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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/07/2025, n. 10492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10492 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. MA MA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°23358 per l'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17
Giugno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bertaggia, C.F._1
(CF: , del Foro di Ferrara, giusta procura su foglio separato, CodiceFiscale_2
da intendersi posta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Via Aldighieri 10, tel. 0532.240071, fax: 0532.1911423,
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
Con
, con sede legale a Malta, Level 7, Spinola Park, e con Controparte_1 CP_2 Controparte_4
sede secondaria a Parma, Stradello Marche, n. 6, CF e P.IVA: , in persona della preposta alla P.IVA_1
sede secondaria e legale rappresentante (CF: , nata a Parte_2 C.F._3
AM (Bulgaria) il 6 Giugno 1981, rappresentata e difesa, anche in via tra di loro disgiunta, dagli Avvocati
CO IC (CF: ; PEC: e DA MA C.F._4 Email_2 (CF: , PEC: del Foro di Milano ed elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliata presso il loro Studio, sito a Milano, in Via Tommaso Grossi n. 2, giusta procura alle liti acclusa alla comparsa di costituzione, mediante inserimento nella medesima busta telematica.
RESISTENTE
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie( Contr. atipici).
Codice: 143131.
Oggetto: Intermediazione finanziaria(S.I.M.)- Contratti di borsa.
Rito: Rito Semplificato di Cognizione Cartabia.
All'udienza del 17 Giugno 2025 comparivano l'Avv. Deborah Wahl, in sostituzione dell'Avv. Daniele Bertaggia, per il Sig. e, per Parte_1 Controparte_1
l'Avv. DA MA;
quest'ultima precisava di aver depositato la sentenza n. 697/2025, emessa in esito al procedimento recante NRG: 675/2022, con modalità cartacea, facendo presente che era già stata depositata con modalità digitali.
L'Avv. Wahl si opponeva al predetto deposito.
I procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle note rispettivamente redatte.
Il Giudice autorizzava il deposito della sentenza n. 697/2025, salvo valutarne la rilevanza e tratteneva la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il Sig. giva nei confronti della società , esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- esso ricorrente, tra il 27.09.2023 ed il 30.10.2023, aveva corrisposto in favore della società resistente, operante con il marchio Crypto.com, n. 7 bonifici bancari, per l'importo complessivo di € 27.770,00.; - all'origine della vicenda esso istante, mentre stava seguendo su internet un servizio CP_ di , su investimenti in cripto-valute, nei primi giorni del mese di Agosto 2023, aveva visto comparire un link della società Safe Asset Xyz, che proponeva l'iscrizione alla sua piattaforma digitale di trading on line;
- esso esponente, incuriosito, aveva cliccato sull'icona, per verificare la sponsorizzazione, che prometteva allettanti guadagni;
- esso ricorrente, dopo qualche giorno, era stato contattato da un operatore della predetta società, che gli aveva spiegato il funzionamento della piattaforma Safe Asset, specificando che le somme ivi depositate erano a sua disposizione e che avrebbe potuto disinvestirle in qualsiasi momento;
- Il meccanismo consisteva nell'effettuare il bonifico sul conto corrente di Crypto.com e nel trasferimento del relativo importo in un wallet, che avrebbe dovuto essere il conto d'investimento di esso istante sulla piattaforma Safe Asset;
- esso esponente, completata l'iscrizione alla piattaforma Safe Asset, mediante invio del proprio documento d'identità, aveva cominciato a corrispondere, tramite bonifico bancario, le somme che di volta in volta gli venivano richieste, in occasione di eventi sponsorizzati dalla consulente di Safe
Asset, Sig.ra ; Persona_1
- in particolare esso ricorrente, dopo un primo bonifico, pari ad € 250,00, effettuato in data 07.08.2023, aveva eseguito altri 4 bonifici, per un importo complessivo di € 18.550,00;
- le somme investite erano visibili sulla piattaforma Safe Asset ed avevano fruttato quanto promesso dalla consulente, ovvero un ricavo pari al 98 % della somma investita;
- quindi, esso istante aveva comunicato alla consulente di voler procedere al prelievo delle somme risultanti dalla piattaforma Safe Asset, per trasferirle su Crypto.com, rimessa che, apparentemente, era stata effettuata in data 24.10.2023;
- esso esponente, ricevuta, quindi, una telefonata da un funzionario della block-chain,
Sig. , era stato informato della circostanza che il trasferimento risultava bloccato, a causa Persona_2 del superamento dei limiti annuali ( ossia oltre i 1000 euro/anno)
e del fatto che, per ottenere lo svincolo delle somme, era necessario corrispondere una cauzione pari ad € 3.300,00, che, pertanto, esso ricorrente aveva versato a favore di .com.; CP_6
- tuttavia il denaro risultava ancora bloccato, data l'insufficienza della cauzione versata;
per l'effetto, a seguito di ulteriore contatto telefonico, esso istante aveva provveduto ad un ulteriore versamento di € 3.400,00, sempre a favore di Crypto.com; - esso esponente era stato nuovamente contattato telefonicamente da un altro operatore della presunta block-chain, il quale gli aveva spiegato che, avendo il suo conto generato ulteriori profitti, per ricevere l'intera somma maturata, era necessario pagare altra cauzione dell'importo di € 2.520,00, somma del pari corrisposta;
- tuttavia esso ricorrente, insospettito dalle continue richieste di denaro, aveva preso contatto tramite il box mail di Crypto.com e Block-chain, per verificare se gli importi corrisposti sino a quel momento fossero stati effettivamente trasferiti da Safe Asset a .com.; CP_6
- gli era stato risposto da altra operatrice che, per conseguire lo svincolo dalla piattaforma Safe Asset a
Crypto.com, era necessario versare ulteriori somme, a titolo di assicurazione e di cauzione;
- era seguita diffida del legale di esso istante, tesa ad ottenere la restituzione delle somme versate, rimasta inevasa e successiva denuncia-querela per il reato di truffa;
- la richiesta di restituzione degli importi versati era legittima in quanto esso esponente non si era registrato personalmente, non aveva aperto alcun account, né compilato i moduli proposti, ma soltanto eseguito ciò che gli era stato indicato dalla Sig.ra e dagli altri Persona_1
operatori della falsa block-chain;
- non si era perfezionato alcun rapporto giuridico fra esso esponente e la società resistente, la qual ultima aveva illegittimamente incassato senza titolo le somme bonificate senza fornire alcuna spiegazione su quale sito le stesse sarebbero state veicolate ed in favore di quale persona fisica/giuridica;
.- ad argomentare di esso ricorrente la società resistente non aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di settore antiriciclaggio, contenuti nel D. Lgs n. 231 del 2007 ( articoli
18,19, disciplinanti, rispettivamente, le verifiche da effettuarsi, prima dell'insaturazione del rapporto continuativo con il cliente e le modalità con cui tali verifiche devono essere effettuate), nonché a quelli in materia di intermediazione finanziaria;
- in ordine al primo profilo la responsabilità della società resistente derivava dal non avere identificato esso istante e nell'aver consentito l'apertura di un account da parte di terzi, a proprio nome, utilizzando illegittimamente l'identità dello stesso, il quale si sarebbe esclusivamente limitato ad effettuare i depositi tramite bonifico bancario;
- segnatamente la società resistente aveva identificato esso esponente con documenti d'identità, forniti in precedenza alla consulente Sig.ra la quale aveva aperto Persona_1
un account e compilato tutti i moduli proposti a proprio nome, senza rilevare alcuna segnalazione;
- vi erano state, pertanto, evidenti fallosità nel sistema di protezione adottato da;
Controparte_1 - in ordine al secondo profilo, ovvero alla violazione degli obblighi in materia di intermediazione finanziaria, la società resistente aveva disatteso quelli di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (ex art. 17 del D. Lgs 231/2007) e di segnalazione di operazioni sospette ex art. 35-41 del d. lgs 231/2007, nonché la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, soggetta al disposto degli art. 30 e ss. Del TUF ed il codice del consumo;
- inoltre, la società resistente aveva consumato il reato di abusivismo finanziario, disciplinato dall'art. 166 del TUF (D. Lgs n. 58/98), avendo svolto, nei confronti del pubblico, attività finanziaria, in mancanza di apposita autorizzazione;
- erano state disattese anche le disposizioni di cui agli articoli: 21 del D. Lgs n. 58/1998,
l'art. 36 della Delibera Consob n. 20307 del 15 Febbraio 2018 e gli articoli 40, 41 e 42 del Regolamento, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58, che imponevano agli intermediari di valutare preventivamente l'adeguatezza e l'appropriatezza dei prodotti offerti alla clientela;
Da ultimo la società resistente aveva violato la disposizione di cui all'art. 23 del TUF, secondo la quale i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e, ove previsto, quelli accessori, avrebbero dovuto essere redatti per iscritto, in conformità
a quanto previsto dagli atti delegati dalla direttiva 2014/65/UE;
- ne conseguiva la nullità delle operazioni di bonifico effettuate in favore della società resistente, con conseguente diritto di agire ai sensi dell'art. 2033 c.c., per ottenere la ripetizione dell'indebito oggettivo, in mancanza di una valida causa adquirendi.
Tanto premesso, il Sig. assegnava le seguenti conclusioni: Pt_1
” voglia l'On. le Tribunale: In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ai propri oneri di adeguata verifica della clientela, come più sopra evidenziati, omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente: condannare la società , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione della somma di € 27.770,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun addebito della somma sino al saldo effettivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. ha effettuato le operazioni di bonifico come sopra evidenziate, senza l'esistenza Parte_1
di una causa reale e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tali operazioni di bonifico, eseguite da quest'ultima, a favore della società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto, in violazione dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituenti, per l'effetto, un indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e conseguentemente condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione della somma di € 27.770,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun addebito della somma, a favore del Sig. per i motivi suesposti. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. forf. 15 %, IVA e CAP come per legge.”
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva la , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
“voglia L'Ill. mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: 1 dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. per difetto di legittimazione Pt_1
passiva di rispetto alla domanda svolta Controparte_7
dal Sig. el presente giudizio e, per l'effetto, 2 rigettare e/o dichiarare inammissibili tutte le domande Pt_1
svolte dal Sig. In via principale: 3 rigettare tutte le domande svolte dal Sig. in quanto infondate Pt_1 Pt_1
in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via subordinata: 4 nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a , escludere in assoluto la debenza degli CP_1
importi pretesi da parte ricorrente, in applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, ridurre proporzionalmente il danno lamentato, in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente. In ogni caso: 5 con ogni più ampia riserva, anche istruttoria;
6 con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge”.
A sostegno delle suesposte conclusioni essa resistente precisava di essere completamente estranea ai fatti in quanto i versamenti in contestazione risultavano il frutto di condotte autonome del ricorrente, quand'anche compiute sotto l'influenza di soggetti terzi, peraltro ignoti alla società e con i quali la stessa non aveva rapporti. Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, infatti, questi si sarebbe personalmente iscritto all'App Crypto.com, circostanza comprovata per tabulas.
In particolare, secondo la ricostruzione fattuale della vicenda, operata da essa resistente, in data 20
Settembre 2023, il Sig. aveva scaricato sul proprio dispositivo mobile l'Applicazione Crypto.com, Pt_1
servizio fornito da , registrando il proprio account. L'operatività di tale account era assicurata, CP_1
evidentemente, soltanto a colui che fosse in possesso delle credenziali di accesso all'account medesimo,
(ovvero l'indirizzo email fornito alla registrazione e la password di accesso selezionata dall'utente).
L'apertura di un account sull'App Crypto.com, infatti, prevedeva l'osservanza di un rigido protocollo, chiamato Know Your Costumer ( “KYC”) e richiedeva che l'utente fornisse una serie di informazioni quali, inter alia,: 1) l'indirizzo e.mail 2) il numero di telefono 3) le generalità, come risultanti dai documenti identificativi;
4) la fotografia di un documento d'identità.
Crypto.com controllava, quindi, la riferibilità delle informazioni ricevute, inoltrando codici di verifica sia all'e.mail fornita, sia al cellulare.
Il processo di identificazione richiedeva, altresì, che fossero fornite le fotografie, scattate sul momento, del documento d'identità ed un selfie (una foto scattata a se' stesso) dell'utente.
Le fotografie dovevano essere scattate direttamente tramite l'App Crypto.com, attraverso la fotocamera in dotazione al telefono.
Il Sig. aveva fornito tutte le informazioni richieste dal protocollo “KYC”, come si Pt_1
evinceva dalla documentazione versata in atti (Allegati 6 e 7 alla comparsa di costituzione e risposta), relativa ai dati registrati da Crypto.com, in data 20 settembre
2023.
Segnatamente il ricorrente: aveva accettato le T@C; aveva fornito il proprio nome e cognome;
aveva fornito la propria email personale: ; Email_4
aveva inserito il proprio numero di telefono cellulare;
aveva scansionato la propria patente fronte retro;
aveva scattato a se' stesso una foto “selfie”.
Il completamento dell'iscrizione dell'utente avveniva soltanto quando il caricamento del selfie dal cellulare su cui era installata la app. Crypto.com fosse andato a buon fine e le verifiche di conformità del volto, rispetto alla foto del documento d'identità, avessero dato esito propizio.
Pertanto l'account risultava essere stato aperto personalmente dal sig. ed allo Pt_1
stesso riconducibile, essendo impossibile l'apertura dell'account da parte di soggetti terzi.
Inoltre l'esponente, registratosi sull'App Crypto.com, aveva accettato contestualmente i termini e le condizioni generali di utilizzo della piattaforma (T@C), nella versione approvata al momento dell'iscrizione e vigenti dal 6 settembre 2023, con conseguente perfezionamento di un contratto vincolante tra le parti.
Secondo le clausole di quest'ultimo accordo era esclusa qualsiasi forma di responsabilità di essa resistente per perdita di Asset digitali, risultante da furto, perdita o maneggiamento improprio di chiavi private di asset digitali;
l'utente riconosceva di essere l'unico proprietario e beneficiario finale del proprio account e di non agire per conto di o in rappresentanza di alcuna persona fisica, giuridica o entità legale;
riconosceva altresì di essere l'unico responsabile per la sicurezza del proprio dispositivo e per il mantenimento di un'adeguata sicurezza e controllo dei propri dettagli di accesso e di autenticazione, nonché per qualsiasi accesso e utilizzo dell'app Crypto.com e dei servizi attraverso il proprio dispositivo abilitato;
era esclusa qualsiasi responsabilità di essa resistente per perdite o danni derivanti da tale utilizzo;
l'utente accettava la piena responsabilità per la sicurezza e l'autenticità di tutte le istruzioni inviate tramite l'App Crypto.com; essa resistente aveva dichiarato di non fornire alcun servizio di consulenza sugli investimenti, consulenza finanziaria o fiscale.
Il contratto de quo era stato sottoscritto il 20 settembre 2023, ossia un mese e mezzo dopo il primo contatto che il ricorrente aveva avuto con il funzionario,
Sig. il quale lo avrebbe convinto ad effettuare un primo versamento di € 250,00, a favore di Safe Asset e ad operare un bonifico sull'IBAN
MT71CFTE28004000000000002096115, gestito da “Openpay Financial Services
Malta”, nonché a spostare i soldi sul sito Crypto.com, su un wallet indicatogli dallo stesso Sig. (“Primo Wallet estraneo”).
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, tuttavia, l'IBAN summenzionato non era di proprietà di , soggetto peraltro terzo e indipendente da CP_8 CP_1
essendo l'istituto finanziario presso cui era acceso il rapporto CP_8
di conto corrente, identificato dall'IBAN virtuale citato.
Quest'ultimo, fornito da soggetti terzi, quale, appunto, , era l'IBAN che CP_8
consentiva all'utente di ricaricare dal proprio conto corrente personale il Wallet Fiat, ossia quel Wallet, su cui perveniva la liquidità dell'utente e che avrebbe potuto essere utilizzata dallo stesso sull'App Crypto.com.
L'App Crypto.com, infatti, si appoggiava necessariamente su un conto intestato all'utente, il quale poteva autonomamente gestire la propria liquidità, caricare e prelevare cripto-valute da Crypto.com e trasferire cripto-valute a terzi.
Considerato, dunque, che il sig. aveva dichiarato di avere personalmente Pt_1
effettuato i bonifici sul conto e che nella denuncia, versata in atti, aveva CP_8
ammesso di aver personalmente effettuato i trasferimenti di cripto-valute da questo conto sui wallets indicati dai finti funzionari di Safe Asset, non vi erano dubbi in ordine al fatto che il conto fosse allo stesso riferibile. CP_8
Pertanto essa resistente non era la reale beneficiaria del conto , essendo CP_8
questo intestato direttamente al Sig. Pt_1
Peraltro lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver personalmente trasferito a terzi estranei la propria cripto-valuta, depositata sul proprio wallet, inviandola su un wallet indicatogli dal Sig. ( il cui identificativo era:
ossia sul primo “Wallet CodiceFiscale_6
estraneo”).
Contrariamente a quanto affermato dall'istante nella denuncia/querela, depositata in atti, lo stesso aveva la piena disponibilità sia della gestione dell'App Crypto.com, sia del conto corrente su cui bonificava gli importi in Euro, da convertire in cripto-valute.
Il sig. in effetti, non si era reso conto di aver direttamente caricato (trasferendo Pt_1
gli importi sul conto ) e di aver poi svuotato il proprio wallet, trasferendo CP_8
tutta la cripto-valuta sui wallets indicatigli da terzi finti consulenti
( tra i quali il Sig. . Per_2
Tale circostanza risultava comprovata dall'esame del report dello storico delle operazioni svolte sull'App Crypto.com dall'esponente: in sostanza quando il Sig. aveva ritenuto di spostare le proprie cripto-valute sulla piattaforma Safe Pt_1
Asset, in realtà stava semplicemente trasferendo (in modo irreversibile) sui wallets dei suoi truffatori la propria liquidità.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale della vicenda, la domanda del ricorrente era infondata per i seguenti motivi di diritto:
1) difettava la legittimazione di essa resistente in quanto le operazioni che avevano interessato la controparte erano consistite in transazioni compiute dal Sig. il quale aveva disposto il trasferimento delle proprie cripto-valute Pt_1
verso uno o più wallets esterni, seguendo le indicazioni di terzi sconosciuti, con i quali essa resistente non aveva alcun rapporto.
Segnatamente la sottrazione di denaro commessa a danno dell'istante era avvenuta per negligenza, colpa e imperizia del medesimo, il quale aveva consentito a terzi, sedicenti funzionari di Safe Asset, di privarlo di tutti i valori che lo stesso aveva trasferito dal proprio conto corrente, presso l'istituto di credito ED CO, destinandoli sull'IBAN allo stesso riferibile, presso l'altro istituto: . CP_8
L'estraneità di essa resistente alla vicenda per cui era causa risultava, inoltre, confermata dall'assenza di qualsiasi prova idonea a dimostrare il proprio ruolo attivo e il nesso causale tra gli eventi dedotti dal ricorrente ed i danni subiti.
In particolare il difetto di legittimazione passiva sussisteva sia con riferimento alla domanda azionata dal ricorrente in via principale, sia con riguardo a quella svolta, in via subordinata, ex art. 2033 c.c.
Non era infatti configurabile alcun obbligo risarcitorio in capo ad essa resistente nell'ipotesi di ritenuta violazione delle norme richiamate dal ricorrente, in quanto preposte alla tutela di interessi di rango pubblicistico.
Inoltre essa resistente non era la fruitrice delle somme di cui controparte chiedeva la restituzione, in quanto i wallets sui quali il sig. veva spostato la Pt_1
propria liquidità erano unicamente nella disponibilità di terzi estranei, non collegati ad essa resistente
. 2) Le contestazioni svolte dall'esponente in ordine alla ritenuta violazione degli obblighi contenuti nel D. Lgs 231/2007, in materia di antiriciclaggio, erano infondate e, in ogni caso, irrilevanti, ai fini del presente giudizio.
In particolare essa resistente aveva osservato gli obblighi di verifica della clientela, previsti dagli articoli 19 e 26 del Decreto Antiriciclaggio.
Ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter dell'art. 19, infatti, i soggetti “obbligati”, come descritti dallo stesso art. 3 del decreto, assolvevano agli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche senza la presenza fisica del cliente, qualora quest'ultimo avesse disposto un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione.
L'articolo 26 citato, inoltre, prevedeva che gli oneri di compiuta verifica della clientela potessero essere assolti anche sulla base di verifiche condotte da terzi, altrettanto soggetti agli obblighi di verifica, ossia gli istituti bancari, che avevano già svolto le verifiche relative all'identità del cliente.
Considerato, dunque, che l'identità del Sig. era stata correttamente Pt_1
verificata dagli istituti coinvolti (ED CO e ), sui quali poggiava CP_8 l'operatività dell'App Crypto Com, quali terzi tenuti alla verifica dell'identità del Sig. essa resistente risultava aver osservato gli obblighi imposti Pt_1
dalla disciplina in materia di antiriciclaggio.
Quand'anche si fosse ritenuto il contrario il ricorrente non avrebbe potuto chiedere la restituzione delle somme investite in quanto la ratio sottesa al D. Antiriciclaggio era da ravvisarsi nella “prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, ovvero in finalità pubblicistiche, che trascendevano il rapporto contrattuale intercorso.
Né controparte aveva dato prova dell'asserita violazione delle disposizioni di cui agli articoli 35-41 del D. Antiriciclaggio, ovvero degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e/o rappresentato i motivi per i quali essa resistente avrebbe dovuto sospettare il compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3)Essa resistente non era un intermediario finanziario ai sensi delle definizioni del TUF, né prestava servizi finanziari alla clientela (circostanza, peraltro, chiaramente prevista dall'art. 3, comma 5 delle Condizioni generali del contratto), con la conseguenza che il richiamo effettuato dal Sig. Pt_1
alle disposizioni del TUF risultava infondato.
Essa resistente, infatti, tramite l'App Crypto.com, forniva agli utenti servizi di valuta digitale (“Servizi di valuta digitale”), quali: portafogli digitali di valuta digitale, che consentivano di conservare e di gestire i saldi di alcune valute digitali supportate;
servizio di scambio delle valute digitali, che permettevano l'acquisto e la vendita delle valute digitali sulla piattaforma Crypto.com.
Contrariamente a quanto ex adverso dedotto essa resistente non reclamizzava alcuna offerta di prodotti finanziari, limitandosi ad informare i clienti di gestire una piattaforma, che consentiva di effettuare l'acquisto e la vendita di cripto-valute.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 del D. Antiriciclaggio, essa resistente, tramite l'App Crypto.com, operava unicamente quale “prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale” (art. 2, lett.f)) e “prestatore di servizi al portafoglio digitale”, due tipologie di attività che lo stesso legislatore, nel medesimo decreto, esplicitamente escludeva che potessero essere riconducibili agli “intermediari bancari o finanziari” (art. 3 D. Antiriciclaggio), ritenendo che fossero riservate ad “operatori non finanziari” ( ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. Antiriciclaggio).
Del resto, lo stesso art. 1 del D. Lgs n. 58/1998 (TUF) non includeva le attività esercitate da essa resistente tra i servizi finanziari.
Segnatamente i servizi forniti, aventi ad oggetto la valuta virtuale, non risultavano compresi nella sezione C), dell'Allegato 1) del TUF, relativa all'identificazione degli strumenti finanziari, né menzionati tra quelli oggetto della disciplina del decreto, nella Sezione b) del predetto Allegato 1).
Essa resistente risultava, invece, iscritta presso la sezione speciale del registro cambiavalute, previsto dall'art. 17 bis, comma 1, d. lgs 141/2010, istituita dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori EDizi (OAM), divenuto operativo il 16 Maggio 2022.
Essa resistente non era sottoposta ad alcuna specifica regolamentazione e vigilanza, come si evinceva dalla dichiarazione dell'ESMA, Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 17 Marzo 2022, con la quale l'Autorità aveva avvisato i consumatori della mancanza di ricorsi o protezione, considerato che i cripto-asset e i prodotti e servizi correlati non rientravano nella tutela delle protezioni già esistenti, ai sensi delle attuali norme sui servizi finanziari dell'Unione Europea.
Analoghe dichiarazioni erano state rilasciate da altre Autorità, come EBA e
Consob, relativamente ai rischi delle criptovalute, dovuti alla mancanza di disposizioni specifiche a tutela dei consumatori e dei mercati finanziari.
4) Da ultimo, l'interpretazione del contratto era sottoposta alla Legge di Malta, ai sensi dell'art. 26 delle T@C (Condizioni Genarli di contratto).
Successivamente alla costituzione delle parti, all'udienza del 19 Novembre
2024, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 undecies, comma IV cpc.
Le parti provvedevano al deposito della prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c, comma IV, nel rispetto del termine del 29 Gennaio 2025.
Entro la scadenza del secondo termine assegnato, la parte resistente evidenziava che controparte non aveva replicato alcunchè, in merito alla sua personale iscrizione sull'App Crypto.com e sulla personale esecuzione dei bonifici, nonché in ordine al trasferimento di cripto-valute sui wallets estranei, circostanza rilevante anche agli effetti di cui all'art. 115 cpc.
Inoltre la suddetta società attestava di essere un “prestatore di servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti”
(ex art. 3, comma 1, n. 17 del Regolamento ), iscritto presso il registro degli CP_9
operatori di Crypto – asset Service Provider (CASP), tenuto dall' a far data CP_10
dal 27 Gennaio 2025.
Alla successiva udienza dell'11 Marzo 2025, il Giudice, sentite le parti, assegnava i termini per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
Quindi, in esito all'udienza del 17 Giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte dal Sig. per difetto di legittimazione di . Pt_1 Controparte_1
Giova in proposito evidenziare che la legitimatio ad causam consiste nella titolarità di promuovere o di essere destinatario di un giudizio a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, il cui accertamento, attenendo al profilo di merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere allegativo e probatorio dei contendenti.
In relazione alla fattispecie in esame deve ritenersi sussistente la legittimazione di , Controparte_1
la quale, secondo la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal ricorrente, non avrebbe adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ed a quelli posti a carico degli intermediari finanziari, avendo omesso di attivare idonei strumenti di controllo e di sicurezza, in relazione alle operazioni effettuate dal Sig. sulla piattaforma Crypto.com. Pt_1
L'accertamento di siffatti inadempimenti, infatti, afferisce al merito della controversia ed è, in quanto tale, demandato al giudice del merito.
La domanda del ricorrente, tuttavia, non appare meritevole di accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate: 1) destituita di fondamento risulta la domanda principale, volta alla declaratoria dell'inadempimento di ai propri obblighi di adeguata verifica della Controparte_1
clientela, per violazione della normativa sull'antiriciclaggio, per aver dato corso ad
“operazioni sospette”.
Al riguardo appare dirimente il rilievo per cui, dall'esame della documentazione prodotta, emerge chiaramente che la società resistente ha potuto verificare l'identità dell'utente, in conformità con quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio, all'art. 19, comma 1, n. 4 bis d. lgs 231/2007.
Quest'ultima disposizione, infatti, considera la provenienza di un bonifico dal conto di colui che chiede la registrazione come una misura idonea al riconoscimento del cliente, ai fini dell'antiriciclaggio.
Nel caso de quo l'identità del Sig. stata confermata mediante il bonifico che il Pt_1
ricorrente ha fatto dal proprio conto corrente, presso l'Istituto bancario ED CO verso il Virtual IBAN, presso l'Istituto , assegnato all'utente CP_8
in fase di apertura dell'account.
L'identità del Sig. peraltro, è stata verificata anche per tutto il corso Pt_1
del rapporto contrattuale in quanto tutti i bonifici effettuati dallo stesso sono risultati riconducibili al conto corrente di ED CO, intestato al ricorrente.
Quanto alla registrazione dell'utente, documentalmente confutata (doc. 7, allegato alla memoria di costituzione di ) è risultata acclarata la tesi di Controparte_1
parte ricorrente, secondo cui il sig. non si sarebbe personalmente registrato Pt_1
sull'App Crypto.com.
Come confermato dai dati di registrazione dell'utente, acquisiti dalla resistente, il Sig. ha fornito: il proprio indirizzo email ( ), Pt_1 Email_4
corrispondente a quello documentato dallo stesso ricorrente;
il proprio numero di cellulare (3287534597); le proprie generalità, come risultanti dai documenti identificativi;
la foto di un documento d'identità, come la carta d'identità o la patente.
Il percorso KYC di verifica dell'identità dell'utente comporta, inoltre, l'acquisizione della foto autoscatto (“selfie”) dello stesso e la conferma dell'identità, tramite la ricezione di un bonifico da parte del medesimo, effettuato da un conto corrente aperto presso un istituto di credito, riferibile al soggetto richiedente la registrazione.
Circostanza, appunto, verificatasi nel caso di specie. Il Sig. ha effettuato l'accesso sull'App Crypto.com, superando i controlli Pt_1
di sicurezza, previsti per ogni singolo accesso, dovendo l'utente confermare la sua identità ad ogni accesso, inserendo o il codice di sicurezza OTP, inviato via mail o via sms sui propri recapiti, o mediante l'inserimento di una pass-key
(ovvero un protocollo di autenticazione sicuro, sì da consentire verifiche più rapide, basate su chiavi crittografiche).
Peraltro il Sig. in limine litis, ha confermato di aver personalmente effettuato una Pt_1
serie di bonifici, sul virtual IBAN, assegnato dall'App Crypto.com.
In particolare il report storico delle operazioni compiute dal ricorrente conferma la ricezione dei bonifici, da parte del medesimo, sul virtual IBAN allo stesso riferibile, su cui si appoggia l'App .com. CP_6
L' IBAN virtuale, ai sensi degli articoli 2.7 e 4.7 delle condizioni generali del contratto, è fornito da soggetti terzi, come, appunto, e consente CP_8
all'utente di creare una sorta di fondo (wallet), riferibile soltanto al medesimo e dove questi può far pervenire i propri bonifici e la propria liquidità.
Tale circostanza risulta confermata dall'informativa di Crypto.Com, secondo cui è lo stesso utente di Crypto.com a selezionare , quale operatore di appoggio per CP_8
l'applicazione .com. CP_6
Ulteriore circostanza dirimente, ai fini del presente giudizio, è la dichiarazione, resa dal ricorrente nella denuncia/querela versata in atti (doc. 12 avv.), secondo cui questi ha effettuato direttamente i trasferimenti di cripto-valuta sui wallets esterni, segnalati dai sedicenti funzionari di Safe Asset.
In particolare, nella denuncia/querela proposta il Sig. ha dichiarato: Pt_1
“Il sottoscritto effettuò tale operazione, versando € 3.300,00 sul conto , per CP_8
poi versarli seguendo le indicazioni del su un wallet Per_2
”. CodiceFiscale_7
L'evidenza della documentazione versata in atti comprova, quindi, che i bonifici e i trasferimenti di denaro su wallets esterni sono stati compiuti autonomamente e personalmente, ancorchè sotto l'influenza di soggetti terzi, estranei a Controparte_1
, dal ricorrente.
[...]
Pertanto non vi è alcuna prova in ordine al coinvolgimento della società resistente nelle transazioni oggetto di causa, né di situazioni anche potenzialmente sospette, in corrispondenza delle quali la stessa avrebbe dovuto effettuare segnalazioni, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Ne deriva l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo a , per i Controparte_1
danni subiti dal ricorrente, non potendo la società resistente fronteggiare comportamenti illeciti di terzi ignoti, i quali hanno operato in stretto collegamento con il Sig. e non essendovi stata alcuna sollecitazione o proposta, da parte delle Pt_1
società resistente di investimento in cripto-valute.
Al contrario ha posto in essere tutte le operazioni finalizzate alla Controparte_1
corretta identificazione dell'utente, secondo la procedura KYC, di modo che il ricorrente risulta aver personalmente ed autonomamente svolto le transazioni, in ragione delle quali ha invocato, in questa sede, la ripetizione delle somme investite nei confronti della società resistente.
Quest'ultima, invero, quale mero gestore della piattaforma di scambio di cripto- valute, non incorre in alcuna forma di responsabilità, in ordine alla segretezza delle credenziali di accesso alla App Crypto.com, come espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto, accettate dall'utente al momento della registrazione sulla piattaforma.
2) Vieppiù infondata è la domanda, svolta in via subordinata, di revocabilità delle operazioni di bonifico eseguite dal Sig. in quanto prive di titolo Pt_1
giustificativo e/o per mancanza di un contratto, in violazione dell'art. 23, comma 1, del
D. Lgs 24.02.1998 n. 58, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.
Al riguardo dirimente risulta il rilievo per cui, in base alla normativa vigente ed applicabile, ratione temporis, ai fatti di causa, Controparte_1
non è qualificabile come un intermediario finanziario e, conseguentemente, non è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 67 e ss del Codice del Consumo.
La società resistente, infatti, fornisce agli utenti servizi di valuta digitale, consistenti nella conservazione e nella gestione dei saldi di valute digitali supportate e nello scambio delle stesse, ovvero nel trasferimento delle valute sulla piattaforma
.com. CP_6
Come espressamente previsto nelle condizioni generali di contratto accettate dal Sig. le attività della società resistente non sono, in ogni caso, riconducibili Pt_1
ad una attività di consulenza, né, in particolare, alla consulenza finanziaria. Segnatamente, all'art. 3, comma 5 dei T@C (condizioni generali) accettate dal sig. è dichiarato che “Non forniamo consulenza sugli investimenti, Pt_1
consulenza fiscale, consulenza finanziaria o qualsiasi altra consulenza professionale….(omissis) I contenuti dell'App Crypto.com non dovrebbero essere utilizzati come base per prendere decisioni di investimento e non dovrebbero essere interpretati come un tentativo di commercializzare e promuovere qualsiasi tipo di
Asset Digitale”.
, quindi, non reclamizza alcuna offerta di prodotti finanziari, Controparte_1
limitandosi ad informare i clienti di gestire una piattaforma, che consente di effettuare l'acquisto e la vendita di cripto-valute.
Lo stesso Decreto Antiriciclaggio, richiamato da parte ricorrente, all'art. 3, comma 5, qualifica “i prestatori di servizi, relativi all'utilizzo di valuta virtuale” e i “prestatori di servizi al portafoglio digitale”, come “Operatori non finanziari”.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo il D. Lgs 58/1998 (TUF), all'allegato 1,
Sezione B, contenente l'elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari, non contempla i servizi forniti da;
né tali servizi sono ricompresi nella Controparte_1
Sezione C dello stesso allegato, relativa all'identificazione degli strumenti finanziari.
La conferma della circostanza per cui le attività svolte dalla società resistente non sono sussumibili nel novero di quelle sottoposte alle disposizioni del TUF è rappresentata, oltre che dalla disciplina vigente, anche dalle dichiarazioni rese dalle
Autorità preposte alla vigilanza dei mercati finanziari.
