Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2025, proposto da
ET Op Undici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Rosaria Arancio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Muccitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento del Comune di Latina prot. n. 0068121/2025 del 24 marzo 2025, avente ad oggetto la “Comunicazione di Annullamento PAS”, con cui l’Amministrazione ha comunicato l’annullamento in autotutela degli effetti consolidatosi in seguito al deposito della P.A.S. del 27.10.2022 e successive integrazioni, “per gli evidenti profili di carenza documentale sostanziale e di illegittimità evidenziati ai precedenti punti e in ragione del preminente interesse pubblico della A.C. garante della tutela della sicurezza pubblica e ambientale”;
-della nota prot. n. 0040699/2025 del 24 febbraio 2025, con cui il Comune di Latina ha comunicato l’“Avvio procedimento di Annullamento PAS”;
-di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto, ai precedenti, se lesivo degli interessi della società ricorrente;
nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso notificato e depositato il 23 maggio 2025, la società ET Op UNDICI s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di Latina prot. n. 0068121/2025 del 24 marzo 2025, avente ad oggetto la “Comunicazione di Annullamento PAS”, con cui l’Amministrazione ha comunicato l’annullamento in autotutela degli effetti consolidatosi in seguito al deposito della P.A.S. del 27 ottobre 2022, della nota prot. n. 0040699/2025 del 24 febbraio 2025, con cui il Comune di Latina ha comunicato l’“avvio procedimento di Annullamento PAS”; nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.
2. La fattispecie in esame si inserisce nell’ambito progetto proposto da OE s.r.l. per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano c.d. “agricolo” di capacità produttiva pari a 500 Smc/h da realizzarsi nel Comune di Latina, località Borgo Carso.
ET Op UNDICI s.r.l. partecipa al presente giudizio quale soggetto cessionario del suddetto progetto in virtù del contratto di “cessione rapporti relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di metano avanzato da biogas alimentato da biomasse di origine agricola ed animale sito nel Comune di Latina, fraz. Borgo Carso” stipulato con OE in data 30 luglio 2024.
OE s.r.l. è un’impresa attiva, tra l’altro, nel ramo della produzione di energia elettrica e termica da fonti energetiche rinnovabili, assimilate e convenzionali, che con istanza assunta al prot. n. 195288 del 27 ottobre 2022 ha attivato presso il Comune di Latina la procedura abilitativa semplificata di cui agli artt. 6 e 8, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per la costruzione di un impianto di produzione di biometano c.d. agricolo.
Si tratta, in particolare, di una centrale dalla capacità produttiva pari a 500 smc/h, ottenuti mediante raffinazione di biogas proveniente da fermentazione anaerobica, da realizzarsi in località Borgo Carso, sul terreno censito nel locale catasto foglio n. 70, particella n. 109.
Ad avviso della ricorrente, la predetta richiesta, come le successive varianti del 21 dicembre 2022 e del 26 maggio 2023, si sono consolidate senza che pervenisse da parte del Comune di Latina o di altra Autorità alcuna richiesta di integrazione documentale o eccezione ostativa.
Pertanto, sulla base del silenzio così formatosi, il progetto de quo, giusta istanza prot. n. BMT278968 del 24 marzo 2023, ha partecipato alla procedura competitiva pubblica indetta da Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a. ai sensi del d.m. 15 settembre 2022, per l’assegnazione degli incentivi pubblici alla produzione di biometano.
Il Comune di Latina ha, quindi, chiesto documenti integrativi sul progetto in parola a mezzo del messaggio di posta elettronica del 5 ottobre 2023, cui OE s.r.l. ha fornito riscontro con la nota assunta al prot. n. 161878, del 12 ottobre 2023. Nel frattempo, detta società, ai sensi dell’art. 6, comma 7-bis, d.lgs. n. 28 del 2011, ha pubblicato sul BURL n. 85 del 24 ottobre 2023 un avviso relativo all’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla propria istanza.
Successivamente, l’Amministrazione civica con nota prot. n. 185785 del 16 novembre 2023 ha comunicato a OE, ai sensi dell’art. 21nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silentium.
In particolare, il Comune di Latina ha ritenuto sussistenti i presupposti per un intervento di secondo grado ad esito eliminatorio in quanto: 1) la documentazione inviata nella citata nota del 12 ottobre 2023 sarebbe carente; 2) come accertato dalla Polizia locale con verbale prot. n. 171873 del 27 ottobre 2023 non sarebbero stati iniziati i lavori di costruzione dell’impianto; 3) risulterebbero anche assenti gli elaborati tecnici per la connessione redatti da GSE s.p.a., ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28 cit., come pure la relazione di valutazione impatto mobilità (VIM) e la relazione sulle emissioni odorigene di cui all’art. 268, comma 1, lett. f-bis), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 4) via Casal delle palme, ove è prevista l’ubicazione dell’impianto in oggetto, sarebbe inidonea al passaggio di mezzi pesanti e al volume di traffico che sarebbe generato in previsione, stanti le numerose criticità legate alle caratteristiche del tracciato; 5) non risulterebbe essere stata rilasciate l’autorizzazione sismica del Genio civile regionale, l’autorizzazione antincendi del Comando provinciale vigili del fuoco di Latina, l’autorizzazione della Provincia di Latina in merito alle emissioni in atmosfera.
Pertanto, secondo l’Amministrazione procedente, il provvedimento abilitativo tacito, attesa la mancata rispondenza delle dichiarazioni all’effettività degli atti depositati, si porrebbe in violazione delle norme edilizie e urbanistiche, oltre che di sicurezza, e su di esso non sarebbe preclusa la possibilità di intervenire in autotutela, dato che “la semplificazione presuppone comunque la legittimità dell’intervento e dunque la conformità/compatibilità con le normative in materia urbanistica e di sicurezza”.
Con nota prot. n. 188480 del 22 novembre 2023 OE s.r.l. ha inviato al Comune di Latina documentazione integrativa a sostegno della legittimità del silenzio-assenso formatosi.
L’Amministrazione civica, tuttavia, con nota prot. 195972 del 29 novembre 2023 ha disposto l’annullamento d’ufficio della procedura abilitativa semplificata di cui alla citata istanza del 27 ottobre 2022, motivato con il fatto cha la documentazione allegata all’istanza fosse carente degli atti ivi enumerati.
Il Comune di Latina, quindi, ha rappresentato che “la documentazione mancante risultava necessaria ai fini del perfezionamento della pratica” ed “era d’obbligo il suo inserimento a corredo della stessa all’atto della sua presentazione”, dato che la procedura autorizzativa semplificata si intende perfezionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28 cit., “ per effetto del decorso di trenta giorni dal deposito della dichiarazione del privato, ma resta priva di effetti qualora tale deposito sia carente della documentazione prevista ”. Pertanto, per tali ragioni, come pure per quelle già partecipate nella comunicazione di avvio del 16 novembre 2023, il Comune di Latina ha annullato in autotutela la suddetta procedura, rimuovendone gli effetti ampliativi.
Con il ricorso R.G. n. 73/2024, OE ha, dunque, impugnato i suddetti atti e, con sentenza n. 502 del 16 luglio 2024 il ricorso è stato accolto, sotto il profilo della violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990.
Il Comune di Latina ha proposto appello che si è concluso con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’amministrazione comunale, con memoria del 10 aprile 2025 ha rappresentato di avere avviato il procedimento di riesame della PAS, in data 24 febbraio 2025, con il provvedimento prot. n. 40699 (Cons. St., IV, 1° agosto 2025, n. 6804).
Il Comune di Latina, all’esito del riesame ha quindi emesso un nuovo provvedimento di annullamento della Pas in data 24 marzo 2025, oggetto del presente gravame, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) la carenza di titolarità da parte di OE dell’immobile interessato dalla realizzazione del Progetto;
b) “tutte le indagini e gli elementi necessari” riguardanti il rischio di inquinamento e di incendio non sarebbero stati presentati con la PAS;
c) il progetto non dimostrerebbe la regolarità antincendio;
d) in merito alla polizza fidejussoria il computo metrico redatto non farebbe riferimento al prezziario della regione Lazio;
e) la Società non avrebbe dimostrato la regolarità del passo carrabile esistente, nonché il titolo al transito sulla proprietà demaniale;
f) l’inidoneità della strada Casale delle Palme al traffico veicolare pesante;
g) la Società non avrebbe dimostrato l’autorizzazione all’emungimento delle acque di falda e gli elementi per la valutazione della congruità dell’opera alle relative prescrizioni del piano regionale dei rifiuti;
h) non sarebbe stata presentata la documentazione in materia di scarichi fognari e dello spandimento del digestato, oltre agli elementi per la valutazione della congruità dell’opera in base alle relative prescrizioni del piano regionale dei rifiuti;
i) la società non avrebbe dimostrato di avere contrattualizzato le aziende con l’effettiva tipologia del materiale da utilizzare per alimentare l’impianto;
j) ET op11 non avrebbe dimostrato che il progetto rispetterebbe subito le prescrizioni del piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio;
k) il Progetto differirebbe da quello presentato dalla Società in sede di approvazione alla Provincia e non sarebbe stata presentata la documentazione in materia di emissione odorigene moleste; non sarebbe stato dimostrato, inoltre, il rispetto del Piano Regionale di Risanamento della qualità dell’Aria;
l) le osservazioni formulate con riferimento al Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio smentirebbero le dichiarazioni rese dalla Società in merito all’impatto del traffico veicolare connesso al Progetto;
m) la documentazione di progetto dovrebbe essere adeguata alle criticità osservate dall’Ispra e dall’Arpa per gli impianti agricoli a biometano.
3. Avverso il nuovo annullamento della Pas, così disposto, la ricorrente società ET deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione artt. 24, comma 2, 41 comma 1, 102, comma 1, 103, comma 1 e 111 comma 2 della Costituzione. Violazione degli artt. 1, commi 1, 2 e 2-bis l. 241/1990. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 27 all. 1, d.lgs. 104/2010. Violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011.
Secondo parte ricorrente il Comune, anziché svolgere un’accurata istruttoria all’epoca della presentazione della PAS o, quantomeno, dell’adozione del primo atto di autotutela, si è attivato solo alla fine del 2024 per avviare un nuovo procedimento di autotutela. Tale condotta dimostrerebbe l’assenza di buona fede e di correttezza non soltanto nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione ma anche nei rapporti tra organo giudicante e pubblica amministrazione.
II. Violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, violazione degli artt. 3, 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti, violazione dei principi in tema di autotutela e di quelli sul legittimo affidamento, ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 della costituzione.
Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto pretende di vietare un’attività privata di pubblico interesse (la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili) legittimata in virtù di un iter autorizzativo semplificato.
Il procedimento che ha portato alla controversia è infatti regolato dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, ai sensi del quale l’intervento oggetto di istanza deve ritenersi assentito nell’assenza di atti adottati dal Comune nel termine di 30 giorni dalla presentazione sia della PAS iniziale, sia delle successive varianti.
La procedura attivata dalla ricorrente sarebbe completa sotto il profilo tecnico e presenta tutti i requisiti richiesti dalla legge applicabile alla data di avvio della stessa. Le successive varianti sarebbero state presentate con tutta la documentazione tecnica necessaria a valutarne i contenuti e la compatibilità con la normativa vigente.
Senonché, spirato ormai il termine di 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti inibitori, il Comune ha comunicato l’annullamento degli effetti derivanti dal consolidamento della PAS.
Nel caso in esame, tuttavia, non sussisterebbe né l’illegittimità presupposta della PAS, né i concreti motivi di interesse pubblico all’eliminazione della stessa – essendovi, piuttosto, l’interesse pubblico alla realizzazione del Progetto – né il ragionevole termine per procedere all’annullamento (in quanto la PAS originaria è stata depositata il 27 ottobre 2022).
La motivazione si riduce, secondo la ricorrente, ad un’elencazione di criticità potenziali. L’insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento è dimostrata dalla circostanza che né il preavviso di rigetto né il provvedimento di autotutela fornirebbero elementi concreti circa il presunto pregiudizio recato dal Progetto alla sicurezza pubblica e ambientale.
III. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione: degli artt.1, co. 2-bis, 3, 7 l. 241/1990; dell’art. 6 d.lgs. 28/2011 e della direttiva (UE) 2018/2001; del d.p.r.151/2011. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.
La condotta tenuta dall’amministrazione comunale risulterebbe altresì contraria ai principi di buona fede, leale collaborazione, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e rivelerebbe l’immotivata e persistente volontà di impedire la realizzazione di un progetto considerato di pubblica utilità dalla normativa nazionale e di “interesse pubblico prevalente” da quella comunitaria (v. art. 3 d.lgs. 190/2024 e art. 3 Regolamento (UE) 2022/2577).
Tutte le tredici criticità richiamate nel provvedimento impugnato si risolverebbero, in realtà, secondo parte ricorrente, in mere carenze documentali agevolmente conoscibili dall’Amministrazione sin dall’originaria presentazione della PAS e da rilevare nei termini perentori di cui all’art. 6 del d.lgs. 28/2011.
IV. Violazione dell’art. 6 comma 1 lett. b) della l. 241/1990. Violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1 comma 2-bis della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
La ricorrente, in via subordinata, ritiene infine che il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo per violazione della disciplina sul c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241/1990.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Latina contestando nel merito la fondatezza del gravame ritenendo doveroso un riesame del provvedimento alla luce della sentenza n. 502/2024 di questo Tribunale.
5. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, con dichiarazione resa a verbale, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
6. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è passata in decisione.
TO
1. Il ricorso è fondato.
Come esposto in fatto, il provvedimento di autotutela oggetto del presente gravame trae origine dall’annullamento disposto da questo Tribunale, con sentenza 16 luglio 2024, n. 502, passata in giudicato, del precedente atto di annullamento in autotutela della Pas presentata dalla società OE, con originaria istanza del 27 ottobre 2022, per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano.
Il Comune di Latina, nei propri scritti difensivi, afferma che il secondo provvedimento di annullamento della PAS adottato dal Comune di Latina sarebbe pienamente legittimo e conforme ai principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela, stante le omissioni e i vizi sostanziali riscontrati, all’esito di un nuovo compiuto riesame della PAS presentata da OE S.r.l., alla quale è poi subentrata ET Op UNDICI s.r.l.
Affermando, ulteriormente, che tale riesame “ è stato avviato anche a seguito della Sentenza TAR n. 502/2024, che annullando il precedente provvedimento ha reso indispensabile un’ulteriore verifica approfondita per la tutela dell’interesse pubblico ”.
Giova, innanzitutto, precisare l’infondatezza di tale ultima asserzione, poiché l’annullamento giudiziale del precedente procedimento di riesame della Pas non richiedeva necessariamente un nuovo riesame della Pas che, in virtù della pronuncia giudiziale, era tornata ad essere pienamente valida ed efficace, senza peraltro considerare che il provvedimento di riesame del 29 novembre 2023 è stato poi annullato in via giudiziale proprio sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90.
2.1 Procedendo con ordine, la disamina del presente ricorso non può, dunque, che prendere le mosse da quanto già è stato statuito, sulla medesima Pas che giunge di nuovo all’esame di questo giudice, nella sentenza n. 502/2024, divenuta ormai definitiva.
a) La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6, d.lgs. n. 28/2011, di cui al presente gravame, appartiene, secondo quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa al genus della denuncia di inizio attività (d.i.a.), ora segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), con conseguente qualificazione della dichiarazione ivi prevista quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato (Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 nn. 3989 e 3990; sez. IV, 4 gennaio 2023 n. 130; sez. IV, 5 ottobre 2018 n. 5715).
“Al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l’inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l’effetto di rendere una determinata attività privata lecita”, secondo il meccanismo proprio della s.c.i.a.; “ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell’attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo” (Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 nn. 3989 e 3990).
La ricostruzione che precede è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale 13 marzo 2019 n. 45, la quale ha ritenuto che, con riguardo alla s.c.i.a., il dato di fondo dell’istituto sia proprio la scelta della “liberalizzazione dell’attività oggetto di segnalazione, cosicché la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una sia pur importante – parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi. Una dilatazione temporale dei poteri di verifica, per di più con modalità indeterminate, comporterebbe, invece, quel recupero dell’istituto all’area amministrativa tradizionale, che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere”.
Ciò comporta che, in primo luogo, l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, nella parte in cui prevede che il Comune notifichi all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento “ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”, onera l’Amministrazione di accertare nel predetto termine decadenziale tutte le condizioni de quibus , incluse quelle di legittimazione alla presentazione della dichiarazione, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante l’intervento (Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 nn. 3989 e 3990; sez. IV, 4 gennaio 2023 n. 130).
Una volta venuta in essere l’anzidetta fattispecie legittimante, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’Amministrazione, la quale, ancorché in presenza di un atto soggettivamente e oggettivamente privato, dispone di poteri di autotutela atipici che sono caratterizzati dalla doverosità, in deroga alla regola generale della natura discrezionale del potere di riesame, per quanto riguarda l’obbligo di provvedere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 nn. 3989 e 3990; sez. IV, 11 marzo 2022 n. 1737).
“ 2.1.3 In applicazione del quadro sopra sinteticamente tratteggiato, ne deriva che nel caso di specie, essendo pacificamente decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione asseverata, senza che il Comune di Latina abbia notificato all’odierna ricorrente l’ordine di non effettuare l’intervento, a motivo della riscontrata carenza di una o più delle condizioni stabilite dall’articolo in questione, l’attività di costruzione dell’impianto di cui è causa doveva intendersi definitivamente assentita ” (Tar Latina, sentenza n. 502/2024 cit.).
b) “ non v’è dubbio che nella specie si sia perfezionata la fattispecie legale prevista dall’art. 6, d.lgs. n. 28 cit., che ha reso lecito l’intervento privato segnalato; tuttavia, ciò non è certo sufficiente a garantire al privato il diritto incondizionato ad eseguirlo. In tal senso, osserva il collegio che, nel rispetto degli artt. 19 e 21-novies, l. n. 241 cit., l’Amministrazione, pur dopo il consolidarsi della situazione del dichiarante, è ancora titolare di un potere di intervento in autotutela che, come si è avuto modo di chiarire, è atipico perché, da un lato, è indirizzato nei confronti di un atto privato – la dichiarazione di avvio della procedura autorizzativa semplificata e non di un precedente provvedimento e perché non discrezionale ma doveroso quanto all’obbligo di provvedere. Ciò è, in particolare, quanto avvenuto nella specie, ove il Comune di Latina ha avviato e concluso un procedimento di riesame ” (Tar Latina, sentenza n. 502/2024 cit.).
c) Posto il legittimo e doveroso esercizio del potere di intervenire in autotutela, questa Sezione è giunta ad annullare il provvedimento di riesame per difetto dei presupposti indispensabili ex lege per il suo esercizio, sulla base delle seguenti motivazioni.
“L’Amministrazione resistente, dunque, si è determinata a intervenire nei confronti di OE s.r.l. adducendo l’assenza delle condizioni previste dall’art. 6, d.lgs. n. 28 cit., sotto il profilo della completezza della documentazione e degli atti di assenso di altri enti pubblici, dunque per una finalità di pubblico interesse identificabile nel mero ripristino della legalità asseritamente violata, oltre che per motivi inerenti alla tutela della sicurezza della circolazione stradale che sono scrutinati sub § 2.4.2.
Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza dalla quale il collegio non intende deflettere, le “ragioni di interesse pubblico” cui allude l’art. 21-novies, l. n. 241, si indirizzano non tanto e non solo alla necessità di rimediare a una violazione di legge occorsa nella procedura sottostante, necessità che integra la soglia minima superata la quale è possibile l’attivazione del potere di autotutela. Infatti, tale espressione si riferisce alla presenza “di un interesse pubblico specifico ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, destinato a prevalere sul contrapposto interesse privato” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 dicembre 2022 n. 1020; in termini v. anche TAR Lazio, Roma, sez. V-ter, 30 maggio 2024 n. 10960; TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 ottobre 2022 n. 855).
Tali conclusioni, peraltro, sono state più volte ribadite dalla giurisprudenza proprio per provvedimenti assunti, come nella vicenda che ci occupa, sulla base del combinato disposto degli artt. 19 e 21-novies, l. n. 241 cit. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2023 n. 10772; sez. VI, 20 settembre 2021 n. 6405).
Ebbene, dalla lettura del provvedimento gravato si evince che alcun particolare approfondimento è stato svolto dal Comune di Latina al fine di evidenziare un interesse pubblico avente una simile consistenza, tale non potendosi ritenere quello sotteso alle considerazioni svolte in proposito della situazione della rete viaria in prossimità del sito di localizzazione dell’impianto. Men che meno l’Amministrazione procedente ha affrontato il tema del bilanciamento di un siffatto interesse generale con il contrapposto affidamento privato conseguente al mancato esercizio di qualunque potere inibitorio nel termine di legge. Affidamento che appare particolarmente evidente posto che, stando alla versione dei fatti costantemente fornita dal Comune resistente sin dalla comunicazione di avvio del procedimento, il progetto di cui è causa sarebbe afflitto da carenze documentali che, tuttavia, per come esposte, sembrerebbero essere un dato percepibile ictu oculi e, quindi, non si comprende il motivo per cui l’Amministrazione, pur potendo agevolmente e immediatamente interdire l’attività di OE s.r.l. su tali basi, si sia attivata soltanto a ridosso del termine decadenziale del potere di riesame previsto dall’art. 21-novies, l. n. 241 cit.”
2.2. Ebbene, il Comune di Latina, con il provvedimento del 24 marzo 2025, portato all’esame di questo organo giudicante, ha ritenuto di annullare nuovamente la Pas divenuta di nuovo efficace per l’effetto della sentenza n. 502/2024, sostanzialmente replicando gli stessi vizi così come acclarati dal primo giudice.
3. Il motivo di ricorso assorbente rispetto a tutti i motivi prospettati dalla parte ricorrente è, infatti, il secondo motivo con il quale si denuncia la violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90.
L’istanza originaria della Pas di cui si discute è stata presentata in data 27 ottobre 2022 e spirato ormai il termine di 30 giorni, il Comune di Latina ha proceduto all’annullamento in autotutela della Pas con provvedimento del 29 novembre 2023.
Il provvedimento di annullamento del 29 novembre 2023 è stato annullato con sentenza del 16 luglio 2024 n. 502, passata in giudicato, per le motivazioni come sopra riferite attinenti alla violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90.
Il Comune si è rideterminato nuovamente per l’annullamento della Pas, la cui efficacia risulta essere stata consolidata alla luce della pronuncia giurisdizionale n. 502/2024, sulla base di motivazioni che sono nuovamente violative dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90, come appresso si dirà.
3.1. È ormai pacifico l’approdo giurisprudenziale secondo cui, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che il Comune abbia notificato l’ordine di non effettuare l’intervento, l’attività di costruzione dell’impianto deve intendersi definitivamente assentita.
È stato altresì ribadito come non possa affermarsi che il titolo abilitativo tacito può formarsi solo se ricorrano tutti i presupposti necessari e ciò perché le eventuali condizioni insussistenti devono costituire proprio l’oggetto delle verifiche istruttorie che il Comune è tenuto a compiere nel termine di 30 giorni previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011, pena la decadenza del potere interdittivo con l’effetto di rendere lecita l’attività privata (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130).
Da tali principi, ne deriva che – a fronte della documentazione prodotta – il Comune, nell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’art. 6 comma 4 del d.lgs. 28/2011, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per sospendere l’iter e avviare le opportune valutazioni, ivi inclusa la convocazione della conferenza dei servizi.
E, infatti, il successivo comma 4 dell’art. 6 in commento onera il Comune ad “ accertare specificamente anche le condizioni di legittimazione alla presentazione della dichiarazione nel predetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante l’intervento ” (cfr. Cons. Stato, n. 130/2023 cit.).
Come già affermato nella sentenza n. 502/2024, tutte le asserite carenze documentali riscontrate dall’amministrazione comunale nell’originaria istanza presentata nel 2022 e, quindi, trascorsi ormai tre anni, avrebbero dovuto essere accertate e contestate dall’amministrazione entro il termine decadenziale di trenta giorni, secondo quanto costantemente ribadito dal costante indirizzo giurisprudenziale.
Le “tredici criticità” che il Comune elenca nel gravato provvedimento di annullamento sono, infatti, tutte “criticità”, come affermato nel provvedimento stesso “ che derivano da erronee attestazioni contenute nella documentazione offerta nell’ambito dell’intrapresa procedura ovvero da omissioni rilevate sempre nell’ambito della medesima , in funzione delle quali deve ritenersi venuta meno ogni forma di meritevolezza della tutela dell’affidamento in favore della destinataria della presente comunicazione ” (pag. 3 provvedimento impugnato).
Più specificatamente, in verità, dodici “criticità” attengono ad omissioni documentali o asserite carenze di requisiti, che come detto, e come già statuito nella precedente sentenza, avrebbero dovuto essere rilevate entro il termine decadenziale, ovvero:
1) la carenza di titolarità da parte di OE dell’immobile interessato dalla realizzazione del Progetto;
2) “tutte le indagini e gli elementi necessari” riguardanti il rischio di inquinamento e di incendio non sarebbero stati presentati con la PAS;
3) il progetto non dimostrerebbe la regolarità antincendio;
4) in merito alla polizza fidejussoria il computo metrico redatto non farebbe riferimento al prezziario della regione Lazio;
5) la Società non avrebbe dimostrato la regolarità del passo carrabile esistente, nonché il titolo al transito sulla proprietà demaniale;
7) la Società non avrebbe dimostrato l’autorizzazione all’emungimento delle acque di falda e gli elementi per la valutazione della congruità dell’opera alle relative prescrizioni del piano regionale dei rifiuti;
8) non sarebbe stata presentata la documentazione in materia di scarichi fognari e dello spandimento del digestato, oltre agli elementi per la valutazione della congruità dell’opera in base alle relative prescrizioni del piano regionale dei rifiuti;
9) la società non avrebbe dimostrato di avere contrattualizzato le aziende con l’effettiva tipologia del materiale da utilizzare per alimentare l’impianto;
10) ET op11 non avrebbe dimostrato che il progetto rispetterebbe subito le prescrizioni del piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio;
11) il Progetto differirebbe da quello presentato dalla Società in sede di approvazione alla Provincia e non sarebbe stata presentata la documentazione in materia di emissione odorigene moleste; non sarebbe stato dimostrato, inoltre, il rispetto del Piano Regionale di Risanamento della qualità dell’Aria;
12) le osservazioni formulate con riferimento al Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio smentirebbero le dichiarazioni rese dalla Società in merito all’impatto del traffico veicolare connesso al Progetto;
13) la documentazione di progetto dovrebbe essere adeguata alle criticità osservate dall’Ispra e dall’Arpa per gli impianti agricoli a biometano.
Quanto, invece, alla n. 6), ovvero, all’ “inidoneità della strada Casale delle Palme al traffico veicolare pesante”, viene riprodotta una motivazione già scrutinata dal primo giudice che, in merito, ha statuito come “ in realtà, le preoccupazioni così espresse dall’Amministrazione appaiono del tutto generiche e scollegate dal progetto della società ricorrente, per il quale non sono stati ancora avviati i lavori di costruzione, perché si riferiscono alla situazione attuale di una strada che, nonostante la descritta situazione di grave degrado – che è legata “soprattutto” (ma non esclusivamente) al passaggio di veicoli pesanti risulta essere regolarmente aperta al pubblico transito questa tipologia di mezzi. A ben vedere, dunque, le circostanze riferite dal Comune di Latina in ordine alla condizione in cui versa oggi via Casale delle Palme, più che l’inibizione di un progetto futuro, richiederebbero l’urgente esecuzione di interventi di messa in sicurezza del tracciato viario ad opera dell’ente pubblico proprietario della strada, che ha l’obbligo giuridico di assicurare al pubblico degli utenti un’infrastruttura di comunicazione terrestre sicura e mantenuta in ordine ” (sent. 502/2024, cit.).
3.2. Ciò posto, ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990, “ il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”.
Nella specie, come già è stato statuito nella sentenza n. 502/2024, e riprendendone qui le motivazioni, non viene in questione un silenzio-assenso e, quindi, un provvedimento del Comune di Latina formatosi tacitamente, ma si versa in materia di autotutela atipica a fronte della segnalazione di un’attività privata per la quale è insorta una fattispecie legale che la rende lecita.
L’Amministrazione resistente, dunque, si è determinata a intervenire nei confronti di OE s.r.l. adducendo l’assenza delle condizioni previste dall’art. 6, d.lgs. n. 28 cit., sotto il profilo della completezza della documentazione e degli atti di assenso di altri enti pubblici, dunque per una finalità di pubblico interesse identificabile nel mero ripristino della legalità asseritamente violata, oltre che per motivi inerenti alla tutela della sicurezza della circolazione stradale (già scrutinati dal primo giudice, come sopra esposto).
Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza dalla quale il collegio non intende discostarsi, le “ragioni di interesse pubblico” cui allude l’art. 21 nonies, l. n. 241/1990, si indirizzano non tanto e non solo alla necessità di rimediare a una violazione di legge occorsa nella procedura sottostante, necessità che integra la soglia minima superata la quale è possibile l’attivazione del potere di autotutela. Infatti, tale espressione si riferisce alla presenza “di un interesse pubblico specifico ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, destinato a prevalere sul contrapposto interesse privato” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 24 dicembre 2022 n. 1020; in termini v. anche TAR Lazio, Roma, sez. V-ter, 30 maggio 2024 n. 10960; TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 ottobre 2022 n. 855).
Tali conclusioni, peraltro, sono state più volte ribadite dalla giurisprudenza proprio per provvedimenti assunti, come nella vicenda che ci occupa, sulla base del combinato disposto degli artt. 19 e 21nonies, l. n. 241 cit. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2023 n. 10772; sez. VI, 20 settembre 2021 n. 6405).
Ebbene, dalla lettura del provvedimento gravato si evince che alcun particolare approfondimento è stato svolto dal Comune di Latina, anche nel presente provvedimento impugnato, al fine di evidenziare un interesse pubblico avente una simile consistenza, tale non potendosi ritenere quello sotteso alle considerazioni svolte in proposito della situazione della rete viaria in prossimità del sito di localizzazione dell’impianto o ai generici riferimenti circa la “ sussistenza di un evidente interesse pubblico al riguardo atteso che gli accertati rilievi incidono sull’aspetto dell’incolumità e della sicurezza oltre che sulla carenza di validità giuridica circa il possesso dei requisiti per la presentazione della PAS da parte della società OE ”.
Per altro verso, l’Amministrazione procedente non ha affrontato il tema del bilanciamento di un siffatto interesse generale con il contrapposto affidamento privato conseguente al mancato esercizio di qualunque potere inibitorio nel termine di legge.
Affidamento che appare particolarmente evidente posto che, come emerge dal gravato provvedimento e dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, le contestate carenze documentali che affliggerebbero il progetto sarebbero, a detta del Comune, talmente evidenti che avrebbero potuto essere rilevate durante il termine procedimentale previsto e non, come nella specie avvenuto, dopo circa tre anni dalla presentazione dell’originaria istanza che quelle carenze già era in grado, eventualmente, di palesare, e dunque, ben oltre il termine decadenziale di 12 mesi, per poter esercitare il potere di riesame di cui all’art. 21 nonies cit.
4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere accolto con riguardo al secondo motivo del gravame che, per la natura pienamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente, esenta il collegio dalla disamina degli ulteriori motivi di impugnazione, che restano pertanto assorbiti.
5. La domanda risarcitoria, invece, non può trovare accoglimento poiché la ricorrente non ha fornito alcuna prova (o anche solo un concreto riferimento in termini numerici) dell’ammontare del danno che avrebbe, medio tempore , patito.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla i gravati atti;
- respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Latina al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 5.000 (euro cinquemila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
AN MA, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN MA | NA AL |
IL SEGRETARIO