che riterrà dovere determinare anche in via equitativa l'adito Tribunale, avendo subito anche una ingiusta segnalazione;
-In via ancor più gradata e nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale dell'impugnato atto, anche se ritenuto specifico, si chiede, in particolare, senza rinunciare alle nullità delle altre clausole contrattuali, dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente ai su indicati articoli o a quelli che riterrà in sua giustizia determinare l'adito Tribunale.
Accertare, altresì, che la banca non avendo esercitato l'azione nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi, dalla scadenza della obbligazione, è decaduta da poter agire verso gli attori per la garanzia da questi prestata, ai sensi dell'art. 1957 cc. In ogni caso, condannare le convenute, in solido o meno, al pagamento dei danni subiti dall'attore, anche in via equitativa, ai sensi dell'art.
1226 c.c., finanche come danno da perdita di chance per la mancata possibile scelta sul mercato, da parte del fideiussore, di un contratto di garanzia a condizioni più favorevoli. Si chiede, infine, per i motivi meglio esposti in narrativa e anche alla luce delle allegazioni di parte attrice di voler far ordine, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ad un numero di banche di diverse dimensioni e diffusione territoriale di esibire i modelli di fideiussione standard, sia omnibus che specifici, utilizzati nell'anno 2009
o, quantomeno, nel mese di gennaio 2009. Rivalsa delle spese con attribuzione.”; parte convenuta: “chiede che l'On. Le Tribunale adito , voglia: - rigettare in via preliminare e pregiudiziale l'avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto, dichiarandola nulla per le causali dedotte nella comparsa;
- accogliere tutte le eccezioni proposte nessuna esclusa sia in termini di prescrizione che di decadenza;
- respingere comunque l'avversa azione in quanto infondata sia in fatto che in diritto rigettando tutte le avverse conclusioni;
- emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento ai fini della decisione;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio la Controparte_5
nella sua qualità di mandataria
[...]
della chiedendo che venga accertata e Controparte_3
dichiarata la nullità totale o, in subordine, parziale (con conseguente declaratoria di decadenza della banca dall'azione, per il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c.) del contratto di garanzia fideiussoria (fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 400.000,00), sottoscritto a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società
in relazione all'apertura di credito in c/c (rapporto Controparte_6
n. 2/000/100989), in favore della Controparte_1
e del Ha chiesto, altresì, che i convenuti vengano condannati, in
[...] CP_1
solido o meno, al risarcimento del danno e alle restituzioni per il pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette e pratiche anticoncorrenziali, da liquidarsi anche in via equitativa, e a titolo di danno da perdita della chance di stipulare un contratto di garanzia a condizioni più favorevoli, oltre che al pagamento delle spese di lite.
L'attore ha rappresentato di aver ricevuto, in data 01.06.2023, una comunicazione da parte della mediante la quale è stato reso Controparte_2
edotto del fatto che la società è Controparte_3 divenuta titolare dei diritti di credito in contestazione, avendo acquistato pro soluto, in forza di contratto di cessione concluso con la Controparte_1 CO dei Cavoti e del in data 06.02.2023, un portafoglio di crediti, CP_1 contratti di finanziamento e rapporti giuridici, tra i quali è compresa l'esposizione debitoria della con annessi privilegi, garanzie, Controparte_6
anche personali, ed accessori.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha rilevato la riproduzione nel testo contrattuale de quo (agli articoli 2, 7 e 9) delle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d. “sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003
e sanzionato dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”. Parte attrice ha, altresì, rappresentato che la garanzia di cui è causa, benché rechi formalmente il nomen iuris di fideiussione specifica, deve essere qualificata quale fideiussione omnibus, poiché si sarebbe tradotta, di fatto, in una garanzia personale che imponeva al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale avesse assunto nei confronti della banca, in dipendenza di qualsiasi operazione.
Si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed in ogni caso l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa richiesta, evidenziando, in primo luogo, che la garanzia de qua è stata correttamente qualificata quale fideiussione specifica, in quanto prestata a garanzia di quanto dovuto in forza del contratto di apertura di credito, e che, comunque, in virtù dell'inserimento di clausole come quella di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, essa possa essere considerata un contratto autonomo di garanzia. La convenuta ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per la Controparte_2
Il G.I. ha fissato la prima udienza in data 02.07.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha precisato di non aver avanzato alcuna domanda di ripetizione delle somme versate sul conto corrente n. 1000989 nel presente giudizio e ha contestato che la garanzia in atti possa essere qualificata come
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). contratto autonomo di garanzia. Parte attrice ha, altresì, ribadito le proprie istanze istruttorie, ossia: la richiesta di voler fare ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con la precisazione che tale istanza deve intendersi proposta anche ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 3/2017, ad un congruo numero di istituti bancari affinché gli stessi esibiscano i modelli standard di fideiussione, sia omnibus che specifiche, utilizzati nell'anno 2009 o quanto meno nel mese di gennaio 2009 e, qualora il Tribunale lo ritenesse necessario, anche mediante CTU c.d. percipiente, richiesta ex art. 213
c.p.c., ispezione ex art. 118 c.p.c.; nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte convenuta ha eccepito l'inconferenza, l'inammissibilità e la genericità delle richieste istruttorie formulate da controparte, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Il G.I., nella prima udienza del 02.07.2024, preso atto delle memorie depositate, degli atti e della documentazione prodotta e rigettate le istanze istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 16.01.2025, fissata davanti a sé per la rimessione al Collegio della decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'esito di tale udienza, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , stante Controparte_7
la regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti.
osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la garanzia di cui è causa va qualificata non come contratto autonomo di garanzia, bensì quale fideiussione, come si evince non soltanto dalla denominazione del negozio riportata nella stessa intestazione della scrittura, ma anche dalla natura, dalla funzione e dalle condizioni dell'impegno assunto dal garante nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali e tenendo conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e del garante).
A questo proposito, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».
In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione c.d. “satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione “indennitaria”
(essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante). Ne consegue che non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola c.d. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale (o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
Contrariamente a quanto opinato dalla convenuta, quindi, nella specie certamente non risulta dirimente il tenore dell'art. 8 del contratto del 15.01.2009 (ove
è previsto testualmente «Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio»): trattasi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
Anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass. n. 28943/2017).
Né l'assenza di accessorietà della garanzia può desumersi dalla clausola di cui all'art. 9 del contratto, ove è pattuito che, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa alla garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, ovvero da quella di cui all'art. 2 del contratto, a tenore della quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi. Va al contrario osservato che «il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.» (Cass. n. 25361/2008).
Per converso significativo è invece il tenore dell'art. 6 del contratto de quo, che testualmente prevede: «Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca»: è evidente che i riferimenti al rapporto principale garantito ed il richiamo alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma.
Alla luce di quanto esposto, la garanzia in esame va qualificata come
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'accertamento della nullità totale o, in subordine, parziale della garanzia fideiussoria stipulata in data 15.01.2009, per violazione dell'art. 2 della legge 287/90.
Nel merito, le domande sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
La garanzia fideiussoria stipulata dall'odierno attore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Controparte_6
con riferimento al contratto di apertura di credito in c/c, stipulato con la
[...]
in data 15.01.2009, Controparte_1 CP_1
costituisce una fideiussione specifica, nomen iuris peraltro utilizzato in epigrafe della stessa.
Ebbene, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI.
In proposito, va rilevato che la Banca d'LI, nel citato provvedimento, ha espresso un giudizio negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI, avente ad oggetto uno schema di "fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie".
La parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della Banca d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'LI, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c. In particolare, il provvedimento della Banca d'LI evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'LI ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'LI del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
30/12/2021, n. 41994; Cass. 28/05/2014, n. 11904; C. Cass. n. 21841/2024, n.
657/2025).
Il contratto di fideiussione specifica de quo non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'LI; conseguentemente, per i fatti di causa, parte attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n.
287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI.
Pertanto, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 della L. n. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile.
La prova dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte” fra banche, relativa all'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI, ed indefettibile presupposto per affermare la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust, non può essere desunta dalle produzioni documentali e dalle istanze istruttorie formulate da parte attrice. L'attore ha chiesto che fosse fatto ordine di esibizione, ex art. 3 del d.lgs. n.