In particolare, con la Dichiarazione del 17 Marzo 2022, l' ha affermato CP_10
che i cripto-assets e i prodotti e servizi correlati non sono tutelati, ai sensi delle disposizioni vigenti, sui servizi finanziari dell'unione Europea.
La Consob ha chiarito che le piattaforme su cui si acquistano e si vendono valute digitali sono prive di una regolamentazione specifica, non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, ne' al rispetto di requisiti patrimoniali o di procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi od esposizioni al cyber-crime.
Il primo effettivo intervento normativo riguardante le piattaforme on-line è rappresentato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (“Decreto MEF”) del 17 Febbraio 2022, che ha previsto l'obbligo, per i prestatori di servizi di valuta digitale, di iscrizione al registro OAM, obbligo correttamente adempiuto da , come si evince dalla documentazione versata in atti. Controparte_1
La società resistente risulta, quindi, aver adempiuto gli obblighi gravanti sulla stessa, in base alla disciplina vigente all'epoca dei fatti in contestazione
(anno 2023).
Pur ove- in via denegata- si intendesse applicabile la legislazione successiva, che non potrebbe avere efficacia retroattiva, la società resistente non risulterebbe del pari essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale.
Ed invero, con l'entrata in vigore del Regolamento MICA, il legislatore dell'Unione
Europea ha regolato le cripto-attività, diverse da quelle sussumibili nell'ambito della Direttiva MIFID II.
In particolare, l'art. 2 del Regolamento MICA specifica che la pertinente disciplina si applica ai prestatori di servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione Europea, mentre non è riferibile alle cripto-attività rientranti nella definizione di “strumenti finanziari”, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lett. b), in quanto tali soggette alla diversa disciplina della Direttiva MIFID II e, a livello nazionale, del D. Lgs 58/1998.
, fornendo attività di prestazione di custodia e amministrazione di Controparte_1
cripto-attività per conto di clienti, prevista all'art. 3, n. 17 del Regolamento Mica, resta pertanto sottoposta alla disciplina secondaria prevista da tale fonte normativa e non anche a quella dettata, in materia di intermediazione finanziaria, dalla Direttiva MIFID II, dal TUF e dalle disposizioni del codice del consumo, invocate dal ricorrente.
La società resistente, infatti, risulta iscritta presso il Registro dell'ESMA degli operatori di cripto attività, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento Mica.
Proprio in ragione della duplice disciplina (Regolamento Mica o Direttiva Mifid II), cui sono soggette le cripto-attività, a seconda che le stesse presentino o meno i connotati dello strumento finanziario, L' è intervenuta con le linee guida CP_10
del 19 Marzo 2025, per individuare le condizioni e i criteri per la qualificazione delle cripto attività come strumenti finanziari. Secondo la richiamata Autorità, a tal fine, non dovrebbe essere considerato il formato tecnologico delle stesse.
Muovendo, quindi, dall'assunto della neutralità tecnologica delle cripto-valute,
l' ha affermato il principio per cui si possono classificare le cripto-attività come CP_10
valori mobiliari solo se conferiscono ai loro possessori diritti equivalenti a quelli attribuiti da azioni o obbligazioni, ovvero, se sono sussumibili nella definizione di “valore mobiliare”, prevista dalla direttiva II sui mercati degli strumenti finanziari
(MIFID II).
Sulla scorta di tali principi è evidente che la moneta digitale custodita da CP_1
, per conto del cliente, ossia il bit-coin, rappresenta un sistema di pagamento
[...]
non gestito in modo centralizzato, ma “peer to peer”, tale da consentire di effettuare transazioni online direttamente tra due parti, senza la necessità di un intermediario finanziario.
Corretta risulta, pertanto, la deduzione svolta dalla società resistente, secondo la quale i servizi offerti da Crypto.com sono privi delle caratteristiche del “valore mobiliare”, rilevante agli effetti della MIFID II, in quanto non conferiscono all'utente alcun diritto, parificabile a quelli derivanti da azioni o obbligazioni.
Del resto, la stessa Banca d'Italia ha confermato che i bit-coin rientrano nella categoria di cripto-attività oggetto del solo Regolamento MICA, in quanto attività
“other than”.
Alle medesime conclusioni è dato pervenire, ripercorrendo l'excursus giurisprudenziale venutosi a formare in subiecta materia.
Segnatamente, secondo un primo risalente orientamento ermeneutico, nell'ambito del quale si colloca la sentenza allegata dal ricorrente, la n. 44378/2022 della Cassazione Penale, vi sarebbe una sostanziale equiparazione tra le valute virtuali e gli strumenti di investimento finanziari, con la conseguenza che le prime sarebbero sottoposte alla disciplina del TUF, della direttiva MIFID II e del codice del Consumo.
Per tale via la citata pronuncia ha ritenuto consumato il reato di abusivismo finanziario laddove un soggetto “offra fuori sede, ovvero promuova o collochi, mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento” (ex art. 166, comma 1, lett. c del TUF.).
Tuttavia, pur tralasciando le questioni concernenti l'erronea sovrapposizione tra le categorie di strumenti e di prodotti finanziari, la citata pronuncia della Suprema
Corte in ambito penale si discosta sotto diversi aspetti dagli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza della Cassazione Civile e dalla Consob, in ordine alla nozione di prodotto finanziario.
Non è, infatti, l'elemento soggettivo dell'investitore (ovvero il motivo per il quale acquista) a determinare la qualifica di un bene in termini di prodotto finanziario, dovendosi, al contrario, accertare se l'operazione abbia in sé una causa di natura finanziaria, secondo quanto affermato dalla Cassazione Civile, in un'importante sentenza (n. 2736/2013), citata a più riprese anche dalla Consob.
La qualificazione di un bene come strumento finanziario è subordinata all'accertamento che l'atteso incremento di valore e il relativo rischio costituiscano un elemento intrinseco dell'operazione stessa.
Nel delineato contesto la natura di prodotto finanziario delle cripto-valute può essere esclusa qualora la finalità di godimento o di disposizione del bene sia prevalente rispetto a quella finanziaria.
Nell'ambito di tale solco interpretativo si collocano talune recenti pronunce della Cassazione Civile ( cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 26807/2020 e Cass. Civ.
n. 44337/2021), che, in materia di bit-coin, annettono rilevanza alle modalità di diffusione delle offerte al pubblico.
La Suprema Corte, nelle citate pronunce, condiziona la sussunzione delle cripto-valute nella disciplina degli intermediari finanziari all'esistenza di una proposta d'investimento escludendone l'applicazione qualora la moneta virtuale sia utilizzata soltanto quale mezzo di scambio.
L'Organo di Nomofilachia, quindi, ha professato il principio secondo cui il bit-coin può essere qualificato come prodotto finanziario solo se l'operazione negoziale complessiva assuma la funzione, ovvero la causa concreta, di uno strumento o di un prodotto finanziario.
Sulla scorta di tali insegnamenti, anche in ossequio all'elaborazione giurisprudenziale consolidatasi in tema di causa concreto del contratto,
è da ritenere superato qualsiasi automatismo tra cripto-valute e strumenti finanziari.
La qualificazione di un bene come prodotto finanziario, infatti, è subordinata all'accertamento del fatto che l'aspettativa dell'investitore di conseguire un determinato risultato ( incremento di valore) e il correlativo rischio costituiscano elementi intrinseci dell'operazione stessa.
Circostanza, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie, considerato che
[...]
si è limitata ad offrire un servizio di custodia di cripto-valute CP_1
( i bit-coin), prive delle connotazioni di “valori mobiliari” di cui alla Direttiva MIFID II.
In forza dei superiori rilievi la disciplina invocata dal ricorrente non può applicarsi essendo l'attività svolta da soggetta alla disciplina prevista dal Controparte_1
Regolamento Micar e, in ogni caso, pur non invocando tale disciplina, essendo priva della causa tipica rappresentata dall'attribuzione di valori mobiliari.
In particolare non condivisibile risulta l'eccezione di nullità del contratto per violazione della disposizione di cui all'art. 23 del TUF, evidentemente non applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.
Nel caso di specie è stato stipulato un contratto elettronico “point and click”, mediante la compilazione di un format presente sul sito, al momento della registrazione dell'utente.
Le principali caratteristiche che connotano tale tipologia di contratti sono da ravvisarsi nel fatto che le parti sono distanti tra loro, essendo in contatto per via telematica;
pertanto l'utente non ha margine di contrattazione, dovendosi limitare ad aderire o meno alle condizioni generali prestabilite dalla controparte negoziale. Usualmente, ai fini della sottoscrizione di tale tipologia di contratti, è sufficiente cliccare sul pulsante presente sul sito o sull'applicazione di interesse.
Peraltro la conclusione del contratto è necessariamente preceduta dalla selezione, accompagnata da un segno di spunta, delle condizioni proposte dalla controparte del rapporto contrattuale, titolare della piattaforma online.
Le condizioni generali si intendono definitivamente accettate mediante l'apposizione di un click finale.
Tanto prospettato appare ragionevole ritenere che, ai fini della registrazione sul sito
Crypto.com, il ricorrente abbia preso visione ed accettato le condizioni contrattuali proposte dal soggetto titolare della piattaforma online.
Inoltre, ai fini della sottoscrizione di un contratto elettronico, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che sia necessaria l'apposizione di una firma digitale pesante o avanzata ( creata mediante una procedura informatica che garantisca la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione), ritenendosi, al contrario, sufficiente, ai fini della soddisfazione del requisito della forma scritta ad substantiam, la firma elettronica leggera, intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.
Ne consegue che l'eccezione di nullità del contratto risulta destituita di fondamento vertendosi in ambito di contratto “point and click” valido ed efficace.
In particolare il ricorrente ha accettato le condizioni generali aventi ad oggetto l'esclusione di qualsivoglia responsabilità della società resistente per perdite e/o trasferimenti di denaro, e/o per l'utilizzo del sistema di autenticazione dell'utente da parte di soggetti terzi.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, è incontestato e provato documentalmente che il ricorrente abbia effettuato ogni operazione finalizzata a consentire la sua identificazione, al momento della registrazione sulla piattaforma, fornendo tutte le informazioni richieste dal sistema di autenticazione.
Le operazioni di bonifico e il trasferimento delle somme sui wallets esterni sono state effettuate autonomamente dal Sig. dando seguito alle sollecitazioni e Pt_1
indicazioni di terzi sconosciuti, non legati da alcun rapporto con la società resistente.
Ne deriva che non è ascrivibile a alcuna responsabilità Controparte_1
per non aver adottato sistemi di sicurezza e di controllo, per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma di scambio.
Non è stata fornita prova in atti della circostanza che la società resistente abbia compiuto attività di sollecitazione o proposte di investimento in cripto-valute, ai danni del ricorrente.
Deve, per l'effetto, escludersi in radice che possa essere ascritto alla società resistente il pregiudizio patrimoniale patito dal sig. non ravvisandosi profili di Pt_1
negligenza nell'adempimento delle obbligazioni poste in capo a , Controparte_1
né la sussistenza di un nesso causale tra l'operato della predetta società ed il danno lamentato dall'utente.
Appare di chiara percezione il rilievo che il Sig. avrebbe dovuto evocare Pt_1
in giudizio i soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale con la società resistente, su impulso dei quali ha posto in essere i trasferimenti di denaro. Da ultimo inammissibile risulta la domanda di ripetizione di indebito per difetto di residualità essendo stata respinta quella di natura causale.
A tutto voler concedere la stessa dovrebbe essere respinta atteso che CP_1
non è la fruitrice delle somme di cui il Sig. retende la restituzione, che
[...] Pt_1
sono confluite su un conto virtuale riconducibile all'utente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge le domande del ricorrente;
condanna il Sig. alla refusione in favore della società resistente Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario, spese generali 15 %, IVA, CPA, come per legge.
Roma, 12.07.2025
Il Giudice
Dott. MA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. MA MA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°23358 per l'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17
Giugno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bertaggia, C.F._1
(CF: , del Foro di Ferrara, giusta procura su foglio separato, CodiceFiscale_2
da intendersi posta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, Via Aldighieri 10, tel. 0532.240071, fax: 0532.1911423,
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
Con
, con sede legale a Malta, Level 7, Spinola Park, e con Controparte_1 CP_2 Controparte_4
sede secondaria a Parma, Stradello Marche, n. 6, CF e P.IVA: , in persona della preposta alla P.IVA_1
sede secondaria e legale rappresentante (CF: , nata a Parte_2 C.F._3
AM (Bulgaria) il 6 Giugno 1981, rappresentata e difesa, anche in via tra di loro disgiunta, dagli Avvocati
CO IC (CF: ; PEC: e DA MA C.F._4 Email_2 (CF: , PEC: del Foro di Milano ed elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliata presso il loro Studio, sito a Milano, in Via Tommaso Grossi n. 2, giusta procura alle liti acclusa alla comparsa di costituzione, mediante inserimento nella medesima busta telematica.
RESISTENTE
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie( Contr. atipici).
Codice: 143131.
Oggetto: Intermediazione finanziaria(S.I.M.)- Contratti di borsa.
Rito: Rito Semplificato di Cognizione Cartabia.
All'udienza del 17 Giugno 2025 comparivano l'Avv. Deborah Wahl, in sostituzione dell'Avv. Daniele Bertaggia, per il Sig. e, per Parte_1 Controparte_1
l'Avv. DA MA;
quest'ultima precisava di aver depositato la sentenza n. 697/2025, emessa in esito al procedimento recante NRG: 675/2022, con modalità cartacea, facendo presente che era già stata depositata con modalità digitali.
L'Avv. Wahl si opponeva al predetto deposito.
I procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle note rispettivamente redatte.
Il Giudice autorizzava il deposito della sentenza n. 697/2025, salvo valutarne la rilevanza e tratteneva la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il Sig. giva nei confronti della società , esponendo che: Parte_1 Controparte_1
- esso ricorrente, tra il 27.09.2023 ed il 30.10.2023, aveva corrisposto in favore della società resistente, operante con il marchio Crypto.com, n. 7 bonifici bancari, per l'importo complessivo di € 27.770,00.; - all'origine della vicenda esso istante, mentre stava seguendo su internet un servizio CP_ di , su investimenti in cripto-valute, nei primi giorni del mese di Agosto 2023, aveva visto comparire un link della società Safe Asset Xyz, che proponeva l'iscrizione alla sua piattaforma digitale di trading on line;
- esso esponente, incuriosito, aveva cliccato sull'icona, per verificare la sponsorizzazione, che prometteva allettanti guadagni;
- esso ricorrente, dopo qualche giorno, era stato contattato da un operatore della predetta società, che gli aveva spiegato il funzionamento della piattaforma Safe Asset, specificando che le somme ivi depositate erano a sua disposizione e che avrebbe potuto disinvestirle in qualsiasi momento;
- Il meccanismo consisteva nell'effettuare il bonifico sul conto corrente di Crypto.com e nel trasferimento del relativo importo in un wallet, che avrebbe dovuto essere il conto d'investimento di esso istante sulla piattaforma Safe Asset;
- esso esponente, completata l'iscrizione alla piattaforma Safe Asset, mediante invio del proprio documento d'identità, aveva cominciato a corrispondere, tramite bonifico bancario, le somme che di volta in volta gli venivano richieste, in occasione di eventi sponsorizzati dalla consulente di Safe
Asset, Sig.ra ; Persona_1
- in particolare esso ricorrente, dopo un primo bonifico, pari ad € 250,00, effettuato in data 07.08.2023, aveva eseguito altri 4 bonifici, per un importo complessivo di € 18.550,00;
- le somme investite erano visibili sulla piattaforma Safe Asset ed avevano fruttato quanto promesso dalla consulente, ovvero un ricavo pari al 98 % della somma investita;
- quindi, esso istante aveva comunicato alla consulente di voler procedere al prelievo delle somme risultanti dalla piattaforma Safe Asset, per trasferirle su Crypto.com, rimessa che, apparentemente, era stata effettuata in data 24.10.2023;
- esso esponente, ricevuta, quindi, una telefonata da un funzionario della block-chain,
Sig. , era stato informato della circostanza che il trasferimento risultava bloccato, a causa Persona_2 del superamento dei limiti annuali ( ossia oltre i 1000 euro/anno)
e del fatto che, per ottenere lo svincolo delle somme, era necessario corrispondere una cauzione pari ad € 3.300,00, che, pertanto, esso ricorrente aveva versato a favore di .com.; CP_6
- tuttavia il denaro risultava ancora bloccato, data l'insufficienza della cauzione versata;
per l'effetto, a seguito di ulteriore contatto telefonico, esso istante aveva provveduto ad un ulteriore versamento di € 3.400,00, sempre a favore di Crypto.com; - esso esponente era stato nuovamente contattato telefonicamente da un altro operatore della presunta block-chain, il quale gli aveva spiegato che, avendo il suo conto generato ulteriori profitti, per ricevere l'intera somma maturata, era necessario pagare altra cauzione dell'importo di € 2.520,00, somma del pari corrisposta;
- tuttavia esso ricorrente, insospettito dalle continue richieste di denaro, aveva preso contatto tramite il box mail di Crypto.com e Block-chain, per verificare se gli importi corrisposti sino a quel momento fossero stati effettivamente trasferiti da Safe Asset a .com.; CP_6
- gli era stato risposto da altra operatrice che, per conseguire lo svincolo dalla piattaforma Safe Asset a
Crypto.com, era necessario versare ulteriori somme, a titolo di assicurazione e di cauzione;
- era seguita diffida del legale di esso istante, tesa ad ottenere la restituzione delle somme versate, rimasta inevasa e successiva denuncia-querela per il reato di truffa;
- la richiesta di restituzione degli importi versati era legittima in quanto esso esponente non si era registrato personalmente, non aveva aperto alcun account, né compilato i moduli proposti, ma soltanto eseguito ciò che gli era stato indicato dalla Sig.ra e dagli altri Persona_1
operatori della falsa block-chain;
- non si era perfezionato alcun rapporto giuridico fra esso esponente e la società resistente, la qual ultima aveva illegittimamente incassato senza titolo le somme bonificate senza fornire alcuna spiegazione su quale sito le stesse sarebbero state veicolate ed in favore di quale persona fisica/giuridica;
.- ad argomentare di esso ricorrente la società resistente non aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di settore antiriciclaggio, contenuti nel D. Lgs n. 231 del 2007 ( articoli
18,19, disciplinanti, rispettivamente, le verifiche da effettuarsi, prima dell'insaturazione del rapporto continuativo con il cliente e le modalità con cui tali verifiche devono essere effettuate), nonché a quelli in materia di intermediazione finanziaria;
- in ordine al primo profilo la responsabilità della società resistente derivava dal non avere identificato esso istante e nell'aver consentito l'apertura di un account da parte di terzi, a proprio nome, utilizzando illegittimamente l'identità dello stesso, il quale si sarebbe esclusivamente limitato ad effettuare i depositi tramite bonifico bancario;
- segnatamente la società resistente aveva identificato esso esponente con documenti d'identità, forniti in precedenza alla consulente Sig.ra la quale aveva aperto Persona_1
un account e compilato tutti i moduli proposti a proprio nome, senza rilevare alcuna segnalazione;
- vi erano state, pertanto, evidenti fallosità nel sistema di protezione adottato da;
Controparte_1 - in ordine al secondo profilo, ovvero alla violazione degli obblighi in materia di intermediazione finanziaria, la società resistente aveva disatteso quelli di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (ex art. 17 del D. Lgs 231/2007) e di segnalazione di operazioni sospette ex art. 35-41 del d. lgs 231/2007, nonché la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, soggetta al disposto degli art. 30 e ss. Del TUF ed il codice del consumo;
- inoltre, la società resistente aveva consumato il reato di abusivismo finanziario, disciplinato dall'art. 166 del TUF (D. Lgs n. 58/98), avendo svolto, nei confronti del pubblico, attività finanziaria, in mancanza di apposita autorizzazione;
- erano state disattese anche le disposizioni di cui agli articoli: 21 del D. Lgs n. 58/1998,
l'art. 36 della Delibera Consob n. 20307 del 15 Febbraio 2018 e gli articoli 40, 41 e 42 del Regolamento, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58, che imponevano agli intermediari di valutare preventivamente l'adeguatezza e l'appropriatezza dei prodotti offerti alla clientela;
Da ultimo la società resistente aveva violato la disposizione di cui all'art. 23 del TUF, secondo la quale i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e, ove previsto, quelli accessori, avrebbero dovuto essere redatti per iscritto, in conformità
a quanto previsto dagli atti delegati dalla direttiva 2014/65/UE;
- ne conseguiva la nullità delle operazioni di bonifico effettuate in favore della società resistente, con conseguente diritto di agire ai sensi dell'art. 2033 c.c., per ottenere la ripetizione dell'indebito oggettivo, in mancanza di una valida causa adquirendi.
Tanto premesso, il Sig. assegnava le seguenti conclusioni: Pt_1
” voglia l'On. le Tribunale: In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ai propri oneri di adeguata verifica della clientela, come più sopra evidenziati, omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente: condannare la società , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione della somma di € 27.770,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun addebito della somma sino al saldo effettivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. ha effettuato le operazioni di bonifico come sopra evidenziate, senza l'esistenza Parte_1
di una causa reale e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tali operazioni di bonifico, eseguite da quest'ultima, a favore della società , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto, in violazione dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituenti, per l'effetto, un indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e conseguentemente condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione della somma di € 27.770,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun addebito della somma, a favore del Sig. per i motivi suesposti. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. forf. 15 %, IVA e CAP come per legge.”
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva la , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti domande:
“voglia L'Ill. mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: 1 dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. per difetto di legittimazione Pt_1
passiva di rispetto alla domanda svolta Controparte_7
dal Sig. el presente giudizio e, per l'effetto, 2 rigettare e/o dichiarare inammissibili tutte le domande Pt_1
svolte dal Sig. In via principale: 3 rigettare tutte le domande svolte dal Sig. in quanto infondate Pt_1 Pt_1
in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via subordinata: 4 nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a , escludere in assoluto la debenza degli CP_1
importi pretesi da parte ricorrente, in applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, ridurre proporzionalmente il danno lamentato, in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente. In ogni caso: 5 con ogni più ampia riserva, anche istruttoria;
6 con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge”.
A sostegno delle suesposte conclusioni essa resistente precisava di essere completamente estranea ai fatti in quanto i versamenti in contestazione risultavano il frutto di condotte autonome del ricorrente, quand'anche compiute sotto l'influenza di soggetti terzi, peraltro ignoti alla società e con i quali la stessa non aveva rapporti. Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, infatti, questi si sarebbe personalmente iscritto all'App Crypto.com, circostanza comprovata per tabulas.
In particolare, secondo la ricostruzione fattuale della vicenda, operata da essa resistente, in data 20
Settembre 2023, il Sig. aveva scaricato sul proprio dispositivo mobile l'Applicazione Crypto.com, Pt_1
servizio fornito da , registrando il proprio account. L'operatività di tale account era assicurata, CP_1
evidentemente, soltanto a colui che fosse in possesso delle credenziali di accesso all'account medesimo,
(ovvero l'indirizzo email fornito alla registrazione e la password di accesso selezionata dall'utente).
L'apertura di un account sull'App Crypto.com, infatti, prevedeva l'osservanza di un rigido protocollo, chiamato Know Your Costumer ( “KYC”) e richiedeva che l'utente fornisse una serie di informazioni quali, inter alia,: 1) l'indirizzo e.mail 2) il numero di telefono 3) le generalità, come risultanti dai documenti identificativi;
4) la fotografia di un documento d'identità.
Crypto.com controllava, quindi, la riferibilità delle informazioni ricevute, inoltrando codici di verifica sia all'e.mail fornita, sia al cellulare.
Il processo di identificazione richiedeva, altresì, che fossero fornite le fotografie, scattate sul momento, del documento d'identità ed un selfie (una foto scattata a se' stesso) dell'utente.
Le fotografie dovevano essere scattate direttamente tramite l'App Crypto.com, attraverso la fotocamera in dotazione al telefono.
Il Sig. aveva fornito tutte le informazioni richieste dal protocollo “KYC”, come si Pt_1
evinceva dalla documentazione versata in atti (Allegati 6 e 7 alla comparsa di costituzione e risposta), relativa ai dati registrati da Crypto.com, in data 20 settembre
2023.
Segnatamente il ricorrente: aveva accettato le T@C; aveva fornito il proprio nome e cognome;
aveva fornito la propria email personale: ; Email_4
aveva inserito il proprio numero di telefono cellulare;
aveva scansionato la propria patente fronte retro;
aveva scattato a se' stesso una foto “selfie”.
Il completamento dell'iscrizione dell'utente avveniva soltanto quando il caricamento del selfie dal cellulare su cui era installata la app. Crypto.com fosse andato a buon fine e le verifiche di conformità del volto, rispetto alla foto del documento d'identità, avessero dato esito propizio.
Pertanto l'account risultava essere stato aperto personalmente dal sig. ed allo Pt_1
stesso riconducibile, essendo impossibile l'apertura dell'account da parte di soggetti terzi.
Inoltre l'esponente, registratosi sull'App Crypto.com, aveva accettato contestualmente i termini e le condizioni generali di utilizzo della piattaforma (T@C), nella versione approvata al momento dell'iscrizione e vigenti dal 6 settembre 2023, con conseguente perfezionamento di un contratto vincolante tra le parti.
Secondo le clausole di quest'ultimo accordo era esclusa qualsiasi forma di responsabilità di essa resistente per perdita di Asset digitali, risultante da furto, perdita o maneggiamento improprio di chiavi private di asset digitali;
l'utente riconosceva di essere l'unico proprietario e beneficiario finale del proprio account e di non agire per conto di o in rappresentanza di alcuna persona fisica, giuridica o entità legale;
riconosceva altresì di essere l'unico responsabile per la sicurezza del proprio dispositivo e per il mantenimento di un'adeguata sicurezza e controllo dei propri dettagli di accesso e di autenticazione, nonché per qualsiasi accesso e utilizzo dell'app Crypto.com e dei servizi attraverso il proprio dispositivo abilitato;
era esclusa qualsiasi responsabilità di essa resistente per perdite o danni derivanti da tale utilizzo;
l'utente accettava la piena responsabilità per la sicurezza e l'autenticità di tutte le istruzioni inviate tramite l'App Crypto.com; essa resistente aveva dichiarato di non fornire alcun servizio di consulenza sugli investimenti, consulenza finanziaria o fiscale.
Il contratto de quo era stato sottoscritto il 20 settembre 2023, ossia un mese e mezzo dopo il primo contatto che il ricorrente aveva avuto con il funzionario,
Sig. il quale lo avrebbe convinto ad effettuare un primo versamento di € 250,00, a favore di Safe Asset e ad operare un bonifico sull'IBAN
MT71CFTE28004000000000002096115, gestito da “Openpay Financial Services
Malta”, nonché a spostare i soldi sul sito Crypto.com, su un wallet indicatogli dallo stesso Sig. (“Primo Wallet estraneo”).
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, tuttavia, l'IBAN summenzionato non era di proprietà di , soggetto peraltro terzo e indipendente da CP_8 CP_1
essendo l'istituto finanziario presso cui era acceso il rapporto CP_8
di conto corrente, identificato dall'IBAN virtuale citato.
Quest'ultimo, fornito da soggetti terzi, quale, appunto, , era l'IBAN che CP_8
consentiva all'utente di ricaricare dal proprio conto corrente personale il Wallet Fiat, ossia quel Wallet, su cui perveniva la liquidità dell'utente e che avrebbe potuto essere utilizzata dallo stesso sull'App Crypto.com.
L'App Crypto.com, infatti, si appoggiava necessariamente su un conto intestato all'utente, il quale poteva autonomamente gestire la propria liquidità, caricare e prelevare cripto-valute da Crypto.com e trasferire cripto-valute a terzi.
Considerato, dunque, che il sig. aveva dichiarato di avere personalmente Pt_1
effettuato i bonifici sul conto e che nella denuncia, versata in atti, aveva CP_8
ammesso di aver personalmente effettuato i trasferimenti di cripto-valute da questo conto sui wallets indicati dai finti funzionari di Safe Asset, non vi erano dubbi in ordine al fatto che il conto fosse allo stesso riferibile. CP_8
Pertanto essa resistente non era la reale beneficiaria del conto , essendo CP_8
questo intestato direttamente al Sig. Pt_1
Peraltro lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver personalmente trasferito a terzi estranei la propria cripto-valuta, depositata sul proprio wallet, inviandola su un wallet indicatogli dal Sig. ( il cui identificativo era:
ossia sul primo “Wallet CodiceFiscale_6
estraneo”).
Contrariamente a quanto affermato dall'istante nella denuncia/querela, depositata in atti, lo stesso aveva la piena disponibilità sia della gestione dell'App Crypto.com, sia del conto corrente su cui bonificava gli importi in Euro, da convertire in cripto-valute.
Il sig. in effetti, non si era reso conto di aver direttamente caricato (trasferendo Pt_1
gli importi sul conto ) e di aver poi svuotato il proprio wallet, trasferendo CP_8
tutta la cripto-valuta sui wallets indicatigli da terzi finti consulenti
( tra i quali il Sig. . Per_2
Tale circostanza risultava comprovata dall'esame del report dello storico delle operazioni svolte sull'App Crypto.com dall'esponente: in sostanza quando il Sig. aveva ritenuto di spostare le proprie cripto-valute sulla piattaforma Safe Pt_1
Asset, in realtà stava semplicemente trasferendo (in modo irreversibile) sui wallets dei suoi truffatori la propria liquidità.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale della vicenda, la domanda del ricorrente era infondata per i seguenti motivi di diritto:
1) difettava la legittimazione di essa resistente in quanto le operazioni che avevano interessato la controparte erano consistite in transazioni compiute dal Sig. il quale aveva disposto il trasferimento delle proprie cripto-valute Pt_1
verso uno o più wallets esterni, seguendo le indicazioni di terzi sconosciuti, con i quali essa resistente non aveva alcun rapporto.
Segnatamente la sottrazione di denaro commessa a danno dell'istante era avvenuta per negligenza, colpa e imperizia del medesimo, il quale aveva consentito a terzi, sedicenti funzionari di Safe Asset, di privarlo di tutti i valori che lo stesso aveva trasferito dal proprio conto corrente, presso l'istituto di credito ED CO, destinandoli sull'IBAN allo stesso riferibile, presso l'altro istituto: . CP_8
L'estraneità di essa resistente alla vicenda per cui era causa risultava, inoltre, confermata dall'assenza di qualsiasi prova idonea a dimostrare il proprio ruolo attivo e il nesso causale tra gli eventi dedotti dal ricorrente ed i danni subiti.
In particolare il difetto di legittimazione passiva sussisteva sia con riferimento alla domanda azionata dal ricorrente in via principale, sia con riguardo a quella svolta, in via subordinata, ex art. 2033 c.c.
Non era infatti configurabile alcun obbligo risarcitorio in capo ad essa resistente nell'ipotesi di ritenuta violazione delle norme richiamate dal ricorrente, in quanto preposte alla tutela di interessi di rango pubblicistico.
Inoltre essa resistente non era la fruitrice delle somme di cui controparte chiedeva la restituzione, in quanto i wallets sui quali il sig. veva spostato la Pt_1
propria liquidità erano unicamente nella disponibilità di terzi estranei, non collegati ad essa resistente
. 2) Le contestazioni svolte dall'esponente in ordine alla ritenuta violazione degli obblighi contenuti nel D. Lgs 231/2007, in materia di antiriciclaggio, erano infondate e, in ogni caso, irrilevanti, ai fini del presente giudizio.
In particolare essa resistente aveva osservato gli obblighi di verifica della clientela, previsti dagli articoli 19 e 26 del Decreto Antiriciclaggio.
Ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter dell'art. 19, infatti, i soggetti “obbligati”, come descritti dallo stesso art. 3 del decreto, assolvevano agli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche senza la presenza fisica del cliente, qualora quest'ultimo avesse disposto un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione.
L'articolo 26 citato, inoltre, prevedeva che gli oneri di compiuta verifica della clientela potessero essere assolti anche sulla base di verifiche condotte da terzi, altrettanto soggetti agli obblighi di verifica, ossia gli istituti bancari, che avevano già svolto le verifiche relative all'identità del cliente.
Considerato, dunque, che l'identità del Sig. era stata correttamente Pt_1
verificata dagli istituti coinvolti (ED CO e ), sui quali poggiava CP_8 l'operatività dell'App Crypto Com, quali terzi tenuti alla verifica dell'identità del Sig. essa resistente risultava aver osservato gli obblighi imposti Pt_1
dalla disciplina in materia di antiriciclaggio.
Quand'anche si fosse ritenuto il contrario il ricorrente non avrebbe potuto chiedere la restituzione delle somme investite in quanto la ratio sottesa al D. Antiriciclaggio era da ravvisarsi nella “prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, ovvero in finalità pubblicistiche, che trascendevano il rapporto contrattuale intercorso.
Né controparte aveva dato prova dell'asserita violazione delle disposizioni di cui agli articoli 35-41 del D. Antiriciclaggio, ovvero degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e/o rappresentato i motivi per i quali essa resistente avrebbe dovuto sospettare il compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3)Essa resistente non era un intermediario finanziario ai sensi delle definizioni del TUF, né prestava servizi finanziari alla clientela (circostanza, peraltro, chiaramente prevista dall'art. 3, comma 5 delle Condizioni generali del contratto), con la conseguenza che il richiamo effettuato dal Sig. Pt_1
alle disposizioni del TUF risultava infondato.
Essa resistente, infatti, tramite l'App Crypto.com, forniva agli utenti servizi di valuta digitale (“Servizi di valuta digitale”), quali: portafogli digitali di valuta digitale, che consentivano di conservare e di gestire i saldi di alcune valute digitali supportate;
servizio di scambio delle valute digitali, che permettevano l'acquisto e la vendita delle valute digitali sulla piattaforma Crypto.com.
Contrariamente a quanto ex adverso dedotto essa resistente non reclamizzava alcuna offerta di prodotti finanziari, limitandosi ad informare i clienti di gestire una piattaforma, che consentiva di effettuare l'acquisto e la vendita di cripto-valute.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 del D. Antiriciclaggio, essa resistente, tramite l'App Crypto.com, operava unicamente quale “prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale” (art. 2, lett.f)) e “prestatore di servizi al portafoglio digitale”, due tipologie di attività che lo stesso legislatore, nel medesimo decreto, esplicitamente escludeva che potessero essere riconducibili agli “intermediari bancari o finanziari” (art. 3 D. Antiriciclaggio), ritenendo che fossero riservate ad “operatori non finanziari” ( ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. Antiriciclaggio).
Del resto, lo stesso art. 1 del D. Lgs n. 58/1998 (TUF) non includeva le attività esercitate da essa resistente tra i servizi finanziari.
Segnatamente i servizi forniti, aventi ad oggetto la valuta virtuale, non risultavano compresi nella sezione C), dell'Allegato 1) del TUF, relativa all'identificazione degli strumenti finanziari, né menzionati tra quelli oggetto della disciplina del decreto, nella Sezione b) del predetto Allegato 1).
Essa resistente risultava, invece, iscritta presso la sezione speciale del registro cambiavalute, previsto dall'art. 17 bis, comma 1, d. lgs 141/2010, istituita dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori EDizi (OAM), divenuto operativo il 16 Maggio 2022.
Essa resistente non era sottoposta ad alcuna specifica regolamentazione e vigilanza, come si evinceva dalla dichiarazione dell'ESMA, Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 17 Marzo 2022, con la quale l'Autorità aveva avvisato i consumatori della mancanza di ricorsi o protezione, considerato che i cripto-asset e i prodotti e servizi correlati non rientravano nella tutela delle protezioni già esistenti, ai sensi delle attuali norme sui servizi finanziari dell'Unione Europea.
Analoghe dichiarazioni erano state rilasciate da altre Autorità, come EBA e
Consob, relativamente ai rischi delle criptovalute, dovuti alla mancanza di disposizioni specifiche a tutela dei consumatori e dei mercati finanziari.
4) Da ultimo, l'interpretazione del contratto era sottoposta alla Legge di Malta, ai sensi dell'art. 26 delle T@C (Condizioni Genarli di contratto).
Successivamente alla costituzione delle parti, all'udienza del 19 Novembre
2024, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 undecies, comma IV cpc.
Le parti provvedevano al deposito della prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c, comma IV, nel rispetto del termine del 29 Gennaio 2025.
Entro la scadenza del secondo termine assegnato, la parte resistente evidenziava che controparte non aveva replicato alcunchè, in merito alla sua personale iscrizione sull'App Crypto.com e sulla personale esecuzione dei bonifici, nonché in ordine al trasferimento di cripto-valute sui wallets estranei, circostanza rilevante anche agli effetti di cui all'art. 115 cpc.
Inoltre la suddetta società attestava di essere un “prestatore di servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti”
(ex art. 3, comma 1, n. 17 del Regolamento ), iscritto presso il registro degli CP_9
operatori di Crypto – asset Service Provider (CASP), tenuto dall' a far data CP_10
dal 27 Gennaio 2025.
Alla successiva udienza dell'11 Marzo 2025, il Giudice, sentite le parti, assegnava i termini per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
Quindi, in esito all'udienza del 17 Giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte dal Sig. per difetto di legittimazione di . Pt_1 Controparte_1
Giova in proposito evidenziare che la legitimatio ad causam consiste nella titolarità di promuovere o di essere destinatario di un giudizio a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, il cui accertamento, attenendo al profilo di merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere allegativo e probatorio dei contendenti.
In relazione alla fattispecie in esame deve ritenersi sussistente la legittimazione di , Controparte_1
la quale, secondo la ricostruzione fattuale della vicenda operata dal ricorrente, non avrebbe adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ed a quelli posti a carico degli intermediari finanziari, avendo omesso di attivare idonei strumenti di controllo e di sicurezza, in relazione alle operazioni effettuate dal Sig. sulla piattaforma Crypto.com. Pt_1
L'accertamento di siffatti inadempimenti, infatti, afferisce al merito della controversia ed è, in quanto tale, demandato al giudice del merito.
La domanda del ricorrente, tuttavia, non appare meritevole di accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate: 1) destituita di fondamento risulta la domanda principale, volta alla declaratoria dell'inadempimento di ai propri obblighi di adeguata verifica della Controparte_1
clientela, per violazione della normativa sull'antiriciclaggio, per aver dato corso ad
“operazioni sospette”.
Al riguardo appare dirimente il rilievo per cui, dall'esame della documentazione prodotta, emerge chiaramente che la società resistente ha potuto verificare l'identità dell'utente, in conformità con quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio, all'art. 19, comma 1, n. 4 bis d. lgs 231/2007.
Quest'ultima disposizione, infatti, considera la provenienza di un bonifico dal conto di colui che chiede la registrazione come una misura idonea al riconoscimento del cliente, ai fini dell'antiriciclaggio.
Nel caso de quo l'identità del Sig. stata confermata mediante il bonifico che il Pt_1
ricorrente ha fatto dal proprio conto corrente, presso l'Istituto bancario ED CO verso il Virtual IBAN, presso l'Istituto , assegnato all'utente CP_8
in fase di apertura dell'account.
L'identità del Sig. peraltro, è stata verificata anche per tutto il corso Pt_1
del rapporto contrattuale in quanto tutti i bonifici effettuati dallo stesso sono risultati riconducibili al conto corrente di ED CO, intestato al ricorrente.
Quanto alla registrazione dell'utente, documentalmente confutata (doc. 7, allegato alla memoria di costituzione di ) è risultata acclarata la tesi di Controparte_1
parte ricorrente, secondo cui il sig. non si sarebbe personalmente registrato Pt_1
sull'App Crypto.com.
Come confermato dai dati di registrazione dell'utente, acquisiti dalla resistente, il Sig. ha fornito: il proprio indirizzo email ( ), Pt_1 Email_4
corrispondente a quello documentato dallo stesso ricorrente;
il proprio numero di cellulare (3287534597); le proprie generalità, come risultanti dai documenti identificativi;
la foto di un documento d'identità, come la carta d'identità o la patente.
Il percorso KYC di verifica dell'identità dell'utente comporta, inoltre, l'acquisizione della foto autoscatto (“selfie”) dello stesso e la conferma dell'identità, tramite la ricezione di un bonifico da parte del medesimo, effettuato da un conto corrente aperto presso un istituto di credito, riferibile al soggetto richiedente la registrazione.
Circostanza, appunto, verificatasi nel caso di specie. Il Sig. ha effettuato l'accesso sull'App Crypto.com, superando i controlli Pt_1
di sicurezza, previsti per ogni singolo accesso, dovendo l'utente confermare la sua identità ad ogni accesso, inserendo o il codice di sicurezza OTP, inviato via mail o via sms sui propri recapiti, o mediante l'inserimento di una pass-key
(ovvero un protocollo di autenticazione sicuro, sì da consentire verifiche più rapide, basate su chiavi crittografiche).
Peraltro il Sig. in limine litis, ha confermato di aver personalmente effettuato una Pt_1
serie di bonifici, sul virtual IBAN, assegnato dall'App Crypto.com.
In particolare il report storico delle operazioni compiute dal ricorrente conferma la ricezione dei bonifici, da parte del medesimo, sul virtual IBAN allo stesso riferibile, su cui si appoggia l'App .com. CP_6
L' IBAN virtuale, ai sensi degli articoli 2.7 e 4.7 delle condizioni generali del contratto, è fornito da soggetti terzi, come, appunto, e consente CP_8
all'utente di creare una sorta di fondo (wallet), riferibile soltanto al medesimo e dove questi può far pervenire i propri bonifici e la propria liquidità.
Tale circostanza risulta confermata dall'informativa di Crypto.Com, secondo cui è lo stesso utente di Crypto.com a selezionare , quale operatore di appoggio per CP_8
l'applicazione .com. CP_6
Ulteriore circostanza dirimente, ai fini del presente giudizio, è la dichiarazione, resa dal ricorrente nella denuncia/querela versata in atti (doc. 12 avv.), secondo cui questi ha effettuato direttamente i trasferimenti di cripto-valuta sui wallets esterni, segnalati dai sedicenti funzionari di Safe Asset.
In particolare, nella denuncia/querela proposta il Sig. ha dichiarato: Pt_1
“Il sottoscritto effettuò tale operazione, versando € 3.300,00 sul conto , per CP_8
poi versarli seguendo le indicazioni del su un wallet Per_2
”. CodiceFiscale_7
L'evidenza della documentazione versata in atti comprova, quindi, che i bonifici e i trasferimenti di denaro su wallets esterni sono stati compiuti autonomamente e personalmente, ancorchè sotto l'influenza di soggetti terzi, estranei a Controparte_1
, dal ricorrente.
[...]
Pertanto non vi è alcuna prova in ordine al coinvolgimento della società resistente nelle transazioni oggetto di causa, né di situazioni anche potenzialmente sospette, in corrispondenza delle quali la stessa avrebbe dovuto effettuare segnalazioni, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Ne deriva l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo a , per i Controparte_1
danni subiti dal ricorrente, non potendo la società resistente fronteggiare comportamenti illeciti di terzi ignoti, i quali hanno operato in stretto collegamento con il Sig. e non essendovi stata alcuna sollecitazione o proposta, da parte delle Pt_1
società resistente di investimento in cripto-valute.
Al contrario ha posto in essere tutte le operazioni finalizzate alla Controparte_1
corretta identificazione dell'utente, secondo la procedura KYC, di modo che il ricorrente risulta aver personalmente ed autonomamente svolto le transazioni, in ragione delle quali ha invocato, in questa sede, la ripetizione delle somme investite nei confronti della società resistente.
Quest'ultima, invero, quale mero gestore della piattaforma di scambio di cripto- valute, non incorre in alcuna forma di responsabilità, in ordine alla segretezza delle credenziali di accesso alla App Crypto.com, come espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto, accettate dall'utente al momento della registrazione sulla piattaforma.
2) Vieppiù infondata è la domanda, svolta in via subordinata, di revocabilità delle operazioni di bonifico eseguite dal Sig. in quanto prive di titolo Pt_1
giustificativo e/o per mancanza di un contratto, in violazione dell'art. 23, comma 1, del
D. Lgs 24.02.1998 n. 58, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.
Al riguardo dirimente risulta il rilievo per cui, in base alla normativa vigente ed applicabile, ratione temporis, ai fatti di causa, Controparte_1
non è qualificabile come un intermediario finanziario e, conseguentemente, non è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 67 e ss del Codice del Consumo.
La società resistente, infatti, fornisce agli utenti servizi di valuta digitale, consistenti nella conservazione e nella gestione dei saldi di valute digitali supportate e nello scambio delle stesse, ovvero nel trasferimento delle valute sulla piattaforma
.com. CP_6
Come espressamente previsto nelle condizioni generali di contratto accettate dal Sig. le attività della società resistente non sono, in ogni caso, riconducibili Pt_1
ad una attività di consulenza, né, in particolare, alla consulenza finanziaria. Segnatamente, all'art. 3, comma 5 dei T@C (condizioni generali) accettate dal sig. è dichiarato che “Non forniamo consulenza sugli investimenti, Pt_1
consulenza fiscale, consulenza finanziaria o qualsiasi altra consulenza professionale….(omissis) I contenuti dell'App Crypto.com non dovrebbero essere utilizzati come base per prendere decisioni di investimento e non dovrebbero essere interpretati come un tentativo di commercializzare e promuovere qualsiasi tipo di
Asset Digitale”.
, quindi, non reclamizza alcuna offerta di prodotti finanziari, Controparte_1
limitandosi ad informare i clienti di gestire una piattaforma, che consente di effettuare l'acquisto e la vendita di cripto-valute.
Lo stesso Decreto Antiriciclaggio, richiamato da parte ricorrente, all'art. 3, comma 5, qualifica “i prestatori di servizi, relativi all'utilizzo di valuta virtuale” e i “prestatori di servizi al portafoglio digitale”, come “Operatori non finanziari”.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo il D. Lgs 58/1998 (TUF), all'allegato 1,
Sezione B, contenente l'elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari, non contempla i servizi forniti da;
né tali servizi sono ricompresi nella Controparte_1
Sezione C dello stesso allegato, relativa all'identificazione degli strumenti finanziari.
La conferma della circostanza per cui le attività svolte dalla società resistente non sono sussumibili nel novero di quelle sottoposte alle disposizioni del TUF è rappresentata, oltre che dalla disciplina vigente, anche dalle dichiarazioni rese dalle
Autorità preposte alla vigilanza dei mercati finanziari.
In particolare, con la Dichiarazione del 17 Marzo 2022, l' ha affermato CP_10
che i cripto-assets e i prodotti e servizi correlati non sono tutelati, ai sensi delle disposizioni vigenti, sui servizi finanziari dell'unione Europea.
La Consob ha chiarito che le piattaforme su cui si acquistano e si vendono valute digitali sono prive di una regolamentazione specifica, non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, ne' al rispetto di requisiti patrimoniali o di procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi od esposizioni al cyber-crime.
Il primo effettivo intervento normativo riguardante le piattaforme on-line è rappresentato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (“Decreto MEF”) del 17 Febbraio 2022, che ha previsto l'obbligo, per i prestatori di servizi di valuta digitale, di iscrizione al registro OAM, obbligo correttamente adempiuto da , come si evince dalla documentazione versata in atti. Controparte_1
La società resistente risulta, quindi, aver adempiuto gli obblighi gravanti sulla stessa, in base alla disciplina vigente all'epoca dei fatti in contestazione
(anno 2023).
Pur ove- in via denegata- si intendesse applicabile la legislazione successiva, che non potrebbe avere efficacia retroattiva, la società resistente non risulterebbe del pari essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale.
Ed invero, con l'entrata in vigore del Regolamento MICA, il legislatore dell'Unione
Europea ha regolato le cripto-attività, diverse da quelle sussumibili nell'ambito della Direttiva MIFID II.
In particolare, l'art. 2 del Regolamento MICA specifica che la pertinente disciplina si applica ai prestatori di servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione Europea, mentre non è riferibile alle cripto-attività rientranti nella definizione di “strumenti finanziari”, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lett. b), in quanto tali soggette alla diversa disciplina della Direttiva MIFID II e, a livello nazionale, del D. Lgs 58/1998.
, fornendo attività di prestazione di custodia e amministrazione di Controparte_1
cripto-attività per conto di clienti, prevista all'art. 3, n. 17 del Regolamento Mica, resta pertanto sottoposta alla disciplina secondaria prevista da tale fonte normativa e non anche a quella dettata, in materia di intermediazione finanziaria, dalla Direttiva MIFID II, dal TUF e dalle disposizioni del codice del consumo, invocate dal ricorrente.
La società resistente, infatti, risulta iscritta presso il Registro dell'ESMA degli operatori di cripto attività, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento Mica.
Proprio in ragione della duplice disciplina (Regolamento Mica o Direttiva Mifid II), cui sono soggette le cripto-attività, a seconda che le stesse presentino o meno i connotati dello strumento finanziario, L' è intervenuta con le linee guida CP_10
del 19 Marzo 2025, per individuare le condizioni e i criteri per la qualificazione delle cripto attività come strumenti finanziari. Secondo la richiamata Autorità, a tal fine, non dovrebbe essere considerato il formato tecnologico delle stesse.
Muovendo, quindi, dall'assunto della neutralità tecnologica delle cripto-valute,
l' ha affermato il principio per cui si possono classificare le cripto-attività come CP_10
valori mobiliari solo se conferiscono ai loro possessori diritti equivalenti a quelli attribuiti da azioni o obbligazioni, ovvero, se sono sussumibili nella definizione di “valore mobiliare”, prevista dalla direttiva II sui mercati degli strumenti finanziari
(MIFID II).
Sulla scorta di tali principi è evidente che la moneta digitale custodita da CP_1
, per conto del cliente, ossia il bit-coin, rappresenta un sistema di pagamento
[...]
non gestito in modo centralizzato, ma “peer to peer”, tale da consentire di effettuare transazioni online direttamente tra due parti, senza la necessità di un intermediario finanziario.
Corretta risulta, pertanto, la deduzione svolta dalla società resistente, secondo la quale i servizi offerti da Crypto.com sono privi delle caratteristiche del “valore mobiliare”, rilevante agli effetti della MIFID II, in quanto non conferiscono all'utente alcun diritto, parificabile a quelli derivanti da azioni o obbligazioni.
Del resto, la stessa Banca d'Italia ha confermato che i bit-coin rientrano nella categoria di cripto-attività oggetto del solo Regolamento MICA, in quanto attività
“other than”.
Alle medesime conclusioni è dato pervenire, ripercorrendo l'excursus giurisprudenziale venutosi a formare in subiecta materia.
Segnatamente, secondo un primo risalente orientamento ermeneutico, nell'ambito del quale si colloca la sentenza allegata dal ricorrente, la n. 44378/2022 della Cassazione Penale, vi sarebbe una sostanziale equiparazione tra le valute virtuali e gli strumenti di investimento finanziari, con la conseguenza che le prime sarebbero sottoposte alla disciplina del TUF, della direttiva MIFID II e del codice del Consumo.
Per tale via la citata pronuncia ha ritenuto consumato il reato di abusivismo finanziario laddove un soggetto “offra fuori sede, ovvero promuova o collochi, mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento” (ex art. 166, comma 1, lett. c del TUF.).
Tuttavia, pur tralasciando le questioni concernenti l'erronea sovrapposizione tra le categorie di strumenti e di prodotti finanziari, la citata pronuncia della Suprema
Corte in ambito penale si discosta sotto diversi aspetti dagli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza della Cassazione Civile e dalla Consob, in ordine alla nozione di prodotto finanziario.
Non è, infatti, l'elemento soggettivo dell'investitore (ovvero il motivo per il quale acquista) a determinare la qualifica di un bene in termini di prodotto finanziario, dovendosi, al contrario, accertare se l'operazione abbia in sé una causa di natura finanziaria, secondo quanto affermato dalla Cassazione Civile, in un'importante sentenza (n. 2736/2013), citata a più riprese anche dalla Consob.
La qualificazione di un bene come strumento finanziario è subordinata all'accertamento che l'atteso incremento di valore e il relativo rischio costituiscano un elemento intrinseco dell'operazione stessa.
Nel delineato contesto la natura di prodotto finanziario delle cripto-valute può essere esclusa qualora la finalità di godimento o di disposizione del bene sia prevalente rispetto a quella finanziaria.
Nell'ambito di tale solco interpretativo si collocano talune recenti pronunce della Cassazione Civile ( cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 26807/2020 e Cass. Civ.
n. 44337/2021), che, in materia di bit-coin, annettono rilevanza alle modalità di diffusione delle offerte al pubblico.
La Suprema Corte, nelle citate pronunce, condiziona la sussunzione delle cripto-valute nella disciplina degli intermediari finanziari all'esistenza di una proposta d'investimento escludendone l'applicazione qualora la moneta virtuale sia utilizzata soltanto quale mezzo di scambio.
L'Organo di Nomofilachia, quindi, ha professato il principio secondo cui il bit-coin può essere qualificato come prodotto finanziario solo se l'operazione negoziale complessiva assuma la funzione, ovvero la causa concreta, di uno strumento o di un prodotto finanziario.
Sulla scorta di tali insegnamenti, anche in ossequio all'elaborazione giurisprudenziale consolidatasi in tema di causa concreto del contratto,
è da ritenere superato qualsiasi automatismo tra cripto-valute e strumenti finanziari.
La qualificazione di un bene come prodotto finanziario, infatti, è subordinata all'accertamento del fatto che l'aspettativa dell'investitore di conseguire un determinato risultato ( incremento di valore) e il correlativo rischio costituiscano elementi intrinseci dell'operazione stessa.
Circostanza, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie, considerato che
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si è limitata ad offrire un servizio di custodia di cripto-valute CP_1
( i bit-coin), prive delle connotazioni di “valori mobiliari” di cui alla Direttiva MIFID II.
In forza dei superiori rilievi la disciplina invocata dal ricorrente non può applicarsi essendo l'attività svolta da soggetta alla disciplina prevista dal Controparte_1
Regolamento Micar e, in ogni caso, pur non invocando tale disciplina, essendo priva della causa tipica rappresentata dall'attribuzione di valori mobiliari.
In particolare non condivisibile risulta l'eccezione di nullità del contratto per violazione della disposizione di cui all'art. 23 del TUF, evidentemente non applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.
Nel caso di specie è stato stipulato un contratto elettronico “point and click”, mediante la compilazione di un format presente sul sito, al momento della registrazione dell'utente.
Le principali caratteristiche che connotano tale tipologia di contratti sono da ravvisarsi nel fatto che le parti sono distanti tra loro, essendo in contatto per via telematica;
pertanto l'utente non ha margine di contrattazione, dovendosi limitare ad aderire o meno alle condizioni generali prestabilite dalla controparte negoziale. Usualmente, ai fini della sottoscrizione di tale tipologia di contratti, è sufficiente cliccare sul pulsante presente sul sito o sull'applicazione di interesse.
Peraltro la conclusione del contratto è necessariamente preceduta dalla selezione, accompagnata da un segno di spunta, delle condizioni proposte dalla controparte del rapporto contrattuale, titolare della piattaforma online.
Le condizioni generali si intendono definitivamente accettate mediante l'apposizione di un click finale.
Tanto prospettato appare ragionevole ritenere che, ai fini della registrazione sul sito
Crypto.com, il ricorrente abbia preso visione ed accettato le condizioni contrattuali proposte dal soggetto titolare della piattaforma online.
Inoltre, ai fini della sottoscrizione di un contratto elettronico, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che sia necessaria l'apposizione di una firma digitale pesante o avanzata ( creata mediante una procedura informatica che garantisca la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione), ritenendosi, al contrario, sufficiente, ai fini della soddisfazione del requisito della forma scritta ad substantiam, la firma elettronica leggera, intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.
Ne consegue che l'eccezione di nullità del contratto risulta destituita di fondamento vertendosi in ambito di contratto “point and click” valido ed efficace.
In particolare il ricorrente ha accettato le condizioni generali aventi ad oggetto l'esclusione di qualsivoglia responsabilità della società resistente per perdite e/o trasferimenti di denaro, e/o per l'utilizzo del sistema di autenticazione dell'utente da parte di soggetti terzi.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, è incontestato e provato documentalmente che il ricorrente abbia effettuato ogni operazione finalizzata a consentire la sua identificazione, al momento della registrazione sulla piattaforma, fornendo tutte le informazioni richieste dal sistema di autenticazione.
Le operazioni di bonifico e il trasferimento delle somme sui wallets esterni sono state effettuate autonomamente dal Sig. dando seguito alle sollecitazioni e Pt_1
indicazioni di terzi sconosciuti, non legati da alcun rapporto con la società resistente.
Ne deriva che non è ascrivibile a alcuna responsabilità Controparte_1
per non aver adottato sistemi di sicurezza e di controllo, per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma di scambio.
Non è stata fornita prova in atti della circostanza che la società resistente abbia compiuto attività di sollecitazione o proposte di investimento in cripto-valute, ai danni del ricorrente.
Deve, per l'effetto, escludersi in radice che possa essere ascritto alla società resistente il pregiudizio patrimoniale patito dal sig. non ravvisandosi profili di Pt_1
negligenza nell'adempimento delle obbligazioni poste in capo a , Controparte_1
né la sussistenza di un nesso causale tra l'operato della predetta società ed il danno lamentato dall'utente.
Appare di chiara percezione il rilievo che il Sig. avrebbe dovuto evocare Pt_1
in giudizio i soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale con la società resistente, su impulso dei quali ha posto in essere i trasferimenti di denaro. Da ultimo inammissibile risulta la domanda di ripetizione di indebito per difetto di residualità essendo stata respinta quella di natura causale.
A tutto voler concedere la stessa dovrebbe essere respinta atteso che CP_1
non è la fruitrice delle somme di cui il Sig. retende la restituzione, che
[...] Pt_1
sono confluite su un conto virtuale riconducibile all'utente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge le domande del ricorrente;
condanna il Sig. alla refusione in favore della società resistente Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.254,00 oltre rimborso forfettario, spese generali 15 %, IVA, CPA, come per legge.
Roma, 12.07.2025
Il Giudice
Dott. MA MA