Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/06/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 3208/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 640/23 emesso dal Tribunale di Verona il 24 febbraio 2023 per un'importo di € 11.419,20;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Trombetta del Foro di CodiceFiscale_1
Verona. OPPONENTE
CONTRO
: , con studio a Marmirolo (Mn) in via Don Primo Controparte_1
Mazzolari n. 12/a, c.f. – p.i. , rappresentata e CodiceFiscale_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Letterio Coppolino del Foro di Mantova. OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:
1) revocare e comunque privare di effetti e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n.
640/2023 emesso dal Tribunale di Verona e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la SI.ra nulla deve all'arch. ; Pt_1 CP_1
pagina 1 di 23
3) condannarsi l'arch. al risarcimento dei danni subiti e subendi Controparte_1 quantificabili allo stato in € 16.112,50 o nella maggiore o minore somma, da determinarsi all'esito della causa, o comunque in via di equità, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della contestazione del 25.07.2022 ed ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dalla presente domanda al saldo;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
PER L'OPPOSTA:
1) rigettare integralmente l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare la SI.ra al pagamento Parte_1 della somma capitale di € 11.419,20 oltre interessi moratori dalla data di deposito dell'opposizione al saldo;
2) accertata e dichiarata la decadenza dell'opponente ai sensi dell'art. 6 dell'incarico professionale, respingere l'opposizione, confermandosi in ogni sua parte il decreto opposto n. 640/2023;
3) respingere, comunque, la domanda riconvenzionale dell'opponente siccome infondata e sprovvista di prova;
4) con vittoria di spese e compensi di causa.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente, la SI.ra conveniva in giudizio l'arch. , per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 23 n. 640/23 emesso dal Tribunale di Verona per il mancato pagamento di compensi professionali, per complessivi € 11.419,20, chiedeva la risoluzione del contratto di conferimento d'incarico intercorso tra le parti data la non scarsa importanza degli inadempimenti dedotti e, comunque, preso atto dell'eccezione di inadempimento, chiedeva di dichiararsi che nulla era dovuto all'arch. ed in via riconvenzionale, chiedeva di CP_1 condannare l'opposta al pagamento in suo favore di € 16.112,50 da liquidarsi in via equitativa, per i danni subiti in ragione del ritardo nel completamento dei lavori e dei gravi vizi e difetti di realizzazione contestati.
L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto con la condanna dell'opponente alla rifusione della spese di lite.
All'udienza del 25 gennaio 2024, veniva esperito un tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale, non veniva ammessa la c.t.u. tecnica richiesta dalla parte opponente, in quanto meramente esplorativa.
Precisate, infine, le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva assegnata in decisione, come richiesto congiuntamente dai procuratori delle parti, venivano concessi i termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per la presentazione di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta parzialmente fondata.
pagina 3 di 23 In diverse udienze è stata assunta la prova orale con l'interrogatorio formale delle parti e con l'escussione dei seguenti testi:
arch. si dichiarava disponibile a rendere l'interpello, rispondeva sui capitoli CP_1 CP_1 di cui alla memoria di parte opponente datata 8.04.2024.
Cap.2) confermo;
cap.3) confermo;
cap.4) non è vero;
cap.5) sono iniziate le opere ordinarie, ma la SI.ra in quel momento non mi aveva Pt_1 firmato l'incarico; cap.6) non è vero, io ho solo segnalato la che era l'unica impresa che garantiva Parte_2 dei lavori celeri;
cap.7) i lavori si erano fermati perché si erano interrotti i pagamenti, mai aveva lamentato vizi o difetti;
cap.8) confermo, ciò era stato determinato dall'interruzione dei pagamenti;
cap.9) non è vero, ha sospeso la posa del battiscopa, poichè, la SI.ra Parte_2 Pt_1 non aveva pagato le porte che di conseguenza non erano state consegnate;
cap.10) confermo, il motivo è quello indicato al capitolo precedente, fino al momento della cessazione del mio incarico alcuni tratti di battiscopa non erano stati installati;
cap.11) correttamente il muro dove andava incollato il battiscopa deve essere lasciata grezza;
cap.12) la posa era corretta, il profilo non è stato montato perché ancora non era stato montato il box doccia;
cap.13) quando ero presente questa fessura non c'era; cap.14) non mi risulta;
cap.15) non è vero;
cap.16) non lo so cap.17) non lo so;
cap.18) non lo so;
pagina 4 di 23 cap.19) non lo so;
cap.20) non lo so;
cap.22) i lavabi non potevano essere consegnati, perché, il mobile d'appoggio non era stato acquistato dalla SI.ra , la vasca era arrivata, ma la SI.ra non l'ha voleva più e Pt_1 Pt_1 comunque non l'aveva pagata, il colore non era stato specificato, ma la committente chiedeva di montare il meno caro, le valvole termostatiche non erano state consegnate perché non c'erano i termosifoni;
cap.23) ho già risposto;
cap.24) i segni di cui alla foto doc. 36 non erano presenti al momento della posa;
cap.30) confermo;
cap.31) è stato posato a questa altezza per nasconderlo alla vista;
cap.32) non è vero;
cap.33) i termosifoni sono stati rimossi per permettere i lavori di ristrutturazione e portati in un deposito di MA;
cap.34) nulla so;
cap.35) non lo so;
cap.36) non lo so;
cap.37) su quella zona i lavori dovevano ancora terminare;
cap.38) confermo che vi erano delle sbavature di colore sui marmi e sui serramenti, ma ciò era stato determinato dalla volontà della SI.ra di dipingere i serramenti all'interno con Pt_1 il colore bianco;
cap.39) non ricordo la presenza di macchie;
cap.40) confermo;
cap.41) non è vero le parti non finite, come detto in precedenza erano ancora interessati dalle lavorazioni;
cap.42) per quanto mi risulta la cliente voleva sostituire la porta e quella presente si apriva correttamente;
cap.43) non mi risulta;
pagina 5 di 23 cap.45) i led non sono stati installati perché la SI.ra non aveva pagato l'elettricista e quindi sono state montate delle lampadine ad incandescenza così come concordato con la cliente le scatole non sono state modificate in altezza per aumentare i costi;
cap.47) mi risulta che lo smalto resinato è stato posato, così come richiesto dalla cliente ed anche pagato;
cap.48) non è vero è uno smalto resinato;
cap.49) era una predisposizione per montare un aspiratore;
cap.50) non lo so;
cap.51) confermo questa era la richiesta della SI.ra , ma ciò, non era realizzabile Pt_1 perchè se si fosse installato il vetro fisso non si poteva più pulire l'angolo della doccia, ma la modifica era stata concordata con la cliente;
cap.52) confermo, per il motivo prima indicato;
cap.53) il vetro si apre verso l'interno per permettere la pulizia dell'area, mentre l'accesso è garantito dal vetro con maniglia;
cap.54) non è vero, lo spostamento è stato concordato con la cliente e con il termotecnico;
cap.55) le posizioni degli split sono stati lasciati, per non aumentare i costi, nella posizione originaria, comunque il tutto è stato concordato con la cliente ed il termotecnico;
cap.56) non è vero;
cap.57) non è vero;
cap.58) la cucina l'ha scelta la SI.ra sulla base di un mio disegno ed ha spostato il Pt_1 piano induzione dove vi era una presa di corrente;
cap.59) la scala non poteva essere realizzata come da richiesta della cliente, ma ciò era stato concordato con lei;
cap.60) non è vero;
cap.61) confermo, ma non poteva essere demolita del tutto poiché, conteneva una colonna di scarico condominiale;
cap.62) confermo, il motivo era che all'atto della demolizione è stato rinvenuto lo scarico;
cap.63) confermo, pagina 6 di 23 cap.64) quel frammento tenuto era provvisorio ed in attesa di decidere con lei come arredare il bagno ospiti del soggiorno;
cap.65) è stato inviato tutto alla banca da noi con la in copia;
Pt_1 cap.66) non è vero;
cap.67) nessuna certificazione doveva essere rilasciata;
cap.68) non lo so;
cap.70) che mi risulti non si è mai lamentata di quei lavori che erano terminati;
, si dichiarava disponibile a rendere l'interpello, rispondeva sui capitoli di cui alla Parte_1 memoria di parte opposta datata 8.04.2024.
Cap.1) confermo;
cap.2) non lo so;
cap.3) confermo;
cap.4) il primo incontro è avvenuto presso il mio studio nel febbraio del 2022 ed erano presenti , e , La prima volta che l'ach. si è recata a casa Pt_3 CP_1 Pt_4 CP_1 mia è stato nel marzo 2022 dopo l'inizio dei lavori;
cap.5) confermo, io ho preso l'appuntamento; cap.10) confermo;
cap.11) confermo;
cap.12) confermo;
cap.13) non lo so;
cap.16) confermo, doveva essere modificata la causale per poter accedere al bonus;
cap.17) confermo. la fattura è stata pagata a giugno 2022; cap.18) confermo, non ero presente all'incontro, ma avevo chiesto di ridurre i costi;
cap.19) ricordo l'incontro, ma si è parlato solo dell'illuminazione come da doc. 17 opposta;
cap.27) confermo, era a metà marzo del 2022; cap.28) non è vero;
cap.29) ho verificato che ad aprile l'immobile non sarebbe stato completato nelle finiture;
pagina 7 di 23 cap.30) riconosco il doc. 24 opposta e confermo la circostanza, anche se poi sono state effettuate alcune modifiche e mancavano delle finiture;
cap.31) confermo, ma non sono stata informata del mancato montaggio del Box doccia;
cap.32) confermo, ma l'ho verificato di persona;
cap.33) non è vero per il box doccia;
cap.34) confermo, li ho valutati quando mi sono stati inviati;
cap.35) confermo, quando l'arch. mi ha dato la sua disponibilità; CP_1 cap.36) confermo, prima ed unica uscita;
cap.37) confermo, nel momento in cui mi sono stati presentati;
cap.38) confermo, li ho approvati un paio di giorni dopo la presentazione;
cap.39) non ricordo la data, ma la MA aveva chiesto il pagamento della fattura;
cap.40) confermo, ma perché aveva altri cantieri da completare;
cap.41) confermo, il pavimento è stato completato il 29 aprile 22 ma non il battiscopa;
cap.42) non ricordo le date;
cap.43) confermo la parziale posa dell'impianto elettrico, ma mancano ancora alcuni interruttori e mancano anche i fili;
cap.44) confermo;
cap.45) confermo, ne ho preso atto;
cap.46) confermo, la circostanza mi è stata riferita dall'arch. ; CP_1 cap.47) dapprima si, ma la MA non si è mai vista, cap.48) confermo;
cap.50) confermo;
cap.57) confermo;
cap.58) la vasca non è mai stata installata perché non si poteva installare perché andavano rifatti tutti i lavori di muratura dei 3 bagni;
cap.59) confermo;
cap.61) il vetraio non è mai stato pagato, perché ho contestato il lavoro;
cap.62) confermo;
pagina 8 di 23 cap.63) riconosco le mail di cui ai docc.36 e 37 e preciso che le ditte avevano accettato la mia proposta;
cap.64) confermo;
cap.65) confermo: cap.66) non è vero;
cap.68) non è vero, erano saltuarie;
cap.69) confermo;
cap.70) confermo, presso NE, , e LI;
Parte_2 cap.71) da un armadio a sei ante ne ha fatto realizzare tre a due ante;
cap.73) riconosco la mia cucina;
cap.76) me ne son resa conto una volta entrata;
cap.77) confermo, non ho provveduto al saldo perché i lavori non erano stati ultimati e non erano stati eliminati i vizi;
cap.78) i termosifoni all'inizio dei lavori, ma mi sono stati restituiti solamente ad autunno inoltrato e sono andata io a riprenderli presso la sede di MA;
cap.79) li sono andata a riprenderli;
cap.80) non è vero;
cap.81) non è vero;
cap.82) le spese per il ripristino le ho sostenute io;
cap.83) confermo;
cap.84) non è vero;
cap.85) confermo;
cap.86) confermo, ma non si sono mai presentati;
cap.87) confermo;
cap.88) non è vero;
cap.89) confermo, ma non so se le pitture fossero corrispondenti a quanto indicato in fattura;
cap.90) non è vero;
cap.91) confermo;
pagina 9 di 23 cap.92) non è vero;
cap.93) non ricordo;
cap.94) non è vero;
cap.95) non è vero;
cap.96) le due ante erano apribili, ma quella vicino ai sanitari non permetteva di effettuare le pulizie;
cap.97) confermo è stato installato nei primi di maggio 2022, ma ho contestato il lavoro eseguito anche sul piano del lavabo;
cap.99) ricordo che la scelta doveva ricadere su quella meno costosa di forma quadrata;
cap.101) mancava il lavandino;
cap.102) non ricordo;
cap.103) non è vero;
cap.104) non ho mai parlato di ciò; cap.105) confermo, ma avevo previsto di aggiungere altri punti luce;
cap.106) non vero;
cap.107) non lo so;
cap.108) confermo;
cap.109) confermo, ma nessuno me ne aveva mai parlato;
cap.110) confermo;
cap.111) confermo.
, dipendente della parte opposta dal 3.05.2021 al giugno 2023 con mansioni Persona_1 di segretaria/contabile.
Risponde sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 8.04.2024.
Cap.1) confermo, so ciò dai documenti che mi sono stati inviati dall'arch. ; Pt_3 cap.2) confermo, sempre dalla lettura dei documenti fotografici di cui al doc.10; cap.3) confermo, la circostanza mi è stata riferita dall'arch. ; CP_1
pagina 10 di 23 cap.4) confermo perché riferito;
cap.5) confermo, io ho preso l'appuntamento; cap.10) confermo;
cap.11) confermo;
cap.12) confermo;
cap.13) confermo, ero presente;
cap.16) confermo, doveva essere modificata la causale per poter accedere al bonus;
cap.17) confermo. la fattura è stata pagata a giugno 2022; cap.18) confermo, le mail le ho inviato io ed ero presente all'incontro; cap.19) ricordo l'appuntamento, ma non ricordo se fossi stata presente;
cap.27) confermo, era a metà marzo del 2022 ed ero presente;
cap.28) confermo;
cap.29) confermo, la SI.ra sapeva che ad aprile 2022 i lavori non sarebbero terminati;
Pt_1 cap.30) riconosco il doc. 24 opposta e confermo la circostanza ed ero presente all'incontro di metà aprile;
cap.31) confermo;
cap.32) confermo la era stata informata di ciò già ai primi incontri;
Pt_1 cap.33) era consapevole di ciò; cap.34) confermo;
cap.35) confermo;
cap.36) confermo, ero presente;
cap.37) confermo;
cap.38) confermo, la ha confermato i preventivi che le erano stati inviati circa il 10 Pt_1 aprile circa alla metà di aprile 22; cap.39) non ricordo la data, ma la MA aveva chiesto alla il pagamento della fattura e Pt_1 lo aveva comunicato verbalmente all'arch. CP_1
cap.40) confermo, mi è stato riferito;
cap.41) confermo;
pagina 11 di 23 cap.42) non ricordo le date, ma la consegna delle porte è avvenuto dopo il pagamento;
cap.43) era tra fine aprile ed i primi di maggio;
cap.44) confermo, non ricordo la data, ero presente in cantiere;
cap.45) confermo;
cap.46) confermo, tra le quali , la MA e la On-Off; Parte_2 cap.47) confermo, cap.48) confermo;
cap.50) confermo;
cap.57) non ricordo;
cap.58) la vasca non è mai stata installata perché non era stata pagata dalla , non so Pt_1 nulla sulle sue scelte;
cap.59) non ricordo;
cap.61) il vetraio non è mai stato pagato;
cap.62) confermo;
cap.63) le ditte accettavano quanto prospettato dalla con il saldo entro l'ottobre 2022; Pt_1 cap.64) confermo;
cap.65) confermo: cap.66) confermo;
cap.68) confermo, ero presenti a tanti di questi incontri;
cap.69) confermo, ciò è avvenuto a metà marzo 2022 circa;
cap.70) confermo, presso NE, , e LI;
Parte_2 cap.71) confermo, sono stati mantenute alcuni mobili delle camere dei figli ed altri mobili vari;
cap.73) riconosco i progetti, ma non ho mai visto la cucina realizzata di persona, ma ho visto le foto di cui al doc. 60 che ritraggono la nuova cucina della su Tic Tok;
Pt_1 cap.76) confermo;
cap.77) confermo;
cap.78) confermo;
cap.79) non lo so;
pagina 12 di 23 cap.80) la ha visto che i termosifoni era stati asportati;
Pt_1 cap.81) confermo;
cap.82) confermo, era un'opzione presa in considerazione dalla;
Pt_1 cap.83) confermo;
cap.84) confermo;
cap.85) non riesco a capire se è il soggiorno;
cap.86) nulla so;
cap.87) confermo;
cap.88) non lo so;
cap.89) confermo, che la richiesta della era che le pareti dei bagni fosse impermeabile;
Pt_1 cap.90) confermo, non ha sollevato alcuna eccezione sui lavori;
cap.91) confermo è stato pagato per intero;
cap.92) non ricordo;
cap.93) non ricordo;
cap.94) non lo so;
cap.95) confermo;
cap.96) confermo, le due ante erano apribili per permettere la pulizia;
cap.97) confermo è stato installato nei primi di maggio 2022 e non sono a conoscenza di lamentele;
cap.99) ricordo che la scelta doveva ricadere su quella meno costosa, non ricordo la forma;
cap.101) non ricordo;
cap.102) confermo cap.103) era stato concordato di effettuare l'intervento meno invasivo e più economico;
cap.104) confermo;
cap.105) confermo;
cap.106) confermo;
cap.107) confermo;
cap.108) confermo;
pagina 13 di 23 cap.109) era stata modificata la scala per motivi economici e tecnici;
cap.110) confermo;
cap.111) confermo;
, titolare della ditta individuale che porta il suo nome ed ha effettuato dei Testimone_1 lavori presso l'abitazione della SI.ra che consistevano nella rimozione del colore non Pt_1 traspirante a smalto che ricopriva le pareti ed il soffitto dei tre bagni piastrellando le pareti con del gres porcellanato, i lavori sono iniziati circa sei mesi fa e sono stati conclusi circa due mesi fa, mi sono occupato anche dell'impianto elettrico, precisamente nel bagno adiacente la camera da letto che era sprovvisto di frutti e fili, il tubo di collegamento al punto luce centrale, risultava ostruito e non è stato possibili far passare i fili, mentre quello che collega allo specchio era utilizzabile ed a oggi rimane l'unica fonte di luce disponibile, abbiamo verificato un fuori piombo di circa 6 cm..
Rispondeva dal cap.12 di cui alla memoria di parte opponente.
Cap.12) riconosco il doc. 21 e confermo che le piastrelle erano distanti dal piatto doccia di circa un cm.; cap.13) riconosco il doc. 32 di parte opponente e confermo quanto indicato nel capitolo;
cap.14) confermo, il pavimento risulta vuoto sotto per circa 2 mq.; cap.15) non lo so;
cap.16) la mia è stata chiamata per risolvere i problemi esistenti;
cap.17 e 18) nulla so;
cap.19) riconosco i preventivi di cui ai docc. 26 e 27 di parte opponente e confermo che li ho redatti io;
cap.20) ho già risposto
Adr: quando sono intervenuto nel bagno di servizio era presente il Wc e l'idroscopino ed era predisposto per un lavabo arredo, nel bagno della camera era presente il Wc ed il bidet, la predisposizione per il lavabo, l'idroscopino e la predisposizione della vasca, che comunque pagina 14 di 23 non era idonea all'installazione della stessa, nel bagno del corridoio era presente il Wc, il bidet, l'idroscpopino, il lavandino, ed il box doccia completo di doccia, preciso che i pulsanti per l'azionamento dello scarico erano della di forma quadrata e le cassette erano Pt_5 murate.
Cap.23) ho visto le valvole che erano vecchie e non erano state sostituite con le termovalvole;
cap.24) riconosco nella foto di cui al doc. 36 oppon. Lo stato del piatto doccia al momento del mio intervento;
cap.30) non lo so;
cap.31) riconosco il doc.39 e confermo che gli idroscopini sono stati posizionati troppo in basso per la mia esperienza;
cap.32) non è vero, ma risulta difficoltoso ancorare l'idroscopino al suo supporto;
cap.45) confermo;
cap.49) nella doccia vi era il for per il campanello d'allarme, ricordo che il soffitto del bagno era stato tinteggiato con dello smalto e il vapore che vi si depositava colava sulla persona che faceva la doccia e provocava l'insorgenza di muffe;
cap.50) non lo so;
Adr: il box doccia era cosi composto da due pareti in vetro temperato munite di cerniere fissate direttamente sul muro.
Cap.53) confermo e riconosco il doc. 45;
, collabora con l'arch. , che lo ha presentato alla SI.ra Parte_6 CP_2 Pt_1 ed a quest'ultima ha segnalato l'arch. come progettista e direttore dei lavori per la CP_1 ristrutturazione della sua casa.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 8.04.2024.
Cap.1) non ricordo la data, ma confermo la circostanza, preciso che mi sono recato presso l'immobile, prima che iniziasse la ristrutturazione, circa due/tre volte;
pagina 15 di 23 cap.2) l'impresa Florin è stata da me segnalata alla committente per effettuare la ristrutturazione della parte edile;
cap.5) non ricordo la data, ma confermo la circostanza;
cap.10) confermo, la demolizione è iniziata a marzo 2022; cap.18) riconosco i docc. 14 e 15 e confermo la circostanza;
cap.19) non ricordo;
cap.27) i lavori sono iniziati a marzo 2022 appena ricevute le autorizzazioni;
cap.28) confermo che la SI.ra voleva entrare in casa entro la fine di aprile primi di Pt_1 maggio, non ricordo se avesse richiesto di entrare, quantomeno con la posa dei pavimenti e dei sanitari;
cap.29) la SI.ra è stata informata dalla MA e dall'arch. che per la data da lei CP_1 richiesta i lavori non sarebbero terminati;
cap.31) sono stato io ad informare l'opposta che le porte interne sarebbe state installate non prima della prima settimana di maggio;
cap.32) confermo che i completamenti e le rifiniture sarebbero stati eseguiti dopo il suo ingresso;
cap.33) non lo so;
cap.34) non lo so;
cap.39) confermo;
cap.40) non ricordo della sospensione, ma l'arch. si è resa garante con la MA che il pagamento sarebbe avvenuto, da ciò, la ditta ha proseguito i lavori;
cap.42) confermo;
cap.45) confermo è entrata alla fine del mese di aprile 2022, essendo conscia che i lavori non erano ancora terminati;
cap.46) confermo, non sempre sono stato presente, tali incontri con le ditte sono avvenute sia prima che dopo l'entrata della SI.ra ; Pt_1 cap.47) confermo;
pagina 16 di 23 cap.48) non ricordo se le ditte avessero sospeso i lavori in quanto non erano stati pagati, confermo che i pagamenti degli stati di avanzamento non erano regolari;
cap.68) l'opposta si recava in cantiere frequentemente;
cap.76) ho già risposto;
cap.77) non lo so, io ho interagito con l'arch. fino a metà giugno 2022; CP_1 cap.78) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal SI. Florin;
cap.79) confermo, la circostanza mi è stata riferita dal SI. Florin;
cap.80) non lo so;
cap.81) confermo, la circostanza mi è stata riferita dall'arch. ; CP_1 cap.82) confermo, la circostanza mi è stata riferita dall'arch. ; CP_1 cap.83) non ricordo;
cap.84) non ricordo;
cap.90) non lo so;
cap.92) non lo so;
cap.93) non ricordo;
cap.94) non lo so;
cap.102) non lo so;
cap.103) non lo so;
cap.104) l'arch. aveva dato indicazioni sull'effettuare i minori spostamenti possibili CP_1 per ridurre i costi;
cap.105) non lo so;
cap.107) confermo, la circostanza mi è stata riferita dall'arch. ; CP_1 cap.109) non lo so;
cap.110) confermo;
Il teste risponde a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente.
Cap.4) non lo so;
cap.6) la MA e la le ho segnalato io all'arch. , non la Controparte_3 CP_1
che era conosciuta direttamente dall'arch. ; Parte_2 CP_1
pagina 17 di 23 cap.7) non lo so;
cap.37) non lo so;
cap.38) non lo so;
cap.39) non lo so;
cap.40) confermo;
cap.41) la MA non ha effettuato le raschiature, ma ha realizzato altre opere che garantivano lo stesso risultato;
cap.42) confermo;
cap.43) non lo so;
, amica da cinque/sei anni della SI.ra . Testimone_2 Pt_1
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente.
Cap.8) confermo;
cap.9) confermo;
cap.10) confermo, mancano ancora oggi;
cap.11) confermo;
cap.12) al 29 aprile lo stato era quello ritratto nella foto doc. 31; cap.13) confermo, si trovava tra il corridoio e la camera da letto matrimoniale;
cap.14) confermo;
cap.15) confermo, la circostanza mi è stata riferita dalla SI.ra ; Pt_1 cap.16) non ricordo;
cap.24) il piatto doccia era scheggiato prima del suo utilizzo e la SI.ra lo ha fatto Pt_1 sostituire con uno nuovo, ma non ricordo chi lo abbia installato;
cap.36) nulla so;
cap.37) ricordo che alcune pareti erano irregolari, ma non ricordo quali;
cap.38) ricordo di si, oggi lo sporco non è più presente;
cap.39) non ricordo;
pagina 18 di 23 cap.42) ricordo che quando il portoncino di entrata si apriva grattava sul pavimento, questo problema è stato risolto direttamente dalla SI.ra a sue spese, ad oggi il pavimento Pt_1 risulta ancora graffiato cap.56) confermo, i mobili li abbiano scelti io e la SI.ra , non è mai stata presente Pt_1
l'arch. ; CP_1 cap.57) non lo so;
cap.58) confermo che la SI.ra ha fatto eseguire lavori di idraulica per poter installare
Pt_1 la cucina secondo le sue eSIenze, riconosco il doc. 60 del fascicolo di parte opposta come rappresentante la cucina oggi presente a casa della SI.ra ;
Pt_1 cap.59) confermo, mi aveva riferito questa soluzione la SI.ra ;
Pt_1 cap.60) confermo che l'entrata per la mansarda era presente in soggiorno, però ho verificato che quando la SI.ra ha visto questa soluzione è rimasta sorpresa in quanto era
Pt_1 diversa rispetto a quella concordata;
cap.61) confermo, la circostanza mi è stata riferita dalla SI.ra ;
Pt_1 cap.62) non lo so;
cap.63) confermo, la circostanza mi è stata riferita dalla SI.ra ;
Pt_1 cap.64) ho visto che parte del rivestimento nel terzo bagno (zona giorno) era ancora presente, tale rivestimento è stato poi rimosso da lavori successivi;
cap.70) sono stata presente ad alcune telefonate fatte dalla SI.ra che lamentava la
Pt_1 presenza di vizi, ma non ricordo con chi parlasse;
, aiuta nelle faccende domestiche la SI.ra da circa 15 anni. Testimone_3 Pt_1
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata 8.04.2024.
Dal cap.8) ho visto che alla fine di aprile 2022 i lavori di ristrutturazione non erano ancora terminati;
cap.9) confermo;
pagina 19 di 23 cap.10) confermo e riconosco la foto di cui al doc. 29 opponente, preciso che il battiscopa mancava intorno alla colonna, nell'ingresso, nel corridoio e nella stanza che porta alla lavanderia;
cap.11) confermo;
cap.12) confermo e riconosco la foto di cui al doc. 31; cap.13) confermo e riconosco la foto di cui al doc. 32; cap.14) non lo so;
cap.15) confermo, la circostanza mi è stata riferita dalla SI.ra ; Pt_1 cap.16) confermo, ho visto la presenza di ditte che hanno provveduto al completamento o alla eliminazione dei vizi presenti;
cap.17) ad oggi sono stati risolti i problemi del pavimento del bagno che consistevano nell'apertura dei listoni e nell'eccessiva distanza dal piatto doccia, il corridoio si trova nello stesso stato, preciso che non so se i listoni del bagno sono quelli originali oppure se siano stati sostituiti;
cap.22) la vasca non è stata consegnata, la griglia era in acciaio, delle cassette non ricordo nulla, non erano presenti le valvole;
cap.23) ho già risposto;
cap.24) ho visto il piatto doccia danneggiato, circa il giorno successivo alla installazione;
cap.30) non lo so;
cap.31) non lo so;
cap.32) io non li ho mai usati;
cap.36) confermo e riconosco la foto di cui al doc. 43; cap.37) non ricordo la data, riconosco il doc. 12; cap.38) confermo;
cap.39) non ricordo la data, ma i battiscopa erano sporchi di pittura;
cap.43) all'epoca sul parquet per circa un'anno, oggi il problema è stato risolto;
Pt_7 cap.47) nulla so;
cap.48) nulla so;
pagina 20 di 23 cap.49) non ricordo;
cap.50) confermo, si staccava il muro;
cap.52) il box era quello raffigurato nella foto 45; cap.53) confermo e riconosco il doc. 45, preciso che le ante si aprivano nei due sensi, ma una non si apriva completamente perché sbatteva contro il bidet in apertura contro il soffione verso l'interno; cap.57) non lo so;
cap.58) non lo so;
cap.64) non lo so.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice adito in favore del
Tribunale di Mantova, in quanto prevale la normativa consumeristica e quindi, correttamente l'opposta ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione al Tribunale di
Verona, in quanto l'opponente risiedeva e risiede presso la città Scaligera.
L'eccezione di inadempimento della professionista nell'adempimento degli incarichi affidategli, va rigettata, in quanto le attività indicate nella scrittura privata di cui al doc. 39 opposta, sono state espletate per quel che attiene il progetto di fattibilità e la progettazione, mentre in alcuni casi è emersa una mancata vigilanza nella corretta esecuzione di lavori.
La sentenza della Cass. n. 29218/2017 recita: “laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera e chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. Sez. 2 17 - 4 - 2012 n. 6009 Rv. 621959 - 01), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi se pagina 21 di 23 l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista”.
Da ciò, il giudice deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato conseguito dal committente (Cass. Sez. 2
24 - 4 - 2018 n. 10057 Rv. 648317 - 01, Cass. Sez. 2 31 - 3 - 2014 n. 7510 Rv. 630722 - 01,
Cass. Sez. 18 - 9 - 1995 n. 9829 Rv. 494057 - 01).
Per quel che attiene ai ritardi nel completamento dei lavori, è utile evidenziare, che dall'inizio dei lavori e fino alla data prevista di consegna dell'immobile ristrutturato, sono trascorsi appena 45 gg circa, che per una ristrutturazione radicale appaiono eccessivamente ridotti, comunque, alcuni ritardi sono dipesi dal comportamento dell'odierna opponente che non ha rispettato le tempistiche dei pagamenti pattuiti con le varie ditte esecutrici, quindi, non sono dipesi da mancanze o omissioni ascrivibili all'arch. . CP_1
Dalla prova orale è emerso che l'opposta non ha svolto l'opera di consulenza per l'acquisto dei mobili (teste e non è stata diligente nel controllare alcune realizzazioni, come nel Tes_2 non aver segnalato tempestivamente che il piatto doccia era danneggiato e, quindi, chiederne l'immediata sostituzione o nella mancata verifica della funzionalità della scelta di una vernice a smalto sul soffitto della doccia che comportava la caduta di goccioline sulla persona che faceva la doccia.
Alla luce di quanto sopra, dei documenti in atti e della prova orale, l'opposizione va parzialmente accolta, poiché, l'attività di consulenza nella scelta dei mobili non è stata espletata e per omesso o parziale controllo del direttore dei lavori nell'esecuzione delle opere di cui alla ristrutturazione della casa della SI.ra Pt_1
pagina 22 di 23 Da ciò, la professionista creditrice, ha dimostrato, la parziale fondatezza della sua pretesa creditoria, in ragione del parziale accoglimento delle domande dell'opponente, quindi la mancata vigilanza sulla corretta esecuzione di alcuni lavori e il non aver svolto una parte dell'incarico ricevuto, comporta una riduzione del compenso, che in via equitativa viene quantificato in € 2.419,20. Da ciò, operando la compensazione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la SI.ra va condannata al pagamento in favore dell'arch. della Pt_1 CP_1 somma pari ad € 9.000,00 e le spese vengono liquidate in favore della opposta, in misura ridotta, stante il parziale accoglimento dell'opposizione;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, da ciò, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
condanna la SI.ra , al pagamento in favore dell'arch. della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 9.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate, in misura ridotta per i motivi su esposti, in € 3.500,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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