3/2017 ed art. 210 c.p.c., ad un congruo numero di istituti bancari affinché gli stessi esibiscano i modelli standard di fideiussione, sia omnibus che specifiche, utilizzati nell'anno 2009 o quanto meno nel mese di gennaio 2009.
Tale istanza è stata rigettata in sede istruttoria e riproposta in sede conclusionale.
Questo Collegio non ritiene sufficiente, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, pur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, anche rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello dell'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale.
Invero, l'opinione consolidata è che «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust» (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib.
Roma 3 maggio 2019 n. 9354).
Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dall'attore, essendo «l'impiego generalizzato delle predette clausole solo uno degli elementi da provare ed essendo altresì necessario dimostrare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza» (cfr. Corte
d'Appello di Napoli n. 1854/2024). L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118
c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass., ordinanza n. 31251/2021). L'art. 3 d.lgs. n. 3 del 2017, prevede l'ammissibilità dell'ordine di esibizione in termini diversi dall'art 210 c.p.c. e in particolare nel caso in cui sia
“ragionevole” supporre l'esistenza di prove nella disponibilità della controparte e dei terzi e l'idoneità delle stesse a “sostenere la plausibilità” della domanda.
Nel caso di specie tale plausibilità, seguendo l'impostazione dell'attore, consisterebbe nel ritenere che la prosecuzione dell'impiego generalizzato delle clausole già oggetto del provvedimento della Banca d'LI del 2005 più volte citato fornirebbe elemento a sostegno dell'esistenza di una nuova intesa illecita.
Tuttavia, proprio la Banca d'LI ha chiarito nel corso dell'attività istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 cit. che la standardizzazione contrattuale non presuppone necessariamente un intento collusivo da parte dei produttori, ben potendo l'uniformità contrattuale essere compatibile con una situazione concorrenziale.
In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attore. Del resto, anche la eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, salvo voler sostenere una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla Banca d'LI e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI; conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie appartenenti al settore delle fideiussioni specifiche, oltre che ben lontane nel tempo, in dispregio di quanto in precedenza affermato.
In definitiva, quindi, parte attrice non allega e non prova gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nella fideiussione per cui è causa è avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale;
ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree dirette ad ottenere l'accertare e la dichiarazione della nullità totale o, in subordine, parziale del contratto di fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust vanno rigettate. Il rigetto della domanda di nullità, totale o parziale, della fideiussione comporta, altresì, il rigetto delle domande consequenziali (di risarcimento del danno e di liberazione dell'attore dal vincolo fideiussorio de quo per decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c.).
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore, secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità
e con le quattro fasi al minimo tabellare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 3809,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, in favore di
[...]
Controparte_1
[...]
- Nulla per le spese per la Controparte_2
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Andrea Vassallo dott. Leonardo Pica
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1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
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35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
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e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
13 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1884 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrino Cavuoto (c.f. C.F._1
, con studio in Benevento, alla via Ennio Goduti – Pal. De C.F._2
Matteis, ed indirizzo pec: Email_1
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f. , con
[...] P.IVA_1
sede legale in San CO dei Cavoti (BN), alla Piazza Risorgimento, n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianluca Rossi (c.f. , con indirizzo pec: C.F._3
e dall'avv. Angelo Rossi (c.f. Email_2
), con studio in San CO dei Cavoti (BN) alla via Bellavista C.F._4
n.1/A;
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ), con sede legale in Milano, alla via Controparte_2 P.IVA_2
Bastioni di Porta Nuova, n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria della Controparte_3
(c.f. ), con sede legale in Napoli, alla via Santa
[...] P.IVA_3
Brigida, n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ossia:
parte attrice: “Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: Accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato dall'attore con la convenuta, anche se ritenuto specifico, è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 7
e 9, poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990
(c.d. Legge Antitrust), come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'LI e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione di norme imperative. -Accertare e dichiarare, in ogni caso, che il contratto di fideiussione stipulato dall'attore con la convenuta, anche se ritenuto specifico, è stato redatto - mediante la predisposizione delle clausole di cui agli artt.
2, 7 e 9 - in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990
(c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle fideiussioni per violazione di norme imperative. -In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione stipulato dalla parte attrice con la convenuta, anche se ritenuto specifico, è stato redatto secondo il modello ABI con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) con la predisposizione delle clausole di cui agli artt. 2, 7 e 9 poste in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990 (c.d.
Legge Antitrust) come accertato dalla delibera Antitrust n. 55 del 02/05/2005 della
Banca d'LI e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in solido o meno con la Controparte_1
società quale mandataria di , al risarcimento del Controparte_2 CP_4 danno e alle restituzioni a ristoro del pregiudizio derivante all'attrice da pratiche commerciali scorrette e/o da comportamenti anticoncorrenziali da quantificarsi in quella somma maggiore o minore che riterrà dovere determinare anche in via equitativa l'adito Tribunale, avendo subito anche una ingiusta segnalazione;
-In via ancor più gradata e nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse, invece, ritenere sussistere una nullità parziale dell'impugnato atto, anche se ritenuto specifico, si chiede, in particolare, senza rinunciare alle nullità delle altre clausole contrattuali, dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente ai su indicati articoli o a quelli che riterrà in sua giustizia determinare l'adito Tribunale.
Accertare, altresì, che la banca non avendo esercitato l'azione nei confronti del debitore principale, nel termine di sei mesi, dalla scadenza della obbligazione, è decaduta da poter agire verso gli attori per la garanzia da questi prestata, ai sensi dell'art. 1957 cc. In ogni caso, condannare le convenute, in solido o meno, al pagamento dei danni subiti dall'attore, anche in via equitativa, ai sensi dell'art.
1226 c.c., finanche come danno da perdita di chance per la mancata possibile scelta sul mercato, da parte del fideiussore, di un contratto di garanzia a condizioni più favorevoli. Si chiede, infine, per i motivi meglio esposti in narrativa e anche alla luce delle allegazioni di parte attrice di voler far ordine, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ad un numero di banche di diverse dimensioni e diffusione territoriale di esibire i modelli di fideiussione standard, sia omnibus che specifici, utilizzati nell'anno 2009
o, quantomeno, nel mese di gennaio 2009. Rivalsa delle spese con attribuzione.”; parte convenuta: “chiede che l'On. Le Tribunale adito , voglia: - rigettare in via preliminare e pregiudiziale l'avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto, dichiarandola nulla per le causali dedotte nella comparsa;
- accogliere tutte le eccezioni proposte nessuna esclusa sia in termini di prescrizione che di decadenza;
- respingere comunque l'avversa azione in quanto infondata sia in fatto che in diritto rigettando tutte le avverse conclusioni;
- emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento ai fini della decisione;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio la Controparte_5
nella sua qualità di mandataria
[...]
della chiedendo che venga accertata e Controparte_3
dichiarata la nullità totale o, in subordine, parziale (con conseguente declaratoria di decadenza della banca dall'azione, per il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c.) del contratto di garanzia fideiussoria (fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 400.000,00), sottoscritto a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società
in relazione all'apertura di credito in c/c (rapporto Controparte_6
n. 2/000/100989), in favore della Controparte_1
e del Ha chiesto, altresì, che i convenuti vengano condannati, in
[...] CP_1
solido o meno, al risarcimento del danno e alle restituzioni per il pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette e pratiche anticoncorrenziali, da liquidarsi anche in via equitativa, e a titolo di danno da perdita della chance di stipulare un contratto di garanzia a condizioni più favorevoli, oltre che al pagamento delle spese di lite.
L'attore ha rappresentato di aver ricevuto, in data 01.06.2023, una comunicazione da parte della mediante la quale è stato reso Controparte_2
edotto del fatto che la società è Controparte_3 divenuta titolare dei diritti di credito in contestazione, avendo acquistato pro soluto, in forza di contratto di cessione concluso con la Controparte_1 CO dei Cavoti e del in data 06.02.2023, un portafoglio di crediti, CP_1 contratti di finanziamento e rapporti giuridici, tra i quali è compresa l'esposizione debitoria della con annessi privilegi, garanzie, Controparte_6
anche personali, ed accessori.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha rilevato la riproduzione nel testo contrattuale de quo (agli articoli 2, 7 e 9) delle clausole c.d. di “reviviscenza”, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di c.d. “sopravvivenza”, conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI dal 2003
e sanzionato dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”. Parte attrice ha, altresì, rappresentato che la garanzia di cui è causa, benché rechi formalmente il nomen iuris di fideiussione specifica, deve essere qualificata quale fideiussione omnibus, poiché si sarebbe tradotta, di fatto, in una garanzia personale che imponeva al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale avesse assunto nei confronti della banca, in dipendenza di qualsiasi operazione.
Si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed in ogni caso l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa richiesta, evidenziando, in primo luogo, che la garanzia de qua è stata correttamente qualificata quale fideiussione specifica, in quanto prestata a garanzia di quanto dovuto in forza del contratto di apertura di credito, e che, comunque, in virtù dell'inserimento di clausole come quella di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, essa possa essere considerata un contratto autonomo di garanzia. La convenuta ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande ex adverso spiegate, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per la Controparte_2
Il G.I. ha fissato la prima udienza in data 02.07.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha precisato di non aver avanzato alcuna domanda di ripetizione delle somme versate sul conto corrente n. 1000989 nel presente giudizio e ha contestato che la garanzia in atti possa essere qualificata come
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). contratto autonomo di garanzia. Parte attrice ha, altresì, ribadito le proprie istanze istruttorie, ossia: la richiesta di voler fare ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con la precisazione che tale istanza deve intendersi proposta anche ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 3/2017, ad un congruo numero di istituti bancari affinché gli stessi esibiscano i modelli standard di fideiussione, sia omnibus che specifiche, utilizzati nell'anno 2009 o quanto meno nel mese di gennaio 2009 e, qualora il Tribunale lo ritenesse necessario, anche mediante CTU c.d. percipiente, richiesta ex art. 213
c.p.c., ispezione ex art. 118 c.p.c.; nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte convenuta ha eccepito l'inconferenza, l'inammissibilità e la genericità delle richieste istruttorie formulate da controparte, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Il G.I., nella prima udienza del 02.07.2024, preso atto delle memorie depositate, degli atti e della documentazione prodotta e rigettate le istanze istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 16.01.2025, fissata davanti a sé per la rimessione al Collegio della decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'esito di tale udienza, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , stante Controparte_7
la regolarità della notifica effettuata nei suoi confronti.
osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la garanzia di cui è causa va qualificata non come contratto autonomo di garanzia, bensì quale fideiussione, come si evince non soltanto dalla denominazione del negozio riportata nella stessa intestazione della scrittura, ma anche dalla natura, dalla funzione e dalle condizioni dell'impegno assunto dal garante nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali e tenendo conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e del garante).
A questo proposito, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».
In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione c.d. “satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione “indennitaria”
(essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante). Ne consegue che non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola c.d. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale (o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
Contrariamente a quanto opinato dalla convenuta, quindi, nella specie certamente non risulta dirimente il tenore dell'art. 8 del contratto del 15.01.2009 (ove
è previsto testualmente «Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio»): trattasi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
Anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass. n. 28943/2017).
Né l'assenza di accessorietà della garanzia può desumersi dalla clausola di cui all'art. 9 del contratto, ove è pattuito che, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa alla garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, ovvero da quella di cui all'art. 2 del contratto, a tenore della quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi. Va al contrario osservato che «il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.» (Cass. n. 25361/2008).
Per converso significativo è invece il tenore dell'art. 6 del contratto de quo, che testualmente prevede: «Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca»: è evidente che i riferimenti al rapporto principale garantito ed il richiamo alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma.
Alla luce di quanto esposto, la garanzia in esame va qualificata come
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'accertamento della nullità totale o, in subordine, parziale della garanzia fideiussoria stipulata in data 15.01.2009, per violazione dell'art. 2 della legge 287/90.
Nel merito, le domande sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
La garanzia fideiussoria stipulata dall'odierno attore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Controparte_6
con riferimento al contratto di apertura di credito in c/c, stipulato con la
[...]
in data 15.01.2009, Controparte_1 CP_1
costituisce una fideiussione specifica, nomen iuris peraltro utilizzato in epigrafe della stessa.
Ebbene, ad avviso di questo Tribunale non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI.
In proposito, va rilevato che la Banca d'LI, nel citato provvedimento, ha espresso un giudizio negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI, avente ad oggetto uno schema di "fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie".
La parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo dell'accertamento della Banca d'LI, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provv. n. 55 del 2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'LI, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c. In particolare, il provvedimento della Banca d'LI evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'LI ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'LI del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
30/12/2021, n. 41994; Cass. 28/05/2014, n. 11904; C. Cass. n. 21841/2024, n.
657/2025).
Il contratto di fideiussione specifica de quo non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'LI; conseguentemente, per i fatti di causa, parte attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n.
287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI.
Pertanto, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbiano accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 della L. n. 287/90 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione, secondo le regole proprie del giudizio civile.
La prova dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte” fra banche, relativa all'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI, ed indefettibile presupposto per affermare la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust, non può essere desunta dalle produzioni documentali e dalle istanze istruttorie formulate da parte attrice. L'attore ha chiesto che fosse fatto ordine di esibizione, ex art. 3 del d.lgs. n.
3/2017 ed art. 210 c.p.c., ad un congruo numero di istituti bancari affinché gli stessi esibiscano i modelli standard di fideiussione, sia omnibus che specifiche, utilizzati nell'anno 2009 o quanto meno nel mese di gennaio 2009.
Tale istanza è stata rigettata in sede istruttoria e riproposta in sede conclusionale.
Questo Collegio non ritiene sufficiente, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, pur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, anche rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello dell'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale.
Invero, l'opinione consolidata è che «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust» (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib.
Roma 3 maggio 2019 n. 9354).
Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dall'attore, essendo «l'impiego generalizzato delle predette clausole solo uno degli elementi da provare ed essendo altresì necessario dimostrare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza» (cfr. Corte
d'Appello di Napoli n. 1854/2024). L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118
c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass., ordinanza n. 31251/2021). L'art. 3 d.lgs. n. 3 del 2017, prevede l'ammissibilità dell'ordine di esibizione in termini diversi dall'art 210 c.p.c. e in particolare nel caso in cui sia
“ragionevole” supporre l'esistenza di prove nella disponibilità della controparte e dei terzi e l'idoneità delle stesse a “sostenere la plausibilità” della domanda.
Nel caso di specie tale plausibilità, seguendo l'impostazione dell'attore, consisterebbe nel ritenere che la prosecuzione dell'impiego generalizzato delle clausole già oggetto del provvedimento della Banca d'LI del 2005 più volte citato fornirebbe elemento a sostegno dell'esistenza di una nuova intesa illecita.
Tuttavia, proprio la Banca d'LI ha chiarito nel corso dell'attività istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 cit. che la standardizzazione contrattuale non presuppone necessariamente un intento collusivo da parte dei produttori, ben potendo l'uniformità contrattuale essere compatibile con una situazione concorrenziale.
In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attore. Del resto, anche la eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, salvo voler sostenere una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla Banca d'LI e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI; conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie appartenenti al settore delle fideiussioni specifiche, oltre che ben lontane nel tempo, in dispregio di quanto in precedenza affermato.
In definitiva, quindi, parte attrice non allega e non prova gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nella fideiussione per cui è causa è avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale;
ne discende che in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree dirette ad ottenere l'accertare e la dichiarazione della nullità totale o, in subordine, parziale del contratto di fideiussione specifica in discussione per violazione della normativa antitrust vanno rigettate. Il rigetto della domanda di nullità, totale o parziale, della fideiussione comporta, altresì, il rigetto delle domande consequenziali (di risarcimento del danno e di liberazione dell'attore dal vincolo fideiussorio de quo per decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c.).
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore, secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità
e con le quattro fasi al minimo tabellare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 3809,00, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, in favore di
[...]
Controparte_1
[...]
- Nulla per le spese per la Controparte_2
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Andrea Vassallo dott. Leonardo Pica
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1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
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