Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria Concolino Chiefalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento dell'I.N.P.S. n. -OMISSIS- del 1° marzo 2024 e di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente, con riserva di eventuali motivi aggiunti, nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita - con il riconoscimento dei sei scatti - ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, con conseguente condanna dell'I.N.P.S. alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita (TFS), mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. II presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego della liquidazione del trattamento di fine servizio nonché l’accertamento a favore dei ricorrenti del diritto ad ottenere, nella base di calcolo per la suddetta liquidazione, i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232.
2. Rappresentano i ricorrenti che erano stati in servizio presso l’Arma dei Carabinieri con cessazione “ a domanda ”, successivamente al compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo; che avevano dunque maturato il diritto a percepire il relativo trattamento di fine servizio con l’attribuzione di sei scatti ciascuno del 2,5 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio come previsto dal comma 2 dell’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232; che avevano diffidato l’I.N.P.S. affinché provvedesse al ricalcolo della buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali del 2,5% sull’ultimo stipendio senza ottenere alcun riscontro positivo; che, in data -OMISSIS-, l’INPS aveva, dapprima, richiesto al datore di lavoro di trasmettere i modelli PL2 utili per il ricalcolo della buonuscita comprensivi dei 6 scatti stipendiali e, poi, si era determinato in senso opposto quanto alla sussistenza di detto diritto in favore dei ricorrenti pur prospettando come necessario un intervento normativo idoneo a soddisfare le suddette richieste.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ Violazione ed omessa applicazione dell’art. 21 quinquies comma 1 l. 241/90. ” e il secondo “ Violazione ed omessa applicazione dell’art. 6 bis del d.l. 387/1987 convertito in l. 20 novembre 1987 n. 472 e per come modificato dalla l. 7 agosto 1990 n. 332 e dell’art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 6 .”, i ricorrenti insistono nella richiesta di applicazione del detto beneficio.
4. Nel costituirsi l’I.N.P.S. ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione delle pretese economiche azionate ai sensi del secondo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973; nel merito ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che, nel caso di specie, troverebbe applicazione il D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165; che sarebbe maturata la decadenza rispetto alle azionate pretese; che l’estensione del beneficio a favore dei ricorrenti sarebbe in contrasto con il principio costituzionale della copertura finanziaria.
5. Alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il Collegio ritiene che l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della parte resistente non sia fondata per quanto di ragione.
6.1. L’art. 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 stabilisce che: “ Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione .”
6.2. Per giurisprudenza consolidata il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre non già dalla data di cessazione del servizio, bensì dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. II, 18 ottobre 2024 n. 8369; Consiglio di Stato, Sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8160 - 8162).
6.3. Orbene il Collegio osserva che la prescrizione è un’eccezione in senso proprio e che, quindi, grava sulla parte debitrice l’onere di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del termine prescrizionale; nel caso di specie l’I.N.P.S. avrebbe dovuto dare prova della data in cui i ricorrenti hanno ricevuto l’ultimo ordinativo di pagamento (o il prospetto di liquidazione del TFS).
6.4. E, infatti, la sola emissione dei mandati di pagamento e financo l’accredito delle relative somme non comprova la conoscenza da parte del privato del proprio diritto alla maggiorazione ex art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, ove non sia accompagnata dall’invio della documentazione all’interessato: non può infatti pretendersi che questi si accorga dell’errore nella liquidazione del TFS sulla sola base dell’importo complessivo accreditato sul conto corrente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024 n. 3807).
6.5. Nel caso di specie l’I.N.P.S. non ha precisato in atti né fornito prova documentale della data di invio o di consegna ai ricorrenti dell’ultimo ordinativo di pagamento (o del precedente prospetto di liquidazione del TFS), essendosi l’ente limitato a produrre documentazione indicante le date di aggiornamento del fascicolo previdenziale dei ricorrenti e le relative formalità: atti di formazione unilaterale che nulla provano quanto alla data di esecuzione dei pagamenti e, dunque, in ordine alle comunicazioni effettuate nei confronti degli interessati, difettando, pertanto, la prova dei fatti costitutivi dell’eccepita prescrizione.
7. Passando all’esame del merito il Collegio ritiene fondate le domande proposte dai ricorrenti, in conformità ai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., nonché in conformità alla giurisprudenza del giudice di secondo grado ( ex multis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344).
7.1. L’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232 stabilisce al comma 1 che: “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”; al comma 2 che: “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”; al comma 3 che: “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 .”
7.2. L’art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 stabilisce al comma 1 che: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 ”; al comma 2 che: “ Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”.
8. Il Collegio ritiene che l’ambito di applicazione soggettivo di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, comprenda gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate nello stesso articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
8.1. E, infatti, secondo il condivisibile insegnamento del Giudice di appello: ” i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”); ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art.6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti “anche al personale della Polizia di Stato”; v) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare; vi) quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (comma 2) ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844).
8.2. E ancora che: “ L’art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987 ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023, n. 2824).
9. Il Collegio ritiene, quindi, che la disposizione di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232 trovi applicazione anche nei confronti del personale dell’Arma dei Carabinieri e, quindi, dei ricorrenti odierni non costituendo la disciplina di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 una causa ostativa.
10. Parimenti il Collegio osserva che il dato testuale del comma 2 dell’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni (come gli odierni ricorrenti), senza ulteriori limitazioni (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
11. Né a diverse conclusioni conducono gli assunti difensivi della parte resistente secondo cui le domande dei ricorrenti sarebbero sottoposte ad un onere decadenziale previsto dalla citata disposizione, dovendo le stesse essere prodotte entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
11.1. La richiamata giurisprudenza del Giudice di appello ha stabilito, infatti, che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, non avendo, quindi, detto termine natura decadenziale ma costituendo un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
11.2. A ciò si aggiunga che l’ambiguità della formulazione dell’art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 139; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193).
12. Il Collegio ritiene, poi, che la disciplina sopra richiamata non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto resistente, un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 come convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472 e come modificato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 232, ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.
12.1. Sul punto deve osservarsi che la giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 10 novembre 1980, n. 180 e 25 febbraio 1988, n. 220).
13. In ogni caso la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha concluso che la disposizione per cui è causa non è in contrasto con il principio costituzionale di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.: “ sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (id est, l’art. 1 del D.L. n. 387 del 1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 1221) ” (T.A.R. Piemonte, 17 aprile 2025, n. 675).
14. In conclusione la fondatezza delle esaminate censure determina l’accoglimento del ricorso e dunque l’obbligo per l’ente resistente di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita dei ricorrenti mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.
15. Per la natura delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ST, Presidente
LA Ciconte, Referendario
AN De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De NN | ER ST |
IL SEGRETARIO