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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 13 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1804/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata il [...] a [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Schiavone (CF ), presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Aversa alla Via Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti allegata ex art. 83
III comma cpc in calce al presente atto (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in
Reginde)
APPELLANTE
E
C.F. -P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fumo ( ), giusta procura generale alle C.F._3 liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Caserta Per_1 presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC
t. Email_1
APPELLATO
OGGETTO: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
440/2024 pubblicata il 19.02.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto d'appello depositato in data 2.07.2024 ha impugnato, limitatamente al Parte_1 capo relativo alle spese processuali, la sentenza indicata in epigrafe con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell alla CP_1 corresponsione dell'indennità di accompagnamento, il cui requisito sanitario era stato accertato in sede di ATPO, ed era stata disposta la compensazione delle spese di lite-.
La compensazione delle spese era stata giustificata sul rilievo che “…..la procedura di liquidazione della pensione è stata avviata in data 17.6.2022, nei termini di legge e prima del deposito del ricorso
(cfr. allegati prod. )” CP_2
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, essendo del tutto insussistenti quelle particolari ragioni in base alle quali, ai sensi dell'art. 92 II co cpc e della sent. n 77 del 2018 della Corte costituzionale, poteva essere disposta compensazione delle spese di lite.
Ha quindi concluso nei seguenti termini: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l al pagamento delle spese legali e competenze CP_1 professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura di € 2.697,00 o in quella maggiore o minore che l'adita Corte riterrà di giustizia nel rispetto dei minimi tariffari oltre spese forfettarie come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione all'Avv. Sebastiano Schiavone”.
CP_ L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi la fondatezza del gravame proposto.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent.
n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
A seguito di tale pronuncia va quindi affermato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale
(sia pure virtuale) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente e non essendovi prova del fatto che l'odierna parte appellante avesse ricevuto il pagamento della prestazione o, quanto meno, avesse avuto notizia dell'avvio della procedura di liquidazione.
Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale.
Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia. Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite.
E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte
Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, mentre è pacifico ed incontroverso che il pagamento è stato effettuato solo in corso di causa:
In particolare, appare opportuno sottolineare che nella specie risulta pacifico oltre che documentato che:
a) Il riconoscimento del requisito biologico per l'accesso all'indennità di accompagnamento è stato accertato con decreto di omologazione omologato in data 15.02.2022 notificato in data 16/02/2022 secondo quanto previsto dall'art. 445 bis V comma cpc ;
b) in data 16/06/2022 sono spirati i termini previsti dalla prefata norma;
c) In data 21/06/2022 è stato depositato telematicamente il ricorso ex art. 442 cpc per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione e la condanna al pagamento dei ratei, stante l'inerzia dell;
Controparte_3 CP_ d) In data 24/06/2022 è stato notificato all il ricorso con pedissequo decreto di comparizione;
e) In data 07/07/2022, ovvero successivamente alla notificazione del ricorso, l ha erogato il CP_1 primo rateo della prestazione;
f) Nel mese di dicembre 2022 parte ricorrente ha visto pagati gli arretrati per il periodo dal 1 maggio
2020 al 30 giugno 2022;
g) Non vi è prova della notificazione del provvedimento di liquidazione, recante la data del 17/06/2022.
Dall'analisi di tali dati, pacifici e incontestati, emerge l'erroneità delle argomentazioni adottate dal giudice di prime cure, vuoi perché il ricorso è stato depositato (21/06/2022) 125 giorni dopo la notifica del decreto di omologa (16/02/2022); vuoi perché il pagamento del primo rateo della prestazione
(07/07/2022) è intervenuto 16 giorni dopo il deposito del ricorso (21/06/2022) e 13 giorni dopo la notifica dello stesso (24/06/2022); vuoi perché l ha provveduto al pagamento degli arretrati, CP_1 dal 1 maggio 2020 al 30 giugno 2022, nel dicembre 2022, ovvero 288 giorni dopo la notifica del decreto (16/02/2022) che accertava la sussistenza del requisito sanitario, ingiustamente negato in sede amministrativa;
vuoi perché, in ogni caso, la procedura di liquidazione (17/06/2022) che il
Giudice ritiene rispettosa dei termini di legge, è stata avviata 121 giorni dopo la notifica del decreto di omologa (16/02/2022) senza alcuna comunicazione al beneficiario.
Alla luce di quanto esposto, è pacifico ed incontestato che l' odierna appellante abbia provveduto a tutte le incombenze previste dalla citata norma per ottenere il pagamento della prestazione – mentre l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo soltanto dopo aver costretto la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio ed in conseguenza dello stesso. Ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata.
Pertanto, le spese di primo grado sono da porsi a carico dell per intero. Controparte_3
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile a quello dello CP_ scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall ed individuato tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 ,
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -- come anche precisato dalla stessa difesa dell' appellante a pag. 8 del gravame -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio
- euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00 ; fase trattazione euro = 832,00 e fase decisionale = euro1.011,00 ,00.
Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.697,00.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di euro 2.697,00 . Di conseguenza l va condannato al pagamento di CP_1 detto importo oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione
In ordine alle spese del presente grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le CP_ spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.697,00 ; -
- condanna l al pagamento di detta somma oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella CP_1 misura di legge con attribuzione;
CP_
- condanna, altresì, l al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 970,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Napoli 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 13 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1804/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata il [...] a [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Schiavone (CF ), presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Aversa alla Via Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti allegata ex art. 83
III comma cpc in calce al presente atto (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in
Reginde)
APPELLANTE
E
C.F. -P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fumo ( ), giusta procura generale alle C.F._3 liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Caserta Per_1 presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC
t. Email_1
APPELLATO
OGGETTO: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
440/2024 pubblicata il 19.02.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto d'appello depositato in data 2.07.2024 ha impugnato, limitatamente al Parte_1 capo relativo alle spese processuali, la sentenza indicata in epigrafe con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dell alla CP_1 corresponsione dell'indennità di accompagnamento, il cui requisito sanitario era stato accertato in sede di ATPO, ed era stata disposta la compensazione delle spese di lite-.
La compensazione delle spese era stata giustificata sul rilievo che “…..la procedura di liquidazione della pensione è stata avviata in data 17.6.2022, nei termini di legge e prima del deposito del ricorso
(cfr. allegati prod. )” CP_2
L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cpc, essendo del tutto insussistenti quelle particolari ragioni in base alle quali, ai sensi dell'art. 92 II co cpc e della sent. n 77 del 2018 della Corte costituzionale, poteva essere disposta compensazione delle spese di lite.
Ha quindi concluso nei seguenti termini: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l al pagamento delle spese legali e competenze CP_1 professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura di € 2.697,00 o in quella maggiore o minore che l'adita Corte riterrà di giustizia nel rispetto dei minimi tariffari oltre spese forfettarie come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione all'Avv. Sebastiano Schiavone”.
CP_ L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi la fondatezza del gravame proposto.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent.
n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
A seguito di tale pronuncia va quindi affermato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale
(sia pure virtuale) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente e non essendovi prova del fatto che l'odierna parte appellante avesse ricevuto il pagamento della prestazione o, quanto meno, avesse avuto notizia dell'avvio della procedura di liquidazione.
Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale.
Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia. Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite.
E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte
Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, mentre è pacifico ed incontroverso che il pagamento è stato effettuato solo in corso di causa:
In particolare, appare opportuno sottolineare che nella specie risulta pacifico oltre che documentato che:
a) Il riconoscimento del requisito biologico per l'accesso all'indennità di accompagnamento è stato accertato con decreto di omologazione omologato in data 15.02.2022 notificato in data 16/02/2022 secondo quanto previsto dall'art. 445 bis V comma cpc ;
b) in data 16/06/2022 sono spirati i termini previsti dalla prefata norma;
c) In data 21/06/2022 è stato depositato telematicamente il ricorso ex art. 442 cpc per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione e la condanna al pagamento dei ratei, stante l'inerzia dell;
Controparte_3 CP_ d) In data 24/06/2022 è stato notificato all il ricorso con pedissequo decreto di comparizione;
e) In data 07/07/2022, ovvero successivamente alla notificazione del ricorso, l ha erogato il CP_1 primo rateo della prestazione;
f) Nel mese di dicembre 2022 parte ricorrente ha visto pagati gli arretrati per il periodo dal 1 maggio
2020 al 30 giugno 2022;
g) Non vi è prova della notificazione del provvedimento di liquidazione, recante la data del 17/06/2022.
Dall'analisi di tali dati, pacifici e incontestati, emerge l'erroneità delle argomentazioni adottate dal giudice di prime cure, vuoi perché il ricorso è stato depositato (21/06/2022) 125 giorni dopo la notifica del decreto di omologa (16/02/2022); vuoi perché il pagamento del primo rateo della prestazione
(07/07/2022) è intervenuto 16 giorni dopo il deposito del ricorso (21/06/2022) e 13 giorni dopo la notifica dello stesso (24/06/2022); vuoi perché l ha provveduto al pagamento degli arretrati, CP_1 dal 1 maggio 2020 al 30 giugno 2022, nel dicembre 2022, ovvero 288 giorni dopo la notifica del decreto (16/02/2022) che accertava la sussistenza del requisito sanitario, ingiustamente negato in sede amministrativa;
vuoi perché, in ogni caso, la procedura di liquidazione (17/06/2022) che il
Giudice ritiene rispettosa dei termini di legge, è stata avviata 121 giorni dopo la notifica del decreto di omologa (16/02/2022) senza alcuna comunicazione al beneficiario.
Alla luce di quanto esposto, è pacifico ed incontestato che l' odierna appellante abbia provveduto a tutte le incombenze previste dalla citata norma per ottenere il pagamento della prestazione – mentre l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo soltanto dopo aver costretto la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio ed in conseguenza dello stesso. Ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata.
Pertanto, le spese di primo grado sono da porsi a carico dell per intero. Controparte_3
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile a quello dello CP_ scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall ed individuato tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 ,
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -- come anche precisato dalla stessa difesa dell' appellante a pag. 8 del gravame -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio
- euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00 ; fase trattazione euro = 832,00 e fase decisionale = euro1.011,00 ,00.
Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.697,00.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di euro 2.697,00 . Di conseguenza l va condannato al pagamento di CP_1 detto importo oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione
In ordine alle spese del presente grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le CP_ spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - - Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.697,00 ; -
- condanna l al pagamento di detta somma oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella CP_1 misura di legge con attribuzione;
CP_
- condanna, altresì, l al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 970,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Napoli 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano