Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/07/2025, n. 14810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14810 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07150/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7150 del 2022, proposto da
IA LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’illegittimità permanente e ripetuta, de die in diem, dal Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda la riedizione del potere amministrativo.
Per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il titolo conseguito all’estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
La parte ricorrente riferisce di aver conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in Bulgaria per le seguenti classi di concorso: A12 e A22.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2438/2021, avrebbe annullato la nota del Ministero dell’Istruzione (ex MIUR) n. 9014/2018, tuttavia non ci sarebbe stata riedizione del potere amministrativo.
Propone il ricorso in esame “ per l’annullamento e/o nullità - dell’illegittimità permanente e ripetuta, de die in diem, dal Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda la riedizione del potere amministrativo. Per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il titolo conseguito all’estero ”.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
In data 8 luglio 2025 la ricorrente ha versato in atti dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che “ che è venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio, avendo conseguito in altro modo la risposta sollecitata ”.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale - preso atto che, nelle more del giudizio, si è dunque verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
3. Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Filippo Maria Tropiano, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Filippo Maria Tropiano |
IL SEGRETARIO