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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 3.4.24 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 3 marzo 2025 ore 9,00, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1450/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BATTISTINI MASSIMO, con sede in via Pompeo Aleotti 1 Forlì
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI CP_1 P.IVA_2
MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32
47121 FORLI' presso il difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
1) dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti in merito
all'opposizione all'atto di precetto notificato da a il 3 CP_1 Parte_1
giugno 2024;
2) compensare tra le parti le spese del giudizio, per intero o nella misura
proporzionale che sarà ritenuta di giustizia, tenendo in considerazione
l'attività concretamente effettuata da ciascun difensore e il tenore delle
difese svolte.”
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare integralmente l'opposizione proposta
da controparte perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e/o in
diritto, con vittoria di spese e compensi, pure per la fase cautelare”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 3 giugno 2024 la notifica su istanza di Parte_1
di atto di precetto per il pagamento della somma di euro 10.543,04 CP_1
(di cui euro 8.857,76 per residuo debito in linea capitale ed euro 1.685,28 per onorari) in forza di titolo esecutivo costituito da assegno postale n.
7248349539-02 emesso in data 6 giugno 2023, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) l'assegno postale ha perso la qualità di titolo esecutivo in quanto l'art. 75 del r.d. 21/12/1933 n.
1736 che disciplina l'assegno bancario ed applicabile agli assegni postali in virtù dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 144/2001 stabilisce che per gli assegni bancari e postali l'azione cartolare deve essere azionata entro 6 mesi dalla data di emissione;
ii) la somma di cui viene intimato il pagamento è eccessiva perché sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 7.361,62 e pertanto il debito residuo non è di euro 8.857,76 bensì della minor somma di euro 3.336,47; iii) la somma di euro 919,00 richiesta per la fase di studio non
è dovuta, inoltre anche il compenso richiesto per il precetto (236 euro) è
eccessivo poiché il credito rientra nello scaglione fino a 5.200 euro e quindi la somma corretta è 142 euro.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che il precetto è stato notificato in data 3.6.24 e poi rinunciato con pec inviata alla debitrice il
10.6.24 (comunicata anche al suo difensore) e quindi prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. E' pacifico, avendolo ammesso parte opponente, che la rinuncia al precetto sia stata comunicata a mezzo pec anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Rappresenta al riguardo parte opponente di aver proposto opposizione solo perché non si è avveduta della rinuncia al precetto e ritiene che tale rinuncia determini la cessazione della materia del contendere.
Invero la cessazione della materia del contendere si ha quando in corso di causa sia “sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da
entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche
circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto
venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su
quanto costituiva oggetto di controversia” (Cass. 1950/23).
Nel caso di specie, tuttavia, la rinuncia al precetto è intervenuta prima dell'introduzione del giudizio, non durante lo stesso, pertanto difetta l'interesse ad agire dell'opponente.
Infatti, venuto meno il precetto, l'opposizione ad esso e la pronuncia del giudice non comporta alcuna utilità per parte opponente, la quale si trova nella stessa situazione nella quale si trovava prima della notifica del precetto rinunciato.
Come noto l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. costituisce una delle condizioni dell'azione e la sua mancanza (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo) preclude la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito.
Pertanto l'opposizione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro con riduzione al
50% in considerazione della brevità dell'attività svolta e del fatto che l'opponente ha prontamente riconosciuto la rinuncia al precetto dichiarando di aver proposto opposizione solo perché di tale rinuncia non si era avveduta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la carenza di interesse ad agire di e Parte_1
conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 1.698,50 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Forlì, 3 marzo 2025 Il Giudice Onorario
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 3.4.24 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 3 marzo 2025 ore 9,00, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1450/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BATTISTINI MASSIMO, con sede in via Pompeo Aleotti 1 Forlì
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI CP_1 P.IVA_2
MASSIMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI 32
47121 FORLI' presso il difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
1) dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti in merito
all'opposizione all'atto di precetto notificato da a il 3 CP_1 Parte_1
giugno 2024;
2) compensare tra le parti le spese del giudizio, per intero o nella misura
proporzionale che sarà ritenuta di giustizia, tenendo in considerazione
l'attività concretamente effettuata da ciascun difensore e il tenore delle
difese svolte.”
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare integralmente l'opposizione proposta
da controparte perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e/o in
diritto, con vittoria di spese e compensi, pure per la fase cautelare”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 3 giugno 2024 la notifica su istanza di Parte_1
di atto di precetto per il pagamento della somma di euro 10.543,04 CP_1
(di cui euro 8.857,76 per residuo debito in linea capitale ed euro 1.685,28 per onorari) in forza di titolo esecutivo costituito da assegno postale n.
7248349539-02 emesso in data 6 giugno 2023, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
L'opposizione si fonda, in sintesi, sui seguenti motivi: i) l'assegno postale ha perso la qualità di titolo esecutivo in quanto l'art. 75 del r.d. 21/12/1933 n.
1736 che disciplina l'assegno bancario ed applicabile agli assegni postali in virtù dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 144/2001 stabilisce che per gli assegni bancari e postali l'azione cartolare deve essere azionata entro 6 mesi dalla data di emissione;
ii) la somma di cui viene intimato il pagamento è eccessiva perché sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 7.361,62 e pertanto il debito residuo non è di euro 8.857,76 bensì della minor somma di euro 3.336,47; iii) la somma di euro 919,00 richiesta per la fase di studio non
è dovuta, inoltre anche il compenso richiesto per il precetto (236 euro) è
eccessivo poiché il credito rientra nello scaglione fino a 5.200 euro e quindi la somma corretta è 142 euro.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che il precetto è stato notificato in data 3.6.24 e poi rinunciato con pec inviata alla debitrice il
10.6.24 (comunicata anche al suo difensore) e quindi prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. E' pacifico, avendolo ammesso parte opponente, che la rinuncia al precetto sia stata comunicata a mezzo pec anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Rappresenta al riguardo parte opponente di aver proposto opposizione solo perché non si è avveduta della rinuncia al precetto e ritiene che tale rinuncia determini la cessazione della materia del contendere.
Invero la cessazione della materia del contendere si ha quando in corso di causa sia “sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da
entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche
circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto
venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su
quanto costituiva oggetto di controversia” (Cass. 1950/23).
Nel caso di specie, tuttavia, la rinuncia al precetto è intervenuta prima dell'introduzione del giudizio, non durante lo stesso, pertanto difetta l'interesse ad agire dell'opponente.
Infatti, venuto meno il precetto, l'opposizione ad esso e la pronuncia del giudice non comporta alcuna utilità per parte opponente, la quale si trova nella stessa situazione nella quale si trovava prima della notifica del precetto rinunciato.
Come noto l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. costituisce una delle condizioni dell'azione e la sua mancanza (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo) preclude la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito.
Pertanto l'opposizione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro con riduzione al
50% in considerazione della brevità dell'attività svolta e del fatto che l'opponente ha prontamente riconosciuto la rinuncia al precetto dichiarando di aver proposto opposizione solo perché di tale rinuncia non si era avveduta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la carenza di interesse ad agire di e Parte_1
conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 1.698,50 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Forlì, 3 marzo 2025 Il Giudice Onorario
dott. Enzo Chiarini