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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 25.3.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 20/12/2024 e distinta al n. 743/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Sassari – Viale Umberto n. 119 nello studio del Parte_1 difensore, avv. Salvatore Dettori, che la difende e la rappresenta, unitamente agli avv. ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha evocato in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , Controparte_2 esponendo (seguirà un'enunciazione sintetica, peraltro comune, in ampia misura, a quella che costituisce oggetto di altri procedimenti di tenore analogo: per il resto, si rinvia alla lettura del ricorso):
§ di essere stata assunta dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, nell'area del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e profilo collaboratore scolastico, con decorrenza (giuridica ed economica) dal 1.9.2011;
§ di essere attualmente in servizio presso l'Istituto comprensivo di Gavoi;
§ che, in passato, prima dell'assunzione in ruolo, aveva già svolto, alle dipendenze del , CP_1 attività lavorativa, e che, più segnatamente, aveva già sottoscritto e adempiuto diversi contratti a tempo determinato;
§ di aver più in particolare lavorato, con contratti “precari” (ma su orario completo), in un arco di tempo che va dal 3.2.2001 al 31.8.2011 e per un totale di 3522 giorni, pari a 9 anni, 7 mesi e 26 giorni di calendario;
§ che, con decreto di “ricostruzione di carriera” del 21.2.2015 (prot n. 182), l'Amministrazione le ha però riconosciuto, alla data dell'immissione in ruolo (1.9.2011), un'anzianità di servizio di soli 7 anni, 9 mesi e 6 giorni “ai fini giuridici ed economici”, e di 1 anno, 10 mesi e 20 giorni “ai soli fini economici” (quest'ultima, per espressa dicitura del decreto, “utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95”);
§ che, in sostanza, il servizio pre ruolo è stato valutato e riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, solo parzialmente;
§ di aver così e pertanto diffidato il , con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
19.9.2024, a voler riconoscerle l'intero servizio pre ruolo, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e (cfr. doc. 4 in atti) pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'erronea ricostruzione della carriera.
1.1. A giustificazione del diritto invocato, la ricorrente (dopo aver compiutamente ricostruito e diffusamente descritto il quadro normativo di riferimento, ripercorrendo in modo preciso il susseguirsi delle molteplici disposizioni, legislative e di contrattazione collettiva, che hanno interessato la materia: cfr. pagine 3-11 del ricorso introduttivo) ha argomentato (riassuntivamente):
§ che, ai sensi dell'art. 569 del D. lgs. n. 297/1994, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”;
§ che, tuttavia, la Suprema Corte, recependo ed elaborando l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea fin dalla sentenza del 4.9.2014 in causa C-152/14, ha dapprima sancito che
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558), e poi ulteriormente precisato che
“L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31150);
§ che non vi è quindi spazio alcuno per normative che si rivelino discriminatorie e che il servizio svolto prima dell'assunzione in ruolo deve essere integralmente riconosciuto, nel caso di specie in misura di 9 anni, 7 mesi e 26 gg. di calendario (anziché, come erroneamente disposto dal , CP_1 in 7 anni, 9 mesi e 6 giorni “ai fini giuridici ed economici);
§ di essere conseguentemente illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, come citato in premessa, giacché, in forza del medesimo, risulta collocata <<…al Parte_1 momento della conferma in ruolo è stata collocata nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità di servizio ricompresa tra anni 0 e 8 con un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di soli anni 7 mesi 9 giorni 6 alla data del 01.09.2011 ed ha ottenuto la progressione stipendiale solamente a partire dal 25.11.2012 allorché è stata collocata nella fascia stipendiale da anni 9 a 14 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 9 (cfr. doc. 3) nonché il passaggio nella fascia stipendiale da anni 15 a 20 solamente a decorrere dal 01.11.2019 (cfr. doc. 11) per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 15 alla data del 25.11.2019 (non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013) e conseguirà il passaggio nella fascia stipendiale da anni 21 a 27 solamente a decorrere dal 01.11.2025 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 21 (come si evince dalla busta paga di aprile 2024 ove la fascia “15” in suo attuale godimento è indicata con “Scadenza: 31/10/2025” (doc. 12) >> (così, la parte ricorrente, a pagina 17 dell'atto di radicazione della causa), mentre, qualora fosse stata riconosciuta alla lavoratrice tutta l'anzianità di servizio maturata pre ruolo, essa << … avrebbe maturato anni 10 anni di servizio alla data del 4.1.2012 ed avrebbe, pertanto, avuto diritto al passaggio: nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 già alla data del 05.01.2017 con l'anzianità di anni 15; nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 già alla data del 05.01.2023 con l'anzianità di anni 21 (cfr., ancora, pagina 18);
§ che, peraltro, è del tutto illegittima – alla luce di quanto stabilito dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16133/2024 – anche la mancata valutazione del servizio svolto dalla parte ricorrente successivamente all'immissione in ruolo durante l'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale, in applicazione dell'art. 1 comma 1 lettera b D.P.R. 122/2013, derivandone a danno della medesima un ulteriore ritardo nel passaggio ai vari gradoni stipendiali;
§ che da tutto ciò deriva, insieme con il diritto alla corretta ricostruzione della carriera (previa declaratoria di illegittimità del contenuto del decreto del 21.2.2015), quello di vedersi accordate e pagate le differenze retributive che, inevitabilmente, ne conseguono;
§ che il credito complessivamente maturato dalla ricorrente alla data del 30.11.2024, secondo disposizioni e tabelle retributive dei CCNL vigenti ratione temporis (riportate in dettaglio alle pagine da 19 a 25 del ricorso), è pari ad euro 2.730,46 (somma comprensiva della maggiorazione dei ratei di 13° mensilità).
1.2. ha rassegnato conclusioni conseguenti, chiedendo che il Tribunale voglia, Parte_1
“previa disapplicazione” di tutti gli atti necessari, in via principale (la domanda subordinata, qui non riportata, attiene all'eventualità che il Tribunale non intenda riconoscere e valutare il servizio prestato nel corso del 2013):
<<…
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto gradone stipendiale, nonché del mancato riconoscimento del servizio di ruolo svolto nell'anno 2013, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai Controparte_2 fini della ricostruzione di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi preruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari, alla data del 01.09.2011, a complessivi anni 9 mesi 7 giorni 26 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente già a decorrere Controparte_2 dalla data del 1.9.2011 nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con la predetta anzianità di servizio di anni 9 mesi 7 e giorni 26 ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, nonché a decorrere dalla data del 5.1.2017, ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 15 a 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con l'anzianità di servizio di anni 15 e a decorrere dalla data del 05.01.2023, ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con l'anzianità di servizio di anni 21;
- condannare, inoltre, il al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad € 2.730,46 alla data del 30 novembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 1 dicembre 2024 ed oltre la rivalutazione monetaria ovvero gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi dovuti del Controparte_2 trattamento di fine rapporto.
… Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato.
…>>
1.3. Il , benché regolarmente citato, non si è costituito, ed è pertanto Controparte_1 stato dichiarato contumace.
1.4. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato la parte ricorrente a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va preliminarmente premesso che il presente giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, andato via via consolidandosi in senso conforme alle prospettazioni della parte ricorrente e dal quale il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi. Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, e tra le innumerevoli, Tribunale Roma n. 3149 del 28/3/2023, Tribunale Teramo n. 433 del 20/9/2023, Tribunale Velletri n. 1369 del 27/12/2022. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia perché lo si condivide nel contenuto, sia in ossequio della stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte, ciascuno di tali precedenti trovando supporto nella giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza con cui la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio sulla posizione del c.d. personale ATA, ha affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” (cfr. sentenza n. 31150 del 2019, confermata da ultimo da Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021 n.25570). Non senza ricordare che questo stesso Tribunale si è già pronunciato su identici casi (cfr. sentenze n. 170, 171, 172 e 173 del 8.10.2024).
2.2. Valga del resto notare che, nel caso di specie, il convenuto, non costituendosi, ha, CP_1 nei fatti, rinunciato a difendersi sul punto, finendo per avallare, quindi, l'orientamento su cui riposano le rivendicazioni della ricorrente.
2.3. Se ne deve trarre la conclusione che, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, nel calcolo dell'anzianità del personale ATA che abbia espletato servizio anche prima di essere immesso in ruolo, debbono essere ricompresi, ai fini giuridici ed economici, tutti i servizi non di ruolo prestati, salvi gli intervalli di tempo in cui il lavoratore non abbia reso alcuna prestazione lavorativa e tenuto conto dell'artt. 9 comma 23 d.l. 78/2010. Poiché, nella fattispecie, è pacifico (oltreché documentalmente comprovato) che Parte_1 abbia lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, 3522 giorni, pari a 9 anni, 7 mesi e 26 giorni di calendario, non può che desumersene, dovendo tale periodo esser riconosciuto per intero, che la ricostruzione di carriera elaborata dal in forza del decreto del 21.2.2015, è errata. CP_1
2.4. Essendo, l'azione tesa alla ricostruzione della carriera, imprescrittibile, la ricorrente ha dunque diritto non solo alla verifica giudiziale dell'effettiva anzianità di servizio (diritto, questo, pacificamente inestinguibile) ma pure alla corretta individuazione del gradone stipendiale che a un certa data avrebbe dovuto maturare e, nei limiti della prescrizione quinquennale (se sussistente e se formalmente eccepita!) al pagamento delle differenze retributive.
2.5. Con riguardo a queste ultime e alla loro quantificazione, valga quanto osservato al punto 2.8 che segue nel testo.
2.6. Traendo le fila di quanto enunciato, deve quindi essere dichiarato, anzitutto, il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata Parte_1 in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto, accertando altresì che, alla data del 1.9.2011, la ricorrente aveva maturato 9 anni, 7 mesi e 26 giorni di anzianità.
2.7. A tale accertamento consegue la condanna del ad adottare tutti i provvedimenti CP_1 necessari al fine di riconoscere, alla ricorrente: (I) dalla data del 1.9.2011, la fascia o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio tra anni 9 e 14, con la suddetta anzianità di cui al punto 2.6 che precede;
(II) dalla data del 5.1.2017, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 15 e 20, con anzianità di servizio di anni 15; (III) dal 5.1.2023, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21.
2.8. Il deve inoltre esser condannato a pagare, in favore di , la somma CP_1 Parte_1 di euro 2.730,46, pari a quella indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive e/o stipendiali correlate o conseguenti agli accertamenti di cui ai punti 2.6 e 2.7. Valorizzando e tenendo conto, a tale scopo, anche del servizio prestato dalla ricorrente nell'anno 2013, considerato quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte [cfr. sentenza n. Cassazione civile sez. lav., 11/06/2024, (ud. 20/03/2024, dep. 11/06/2024), n.16133, a mente della quale “… le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. […]il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli “incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”], e preso atto che il convenuto, rinunciando CP_1
a costituirsi, ha abdicato alla possibilità di spendere argomenti a sostegno di un'interpretazione di segno opposto.
2.8.1. Sotto il profilo della quantificazione degli importi (in ordine ai quali, peraltro, occorre osservare che si tratta delle competenze maturate fino al 30.11.2024: cfr. infra, al punto 2.8.3, con riguardo alla domanda, formulata in ricorso, di condanna dell'Ente al versamento di quanto spettante per il periodo successivo), occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha conteggiato le differenze retributive, in seno al ricorso, riferendo specificamente dati, disposizioni e tabelle di contrattazione presi in considerazione quali parametri di determinazione, e non ha omesso di riportare tali elementi in seno al ricorso, né di produrre, nel fascicolo, i contratti sui quali ha effettuato il calcolo. A fronte di tale doviziosa allegazione, il convenuto, non partecipando al giudizio, si è messo nella posizione di non poter contestare il conteggio (ovvero, per meglio dire, la correttezza degli elementi e parametri di calcolo posti a base dell'operazione aritmetica). Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza),
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”. La domanda di condanna specifica, quindi, va accolta, nei termini in cui è stata avanzata.
2.8.2. Oltreché al versamento dell'importo di € 2.730,46, il convenuto va condannato a pagare, alla lavoratrice, su tale importo, la maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione, dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
2.8.3. In ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze maturate CP_1 per il periodo successivo al 310.11.2024, il Tribunale di Nuoro non può che da un lato prendere atto che il convenuto, non costituendosi, non vi si è opposto specificamente (dal che consegue l'accertamento, per non contestazione, del diritto di a percepire, per i medesimi motivi in base ai Parte_1 quali il ricorso è stato complessivamente accolto, anche tali importi), per altro verso tuttavia dovendo osservare che, con riguardo alle somme in esame, la condanna dell'Ente va necessariamente disposta in termini generici, trattandosi di somma allo stato illiquida per la cui determinazione e per il cui pagamento occorrerà ulteriore e successiva attività delle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, l'Ente convenuto va condannato a rimborsare le stesse a . Parte_1
In ordine alla loro quantificazione, pure ad ammettere, in ragione della pluralità e della peculiarità delle domande avanzate, che la controversia debba esser compresa tra quelle di valore indeterminabile, ad avviso del Giudice occorre tener conto, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), della bassa complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi conclusioni orali) e del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso diversi giudizi di analogo tenore), con conseguente esclusione della fase istruttoria, riduzione alla metà degli onorari della fase di studio e decisionale, applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione;
1) in accoglimento della domanda avanzata in via principale da (e, quindi, per Parte_1 le ragioni dispiegate al punto 2.8 della motivazione, riconosciuto anche il servizio di ruolo prestato nel 2013), accerta e dichiara che la stessa ha diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto, e di cui in premessa del ricorso, accertando in particolare che alla data del 1.9.2011 la lavoratrice aveva maturato 9 anni, 7 mesi e 26 giorni di anzianità;
2) condanna per l'effetto il ad adottare tutti i provvedimenti necessari Controparte_1
a riconoscere alla ricorrente: (I) dal 1.9.2011, la fascia o gradone stipendiale corrispondente ad un'anzianità di servizio tra anni 9 e 14, con la detta anzianità di cui al capo che precede;
(II) dalla data del 5.1.2017, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 15 e 20, con anzianità di servizio di anni 15; (III) dal 5.1.2023, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di servizio di anni 21;
3) condanna altresì il convenuto a pagare alla ricorrente, per le differenze retributive maturate, in conseguenza di quanto sopra, fino al 30.11.2024, la somma di euro 2.730,46, oltre alla maggior somma tra interessi, determinati al saggio legale, e rivalutazione, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
4) condanna inoltre il a corrispondere a parte ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate, in conseguenza degli accertamenti ivi svolti, a far data dal 1.12.2024, nella misura che risulterà all'esito delle ulteriori determinazioni che saranno assunte con successivi atti e provvedimenti;
5) condanna infine il convenuto a pagare ad le spese di giudizio, liquidandole Parte_1 in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre € orsi di contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge.
Nuoro, 25.3.2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau