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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1325/2025 promossa in grado d'appello da
C.F. ), nato a [...] il giorno 2.04.1959 ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Crea (C.F.
, indirizzo pec: del Foro di C.F._2 Email_1
CC ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Osnago (LC), Via Statale n. 8.
APPELLANTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
AR E. Artese, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
Studio sito in 20122 Milano (MI), Largo Ildefonso Schuster, 1.
APPELLATO
pag. 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2077/2025 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa “B”.
* * *
Oggetto del giudizio: intestazione fiduciaria di quote societarie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c., Sospendere e/o Revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata n. 2077/25 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto riconoscendo la presenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Dichiarare l'inefficacia sopravvenuta della Sentenza n. 2077/25 ai sensi dell'art. 142 CCII per intervenuta Liquidazione Giudiziale di in data 20.12.2023 dal Controparte_2
Tribunale di Monza e pertanto dichiarare che il trasferimento delle quote non può avere effetti reali nei confronti della procedura concorsuale;
- Annullare/dichiarare la nullità della Sentenza impugnata per extrapetizione, ex art. 112
c.p.c., per avere il Tribunale statuito ultra petitum poiché non era più nella disponibilità delle parti chiedere il trasferimento delle quote, già attratte alla massa fallimentare;
- Accogliere il presente appello, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra articolati e per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 2077/2025, emessa dal Tribunale di Milano –
Sezione Specializzata in materia di Imprese – nel giudizio R.G. n. 35342/2023, depositata in data 6 febbraio 2025 e notificata il 24 marzo 2025, Confermare la titolarità formale e sostanziale delle partecipazioni sociali in capo all'odierno appellante, sig. Parte_1 con ogni conseguente statuizione in punto di validità e opponibilità dei relativi atti dispositivi;
- Dichiarare l'illegittimità e/o l'ineseguibilità del precetto notificato in data 24.03.2025 dal sig. nei confronti dell'appellante, per le spese di lite liquidate in primo grado, con CP_1 ogni consequenziale statuizione in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., limitatamente al precetto per le spese;
- In ogni caso, Disattendere tutte le eccezioni, domande e istanze sollevate dalla controparte per i motivi meglio illustrati nel presente atto e negli atti difensivi già depositati nel procedimento cautelare ex art. 670 c.p.c. avanti al Tribunale di Milano –Sezione Imprese;
pag. 2 - In ogni caso, l'appellante si oppone espressamente alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. visto che l'appello è stato proposto in buona fede e su motivi giuridicamente sostenibili e sorretto da un effettivo interesse ad agire;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre che nei predetti procedimenti cautelari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
- IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
Ridurre, per tutto quanto meglio precisato in narrativa, l'importo dovuto dal sig. Pt_1 limitatamente al precetto notificato contestualmente alla Sentenza appellata, non superiore ad Euro 3.129,84 e/o comunque secondo quanto sarà ritenuto di giustizia.
E con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nei termini di legge.
Per l'appellato : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa ogni e più opportuna declaratoria, e richiamate le precedenti difese anche i sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342, I, c.p.c. e, in ogni caso, per incertezza dell'oggetto del giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via principale e nel merito:
- respingere integralmente tutti i motivi di appello ex adverso proposti in quanto inammissibili e/o comunque infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2077/2025, pubblicata dal
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa “B”, Giudice Relatore dott.ssa Maria Antonietta Ricci, in data 13 marzo 2025, all'esito del giudizio R.G.N.
35342/2023;
- condannare il sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il primo grado di giudizio veniva preceduto da una fase cautelare ex artt. 670 c.p.c. e
2741 bis c.c. che si concludeva con l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data
3 luglio 2023 (confermata in sede di reclamo) con cui veniva Controparte_1 autorizzato a sequestrare le quote, pari al 55,7%, del capitale sociale della società
Halifax Sevices s.r.l. (d'ora in avanti, “ ”), detenute da CP_2 Parte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 2 ottobre 2023, conveniva in Controparte_1 giudizio chiedendo al Tribunale di accertare la proprietà, in capo Parte_1 ad esso attore, di quote pari al 55,7% del capitale sociale di e, CP_2 conseguentemente, di trasferirgli le predette quote, intestate fiduciariamente al convenuto.
3. Nel primo grado di giudizio, l'attore ricostruiva così i fatti:
- egli era l'effettivo titolare delle partecipazioni, in qualità di fiduciante, sin dall'inizio della costituzione della società ; CP_2
- aveva materialmente consegnato a del denaro per la liberazione di CP_3 una quota del capitale sociale, come provato da scrittura privata in atti (doc. 7 fasc. I grado).
- tale denaro era poi stato versato in nome e per conto di , il quale Controparte_4 era divenuto socio di capitale della , nonché originario fiduciario dell'attore; CP_2
- successivamente, le quote erano passate nella titolarità, sempre fiduciaria, di come espressamente riconosciuto nel contratto fiduciario stipulato Parte_1 inter partes in data 23 novembre 2021 (doc. 9);
- era rimasto inadempiente rispetto all'obbligo di retrocedere le Parte_1 quote all'attore, nonostante le plurime richieste dello stesso.
4. che nella fase ante causam aveva svolto le proprie difese, non si Parte_1 costitutiva nel processo di primo grado e veniva, dunque, dichiarato contumace.
5. Il Tribunale rilevava che l'attore aveva fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto, avendo prodotto il negozio fiduciario sottoscritto da entrambe le parti in data
23 novembre 2020, e aveva allegato l'inadempimento di Parte_1 depositando in atti la prova delle ripetute richieste di trasferimento delle quote a suo favore.
6. Alla luce di ciò, il Giudice di prime cure accertava la sussistenza di un negozio avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria, in capo ad per conto di Parte_1 [...]
, di quote rappresentanti il 55,7% del capitale sociale di in CP_1 CP_2
pag. 4 liquidazione e trasferiva, dunque, ai sensi dell'art. 2932 c.c., le predette quote dal fiduciario l fiduciante . Parte_1 Controparte_1
7. Condannava poi il convenuto a rifondere a favore di parte attrice le spese legali, anche delle fasi ante causam, liquidate in € 518 per esborsi, € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
8. Infine, poneva le spese relative al compenso del custode delle quote, già sottoposte a sequestro, a carico di Parte_1
9. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2077/2025 ha interposto appello ulla base dei seguenti motivi. Parte_1
10. Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità e/o inefficacia sopravvenuta del capo di sentenza che dispone il trasferimento delle quote della per intervenuta liquidazione giudiziale della società. In particolare, CP_2 Pt_1 ostiene che, poiché nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la
[...] dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto disporre il trasferimento delle quote ai sensi del 2932 c.c.;
e ciò in quanto “detta liquidazione giudiziale ha determinato lo spossessamento del patrimonio sociale e l'acquisizione delle quote sociali alla massa attiva fallimentare”.
11. Col secondo motivo di appello, censura la sentenza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 2697 c.c. In particolare, l'appellante, lamenta che:
a. il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, attribuendo “efficacia pienamente satisfattiva” al documento denominato “Contratto fiduciario”, e ciò in quanto il documento presenta profili di genericità e indeterminatezza;
b. sarebbe stato onere dell'appellato non solo dimostrare l'esistenza dell'accordo tra fiduciante e fiduciario, ma anche l'effettivo trasferimento delle quote al fiduciario in adempimento del patto, e dunque, la successiva insorgenza dell'obbligo di retrocessione;
c. il contratto era venuto a scadere in data 31.12.2021 e che, dunque, al momento dell'avvio del giudizio di primo grado, il vincolo fiduciario doveva ritenersi cessato, e comunque, aveva già perso i suoi effetti.
12. Col terzo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per omessa o insufficiente motivazione ex. art 132 c. 2 n. 4 c.p.c. L'appellante deduce pag. 5 il vizio di insufficiente motivazione in quanto quest'ultima apparirebbe del tutto
“generica, meramente assertiva”.
13. A sostegno di ciò, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto Parte_1 valutare le risultanze documentali ritualmente prodotte nel fascicolo di causa e nel procedimento cautelare.
14. Col quarto motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, poiché ritiene che il Tribunale abbia liquidato una somma manifestamente eccessiva, avuto riguardo anche al valore della causa, che – secondo – è pari a € 5.571,00. Parte_1
15. In sintesi, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare le spese in misura corrispondente allo scaglione €5.200,01 – €26.000, applicando i valori minimi.
16. Nel giudizio così instaurato, si è costituito , il quale, oltre a rilevare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ha elaborato le seguenti difese:
i. sostiene l'infondatezza del primo motivo di appello in quanto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta che sia il debitore ad essere spossessato dei beni;
pertanto, nel caso di specie, è la società , posta in CP_2 liquidazione giudiziale, ad aver subìto lo spossessamento dei propri beni, e non già i singoli soci, che rimangono intestatari delle quote sociali;
ii. ritiene che sia stata correttamente provata l'intestazione fiduciaria delle quote tramite il contratto stipulato in data 23 novembre 2020, così come il fatto che osse Pt_1 divenuto effettivamente titolare delle quote oggetto del patto;
iii. contesta il terzo motivo di appello in quanto generico ed afferma come la sentenza del primo giudice non sia affetta da alcun vizio, tanto che il Tribunale ha richiamato le statuizioni cui era pervenuto il giudice della fase cautelare;
iv. ritiene che il quarto motivo di appello sia infondato poiché il Tribunale ha liquidato correttamente le spese avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento (ammontare indeterminato della domanda).
17. Infine, ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver instaurato un giudizio gravemente temerario e col solo fine dilatorio.
Depositate le memorie conclusive, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 6 18. In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
19. Nell'atto di appello proposto da sono, infatti, sia individuabili le Parte_1 statuizioni della sentenza di primo grado che l'appellante intende impugnare sia esposte le ragioni addotte a sostegno delle richieste di riforma della decisione del
Tribunale. Tale circostanza è sufficiente a ritenere l'appello ammissibile, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata, che già rappresentano valutazioni di merito.
20. Inoltre, a conferma della sufficiente specificità ed intellegibilità dell'impugnazione, si rileva che la difesa di parte appellata è stata in grado di contraddire sulle censure avanzate dalla controparte, e su ognuna di esse, ha in effetti svolto ampiamente le proprie difese.
21. Ciò chiarito, è possibile procedere con l'esame dei motivi di impugnazione.
22. Quanto al primo motivo di gravame, la Corte ne rileva l'assoluta infondatezza, in quanto – come correttamente osservato dalla difesa di – lo Controparte_1 spossamento del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale riguarda i beni di cui il debitore stesso è titolare.
23. Nella fattispecie per cui è causa, il debitore spossessato è la società . CP_2
24. Le quote di cui ha chiesto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. Controparte_1 sono detenute fiduciariamente da non sono, indubbiamente, beni Parte_1 della società. Oggetto del presente giudizio sono le predette quote sociali, che sono sì beni rappresentativi del capitale sociale della società ma comunque beni CP_5 di proprietà dei singoli soci, nel caso che occupa, di e non dunque Controparte_1
– come parrebbe sostenere la difesa di – della società stessa. Parte_1
25. Per tali ragioni, il primo motivo deve essere rigettato.
26. Il secondo motivo di impugnazione proposto da attiene, in Parte_1 particolare, all'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da
[...]
. CP_1
27. Parte appellata, a sostegno della propria pretesa, ha depositato il “contratto fiduciario” (vd. doc. 9) sottoscritto da e n data 23 Controparte_1 Parte_1 novembre 2020, nel quale riconosce espressamente che è titolare Parte_1
Co delle quote della società (…) a titolo fiduciario nei confronti di Controparte_2
pag. 7 (ndr: )” e “si impegna a cedere tutte le quote in suo possesso allo Controparte_1
Co Co stesso che accetta nel momento stesso in cui lo stesso lo richieda(…)”.
28. i duole dell'inidoneità probatoria del predetto documento in quanto Parte_1 sostiene che sarebbe stato onere di dimostrare l'effettivo Controparte_1 trasferimento delle quote in adempimento del patto e la successiva insorgenza dell'obbligo di retrocessione.
29. Tale censura appare destituita di fondamento.
30. Il pactum fiduciae è un accordo tra fiduciante e fiduciario in virtù del quale il secondo si obbliga a gestire il bene trasferitogli fiduciariamente nell'interesse del primo e a ritrasferirglielo a richiesta (così nel negozio fiduciario a causa gestoria); pertanto, avendo nel caso di specie il fiduciante prodotto la scrittura privata contenente l'accordo fiduciario stesso, l'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fiduciario e dei relativi obblighi di ritrasferimento risulta pienamente assolto.
31. È, pertanto, dal contratto fiduciario stesso che sorge l'obbligo di retrocessione delle quote, e non – come invece sostenuto dall'appellante – da non meglio precisati atti esecutivi successivi. Gli atti esecutivi del contratto fiduciario cui allude la difesa di parte appellante sono proprio gli obblighi nascenti dal pactum fiduciae rimasti insoddisfatti a causa dell'inadempimento di Parte_1
32. Sempre con riguardo al secondo motivo di gravame, la Corte ritiene parimenti infondata l'ulteriore doglianza sollevata dall'appellante, il quale sostiene che
[...]
avrebbe dovuto provare l'effettivo trasferimento delle quote in CP_1 adempimento del pactum fiduciae.
33. La censura elaborata dall'appellante è fuorviante, in quanto dal patto fiduciario non sorge un obbligo a carica del fiduciante di trasferimento del bene a favore del fiduciario.
34. Il fenomeno fiduciario è, al contrario, secondo la definizione chiaramente datane dalle
Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 6459/2020, “una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un
pag. 8 determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito”.
35. Il c.d. pactum fiduciae, rappresentato nel caso che ci occupa dall'accordo denominato dalle parti “contratto fiduciario” (doc. 9), è dunque quel patto tramite cui le parti concordano che il fiduciario gestirà o si servirà del bene nel modo stabilito dal fiduciante e sarà tenuto al ritrasferimento del bene a semplice richiesta di quest'ultimo.
36. In altri termini, il patto fiduciario è quell'accordo con cui le parti pongono dei vincoli, aventi natura obbligatoria, su un bene di cui il fiduciario acquista la proprietà.
37. Orbene, dal patto fiduciario non sorge l'obbligo di trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, effetto che si consegue, al contrario, tramite l'intera operazione fiduciaria, costituita da un reale trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario accompagnato da un contestuale accordo (c.d. pactum fiduciae) con cui il secondo si obbliga al rispetto degli obblighi dallo stesso previsti.
38. Il patto fiduciario, pertanto, s'innesta sul trasferimento della proprietà del bene dal fiduciante al fiduciario e limita – seppur in via obbligatoria – il diritto di proprietà del secondo.
39. Alla luce di quanto sopra, la Corte rileva che la difesa di parte appellata ha sovrapposto l'intera fattispecie del negozio fiduciario, quale operazione di interposizione reale, dal quale discendono sia un effetto reale che effetti obbligatori, al solo patto fiduciario, il quale – come appena chiarito – è la fonte degli effetti obbligatori dell'intera operazione, ossia degli obblighi di gestione e retrocessione a carico del fiduciario, obblighi che vanno ad incidere – come detto - sul contenuto della proprietà come trasferita, limitandolo e conformandolo secondo il volere espresso nel negozio fiduciario.
40. Come ricordato dalla Suprema Corte (n. 6459/2020): “Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti”; da ciò deve, dunque, trarsi che le modalità con cui le parti possono ottenere il fine prestabilito, ossia il trasferimento della proprietà limitata da vincoli fiduciari, sono plurime.
41. Ciò che però qui rileva è che abbia provato, tramite il deposito del Controparte_1
“contratto fiduciario”, l'esistenza del pactum fiduciae, nel quale – come più volte pag. 9 evidenziato – è lo stesso a riconoscere espressamente di essere Parte_1 titolare delle quote a solo titolo fiduciario.
42. Quest'ultimo, infatti, nel contratto fiduciario prodotto dall'appellato, ha dichiarato di essere “titolare delle quote (…) a titolo fiduciario”, nonché ha qualificato
[...]
quale “proprietario effettivo delle quote della società”. CP_1
43. Da tale circostanza si trae la prova, in via presuntiva, del trasferimento delle quote, a titolo fiduciario, da (o dall'originario fiduciario su mandato del Controparte_1 fiduciante stesso) a trasferimento sul quale si è innestato il Parte_1 contratto fiduciario per cui è causa.
44. D'altro canto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6459/2020, statuendo sulla forma del pactum fiduciae, ha esposto il seguente principio di diritto: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare
l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario".
45. Dunque, la Suprema Corte ha espressamente stabilito che ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica proposta dal fiduciante è necessario e sufficiente che sia stata provata in giudizio l'esistenza di un pactum fiduciae tra le parti.
46. Orbene, le prove addotte dall'appellato a sostegno della propria pretesa appaiono pienamente idonee a sorreggere la consequenziale domanda di ritrasferimento delle quote ai sensi dell'art. 2932 c.c.; e ciò in quanto:
- da un lato, è stato prodotto il contratto fiduciario sottoscritto da e Parte_1
, il cui tenore letterale è chiaro e non suscettibile di diversa Controparte_1 interpretazione;
- dall'altro, è stata prodotta la visura della società , tramite la quale risulta CP_2 provata l'attuale titolarità delle quote in capo ad Parte_1
47. In conclusione, la censura dell'appellante secondo cui non sarebbe stato provato da parte appellata il trasferimento delle quote deve essere disattesa, dal momento che la stessa risulta assolutamente inconferente rispetto alla prova che la giurisprudenza di legittimità richiede al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica.
pag. 10 48. Anche per ciò che riguarda la terza censura sollevata nell'ambito del secondo motivo di gravame, la Corte ne rileva l'infondatezza.
49. L'appellante sostiene che, poiché l'art. 3 del predetto contratto prevedeva una durata di un anno e non risulta prova di rinnovo, proroga o atti interruttivi, “l'eventuale vincolo fiduciario sarebbe comunque cessato per scadenza naturale del termine e nessuna pretesa risarcitoria o restitutoria o risarcitoria” potrebbe legittimamente trovare fondamento sul contratto fiduciario.
50. Si osserva che se anche si dovesse attribuire efficacia al termine apposto a mano all'art. 3 del contratto fiduciario (che prevede la durata di un anno con scadenza al
31/12/2021), si dovrebbe comunque – e a maggior ragione – concludere che ormai da tempo il fiduciario risulta inadempiente rispetto al proprio obbligo di retrocessione.
51. D'altronde, nel negozio fiduciario la scadenza del termine pattuito non fa certo venire meno l'obbligazione restitutoria, consolidando la “proprietà fiduciaria”, rectius, piena, in capo al fiduciario stesso, ma – al contrario – rende attuale, anche in mancanza di richiesta del fiduciante, l'obbligo di retrocessione del bene.
52. Una diversa soluzione si porrebbe in netto contrasto con la ratio stessa del negozio fiduciario quale strumento tramite cui il fiduciario, pur divenendo realmente proprietario del bene (c.d. interposizione reale), non è altro che un gestore del bene fiduciariamente attribuitigli.
53. Non può, dunque, essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la scadenza del termine avrebbe comunque fatto venir meno l'obbligo di restituzione del bene, previa una sorta di implicita consolidazione del trasferimento a suo favore: al contrario, in assenza di previsioni volte ad affermare positivamente un simile effetto a favore del fiduciario, l'obbligo restitutorio non viene assolutamente meno per effetto della scadenza del termine previsto per la restituzione del bene al fiduciante.
54. Parimenti infondato appare il terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia valutato, nonostante la sua contumacia in lite, le difese dallo stesso tempestivamente formulate in sede cautelare, così come i documenti lì prodotti.
55. Preliminarmente, si osserva che a supporto della censura la difesa di parte appellante cita una decisione della Corte di Cassazione (n. 6840/2022) che non ha ad oggetto né il tema della contumacia, né quello della valutazione dei documenti prodotti in sede cautelare.
pag. 11 56. Nel merito, si rileva che l'appellante, pur avendo elaborato le proprie difese in sede di procedimento cautelare ante causam, è rimasto contumace nel successivo giudizio di cognizione di primo grado.
57. Pertanto, la pronuncia del Tribunale è immune da vizi, in quanto nel giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di prime cure l'appellante, per personale e insindacabile scelta difensiva, ha deciso di non costituirsi e, dunque, non ha prodotto i documenti che ora pretende di far esaminare.
58. D'altro canto, la Suprema Corte ha espressamente statuito quanto segue: “In altre conclusive e decisive parole, va rimarcato che ciò che i motivi di ricorso mostrano di non cogliere è che il giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti,
è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo ad un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente “non giudica”, ma si limita ad emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (Cass. n.
1120/2024 pubblicata in data 11/01/2024).
59. Poiché, dunque, il procedimento cautelare ante causam è un processo distinto e autonomo rispetto al processo di merito, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente deciso sulla base dei soli documenti in atti, ossia in ragione dei soli documenti posti a sua disposizione dall'attore, non essendosi il convenuto, ora appellante, costituito.
60. La Corte rileva, tra l'altro, che dalla lettura complessiva delle disposizioni in materia di c.d. procedimento cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.), inserite a seguito della riforma del 1990, si trae una rafforzata indipedenza fra il processo cautelare e quello eventuale di merito, in quanto il secondo non si presenta più come una necessaria prosecuzione del primo, tanto che potrebbe anche non essere instaurato.
61. Ad abundatiam, si rileva che, in ogni caso, l'appellante non ha neppure indicato quali sarebbero le difese o i documenti idonei ad inficiare la forte capacità probatoria del contratto fiduciario fin da subito posto da parte appellata a sostegno della propria pretesa restitutoria.
62. Anche alla luce di tali circostanze, il motivo di appello appare del tutto destituito di fondamento.
pag. 12 63. Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione, si osserva che il Tribunale ha liquidato le spese, anche per la fase ante causam, in € 518 per esborsi e € 15.000 per compensi.
64. Il Giudice di primo grado ha ritenuto di liquidare così le spese avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, al valore indeterminato della domanda e all'attività effettivamente svolta dall'attore.
65. Parte appellante sostiene che la liquidazione delle spese sia manifestamente eccessiva rispetto alla natura, all'entità e alla complessità della causa.
66. Sostiene, inoltre, che il valore della causa sia pari a € 5.571; circostanza da cui discenderebbe la liquidazione delle spese secondo lo scaglione € 5.200,01 – €
26.000.
67. Orbene, il Collegio ritiene che il quarto motivo di gravame debba trovare accoglimento, in quanto, da un lato, in primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria in senso stretto, dall'altro, la causa stessa risulta di scarsa complessità, essendo questa documentale e fondata su un unico e chiaro contratto sottoscritto dalle parti.
68. Non si ritiene tuttavia di accogliere la tesi di parte appellante secondo cui il valore della causa sia di valore pari € 5.571, dal momento che il valore della causa dipende da quello delle quote oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
69. Poiché per attribuire un valore alle suddette quote la Corte dovrebbe aver accesso a documenti che non risultano in atti, appare corretta la statuizione del Tribunale secondo cui la causa ha valore indeterminabile.
70. Ciò premesso, la Corte ritiene che le spese debbano essere rideterminate, anche per il primo grado di giudizio, secondo i valori minimi tabellarmente stabiliti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità nella misura di € 2.608 per il processo cautelare ante causam, € 2.608 per il reclamo avverso il provvedimento di sequestro e € 3.809,00 per il processo di cognizione di primo grado.
71. Per il presente grado, considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede la totale soccombenza nel merito di salvo che in punto di spese Parte_1 processuali, la Corte ritiene di dover compensare le spese fra le parti per 1/5 e porre la restante parte di 4/5 a carico dell'appellante.
72. La liquidazione delle spese avviene come di seguito, per l'intero e sempre avuto riguardo ai parametri minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile pag. 13 di bassa complessità: € 1.029 per la fase di studio della causa, € 709 per la fase introduttiva e € 1.735 per la fase decisionale, per complessivi € 3.473, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
73. Infine, considerando che la decisione non ha visto completamente Controparte_1 vittorioso, deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato nei confronti di stante quanto osservato dalla Parte_1
Suprema Corte: “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.” (Cass. n. 7409 del
14/04/2016; in senso conforme Cass. n. 4212 del 9.02.2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata Impresa, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.
2077/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa B, pubblicata in data
13/03/2025, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione e limitatamente al quarto motivo, l'appello di Pt_1
e, per l'effetto, ridetermina le spese del processo di primo grado dovute da
[...]
a favore di nella somma complessiva pari a € Parte_1 Controparte_1
9.025, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
- conferma la sentenza impugnata nel resto;
- compensate tra le parti le spese per 1/5, condanna a rifondere a Parte_1 favore di i 4/5 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 per l'intero come segue: € 3.473 per compensi ( di cui € 1.029 per la fase di studio della causa, € 709 per la fase introduttiva e € 1.735 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Consigliere est. Dott.ssa Alessandra Arceri
pag. 14 Il Presidente Dott. Giuseppe Ondei
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Rebecca Inzaghi
pag. 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1325/2025 promossa in grado d'appello da
C.F. ), nato a [...] il giorno 2.04.1959 ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Crea (C.F.
, indirizzo pec: del Foro di C.F._2 Email_1
CC ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Osnago (LC), Via Statale n. 8.
APPELLANTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
AR E. Artese, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
Studio sito in 20122 Milano (MI), Largo Ildefonso Schuster, 1.
APPELLATO
pag. 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2077/2025 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa “B”.
* * *
Oggetto del giudizio: intestazione fiduciaria di quote societarie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c., Sospendere e/o Revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata n. 2077/25 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto riconoscendo la presenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Dichiarare l'inefficacia sopravvenuta della Sentenza n. 2077/25 ai sensi dell'art. 142 CCII per intervenuta Liquidazione Giudiziale di in data 20.12.2023 dal Controparte_2
Tribunale di Monza e pertanto dichiarare che il trasferimento delle quote non può avere effetti reali nei confronti della procedura concorsuale;
- Annullare/dichiarare la nullità della Sentenza impugnata per extrapetizione, ex art. 112
c.p.c., per avere il Tribunale statuito ultra petitum poiché non era più nella disponibilità delle parti chiedere il trasferimento delle quote, già attratte alla massa fallimentare;
- Accogliere il presente appello, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra articolati e per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 2077/2025, emessa dal Tribunale di Milano –
Sezione Specializzata in materia di Imprese – nel giudizio R.G. n. 35342/2023, depositata in data 6 febbraio 2025 e notificata il 24 marzo 2025, Confermare la titolarità formale e sostanziale delle partecipazioni sociali in capo all'odierno appellante, sig. Parte_1 con ogni conseguente statuizione in punto di validità e opponibilità dei relativi atti dispositivi;
- Dichiarare l'illegittimità e/o l'ineseguibilità del precetto notificato in data 24.03.2025 dal sig. nei confronti dell'appellante, per le spese di lite liquidate in primo grado, con CP_1 ogni consequenziale statuizione in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., limitatamente al precetto per le spese;
- In ogni caso, Disattendere tutte le eccezioni, domande e istanze sollevate dalla controparte per i motivi meglio illustrati nel presente atto e negli atti difensivi già depositati nel procedimento cautelare ex art. 670 c.p.c. avanti al Tribunale di Milano –Sezione Imprese;
pag. 2 - In ogni caso, l'appellante si oppone espressamente alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. visto che l'appello è stato proposto in buona fede e su motivi giuridicamente sostenibili e sorretto da un effettivo interesse ad agire;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre che nei predetti procedimenti cautelari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
- IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
Ridurre, per tutto quanto meglio precisato in narrativa, l'importo dovuto dal sig. Pt_1 limitatamente al precetto notificato contestualmente alla Sentenza appellata, non superiore ad Euro 3.129,84 e/o comunque secondo quanto sarà ritenuto di giustizia.
E con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nei termini di legge.
Per l'appellato : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa ogni e più opportuna declaratoria, e richiamate le precedenti difese anche i sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342, I, c.p.c. e, in ogni caso, per incertezza dell'oggetto del giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via principale e nel merito:
- respingere integralmente tutti i motivi di appello ex adverso proposti in quanto inammissibili e/o comunque infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2077/2025, pubblicata dal
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa “B”, Giudice Relatore dott.ssa Maria Antonietta Ricci, in data 13 marzo 2025, all'esito del giudizio R.G.N.
35342/2023;
- condannare il sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., per le Parte_1 motivazioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il primo grado di giudizio veniva preceduto da una fase cautelare ex artt. 670 c.p.c. e
2741 bis c.c. che si concludeva con l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data
3 luglio 2023 (confermata in sede di reclamo) con cui veniva Controparte_1 autorizzato a sequestrare le quote, pari al 55,7%, del capitale sociale della società
Halifax Sevices s.r.l. (d'ora in avanti, “ ”), detenute da CP_2 Parte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 2 ottobre 2023, conveniva in Controparte_1 giudizio chiedendo al Tribunale di accertare la proprietà, in capo Parte_1 ad esso attore, di quote pari al 55,7% del capitale sociale di e, CP_2 conseguentemente, di trasferirgli le predette quote, intestate fiduciariamente al convenuto.
3. Nel primo grado di giudizio, l'attore ricostruiva così i fatti:
- egli era l'effettivo titolare delle partecipazioni, in qualità di fiduciante, sin dall'inizio della costituzione della società ; CP_2
- aveva materialmente consegnato a del denaro per la liberazione di CP_3 una quota del capitale sociale, come provato da scrittura privata in atti (doc. 7 fasc. I grado).
- tale denaro era poi stato versato in nome e per conto di , il quale Controparte_4 era divenuto socio di capitale della , nonché originario fiduciario dell'attore; CP_2
- successivamente, le quote erano passate nella titolarità, sempre fiduciaria, di come espressamente riconosciuto nel contratto fiduciario stipulato Parte_1 inter partes in data 23 novembre 2021 (doc. 9);
- era rimasto inadempiente rispetto all'obbligo di retrocedere le Parte_1 quote all'attore, nonostante le plurime richieste dello stesso.
4. che nella fase ante causam aveva svolto le proprie difese, non si Parte_1 costitutiva nel processo di primo grado e veniva, dunque, dichiarato contumace.
5. Il Tribunale rilevava che l'attore aveva fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto, avendo prodotto il negozio fiduciario sottoscritto da entrambe le parti in data
23 novembre 2020, e aveva allegato l'inadempimento di Parte_1 depositando in atti la prova delle ripetute richieste di trasferimento delle quote a suo favore.
6. Alla luce di ciò, il Giudice di prime cure accertava la sussistenza di un negozio avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria, in capo ad per conto di Parte_1 [...]
, di quote rappresentanti il 55,7% del capitale sociale di in CP_1 CP_2
pag. 4 liquidazione e trasferiva, dunque, ai sensi dell'art. 2932 c.c., le predette quote dal fiduciario l fiduciante . Parte_1 Controparte_1
7. Condannava poi il convenuto a rifondere a favore di parte attrice le spese legali, anche delle fasi ante causam, liquidate in € 518 per esborsi, € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
8. Infine, poneva le spese relative al compenso del custode delle quote, già sottoposte a sequestro, a carico di Parte_1
9. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2077/2025 ha interposto appello ulla base dei seguenti motivi. Parte_1
10. Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità e/o inefficacia sopravvenuta del capo di sentenza che dispone il trasferimento delle quote della per intervenuta liquidazione giudiziale della società. In particolare, CP_2 Pt_1 ostiene che, poiché nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la
[...] dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto disporre il trasferimento delle quote ai sensi del 2932 c.c.;
e ciò in quanto “detta liquidazione giudiziale ha determinato lo spossessamento del patrimonio sociale e l'acquisizione delle quote sociali alla massa attiva fallimentare”.
11. Col secondo motivo di appello, censura la sentenza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 2697 c.c. In particolare, l'appellante, lamenta che:
a. il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, attribuendo “efficacia pienamente satisfattiva” al documento denominato “Contratto fiduciario”, e ciò in quanto il documento presenta profili di genericità e indeterminatezza;
b. sarebbe stato onere dell'appellato non solo dimostrare l'esistenza dell'accordo tra fiduciante e fiduciario, ma anche l'effettivo trasferimento delle quote al fiduciario in adempimento del patto, e dunque, la successiva insorgenza dell'obbligo di retrocessione;
c. il contratto era venuto a scadere in data 31.12.2021 e che, dunque, al momento dell'avvio del giudizio di primo grado, il vincolo fiduciario doveva ritenersi cessato, e comunque, aveva già perso i suoi effetti.
12. Col terzo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per omessa o insufficiente motivazione ex. art 132 c. 2 n. 4 c.p.c. L'appellante deduce pag. 5 il vizio di insufficiente motivazione in quanto quest'ultima apparirebbe del tutto
“generica, meramente assertiva”.
13. A sostegno di ciò, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto Parte_1 valutare le risultanze documentali ritualmente prodotte nel fascicolo di causa e nel procedimento cautelare.
14. Col quarto motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite, poiché ritiene che il Tribunale abbia liquidato una somma manifestamente eccessiva, avuto riguardo anche al valore della causa, che – secondo – è pari a € 5.571,00. Parte_1
15. In sintesi, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare le spese in misura corrispondente allo scaglione €5.200,01 – €26.000, applicando i valori minimi.
16. Nel giudizio così instaurato, si è costituito , il quale, oltre a rilevare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ha elaborato le seguenti difese:
i. sostiene l'infondatezza del primo motivo di appello in quanto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta che sia il debitore ad essere spossessato dei beni;
pertanto, nel caso di specie, è la società , posta in CP_2 liquidazione giudiziale, ad aver subìto lo spossessamento dei propri beni, e non già i singoli soci, che rimangono intestatari delle quote sociali;
ii. ritiene che sia stata correttamente provata l'intestazione fiduciaria delle quote tramite il contratto stipulato in data 23 novembre 2020, così come il fatto che osse Pt_1 divenuto effettivamente titolare delle quote oggetto del patto;
iii. contesta il terzo motivo di appello in quanto generico ed afferma come la sentenza del primo giudice non sia affetta da alcun vizio, tanto che il Tribunale ha richiamato le statuizioni cui era pervenuto il giudice della fase cautelare;
iv. ritiene che il quarto motivo di appello sia infondato poiché il Tribunale ha liquidato correttamente le spese avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento (ammontare indeterminato della domanda).
17. Infine, ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver instaurato un giudizio gravemente temerario e col solo fine dilatorio.
Depositate le memorie conclusive, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 6 18. In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
19. Nell'atto di appello proposto da sono, infatti, sia individuabili le Parte_1 statuizioni della sentenza di primo grado che l'appellante intende impugnare sia esposte le ragioni addotte a sostegno delle richieste di riforma della decisione del
Tribunale. Tale circostanza è sufficiente a ritenere l'appello ammissibile, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure mosse da parte appellante avverso la sentenza impugnata, che già rappresentano valutazioni di merito.
20. Inoltre, a conferma della sufficiente specificità ed intellegibilità dell'impugnazione, si rileva che la difesa di parte appellata è stata in grado di contraddire sulle censure avanzate dalla controparte, e su ognuna di esse, ha in effetti svolto ampiamente le proprie difese.
21. Ciò chiarito, è possibile procedere con l'esame dei motivi di impugnazione.
22. Quanto al primo motivo di gravame, la Corte ne rileva l'assoluta infondatezza, in quanto – come correttamente osservato dalla difesa di – lo Controparte_1 spossamento del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale riguarda i beni di cui il debitore stesso è titolare.
23. Nella fattispecie per cui è causa, il debitore spossessato è la società . CP_2
24. Le quote di cui ha chiesto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. Controparte_1 sono detenute fiduciariamente da non sono, indubbiamente, beni Parte_1 della società. Oggetto del presente giudizio sono le predette quote sociali, che sono sì beni rappresentativi del capitale sociale della società ma comunque beni CP_5 di proprietà dei singoli soci, nel caso che occupa, di e non dunque Controparte_1
– come parrebbe sostenere la difesa di – della società stessa. Parte_1
25. Per tali ragioni, il primo motivo deve essere rigettato.
26. Il secondo motivo di impugnazione proposto da attiene, in Parte_1 particolare, all'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da
[...]
. CP_1
27. Parte appellata, a sostegno della propria pretesa, ha depositato il “contratto fiduciario” (vd. doc. 9) sottoscritto da e n data 23 Controparte_1 Parte_1 novembre 2020, nel quale riconosce espressamente che è titolare Parte_1
Co delle quote della società (…) a titolo fiduciario nei confronti di Controparte_2
pag. 7 (ndr: )” e “si impegna a cedere tutte le quote in suo possesso allo Controparte_1
Co Co stesso che accetta nel momento stesso in cui lo stesso lo richieda(…)”.
28. i duole dell'inidoneità probatoria del predetto documento in quanto Parte_1 sostiene che sarebbe stato onere di dimostrare l'effettivo Controparte_1 trasferimento delle quote in adempimento del patto e la successiva insorgenza dell'obbligo di retrocessione.
29. Tale censura appare destituita di fondamento.
30. Il pactum fiduciae è un accordo tra fiduciante e fiduciario in virtù del quale il secondo si obbliga a gestire il bene trasferitogli fiduciariamente nell'interesse del primo e a ritrasferirglielo a richiesta (così nel negozio fiduciario a causa gestoria); pertanto, avendo nel caso di specie il fiduciante prodotto la scrittura privata contenente l'accordo fiduciario stesso, l'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fiduciario e dei relativi obblighi di ritrasferimento risulta pienamente assolto.
31. È, pertanto, dal contratto fiduciario stesso che sorge l'obbligo di retrocessione delle quote, e non – come invece sostenuto dall'appellante – da non meglio precisati atti esecutivi successivi. Gli atti esecutivi del contratto fiduciario cui allude la difesa di parte appellante sono proprio gli obblighi nascenti dal pactum fiduciae rimasti insoddisfatti a causa dell'inadempimento di Parte_1
32. Sempre con riguardo al secondo motivo di gravame, la Corte ritiene parimenti infondata l'ulteriore doglianza sollevata dall'appellante, il quale sostiene che
[...]
avrebbe dovuto provare l'effettivo trasferimento delle quote in CP_1 adempimento del pactum fiduciae.
33. La censura elaborata dall'appellante è fuorviante, in quanto dal patto fiduciario non sorge un obbligo a carica del fiduciante di trasferimento del bene a favore del fiduciario.
34. Il fenomeno fiduciario è, al contrario, secondo la definizione chiaramente datane dalle
Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 6459/2020, “una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un
pag. 8 determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito”.
35. Il c.d. pactum fiduciae, rappresentato nel caso che ci occupa dall'accordo denominato dalle parti “contratto fiduciario” (doc. 9), è dunque quel patto tramite cui le parti concordano che il fiduciario gestirà o si servirà del bene nel modo stabilito dal fiduciante e sarà tenuto al ritrasferimento del bene a semplice richiesta di quest'ultimo.
36. In altri termini, il patto fiduciario è quell'accordo con cui le parti pongono dei vincoli, aventi natura obbligatoria, su un bene di cui il fiduciario acquista la proprietà.
37. Orbene, dal patto fiduciario non sorge l'obbligo di trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, effetto che si consegue, al contrario, tramite l'intera operazione fiduciaria, costituita da un reale trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario accompagnato da un contestuale accordo (c.d. pactum fiduciae) con cui il secondo si obbliga al rispetto degli obblighi dallo stesso previsti.
38. Il patto fiduciario, pertanto, s'innesta sul trasferimento della proprietà del bene dal fiduciante al fiduciario e limita – seppur in via obbligatoria – il diritto di proprietà del secondo.
39. Alla luce di quanto sopra, la Corte rileva che la difesa di parte appellata ha sovrapposto l'intera fattispecie del negozio fiduciario, quale operazione di interposizione reale, dal quale discendono sia un effetto reale che effetti obbligatori, al solo patto fiduciario, il quale – come appena chiarito – è la fonte degli effetti obbligatori dell'intera operazione, ossia degli obblighi di gestione e retrocessione a carico del fiduciario, obblighi che vanno ad incidere – come detto - sul contenuto della proprietà come trasferita, limitandolo e conformandolo secondo il volere espresso nel negozio fiduciario.
40. Come ricordato dalla Suprema Corte (n. 6459/2020): “Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti”; da ciò deve, dunque, trarsi che le modalità con cui le parti possono ottenere il fine prestabilito, ossia il trasferimento della proprietà limitata da vincoli fiduciari, sono plurime.
41. Ciò che però qui rileva è che abbia provato, tramite il deposito del Controparte_1
“contratto fiduciario”, l'esistenza del pactum fiduciae, nel quale – come più volte pag. 9 evidenziato – è lo stesso a riconoscere espressamente di essere Parte_1 titolare delle quote a solo titolo fiduciario.
42. Quest'ultimo, infatti, nel contratto fiduciario prodotto dall'appellato, ha dichiarato di essere “titolare delle quote (…) a titolo fiduciario”, nonché ha qualificato
[...]
quale “proprietario effettivo delle quote della società”. CP_1
43. Da tale circostanza si trae la prova, in via presuntiva, del trasferimento delle quote, a titolo fiduciario, da (o dall'originario fiduciario su mandato del Controparte_1 fiduciante stesso) a trasferimento sul quale si è innestato il Parte_1 contratto fiduciario per cui è causa.
44. D'altro canto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6459/2020, statuendo sulla forma del pactum fiduciae, ha esposto il seguente principio di diritto: “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare
l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario".
45. Dunque, la Suprema Corte ha espressamente stabilito che ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica proposta dal fiduciante è necessario e sufficiente che sia stata provata in giudizio l'esistenza di un pactum fiduciae tra le parti.
46. Orbene, le prove addotte dall'appellato a sostegno della propria pretesa appaiono pienamente idonee a sorreggere la consequenziale domanda di ritrasferimento delle quote ai sensi dell'art. 2932 c.c.; e ciò in quanto:
- da un lato, è stato prodotto il contratto fiduciario sottoscritto da e Parte_1
, il cui tenore letterale è chiaro e non suscettibile di diversa Controparte_1 interpretazione;
- dall'altro, è stata prodotta la visura della società , tramite la quale risulta CP_2 provata l'attuale titolarità delle quote in capo ad Parte_1
47. In conclusione, la censura dell'appellante secondo cui non sarebbe stato provato da parte appellata il trasferimento delle quote deve essere disattesa, dal momento che la stessa risulta assolutamente inconferente rispetto alla prova che la giurisprudenza di legittimità richiede al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica.
pag. 10 48. Anche per ciò che riguarda la terza censura sollevata nell'ambito del secondo motivo di gravame, la Corte ne rileva l'infondatezza.
49. L'appellante sostiene che, poiché l'art. 3 del predetto contratto prevedeva una durata di un anno e non risulta prova di rinnovo, proroga o atti interruttivi, “l'eventuale vincolo fiduciario sarebbe comunque cessato per scadenza naturale del termine e nessuna pretesa risarcitoria o restitutoria o risarcitoria” potrebbe legittimamente trovare fondamento sul contratto fiduciario.
50. Si osserva che se anche si dovesse attribuire efficacia al termine apposto a mano all'art. 3 del contratto fiduciario (che prevede la durata di un anno con scadenza al
31/12/2021), si dovrebbe comunque – e a maggior ragione – concludere che ormai da tempo il fiduciario risulta inadempiente rispetto al proprio obbligo di retrocessione.
51. D'altronde, nel negozio fiduciario la scadenza del termine pattuito non fa certo venire meno l'obbligazione restitutoria, consolidando la “proprietà fiduciaria”, rectius, piena, in capo al fiduciario stesso, ma – al contrario – rende attuale, anche in mancanza di richiesta del fiduciante, l'obbligo di retrocessione del bene.
52. Una diversa soluzione si porrebbe in netto contrasto con la ratio stessa del negozio fiduciario quale strumento tramite cui il fiduciario, pur divenendo realmente proprietario del bene (c.d. interposizione reale), non è altro che un gestore del bene fiduciariamente attribuitigli.
53. Non può, dunque, essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui la scadenza del termine avrebbe comunque fatto venir meno l'obbligo di restituzione del bene, previa una sorta di implicita consolidazione del trasferimento a suo favore: al contrario, in assenza di previsioni volte ad affermare positivamente un simile effetto a favore del fiduciario, l'obbligo restitutorio non viene assolutamente meno per effetto della scadenza del termine previsto per la restituzione del bene al fiduciante.
54. Parimenti infondato appare il terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non abbia valutato, nonostante la sua contumacia in lite, le difese dallo stesso tempestivamente formulate in sede cautelare, così come i documenti lì prodotti.
55. Preliminarmente, si osserva che a supporto della censura la difesa di parte appellante cita una decisione della Corte di Cassazione (n. 6840/2022) che non ha ad oggetto né il tema della contumacia, né quello della valutazione dei documenti prodotti in sede cautelare.
pag. 11 56. Nel merito, si rileva che l'appellante, pur avendo elaborato le proprie difese in sede di procedimento cautelare ante causam, è rimasto contumace nel successivo giudizio di cognizione di primo grado.
57. Pertanto, la pronuncia del Tribunale è immune da vizi, in quanto nel giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di prime cure l'appellante, per personale e insindacabile scelta difensiva, ha deciso di non costituirsi e, dunque, non ha prodotto i documenti che ora pretende di far esaminare.
58. D'altro canto, la Suprema Corte ha espressamente statuito quanto segue: “In altre conclusive e decisive parole, va rimarcato che ciò che i motivi di ricorso mostrano di non cogliere è che il giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti,
è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo ad un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente “non giudica”, ma si limita ad emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (Cass. n.
1120/2024 pubblicata in data 11/01/2024).
59. Poiché, dunque, il procedimento cautelare ante causam è un processo distinto e autonomo rispetto al processo di merito, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente deciso sulla base dei soli documenti in atti, ossia in ragione dei soli documenti posti a sua disposizione dall'attore, non essendosi il convenuto, ora appellante, costituito.
60. La Corte rileva, tra l'altro, che dalla lettura complessiva delle disposizioni in materia di c.d. procedimento cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.), inserite a seguito della riforma del 1990, si trae una rafforzata indipedenza fra il processo cautelare e quello eventuale di merito, in quanto il secondo non si presenta più come una necessaria prosecuzione del primo, tanto che potrebbe anche non essere instaurato.
61. Ad abundatiam, si rileva che, in ogni caso, l'appellante non ha neppure indicato quali sarebbero le difese o i documenti idonei ad inficiare la forte capacità probatoria del contratto fiduciario fin da subito posto da parte appellata a sostegno della propria pretesa restitutoria.
62. Anche alla luce di tali circostanze, il motivo di appello appare del tutto destituito di fondamento.
pag. 12 63. Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione, si osserva che il Tribunale ha liquidato le spese, anche per la fase ante causam, in € 518 per esborsi e € 15.000 per compensi.
64. Il Giudice di primo grado ha ritenuto di liquidare così le spese avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, al valore indeterminato della domanda e all'attività effettivamente svolta dall'attore.
65. Parte appellante sostiene che la liquidazione delle spese sia manifestamente eccessiva rispetto alla natura, all'entità e alla complessità della causa.
66. Sostiene, inoltre, che il valore della causa sia pari a € 5.571; circostanza da cui discenderebbe la liquidazione delle spese secondo lo scaglione € 5.200,01 – €
26.000.
67. Orbene, il Collegio ritiene che il quarto motivo di gravame debba trovare accoglimento, in quanto, da un lato, in primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria in senso stretto, dall'altro, la causa stessa risulta di scarsa complessità, essendo questa documentale e fondata su un unico e chiaro contratto sottoscritto dalle parti.
68. Non si ritiene tuttavia di accogliere la tesi di parte appellante secondo cui il valore della causa sia di valore pari € 5.571, dal momento che il valore della causa dipende da quello delle quote oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
69. Poiché per attribuire un valore alle suddette quote la Corte dovrebbe aver accesso a documenti che non risultano in atti, appare corretta la statuizione del Tribunale secondo cui la causa ha valore indeterminabile.
70. Ciò premesso, la Corte ritiene che le spese debbano essere rideterminate, anche per il primo grado di giudizio, secondo i valori minimi tabellarmente stabiliti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità nella misura di € 2.608 per il processo cautelare ante causam, € 2.608 per il reclamo avverso il provvedimento di sequestro e € 3.809,00 per il processo di cognizione di primo grado.
71. Per il presente grado, considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede la totale soccombenza nel merito di salvo che in punto di spese Parte_1 processuali, la Corte ritiene di dover compensare le spese fra le parti per 1/5 e porre la restante parte di 4/5 a carico dell'appellante.
72. La liquidazione delle spese avviene come di seguito, per l'intero e sempre avuto riguardo ai parametri minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile pag. 13 di bassa complessità: € 1.029 per la fase di studio della causa, € 709 per la fase introduttiva e € 1.735 per la fase decisionale, per complessivi € 3.473, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
73. Infine, considerando che la decisione non ha visto completamente Controparte_1 vittorioso, deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato nei confronti di stante quanto osservato dalla Parte_1
Suprema Corte: “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca.” (Cass. n. 7409 del
14/04/2016; in senso conforme Cass. n. 4212 del 9.02.2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Specializzata Impresa, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.
2077/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa B, pubblicata in data
13/03/2025, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione e limitatamente al quarto motivo, l'appello di Pt_1
e, per l'effetto, ridetermina le spese del processo di primo grado dovute da
[...]
a favore di nella somma complessiva pari a € Parte_1 Controparte_1
9.025, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
- conferma la sentenza impugnata nel resto;
- compensate tra le parti le spese per 1/5, condanna a rifondere a Parte_1 favore di i 4/5 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 per l'intero come segue: € 3.473 per compensi ( di cui € 1.029 per la fase di studio della causa, € 709 per la fase introduttiva e € 1.735 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Consigliere est. Dott.ssa Alessandra Arceri
pag. 14 Il Presidente Dott. Giuseppe Ondei
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Rebecca Inzaghi
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