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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR ZZ Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3193 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nato a [...], il [...], ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliato, presso lo studio dell'Avv. PICCARDI CARLO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
ES (SU), presso lo studio dell'Avv. FERRARA ALESSANDRA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così disporre: a) l'affido condiviso del minore Per_1
ad entrambi i genitori con diritti di visita del minore dal padre, confermando le condizioni di cui
all'omologa sui pernottamenti. Il padre potrà tenere con sé i minori due giornate alla settimana con
pernottamento notturno e i fine settimana alternati, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera,
salvo diversi accordi dei coniugi, nel rispetto dei turni di lavoro di entrambi. I giorni di cui al presente
punto, che coinvolgono il pernottamento notturno, saranno previamente comunicati dal signor Pt_1
alla signora entro il venerdì sera prima dell'inizio della successiva settimana, salvo imprevisti CP_1
di lavoro;
b) il padre potrà tenere con sé il minore per 30 giorni da distribuirsi tra le vacanze estive e il resto
dell'anno; 10 giorni nel periodo estivo, i restanti 20 (non necessariamente consecutivi) nelle
settimane in cui effettivamente verranno erogate;
c) le festività natalizie e pasquali seguiranno il regime dell'alternanza, e dunque, dei giorni 24, 25,
26, 31 dicembre e 1 dell'anno, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, il figlio minore trascorrerà
con la madre o il padre le medesime, salvo diversi accordo;
d) per l'anno successivo i genitori invertiranno le giornate sopra indicate, in modo da assicurare al
minore in modo equo e alternato i diritti di visita con entrambi;
e) le altre festività, previo accordo fra i coniugi e compatibilmente con i turni di lavoro del signor
, saranno del pari alternate fra i genitori. Poiché il lavoro del signor lo vede costretto Pt_1 Pt_1
ad effettuare dei turni che cambiano di settimana in settimana, egli all'inizio stessa, comunicherà
alla signora i medesimi, in modo da organizzare entrambi meglio, di volta in volta i CP_1
pernottamenti di presso il padre, così come farà la per quanto riguarderà i suoi Per_1 CP_1
impegni, in modo reciproco e vicendevole;
f) si conferma la revoca del mantenimento per il figlio essendo orami egli Per_2
Pagina 2 economicamente autosufficiente e residente dal padre;
g) il mantenimento per è fissato in € 300,00 a partire dal mese di dicembre 2024 (rivalutato Per_1
annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026) senza nessuna altra
maggiorazione per tredicesima come invece previsto, in sede di omologa. Tale somma verrà versata
dal padre alla madre ove è collocato il minore, entro il giorno 20 di ogni mese;
h) il signor verserà dal mese di dicembre 2024 il suo 50% alla signora dell'Assegno Pt_1 CP_1
Unico Universale per il figlio , prestando fin d'ora il consenso a sottoscrivere la contestuale Per_1
sua rinuncia all'INPS anche da gennaio 2025, in modo che, ultimati i documenti sia la signora CP_1
a doverlo percepire al 100%. Si intende che fino a che i documenti o la pratica non è ultimata, e il
50% lo incassa il signor , lo trasferirà alla coniuge;
Pt_1
i) di contro la signora rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e rinuncia alla richiesta CP_1
degli arretrati degli indici Istat pregressi e richiesti.
l) dispone che le spese straordinarie saranno, come per legge, al 50% e le parti fanno riferimento al
protocollo CNF del 2017.
m) la spesa della palestra è al 50% e nel caso in cui la signora dovesse ottenere un rimborso CP_1
da parte del Comune di ES, anche parziale nel c.d Progetto Sport, rimetterà la metà di quanto
ricevuto dall'Ente, nelle mani del signor qualora questi abbia effettivamente contribuito al Pt_1
pagamento della metà; tale spesa, a partire dal gen 25 verrà pagata nelle mensilità alternativamente
dai genitori, quanto al pregresso anno 24 essi la sosterranno nella misura della metà.
n) quanto, infine, alla spesa dentistica contestata per e pari ed € 3.500,00, si dà atto che la Per_1
signora abbia già sostenuto la somma di € 1.750,00 anticipandone i costi e il signor , CP_1 Pt_1
pertanto, corrisponderà della restante parte di € 1.750,00, la somma di € 875,00 che corrisponderà
direttamente al dentista sino a concorrenza di detta somma, mentre il saldo di € 875,00.
o) il figlio ha in uso un ciclomotore la cui assicurazione annuale è da intendersi spera Per_1
straordinaria, condivisa dai genitori e per ciò stesso al 50%; il signor si farà carico di inviare Pt_1
la ricevuta del pagamento alla sig,ra che ne corrisponderà la metà; CP_1
Pagina 3 p) dà atto che le parti con il presente accordo dichiarano di rinunciare alle pretese avanzate nei
rispettivi atti e, con la sottoscrizione della presente, si dichiarano soddisfatti rinunciati rinunciando
a farli valere altrimenti;
q) compensa, tra le parti, le spese del giudizio;
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato da in data 22/05/2024 e regolare costituzione della convenuta in data Pt_1
18.09.2024, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 21.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 07.11.2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 22.05.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CARBONIA il 30/12/2001
tra nato a [...], il [...] e , Parte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.104, parte II, serie A, anno 2001 - Comune di
CARBONIA).
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori con diritto di visita del Per_1
padre, confermando le condizioni di cui all'omologa sui pernottamenti. Il padre potrà tenere con sé il minore due giornate alla settimana con pernottamento notturno e i fine settimana alternati, dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, salvo diversi accordi dei coniugi, nel rispetto dei turni di lavoro di entrambi. I giorni di cui al presente punto, che coinvolgono il pernottamento notturno, saranno previamente comunicati dal signor alla signora entro il venerdì sera prima dell'inizio Pt_1 CP_1
della successiva settimana, salvo imprevisti di lavoro;
3. dispone che il padre potrà tenere con sé il minore per 30 giorni da distribuirsi tra le vacanze estive e il resto dell'anno; 10 giorni nel periodo estivo, i restanti 20 (non necessariamente consecutivi) nelle settimane in cui effettivamente verranno erogate;
4. le festività natalizie e pasquali seguiranno il regime dell'alternanza, e dunque, dei giorni 24, 25,
26, 31 dicembre e 1 dell'anno, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, il figlio minore trascorrerà
con la madre o il padre le medesime, salvo diversi accordo;
5. per l'anno successivo i genitori invertiranno le giornate sopra indicate, in modo da assicurare al minore in modo equo e alternato i diritti di visita con entrambi;
6. le altre festività, previo accordo fra i coniugi e compatibilmente con i turni di lavoro del signor
, saranno del pari alternate fra i genitori. Poiché il lavoro del signor lo vede costretto ad Pt_1 Pt_1
effettuare dei turni che cambiano di settimana in settimana, egli all'inizio stessa, comunicherà alla
Pagina 5 signora i medesimi, in modo da organizzare entrambi meglio, di volta in volta i pernottamenti CP_1
di presso il padre, così come farà la per quanto riguarderà i suoi impegni, in modo Per_1 CP_1
reciproco e vicendevole;
7. conferma la revoca del mantenimento per il figlio , ormai economicamente Per_2
autosufficiente e residente dal padre;
8. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di Parte_1 CP_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio
[...] Per_1
a partire dal mese di dicembre 2024 (rivalutato annualmente secondo l'indice istat a partire dal mese di gennaio del 2026) senza nessuna altra maggiorazione per tredicesima come invece era previsto in sede di omologa;
9. dà atto che il signor verserà dal mese di dicembre 2024 il suo 50% alla signora Pt_1 CP_1
dell'Assegno Unico Universale per il figlio e che lo stesso ha prestato il consenso a Per_1
sottoscrivere la contestuale sua rinuncia all'INPS anche da gennaio 2025, in modo che, ultimati i documenti, sarà la signora a doverlo percepire al 100%. Si intende che fino a che i documenti CP_1
o la pratica non è ultimata, e il 50% lo incassa il signor , lo trasferirà alla coniuge;
Pt_1
10. dà atto che di contro la signora rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e rinuncia alla CP_1
richiesta degli arretrati degli indici Istat pregressi e richiesti;
11. dispone che le spese straordinarie saranno, come per legge, al 50% e le parti fanno riferimento al protocollo CNF del 2017; dà atto che la spesa della palestra è al 50% e nel caso in cui la signora dovesse ottenere un rimborso da parte del Comune di ES, anche parziale nel c.d Progetto CP_1
Sport, rimetterà la metà di quanto ricevuto dall'Ente, nelle mani del signor qualora questi abbia Pt_1
effettivamente contribuito al pagamento della metà; tale spesa, a partire dal gennaio 25 verrà pagata nelle mensilità alternativamente dai genitori, quanto al pregresso anno 24 essi la sosterranno nella misura della metà;
12. dà atto che per quanto concerne la spesa dentistica contestata per e pari ed € 3.500,00, la Per_1
signora ha già sostenuto la somma di € 1.750,00 anticipandone i costi e il signor , CP_1 Pt_1
Pagina 6 pertanto, corrisponderà la restante parte di € 1.750,00, la somma di € 875,00 che corrisponderà
direttamente al dentista sino a concorrenza di detta somma e il saldo di € 875,00.
13. dà atto che il figlio ha in uso un ciclomotore la cui assicurazione annuale è da intendersi Per_1
spesa straordinaria, condivisa dai genitori e per ciò stesso al 50%; il signor si farà carico di Pt_1
inviare la ricevuta del pagamento alla signora che ne corrisponderà la metà; CP_1
14. dà atto che con il presente accordo le parti dichiarano di rinunciare alle pretese avanzate nei rispettivi atti e, con la sottoscrizione della presente, si dichiarano soddisfatti rinunciati rinunciando a farli valere altrimenti;
15. spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. AR ZZ
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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