Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 20/04/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
In composizione monocratica nella persona del Giudice
RI DE OZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21604 del registro di Segreteria, proposto da P. M., nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avv.
SA Biglioli, che ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni e presso il cui studio è elettivamente domiciliato contro
l’I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale rappresentato e difeso disgiuntamente dagli avvocati Alberto Fuochi e Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato presso la Direzione regionale in Genova e nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale della Spezia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici di Genova, è legalmente domiciliata.
SENT. n. 32/2026 Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 27 marzo 2026, l’avv. Biglioli per la parte ricorrente e l’avv. Bonicioli per la parte resistente ed all’esito della camera di consiglio in pari data.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato il 6 aprile 2025, il sig. M., militare in congedo della Marina Militare, espone che, con decreto del Ministero della difesa - Direzione Generale Previdenza Militare e della Leva- II Reparto Speciali Benefici n.
Omissis del 21 novembre 2019, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione e che, pertanto, con raccomandata del 14 giugno 2024, ha invano domandato all’I.N.P.S. l’esenzione dall’imposizione fiscale della pensione diretta di cui è titolare, per effetto dell’applicazione dell’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Il ricorrente, richiamando ampiamente conforme giurisprudenza anche di questa Corte, assume che il beneficio fiscale in questione sia applicabile a tutti i trattamenti pensionistici erogati in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e non già solo a quelli correlati all’infermità per la quale è avvenuta l’equiparazione.
Il medesimo conclude, quindi, per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’esonero dalla ritenuta PE sulla pensione in godimento e per la conseguente condanna dell’istituto previdenziale a cessare la ritenuta fiscale e a porre in pagamento in suo favore l’importo lordo delle ritenute fiscali e addizionali. Con vittoria di spese, competenze ed accessori con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L’istituto resistente si è costituito con comparsa depositata il 10 settembre 2025, con cui in via pregiudiziale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito e la carenza della propria legittimazione processuale. Secondo la difesa, poiché la causa verte in materia di esenzione dalle imposte sui redditi e considerando la qualità di sostituto d’imposta dell’I.N.P.S., legittimato passivo non sarebbe il medesimo ma il Ministero dell’economia e delle finanze in quanto percettore della trattenuta fiscale. Inoltre, la controversia avrebbe natura tributaria e non pensionistica in quanto non si farebbe questione del diritto all’emolumento pensionistico bensì degli effetti fiscali di tale trattamento. La giurisdizione, pertanto, non apparterrebbe alla Corte dei conti bensì alla Corte di giustizia tributaria di Genova. A sostegno di tale prospettazione, la difesa richiama recenti pronunce del giudice di legittimità, alla cui stregua l’orientamento delle sezioni territoriali di questa Corte che ritengono sussistere la propria giurisdizione sarebbe meritevole di revisione. Sarebbe stata, infatti, espressamente riconosciuta la natura tributaria del giudizio promosso per l’accertamento del diritto all’esenzione fiscale in favore delle vittime del dovere, nonché la completa carenza di legittimazione dell’istituto nell’ambito delle fattispecie oggetto di causa. Sul punto la difesa osserva, infine, come la pensione del ricorrente sia stata quantificata nella misura corretta (importo lordo) e come ciò di cui si discute sia se quello stesso importo debba essere assoggettato, o meno, a imposizione fiscale.
In subordine, l’istituto chiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, la quale sarebbe necessaria poiché dall’eventuale accoglimento del ricorso deriverebbero conseguenze non limitate alla gestione della pensione in pagamento ma riguardanti anche l’amministrazione finanziaria che si vedrebbe privata di una entrata tributaria alla quale ritiene di aver diritto. L’integrazione consentirebbe all’amministrazione di prendere posizione sulla domanda di esenzione dalla trattenuta PE avanzata dal ricorrente e alla sentenza di estendere i propri effetti nei confronti della stessa.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato perché presenterebbe peculiarità tali da poter non essere assoggettato ai principi sostanziali fatti propri dalle sentenze della Suprema Corte richiamate ex adverso. La pensione per cui si domanda l’esenzione fiscale, infatti, non avrebbe alcun riferimento alla posizione lavorativa del ricorrente e al suo riconoscimento di “vittima del dovere”. La norma che regola l’esenzione fiscale farebbe espresso riferimento a disposizioni legislative che individuano sia i soggetti destinatari sia la natura dei benefici che spettano a tali soggetti, senza alcuna possibilità di estensione del beneficio ad altre categorie. In sostanza, l’esenzione dall’PE troverebbe applicazione in relazione a quelle elargizioni che sono previste dalla legislazione in materia di benefici per le vittime del dovere o del terrorismo e non per ogni altra e diversa prestazione pensionistica erogata ad un soggetto che, per altri e diversi motivi, è stato riconosciuto meritevole dello status di “vittima del dovere”. La difesa conclude, pertanto, in via pregiudiziale per la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore della Corte di giustizia tributaria di Genova, ovvero della carenza di legittimazione dell’I.N.P.S. In subordine e nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 160-bis c.g.c. o come meglio ritenuto, respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria delle spese.
All’udienza del 28 novembre 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo. L’Istituto ha richiamato le proprie difese e quanto dedotto e precisato nelle cause riguardanti la vexata quaestio già trattate innanzi a questo giudice, insistendo nelle rassegnate conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza n. 22 del 2 dicembre 2025, il giudice, rilevato che ai sensi dell’art. 160-bis, primo comma, c.g.c. l’Agenzia delle entrate - nell’ambito delle cui funzioni e competenze rientrano i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti - ha un interesse contrario all’accoglimento del ricorso, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e fissato al 27 marzo 2026 l’udienza per la prosecuzione del giudizio.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con memoria depositata il 17 marzo 2026, nella quale l’Avvocatura dello Stato evidenzia che l’odierno giudizio è stato instaurato contestualmente a quello promosso innanzi alla Corte di giustizia tributaria della Spezia, ove è oggetto di impugnativa il silenzio formatosi sull’istanza di rimborso dell’PE precedentemente versata ed è chiesto l’accertamento del diritto al beneficio fiscale in questione.
In via preliminare, l’Agenzia dubita che l’odierna controversia rientri nella giurisdizione di questa Corte, in quanto la stessa atterrebbe non già alla spettanza o alla quantificazione del trattamento pensionistico in sé, bensì all’esistenza di una vera e propria obbligazione tributaria.
Sul punto, assumerebbe rilievo dirimente l’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.
A sostegno delle proprie argomentazioni la difesa richiama la giurisprudenza tanto contabile, la quale declina la giurisdizione sulla domanda del pensionato avente per oggetto la restituzione di indebite ritenute PE (Sez. Lombardia, 14 marzo 2001, n. 278) poiché siffatta domanda introduce una causa di natura essenzialmente tributaria e dunque una controversia sottratta alla cognizione del giudice delle pensioni (Id., 10 luglio 2006, n. 425), quanto del giudice del riparto, secondo cui la giurisdizione delle Commissioni tributarie è generale e si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all’atto impositivo (Cass., SS.UU., 27 gennaio 2011, n. 1865).
Nel merito le doglianze del pensionato risulterebbero, in ogni caso, infondate.
Richiamata la Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, con cui l’Agenzia delle entrate si è espressa positivamente in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell’esenzione fiscale di cui si discute, l’Avvocatura osserva che le circolari dell’Amministrazione finanziaria non rivestono alcuna efficacia vincolante, limitandosi a veicolare l’orientamento interpretativo dell’Autorità emanante e costituendo, pertanto, meri strumenti di ausilio ermeneutico ai fini dell’applicazione della disciplina positiva.
Per sostanziale scrupolo tuzioristico, pertanto, la difesa rileva che i benefici fiscali previsti dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 in relazione ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti - consistenti nell’esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e delle pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’PE nonché nell’esenzione dall’PE della pensione maturata a seguito dell’aumento figurativo di dieci anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari - non troverebbero applicazione nel caso di specie.
Ciò in ragione della circostanza che, al momento dell’equiparazione alle vittime del dovere, il ricorrente era già titolare di pensione ordinaria di anzianità maturata senza l’aumento figurativo di cui al primo comma dell’art. 3 della legge n. 206 del 2004 in relazione al quale è previsto il beneficio fiscale di cui al secondo comma dello stesso art. 3, richiamato dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016.
Secondo la difesa erariale, ai fini dell’applicazione del beneficio in parola, dovrebbe sussistere un trattamento pensionistico che trovi il suo presupposto nel particolare status di vittima del dovere o soggetto equiparato, non configurandosi affatto l’esenzione quale diritto correlato al mero status di vittima del dovere o equiparato.
Ciò troverebbe conferma sia nel tenore letterale del citato comma 211 dell’art.
1 della legge n. 232 del 2016, il quale dovrebbe ritenersi di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica, sia nei chiarimenti forniti in materia dall’I.N.P.S.
Al riguardo, l’Agenzia richiama, in particolare, il messaggio n. 1412 del 2017 con cui l’Istituto previdenziale ha affermato che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, l’esenzione fiscale va applicata esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato e la successiva nota del luglio 2020, con cui è stato ribadito che per “le prestazioni pensionistiche liquidate a favore della categoria degli equiparati di cui all’articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, detta esenzione fiscale – ai sensi dell’art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016 –
spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato”.
In subordine, la difesa evidenzia che, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa azionata dal ricorrente, la domanda restitutoria dovrebbe, comunque, essere respinta con riferimento alle somme corrisposte sino al 1° novembre 2025, per intervenuta decadenza del relativo diritto ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avendo il pensionato presentato l’istanza amministrativa di rimborso in data 25 giugno 2024 e dovendosi, in ipotesi, circoscrivere l’accoglimento ai tributi corrisposti nei quarantotto mesi antecedenti.
L’Agenzia delle entrate conclude, pertanto, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice adito e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Con vittoria delle spese.
All’udienza del 27 marzo 2026, la difesa del ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, anche in punto di giurisdizione. La difesa dell’ente previdenziale ha riferito, in relazione ad altra causa identica oggi in trattazione, che l’Istituto, a seguito della menzionata Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, ha emesso il Messaggio Hermes n. 612 del 20 febbraio 2026, con cui comunica di aver proposto ai Ministeri vigilanti una bozza di circolare che si pone l’obiettivo di applicare il beneficio fiscale, su istanza degli aventi diritto, a tutti i trattamenti pensionistici riconducibili all’ambito soggettivo e oggettivo di cui trattasi, nell’ambito dei propri ordinari adempimenti quale sostituto d’imposta. La difesa ha, altresì, fatto presente che l’ente previdenziale sta portando avanti tutte le iniziative utili per adeguarsi il più rapidamente possibile al nuovo orientamento dell’amministrazione finanziaria.
Nessuno è comparso per l’Agenzia delle entrate.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.
Considerato in
DIRITTO
Il giudizio mira ad accertare se, in virtù del disposto dell’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sussista il diritto del ricorrente, la cui qualità di soggetto equiparato a vittima del dovere è incontroversa, a percepire il trattamento pensionistico diretto in godimento senza l’applicazione delle ritenute previste dalla vigente legislazione in materia di imposte sui redditi, effettuate dall’I.N.P.S. in qualità di sostituto d’imposta.
1. Innanzitutto, conformemente al prevalente orientamento di questa Corte e in continuità con i precedenti della Sezione, deve affermarsi che nella fattispecie sussiste la giurisdizione del giudice adito.
L’art. 1, secondo comma, dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile) devolve a questa Corte i giudizi in materia pensionistica.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nello statuire che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato” e che “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti… ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo” (ex multis, Cass., SS.UU., 26 settembre 2022, n. 28020 e precedenti ivi richiamati).
Il giudice di legittimità ha, altresì, affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, […] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all’elenco contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 …. così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’imposta contestata”
(Cass., Sez. lav., 25 agosto 2021, n. 23417 e giurisprudenza ivi richiamata).
Tali uniformi indirizzi interpretativi suffragano la tesi della natura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti quale giudice delle pensioni, “da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS” (ex multis, Sez.
Toscana, 13 febbraio 2025, n. 17).
Non vale in senso contrario richiamare, come fa l’ente previdenziale, la giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione che correttamente ritiene la propria giurisdizione qualora si controverta sulla domanda del pensionato diretta ad ottenere dall’Agenzia delle entrate il rimborso dell’PE trattenuta sul trattamento di quiescenza in godimento (ex multis, Cass. 29 maggio 2024, n. 15115).
Neppure giovano i richiami, effettuati dall’Agenzia delle entrate, tanto alla giurisprudenza contabile che esattamente declina la giurisdizione nelle cause nelle quali il pensionato reclami la ripetizione di indebite ritenute PE, quanto alla giurisprudenza di legittimità che afferma il carattere generale della giurisdizione tributaria, atteso che nell’odierno giudizio non si domanda la restituzione delle ritenute né si impugna alcun atto impositivo (ragione per cui è inconferente il richiamo all’istituto della decadenza del diritto al rimborso, invocato dall’amministrazione finanziaria).
2. Deve, parimenti, affermarsi la legittimazione passiva dell’I.N.P.S.
Nonostante la locuzione utilizzata, l’eccezione sollevata al riguardo dall’Istituto investe la titolarità passiva del rapporto controverso. La giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 22 giugno 2005, n. 13403 e 20 novembre 2003, n.
17606) ha da tempo chiarito, infatti, che le condizioni dell’azione (possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire) sono accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva bensì alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda. In particolare, secondo la Corte di cassazione, “il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, (enfasi dell’estensore) nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisprudenziale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che, qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell’attore, quest’ultimo ovvero il convenuto non possono identificarsi col soggetto avente diritto a conseguire o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione ma ad una decisione sul merito (Cass., 18 dicembre 1987, n.
9427 e 4 febbraio 1993, n. 1375)” (Cass., 22 novembre 2002, n. 16492). Ciò significa che l’accertamento della legittimazione passiva, intesa in senso proprio, mira a vagliare la coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda si assume essere il soggetto passivo del diritto o, comunque, il soggetto che ha violato il diritto vantato per cui, ove tale coincidenza difettasse, avendo l’attore dedotto la violazione di detto diritto da parte di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, sarebbe accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, l’ipotetico diritto azionato non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l’azione è proposta e ciò non può che comportare una pronunzia di inammissibilità dell’azione. L’accertamento, invece, non già dell’ipotetica, bensì dell’effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso, tanto dal lato attivo quanto da quello passivo, investendo la fondatezza della domanda attiene al merito della causa (in senso conforme, Sez. III App., 26 settembre 2023, n. 379).
Nel caso di specie, avendo il ricorrente prospettato l’illegittimità della ritenuta operata dall’I.N.P.S., nella sua qualità di sostituto d’imposta, sussiste senz’altro la legittimazione passiva del medesimo Istituto, mentre la questione dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito.
Anche con riferimento all’eccezione in esame non coglie nel segno il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione che esclude la legittimazione dell’ente previdenziale nelle cause introdotte dinnanzi al giudice tributario per ottenere il rimborso dell’PE trattenuta sulla pensione (Cass., n. 15115 del 2024, cit.), poiché l’odierna controversia, nella quale, si ribadisce, non si fa alcuna questione di ripetizione di somme non dovute, concerne, invece, il diritto a percepire la pensione nella misura intera, senza applicazione di detta trattenuta.
3. Con riguardo, infine, alla circostanza, rilevata dall’Agenzia delle entrate, della contestuale pendenza dinnanzi a due distinti plessi giurisdizionali di cause asseritamente identiche, questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare che “La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia Tributaria
… attiene al rapporto giuridico di imposta e, quindi, alla legittimità del prelievo già operato alla fonte, versato all’erario e di cui si chiede la successiva restituzione; in questa situazione, lato sensu equiparabile a quella del pagamento al creditore apparente disciplinata dall’art. 1189 c.c., il pensionato deve rivolgersi necessariamente all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza di rimborso della somma dovutogli per poi agire, in presenza di provvedimento negativo o di silenzio – rigetto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo l’INPS del tutto estraneo a tale vicenda. La differente controversia instaurata innanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha, invece, per oggetto il rapporto previdenziale intercorrente tra pensionato e INPS e ha la finalità di accertare e dichiarare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, in modo da consentire così all’Istituto previdenziale di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.
L’opposta interpretazione proposta dall’Avvocatura pubblica ... darebbe luogo ad un danno oggettivo per il pensionato, il quale si vedrebbe costretto, mese dopo mese, a subire la trattenuta per poi fare un’istanza di rimborso ed eventualmente instaurare il contenzioso davanti al giudice tributario, incompetente a conoscere i rapporti previdenziali” (Sez. Liguria, 23 gennaio 2026, n. 4).
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4.1. Il comma 563 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006) ha ampliato la nozione di vittime del dovere, originariamente prevista dall’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), mentre il successivo comma 564 ha introdotto la categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. Come evidenziato dalla Corte di cassazione, la legge ha individuato, “nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; elencando, nel comma 564, i ‘soggetti equiparati’, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività … che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali” (Cass., SS.UU., 24 febbraio 2022, n. 6214).
La legge ha, altresì, previsto una progressiva estensione in favore di tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di corresponsione delle provvidenze, emanato con d.P.R.
7 luglio 2006, n. 243.
4.2. Ponendosi sulla scia di tale direttrice estensiva, l’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha disposto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”.
4.3. Il comma 211 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 è stato inserito nel testo del d.d.l. A.C. 4127-bis-A mediante emendamento n. 32.1 NF, approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 23 novembre 2016.
Tale emendamento “Aggiunge il comma 1-bis (comma 211) che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 7,8 milioni di euro l’incremento annuo del Fondo per le esigenze indifferibili …a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 32 che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi” (Cfr. A.C. 4127-bis-A, Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio, Dossier - XVII Legislatura, novembre 2016, pagg.
8, 76, 154).
La Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica n. 155 Dicembre 2016 espone che “Il comma aggiunto in sede di esame parlamentare prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi
(IRPEF). La RT evidenzia che la disposizione è volta ad estendere, alle fattispecie in esame, la non imponibilità ai fini IRPEF già prevista per i trattamenti economici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Sulla base dei dati forniti dall’INPS risultano erogazioni a favore dei soggetti indicati per un ammontare pari a complessivi 32,3 mln di euro di imponibile su cui sono applicate ritenute per 7,7 mln di euro. La perdita di gettito, in termini di competenza è quindi pari a 7,7 mln di euro su base annua…”
(Cfr. pag. 127 e 128).
4.4. L’interpretazione uniforme della Corte di cassazione - la quale, con ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4873, ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’PE del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, operata dall’art. 1, comma 211, della l. 232/2016, ha effetti dal 1° gennaio 2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo” - cui ha aderito in maniera maggioritaria la giurisprudenza di merito della Corte dei conti (avallata da App. I, 24 marzo 2025, n. 39 che ha riformato la sentenza di questa Sezione 16 novembre 2022, n. 108) è nel senso che il beneficio dell’esenzione dall’PE valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o il soggetto ad essa equiparato a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo a tale riconoscimento, in definitiva ritenendosi che si tratti di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.
4.5. Non si rinvengono motivi per discostarsi dal consolidato orientamento favorevole alle ragioni dei pensionati.
La lettera dell’art. 1, comma 211, cit. applica i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza prevedere la necessità che la pensione sia correlata con l’evento che ha determinato il riconoscimento del relativo status.
Tale piana interpretazione è corroborata dall’esame dei lavori parlamentari di cui si è dato conto, dal quale non si ricava alcun argomento di segno contrario.
Come messo in luce dalla giurisprudenza della Suprema Corte, i richiami operati dall’art. 1, comma 211, cit. alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 sono da considerarsi “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, dal momento che tali norme “non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.” (ex multis, Cass. n. 15115 del 2024, cit.).
Parimenti, nessuna limitazione oggettiva all’applicazione della disposizione in commento potrebbe derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici fiscali estesi, ovvero all’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.
407, e all’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Id.).
4.6. La soluzione ermeneutica qui accolta è stata, da ultimo, fatta propria dalla stessa Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, con la quale, preso atto dell’indirizzo a sé sfavorevole formatosi nella giurisprudenza di legittimità, la medesima si è espressa nel senso che “si deve ritenere che, in favore di chi abbia ottenuto lo status di ‘vittima del dovere’, di ‘familiare superstite di vittima del dovere’ o di ‘equiparato a vittima del dovere’,
l’esenzione IRPEF si applichi su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo”.
4.7. Alla stregua di quanto si è venuti fin qui considerando, sussiste il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere la pensione diretta di cui è titolare senza l’applicazione delle ritenute previste dalla vigente legislazione in materia di imposte sui redditi, effettuate dall’I.N.P.S. in qualità di sostituto d’imposta, con conseguente condanna dell’ente previdenziale a porre fine alla relativa trattenuta.
5. Ricorrono adeguati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., considerati, da un lato, la pregressa posizione restrittiva e l’intervento chiarificatore solo di recente intervenuto da parte dell’Agenzia delle entrate e, dall’altro, la dichiarata intenzione dell’I.N.P.S. di adeguarsi al nuovo indirizzo interpretativo nel più breve tempo possibile.
Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, a vedersi corrispondere la pensione diretta di cui è titolare senza l’applicazione delle ritenute previste dalla vigente legislazione in materia di imposte sui redditi e, per l’effetto, condanna l’I.N.P.S. a porre fine alla relativa trattenuta.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Ai sensi dell’art. 168 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni dalla pronuncia per il deposito della sentenza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.
IL GIUDICE
(RI DE OZ)
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 20 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)
F.to digitalmente
DECRETO
Il giudice, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato art. 52.
IL GIUDICE
(RI DE OZ)
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Genova, 20 aprile 2026 Il direttore della Segreteria
(Elena Asta)
f.to digitalmente