CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4240/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9058/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 28 e pubblicata il 26/07/2021
Atti impositivi:
- SPESE200 SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3615/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale di Roma la Sig. Nominativo_1 impugnava cartelle di pagamento e ruoli esattoriali di cui contestava l'omessa notifica;
la Commissione Tributaria con sentenza 9058/2021 accoglieva il ricorso per mancata notifica e condannava Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 2000,00 con distrazione in favore dell'Avv. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario.
La sentenza veniva gravata innanzi la Commissione Tributaria Regionale da entrambi le parti in causa.
Nelle more della definizione del giudizio il difensore antistatario notificava atto di diffida e messa in mora ed invito a provvedere alla liquidazione in suo favore della sentenza n.9058/2021 e, spirato il termine di
90 giorni infruttuosamente, depositava giudizio di ottemperanza .
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio che dopo aver verificato che Roma Capitale aveva nel frattempo corrisposto la somma liquidata in sentenza di primo grado, dichiarava la cessazione della materia del contendere e con riferimento al giudizio di ottemperanza compensava le spese.
Il ricorrente aveva espressamente proposto domanda relativa alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, ciononostante i giudici compensavano le spese.
Avverso tale sentenza ricorreva innanzi alla suprema Corte di Cassazione.
La Corte cassava l'ordinanza nella parte in cui venivano compensate le spese.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato .
Non sussistono in questo giudizio le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 15 Dlgs. 546 del 1992 che consentirebbero la compensazione delle spese pertanto va definito il compenso relativo al giudizio di ottemperanza della sentenza di primo grado 9058/2021 a quello relativo alla sentenza di secondo grado n.2132 , che va parzialmente modificata, esclusivamente per la statuizione sulle spese, e infine va definito il compenso per il giudizio di riassunzione.
I compensi sono riferiti al DM 10 marzo 2014 n. 55 con applicazione al 50% trattandosi di importo della controversia pari a € 2000,00 e il valore rientra nel range da €1100 a € 5200.
I compensi vanno liquidati in favore dell'avvocato antistatario Ricorrente_1 .
P.Q.M.
in sede di rinvio, accoglie l'istanza di riassunzione e liquida le spese in €. 1.250,00 per la fase di ottemperanza,€. 1.200,00 per fase di secondo grado e legittimità ed € 1.200 per la fase di riassunzione
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4240/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9058/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 28 e pubblicata il 26/07/2021
Atti impositivi:
- SPESE200 SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3615/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale di Roma la Sig. Nominativo_1 impugnava cartelle di pagamento e ruoli esattoriali di cui contestava l'omessa notifica;
la Commissione Tributaria con sentenza 9058/2021 accoglieva il ricorso per mancata notifica e condannava Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 2000,00 con distrazione in favore dell'Avv. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario.
La sentenza veniva gravata innanzi la Commissione Tributaria Regionale da entrambi le parti in causa.
Nelle more della definizione del giudizio il difensore antistatario notificava atto di diffida e messa in mora ed invito a provvedere alla liquidazione in suo favore della sentenza n.9058/2021 e, spirato il termine di
90 giorni infruttuosamente, depositava giudizio di ottemperanza .
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio che dopo aver verificato che Roma Capitale aveva nel frattempo corrisposto la somma liquidata in sentenza di primo grado, dichiarava la cessazione della materia del contendere e con riferimento al giudizio di ottemperanza compensava le spese.
Il ricorrente aveva espressamente proposto domanda relativa alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, ciononostante i giudici compensavano le spese.
Avverso tale sentenza ricorreva innanzi alla suprema Corte di Cassazione.
La Corte cassava l'ordinanza nella parte in cui venivano compensate le spese.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato .
Non sussistono in questo giudizio le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 15 Dlgs. 546 del 1992 che consentirebbero la compensazione delle spese pertanto va definito il compenso relativo al giudizio di ottemperanza della sentenza di primo grado 9058/2021 a quello relativo alla sentenza di secondo grado n.2132 , che va parzialmente modificata, esclusivamente per la statuizione sulle spese, e infine va definito il compenso per il giudizio di riassunzione.
I compensi sono riferiti al DM 10 marzo 2014 n. 55 con applicazione al 50% trattandosi di importo della controversia pari a € 2000,00 e il valore rientra nel range da €1100 a € 5200.
I compensi vanno liquidati in favore dell'avvocato antistatario Ricorrente_1 .
P.Q.M.
in sede di rinvio, accoglie l'istanza di riassunzione e liquida le spese in €. 1.250,00 per la fase di ottemperanza,€. 1.200,00 per fase di secondo grado e legittimità ed € 1.200 per la fase di riassunzione