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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1703 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2024, vertente tra
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, Parte_1 P.IVA_1
codice fiscale , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo S. C.F._1
Bernardino n. 5A, come da procura in atti
appellante
e codice fiscale e , codice fiscale Controparte_1 C.F._2 Parte_2
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Domenico Letizia, codice fiscale C.F._3
, dall'avv. Luisa Cacciapuoti, codice fiscale e dall'avv. Carmine C.F._4 C.F._5
Bernard, codice fiscale entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale C.F._6
LECABE in Maddaloni (CE), Via S. Francesco d'Assisi n. 14, come da procura in atti
appellati
nonché
Controparte_2
appellata-contumace OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2091/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata il
13/10/2020
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE DELLE PARTI
Per l'appellante, “In via principale: 1) riformare la sentenza n. 2091/2020 del Tribunale di Napoli Nord (RG
12293/2017), pubblicata il 13/10/2020 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4301/2017 dell'01/09/2017 proposta dai sig.ri e perché infondata in fatto Controparte_1 Parte_2
e in diritto;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti di Parte_1
e della somma di € 53.702,75, ovvero di quella diversa somma, maggiore Controparte_1 Parte_2
o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a
interessi di mora al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento
della predetta somma. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, come
per legge, oltre a IVA e CPA.”.
Per gli appellati, “1) Voglia il Collegio rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per effetto
confermare la sentenza di primo grado 2) Condannare l'appellante alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con decreto ingiuntivo n. 4301/2017 dell'1/9/2017 il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva ad CP_1
quale debitrice, ed a , quale garante, di pagare, in solido, a la somma
[...] Parte_2 Controparte_2
di euro 53.702,75, oltre interessi e spese in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto con la
La agiva in monitorio assumendo di essersi resa cessionaria dell'originario Controparte_3 Controparte_2
contratto da parte della società alla quale era stato, a sua volta, ceduto dalla Controparte_4 Controparte_3
originaria creditrice.
2 - Avverso detto decreto e proponevano rituale opposizione deducendo Controparte_1 Parte_2
di non aver mai ricevuto notifica della prima cessione ed eccependo comunque, pregiudizialmente,“il
difetto di legittimazione attiva della società ricorrente essendo allo stato creditrice la società ”. CP_3
Eccepivano, poi, la prescrizione degli interessi richiesti da ed assumevano la violazione di norme CP_2
contrattuali con conseguente “inesistenza del debito”; concludevano, quindi, nel merito affinchè il
Tribunale dichiarasse che nulla era dovuto all'opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3 - Si costituiva ritualmente la la quale affermava sussistere la confessione giudiziale Controparte_2
degli opposti ovvero la non contestazione dei fatti in punto di sussistenza del contratto di finanziamento ed inadempimento dello stesso. Con riguardo alla titolarità attiva deduceva che le cessioni erano state effettuate ai sensi dell'art. 58 TUB e pubblicate in Gazzetta Ufficiale, come da documentazione allegata. Nel merito contestava l'avversa eccezione di prescrizione degli interessi e le ulteriori avverse deduzioni e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
3 - Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'opposta depositava il contratto di cessione dei crediti, in lingua inglese, intercorso tra essa opposta e la ed un elenco informatico Controparte_5
asseritamente contenente i rapporti ceduti con il suddetto contratto.
4 - All'udienza del 13/10/2020 le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5 - Con sentenza n. 2091/2020 il Tribunale di Napoli Nord accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 4301/2017. Condannava, quindi, la banca opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in euro 3.972,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi.
5.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) occorre in primo luogo
“affrontare la questione inerente la legittimazione attiva della in quanto dirimente ai fini Controparte_2
del decidere”. 2) gli opponenti, che assumono nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di convenuti in senso sostanziale, “contestano la legittimazione della ritenendo allo stato Controparte_2
creditrice la . 3) Dall'esame degli atti di causa non emerge “alcuna prova dell'avvenuta Controparte_3
cessione del credito dalla alla atteso che non risulta versato in atti il contratto CP_3 Parte_3
di cessione dei crediti intervenuto tra le dette parti ma il solo avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, dal quale tuttavia non emergono elementi che consentano di individuare con certezza i
rapporti giuridici oggetto di cessione ed, in particolare, se tra questi sia ricompreso anche quello oggetto di
causa”. 4) Risulta priva di prova anche la dedotta cessione del credito dalla alla Controparte_4 CP_2
“atteso che sebbene in tal caso, oltre all'avviso di cessione, risulti allegato in atti anche il contratto di
[...]
cessione, tale contratto, redatto in lingua straniera, rimanda per l'individuazione dei debiti ceduti ad un lista
che non risulta allegata allo stesso ( cfr. contratto prodotto in allegato alle memorie ex art. 183 sesto
comma c.p.c. depositate in data 8.11.2019 da parte opposta). Né alcun valore probatorio può assumere il
documento denominato “estratto annex” depositato in atti da parte opposta (cfr. doc 4 allegato memoria
ex art. 183 sesto comma c.p.c., depositata in data 8.11.2019 da parte opposta), trattandosi di un mero elenco numerico privo di qualsivoglia riferimento al contratto di cessione e del nominativo e sottoscrizione
delle parti contraenti”. 5) Nel caso di specie “l'opposto (attore in senso formale) non ha provato la titolarità
del credito per effetto di una continuità delle cessioni e l'opponente (convenuto in senso sostanziale) ha
contestato chiaramente la cessione (cfr. atto di opposizione), con la conseguenza che – assorbiti gli ulteriori
profili controversi in causa - l'opposizione va accolta per mancanza di prova della legittimazione in capo
all'opposto ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna alle spese della in favore degli Controparte_2
attori”.
6 - Avverso detta sentenza ha proposto appello la (già , quale Parte_1 Parte_1
conferitaria del ramo d'azienda relativo all'acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
[...]
sulla base di due motivi. CP_2
Hanno resistito e , concludendo, nel merito, per il rigetto dell'avverso Controparte_1 Parte_2
gravame.
7 - All'udienza collegiale dell'8/11/2023 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 27/5/2024 il Collegio, rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata nei confronti della la quale, per tanto, doveva ritenersi litisconsorte Controparte_2
processuale, ha rimesso la causa sul ruolo ordinando ad di integrare il Parte_1
contraddittorio nei confronti della suddetta e fissando per la precisazione delle conclusioni Controparte_2
l'udienza del 13/11/2024.
7.1 - Ritualmente integrato il contraddittorio, la non si è costituita e, per tanto, ne deve Controparte_6
essere dichiarata la contumacia. Quindi, all'udienza del 13/11/2024 la Corte si è riservata la decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
8 - Con il primo motivo la banca appellante censura la sentenza gravata deducendo che il Tribunale ha errato nel ritenere che gli opponenti in prime cure avessero eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente in monitorio. Assumono che gli opponenti si sarebbero limitati ad eccepire “la mancata
comunicazione nei loro riguardi della cessione tra e ”. Affermano, quindi, che non sussiste CP_3 CP_4
CP alcun “difetto di legittimazione di ” atteso che le cessioni sono “conformi al dettato di legge” e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, “producendo così nei confronti degli odierni
appellati gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.”. Deducono, inoltre, che tali cessioni risultano conformi alle
“Disposizioni di attuazione della Banca d'Italia” atteso che contengono: gli elementi distintivi che consentono di individuare “il complesso dei rapporti giuridici da trasferire”; la data di efficacia della cessione;
le modalità attraverso cui ogni soggetto può acquisire informazioni sulla propria situazione.
8.1 - Sotto altro profilo la banca appellante lamenta che, in ogni caso, il Tribunale ha errato nel non riconoscere valenza probatoria al documento denominato “estratto annex” atteso che, tale documento,
allegato al contratto intervenuto tra la e la , contiene l'elenco esatto dei crediti CP_2 Controparte_4
ceduti e, segnatamente, quello oggetto di causa. Ribadisce che, in ogni caso, che “in tema di cessione in
blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del
credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno di essi”.
9 - Il motivo non è fondato e va disatteso.
Occorre, innanzi tutto, premettere che una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. Secondo i noti principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. 2915/2016), la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nel caso di
CP specie, quindi, la legittimazione di risulta sussistente in ragione della mera affermazione di aver agito quale cessionaria del credito). La titolarità del diritto sostanziale (di cui si discute in questa sede, come, per altro, chiarito dal primo giudice in motivazione), attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
Ciò premesso, nel caso di specie -contrariamente a quanto dedotto dall'appellante- l'affermazione degli opponenti in prime cure con cui si eccepisce “il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente
essendo allo stato creditrice la società ”, indipendentemente dal termine utilizzato dagli CP_3
opponenti stessi (legittimazione), non può che intendersi come una eccezione di carenza della titolarità
attiva della opposta. Infatti, nell'affermare che è “allo stato creditrice la società ” gli opponenti CP_3
in prime cure propongono una sostanziale contestazione della regolarità delle cessioni allegate dall'opposta ed affermano che la titolarità del diritto è in capo ad un soggetto diverso dall'opposta.
9.1 - Orbene, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore (nel caso di specie alla banca opposta,
attrice in senso sostanziale) allegarla e provarla. Al riguardo, il Collegio rileva che con la recente pronuncia (n. 17944/2023) la Corte di Cassazione ha enucleato il principio di diritto secondo cui “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere
un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la
prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto
estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di
specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova,
gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di
forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti
individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi
(e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione,
tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non
costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal
debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la
predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove,
peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia
contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di
cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della
società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.”
Ancora più di recente, la Suprema Corte (sent. n. 3405/2024) ha chiarito che “in tema di cessione di crediti
in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini
della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta
mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice
procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa
della parte cedente”. Tale principio, per altro, è stato di recente confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 28790 dell'8/11/2024.
9.2 - In applicazione dei richiamati principi di legittimità, l'affermazione contenuta nel ricorso monitorio, in punto di titolarità del diritto di credito azionato in quanto cessionaria dello stesso, a fronte della eccezione sollevata da parte opponente, in ordine alla non titolarità di tale diritto in capo all'opposta, imponeva a quest'ultima di fornire adeguato riscontro probatorio all'asserito subentro della nella medesima CP_2
posizione della propria dante causa, posto che la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non è, di per sé, idonea a provare il contratto di cessione.
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova difetta.
L'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 81 del 10/7/2014 (doc. 4 del fascicolo dell'opponente) in cui è
pubblicata la notizia dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti di a , non indica le Controparte_4 CP_2
caratteristiche dei rapporti ceduti e non consente, quindi, di stabilire se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione stessa.
Il contratto di cessione, in lingua inglese, sottoscritto tra e il 2/7/2014 (allegato n. Controparte_4 CP_2
03, depositato in atti del fascicolo dell'opponente unitamente alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.)
contempla una cessione, in blocco, di rapporti creditizi ma non individua le tipologie di detti rapporti ceduti. Anche il contratto non consente, quindi, di stabilire se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco.
Il documento denominato “estratto annex” (allegato n. 04, depositato in atti del fascicolo dell'opponente unitamente alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), che l'appellante assume essere un allegato al contratto di cessione, consiste, in realtà, in un mero elenco numerico, privo di sottoscrizioni e di un qualsivoglia collegamento o riferimento al contratto di cessione stesso;
ragion per cui non può essere ragionevolmente ritenuto un allegato al contratto di cessione.
Ne consegue che anche tale documento non può assumere alcuna valenza probatoria in quanto non è
idoneo a dimostrare la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto del contratto di cessione in blocco.
L'odierna appellante non ha, quindi, dimostrato di essere titolare del rapporto o del credito controverso.
Per ciò stesso, l'appello deve essere rigettato. 10 - In conseguenza della conferma, da parte del Collegio, della statuizione del Tribunale in punto di carenza di titolarità attiva dell'opposta in prime cure, risulta assorbito il secondo motivo di gravame con cui si riafferma, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria e l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
11 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da € 52.001,00 fino a €
260.000,00 tenuto conto del ridotto numero e della contenuta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di , nonché di così provvede:
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello;
3) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati, e Controparte_1 Pt_2
, delle spese processuali del grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv.ti avv. Domenico
[...]
Letizia, Luisa Cacciapuoti e Carmine Bernard, che si liquidano in euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone