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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8252/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8252/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Biagio Sagliocco e Lina Marino, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità L. 222/84
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver depositato presso questo Tribunale ricorso per A.T.P. per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, iscritto al n. R.G. 5084/2022, esponeva che concluse le operazioni peritali, ed in assenza di contestazione, il giudice con decreto di omologa, pubblicato il 07.11.2023, riconosceva i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio a decorrere dal mese di aprile 2022; che nonostante la notifica del decreto, trascorsi i 120 giorni previsti CP_ per legge, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_ Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori per legge, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costitutiva l' che chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata (cfr. modello AP70 e cedolino ottobre 2024) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass. 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). CP_ Nel caso in esame, parte ricorrente ha trasmesso all' il modello AP70 in data 15.12.2023, mentre CP_ il pagamento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto solo in data 01.10.2024 (cfr. memoria dell' ). CP_2
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura dovuta, oltre il CP_ termine di legge e comunque dopo il deposito del ricorso e la sua notifica all' avvenuta in data
01.07.2024, per il principio della soccombenza virtuale, parte resistente deve essere condannata al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8252/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Biagio Sagliocco e Lina Marino, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità L. 222/84
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver depositato presso questo Tribunale ricorso per A.T.P. per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, iscritto al n. R.G. 5084/2022, esponeva che concluse le operazioni peritali, ed in assenza di contestazione, il giudice con decreto di omologa, pubblicato il 07.11.2023, riconosceva i presupposti sanitari per l'ottenimento del beneficio a decorrere dal mese di aprile 2022; che nonostante la notifica del decreto, trascorsi i 120 giorni previsti CP_ per legge, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_ Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della prestazione sin dal giorno della maturazione del diritto, oltre accessori per legge, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costitutiva l' che chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata (cfr. modello AP70 e cedolino ottobre 2024) deve ritenersi che il pagamento della prestazione con decorrenza dalla data di riconoscimento abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass. 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). CP_ Nel caso in esame, parte ricorrente ha trasmesso all' il modello AP70 in data 15.12.2023, mentre CP_ il pagamento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto solo in data 01.10.2024 (cfr. memoria dell' ). CP_2
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura dovuta, oltre il CP_ termine di legge e comunque dopo il deposito del ricorso e la sua notifica all' avvenuta in data
01.07.2024, per il principio della soccombenza virtuale, parte resistente deve essere condannata al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano