Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2933/2024, promossa con ricorso depositato il 09.07.2024 da:
1) Parte_1
(C.F. ) C.F._1
nata ad [...] il [...]
residente in [...] con l'Avv. Carlo Levatino
e
2) Parte_2
(C.F. ) C.F._2
nato a [...] il [...]
residente in [...] con l'Avv. Carlo Levatino
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Buguggiate (VA) in data 7 luglio 2007
( anno 2007 atto n. 3 parte II Serie A )
separati consensualmente con sentenza n. 337/2024 del 28.10.2024, passata in giudicato il 28.11.2024.
con la seguente figlia minorenne:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/7/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 3/10/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 28/10/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 28/11/2024 la sentenza di separazione n. 337/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
Pronunciare sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Buguggiate (VA).
• Confermare che la dimora coniugale – di proprietà dei genitori della IG Parte_1
- ubicata nel Comune di Buguggiate (VA) Via Trento n.13 unitamente ai mobili,
[...] arredi e pertinenze, rimarrà assegnata alla stessa, nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Per_
• Confermare che la figlia , avendo il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, verrà affidata, in via condivisa, ai IGi e . La Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità in funzione della convivenza della figlia con l'uno o con l'altro al momento della decisione.
Per_
• Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà previo avviso telefonico di almeno un giorno prima alla madre;
Per_
• Confermare che durante la settimana, la figlia minore potrà trascorrere due sere con il padre, il quale si impegnerà entro le ore 22.00, di dette serate, a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
pagina2 di 4 Per_
• Confermare che la figlia minore trascorrerà ogni fine settimana – comprendenti i giorni di sabato e domenica – alternativamente o con la IG o con Parte_1 il IG , e comunque nel pieno rispetto delle esigenze della minore;
Parte_2
• Quanto al periodo natalizio di ferie, confermare che lo stesso verrà suddiviso fra i coniugi separandi in modo tale che, dal giorno 22 al giorno 30 dicembre di ogni anno, Per_ la figlia si intratterrà con uno dei genitori e dal giorno 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternativamente;
• Quanto alle festività pasquali ed alle altre feste religiose e/o civili confermare che i Per_ genitori concorderanno quale periodo la figlia trascorrerà con il padre e quale con la madre.
• Confermare che durante le ferie estive il IG concorderà, entro il Parte_2
30.05 di ogni anno, con la IG , un periodo di quindici giorni Parte_1 Per_ consecutivi, che potrà trascorrere con la figlia;
• Confermare che i IGi e essendo economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti dichiarano di non pretendere nulla, l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento;
• I coniugi, di comune accordo, dichiarano che gli assegni familiari attualmente accreditati sulla busta paga del IG , rimarranno tali, anche a seguito Parte_2 della separazione consensuale e successivamente trasferiti alla moglie;
• Confermare che il IG corrisponderà, a titolo di contributo per il Parte_2 Per_ mantenimento della figlia minore , l'importo di Euro 200,00 a partire dalla data di
Udienza Presidenziale, mediante bonifico presso Banco Posta al seguente Iban
[...] entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.oltre il 50% delle spese scolastiche, ricreative, mediche non mutuabili che siano previamente concordate tra i coniugi, ad eccezione di quelle mediche aventi carattere di urgenza che potranno essere sostenute da e successivamente rimborsate al 50% da . Parte_1 Parte_2
* * * * * * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina3 di 4 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
07.07.2007 in Buguggiate, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Buguggiate (anno 2007 atto n. 3 parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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