TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE RI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. BO FAZZI -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1822 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 27.06.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Terruli, presso il cui studio in RT CA (TA), alla Via Fratelli Carbotti n. 2, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Grazia Bruni, presso il cui studio in RT CA, alla Via Antonio Micoli n. 25, ha eletto domicilio
-resistente- NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
RE RI
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, nonché nella conferma del provvedimento Presidenziale;
parte resistente chiedeva che l'istruttoria fosse riaperta e, in subordine, precisava le conclusioni come già formulate nei propri scritti difensivi. Il Giudice, ritenute non accoglibili le istanze formulate per le ragioni ivi indicate, rimetteva la causa alla decisione collegiale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la propria moglie , assumendo che: CP_1
-il 16.06.2007 aveva contratto a RU FF (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati i figli: (12/03/2010) e (06/08/2013); Per_1 Per_2
- con D.O. cron. n. 6066/2018 del 04.04.2018, il Tribunale di Taranto ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 04.04.2018;
- a seguito della separazione, il aveva proposto un giudizio di modifica delle Pt_1
condizioni recante il n. R.G.V.G. 4758/2018 nell'ambito del quale le parti trovavano un accordo, confluito nel provvedimento del Tribunale di Taranto del 3.08.2020; - le condizioni al tempo stabilite non sono più sostenibili per il , un tempo Pt_1
dipendente presso “Acciaierie d'Italia SpA”, oggi in cassa integrazione straordinaria, con la percezione di uno stipendio mensile di euro 596,92;
- la convivenza coniugale non è mai ripresa e non è nelle intenzioni delle parti riprenderla, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del rapporto;
- ha trasferito unitamente ai figli la propria residenza a Reggio Calabria e CP_1
ciò ha determinato un aggravio dei costi da sostenersi per il per il viaggio e il Pt_1
pernottamento in città, ogni qualvolta va a trovare i figli;
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse preliminarmente dichiarata sentenza sullo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RU FF (RC) il
16.06.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Con riferimento alle ulteriori questioni, chiedeva, a parziale modifica delle statuizioni già adottate in sede di separazione e di successiva modifica delle condizioni, che venisse disposto un assegno pari ad euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna della resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto presidenziale, con memoria depositata il 16.02.2023 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava il dedotto avversario, asserendo che il marito non aveva mai rispettato gli obblighi economici assunti in sede di separazione e di successiva modifica delle condizioni di separazione, pertanto, la stessa era stata costretta ad agire in sede penale nonché esecutiva per il recupero delle somme mai corrisposte. La resistente rilevava altresì che il marito aveva omesso di produrre parte della propria documentazione reddituale (segnatamente quella relativa alle mensilità da agosto 2020 al giugno 2022) e, pertanto, chiedeva che il Tribunale ordinasse l'esibizione della documentazione suindicata e di quella relativa a tutte le mensilità fino a febbraio 2023, al fine di verificare e accertare l'importo della retribuzione effettivamente percepita, nonché l'importo delle somme percepite mensilmente a titolo di assegni per il nucleo familiare.
evidenziava altresì che il non aveva mai provveduto alla CP_1 CP_1 Pt_1
corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie e che aveva indebitamente trattenuto gli importi ricevuti a titolo di assegni per il nucleo familiare, rifiutandosi di corrisponderli alla moglie o di consentire alla stessa la loro percezione integrale.
Infine, circa la richiesta di riduzione dell'assegno già stabilito a titolo di mantenimento dei figli minori, la stessa evidenziava che le esigenze dei figli erano inevitabilmente aumentate in ragione della loro crescita e chiedeva che l'importo fosse aumentato ad euro 300,00 per ciascun figlio. Rilevava, infine, che il si era recato a Reggio Pt_1
Calabria una sola volta dopo il trasferimento e che, pertanto, non aveva sostenuto alcuna spesa per andare a trovare i figli a differenza di quanto da lui dichiarato.
Alla luce di tali allegazioni chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguenza di legge, che fosse confermato l'affido condiviso dei figli minori, da collocarsi presso l'abitazione della a Reggio CP_1
Calabria e che venisse disposto a carico del l'obbligo di corrispondere la somma Pt_1
mensile di € 600,00, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale e il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze. Chiedeva, altresì, che venisse ordinata la restituzione delle somme percepite dal a titolo di Assegno Unico Pt_1
Universale per il periodo dal 18.04.2018 al febbraio 2023. Infine, chiedeva che fosse disposto il versamento dell'assegno di mantenimento mensile in favore dei figli a carico di Acciaierie d'Italia SpA ex art.8 L.n.898/1970 e succ. modificazioni mediante accredito sulla Poste Pay Evolution ivi indicata. All'udienza del 28.02.2023 dinanzi alla Presidente del Tribunale le parti insistevano nelle rispettive richieste;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, la Presidente riservava la decisione e, con ordinanza del 05.04.2023, a parziale modifica delle condizioni adottate in sede di omologa della separazione, obbligava il a Pt_1
corrispondere l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendone il versamento diretto da parte del datore di lavoro “Acciaierie d'Italia SpA” ad;
assegnava inoltre il CP_1
100% dell'Assegno Unico Universale alla resistente.
Con memoria del 5.05.2023 il ricorrente insisteva nelle richieste già formulate evidenziando che le spese straordinarie non erano preventivamente concordate e chiedeva l'accoglimento di quanto già richiesto nei precedenti scritti difensivi.
Con memoria del 7.06.2023 reiterava le richieste già precedentemente CP_1
formulate e chiedeva la revoca dell'ordinanza presidenziale.
La causa veniva pertanto rimessa al G.I. per il prosieguo e, all'udienza del 20.06.2023, entrambi i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
il G.I. concedeva i chiesti termini e rinviava la causa all'udienza del 6.02.2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente insisteva nelle richieste già formulate, mentre parte resistente chiedeva la revoca o modifica parziale del provvedimento presidenziale, atteso il peggioramento delle condizioni economiche della stessa a seguito della scomparsa della propria madre, che negli anni aveva contribuito al mantenimento del nucleo familiare, e insisteva per l' accoglimento della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento all'importo di € 300,00 per ogni figlio. Chiedeva, inoltre, che le fossero corrisposte le spese straordinarie nella misura del 50%, rilevando che queste erano state già concordate tra le parti, evidenziando che lo stipendio percepito dal era superiore a quello dichiarato. A tal fine, chiedeva Pt_1
che il Giudice disponesse l'esibizione dei cedolini paga mensili dall'agosto 2020 al marzo 2023 al ricorrente o al datore di lavoro Acciaierie Italia SpA, già Controparte_2 , al fine di verificare e accertare l'importo della retribuzione effettivamente
[...]
percepita, della quota di T.F.R. maturata e rimasta in azienda, nonchè delle somme percepite mensilmente a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare, per il periodo dal 18 aprile 2018 al 4 marzo 2023. Chiedeva inoltre che fossero disposti gli accertamenti del tenore di vita del ricorrente da parte della Guardia di Finanza.
Circa i rapporti tra il e i figli, evidenziava che questi non avevano accettato la Pt_1
nuova relazione del padre e si erano rifiutati di pernottare in casa della nuova compagna dello stesso. Articolava mezzi di prova e chiedeva l'eventuale audizione del figlio
. Per_1
Con ordinanza del 7.02.2024, il Giudice istruttore rigettava la domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale emessa in data 4.04.2023, nonché le richieste di prova testimoniale per le motivazioni ivi indicate, e onerava le parti a depositare tutta la documentazione fiscale e reddituale elencata, rinviando all'udienza del 15.10.2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente produceva documentazione attestante la propria condizione economico – finanziaria evidenziando, in particolare, che tale condizione era pregressa rispetto all'instaurazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, in relazione alla documentazione prodotta, evidenziava che il Pt_1
non aveva pienamente ottemperato al provvedimento del 06.02.2024, non avendo prodotto i certificati storici del PRA, ed elencava la documentazione asseritamente mancante.
Con ordinanza del 15.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2025.
A seguito del provvedimento di variazione tabellare del 10/01/2025 il procedimento veniva assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani, il quale, visto il carico del ruolo e la necessità di riorganizzazione dello stesso, differiva la causa all'udienza del 27.06.2025. A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, le parti reiteravano le richieste già formulate e il Giudice con ordinanza del 26.07.2025 rigettava tali richieste e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
***
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
nei confronti di è fondata e appare meritevole di accoglimento,
[...] CP_1
non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. cron. n. 6066/2018 del 04.04.2018 con il quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 04.04.2018; ed essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6.06.2007 a RU FF (RC) tra e CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1
di RU FF al n. 2 parte II serie A anno 2007.
2) Affidamento dei figli minorenni
Con riferimento all'affidamento dei figli minori della coppia, preliminarmente, giova rammentare che la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse (best interest secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, solidamente indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità, ed è proprio in ossequio a tale ratio, che il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.). La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”
(Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).
De iure, non intervenendo ostacoli al sano e sereno sviluppo psico-fisico dei minori non vi è ragione per limitare siffatto diritto nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, la cui posizione giuridica afferente alla genitorialità si declina sia come un diritto sia come un dovere: la responsabilità genitoriale non può non realizzarsi se non attraverso il necessario privilegio degli interessi del figlio, soprattutto nella fase patologica della relazione di coppia, ove le pretese personali dei genitori assumono carattere recessivo rispetto all'interesse preminente dei minori (cfr. Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass.
04/11/2013 n. 24683).
In applicazione della citata disciplina, per come interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria, rilevato che non si ravvisa la sussistenza di alcun pregiudizio in atto per i figli minori, non essendo emersi né nel corso dell'istruttoria né da dichiarazioni delle parti elementi che potrebbero giustificare una deroga al regime ordinario, la soluzione dell'affidamento condiviso deve certamente privilegiarsi.
I minori e saranno pertanto affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e collocati presso la madre nella sua abitazione di Reggio Calabria, facultando il padre a frequentarli e tenerli con sé liberamente, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, nonché di concerto con la madre.
3) Contributo al mantenimento dei figli minorenni
Con riferimento agli aspetti economici della controversia, e segnatamente al contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minori, occorre evidenziare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4,
337 septies c.c.).
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei figli minori dovrà pertanto essere disposto in una misura che tenga conto dei loro bisogni e delle crescenti esigenze di vita, connesse alla loro età, nonché della situazione reddituale delle parti.
Tale obbligo, alla luce di un granitico orientamento dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, non cessa con il raggiungimento della maggiore età. (cfr. Cass. civ. sez. I,
26 settembre 2011, n. 19589). La valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere infatti svolta caso per caso dal giudice e può dipendere, anche in via presuntiva, dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.
Nel caso di specie occorre rilevare che, secondo quanto emerso nel corso del giudizio, il percepirebbe unicamente la cassa integrazione straordinaria per un importo Pt_1
mensile di circa € 800,00 mensili (vedasi documentazione allegata al deposito del
13.09.2024), mentre sarebbe disoccupata e percepirebbe redditi modesti, CP_1
comprovati dalla documentazione reddituale depositata (vedasi documentazione depositata il 16.02.2023 e il 3.10.2024) e, pertanto, si ritiene equo confermare quanto già stabilito in sede presidenziale, disponendo a carico del padre l'importo di € 300,00 mensili complessivi (150,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
L'importo suindicato dovrà essere corrisposto ad direttamente dal datore di CP_1
lavoro Acciaierie d'Italia SpA, confermando la statuizione già adottata in sede presidenziale.
4) Domande inammissibili
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme percepite dal a titolo Pt_1
di Assegno Unico Universale formulata da deve rammentarsi che non CP_1
possono trovare ingresso nei giudizi di separazione giudiziale richieste di tipo
“restitutorio”, ovvero rivendicazioni economiche di varia natura avanzate dalla parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae in cui verificare la fondatezza, nell' an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili in questi giudizi sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
5) Spese processuali
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 03.06.2022, nei confronti di , ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile concordatario il
16.06.2007 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del
Comune di RU FF (RC) Atto N. 2 parte 2, serie A - anno 2007;
-dispone che i figli minori della coppia siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione materna, dando la facoltà al padre ad incontrarli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
- obbliga a corrispondere a entro il 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 300,00
(150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di
Reggio Calabria, nonché il 100% dell'AUU, statuendo il versamento diretto di quanto dovuto a titolo di mantenimento da parte del datore di lavoro Acciaierie d'Italia SpA;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RU FF (RC) per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 26/11/2025
Il Giudice est.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. BO ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RE RI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. BO FAZZI -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1822 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 27.06.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Terruli, presso il cui studio in RT CA (TA), alla Via Fratelli Carbotti n. 2, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Grazia Bruni, presso il cui studio in RT CA, alla Via Antonio Micoli n. 25, ha eletto domicilio
-resistente- NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
RE RI
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, nonché nella conferma del provvedimento Presidenziale;
parte resistente chiedeva che l'istruttoria fosse riaperta e, in subordine, precisava le conclusioni come già formulate nei propri scritti difensivi. Il Giudice, ritenute non accoglibili le istanze formulate per le ragioni ivi indicate, rimetteva la causa alla decisione collegiale con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la propria moglie , assumendo che: CP_1
-il 16.06.2007 aveva contratto a RU FF (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati i figli: (12/03/2010) e (06/08/2013); Per_1 Per_2
- con D.O. cron. n. 6066/2018 del 04.04.2018, il Tribunale di Taranto ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 04.04.2018;
- a seguito della separazione, il aveva proposto un giudizio di modifica delle Pt_1
condizioni recante il n. R.G.V.G. 4758/2018 nell'ambito del quale le parti trovavano un accordo, confluito nel provvedimento del Tribunale di Taranto del 3.08.2020; - le condizioni al tempo stabilite non sono più sostenibili per il , un tempo Pt_1
dipendente presso “Acciaierie d'Italia SpA”, oggi in cassa integrazione straordinaria, con la percezione di uno stipendio mensile di euro 596,92;
- la convivenza coniugale non è mai ripresa e non è nelle intenzioni delle parti riprenderla, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del rapporto;
- ha trasferito unitamente ai figli la propria residenza a Reggio Calabria e CP_1
ciò ha determinato un aggravio dei costi da sostenersi per il per il viaggio e il Pt_1
pernottamento in città, ogni qualvolta va a trovare i figli;
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse preliminarmente dichiarata sentenza sullo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RU FF (RC) il
16.06.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza.
Con riferimento alle ulteriori questioni, chiedeva, a parziale modifica delle statuizioni già adottate in sede di separazione e di successiva modifica delle condizioni, che venisse disposto un assegno pari ad euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna della resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto presidenziale, con memoria depositata il 16.02.2023 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava il dedotto avversario, asserendo che il marito non aveva mai rispettato gli obblighi economici assunti in sede di separazione e di successiva modifica delle condizioni di separazione, pertanto, la stessa era stata costretta ad agire in sede penale nonché esecutiva per il recupero delle somme mai corrisposte. La resistente rilevava altresì che il marito aveva omesso di produrre parte della propria documentazione reddituale (segnatamente quella relativa alle mensilità da agosto 2020 al giugno 2022) e, pertanto, chiedeva che il Tribunale ordinasse l'esibizione della documentazione suindicata e di quella relativa a tutte le mensilità fino a febbraio 2023, al fine di verificare e accertare l'importo della retribuzione effettivamente percepita, nonché l'importo delle somme percepite mensilmente a titolo di assegni per il nucleo familiare.
evidenziava altresì che il non aveva mai provveduto alla CP_1 CP_1 Pt_1
corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie e che aveva indebitamente trattenuto gli importi ricevuti a titolo di assegni per il nucleo familiare, rifiutandosi di corrisponderli alla moglie o di consentire alla stessa la loro percezione integrale.
Infine, circa la richiesta di riduzione dell'assegno già stabilito a titolo di mantenimento dei figli minori, la stessa evidenziava che le esigenze dei figli erano inevitabilmente aumentate in ragione della loro crescita e chiedeva che l'importo fosse aumentato ad euro 300,00 per ciascun figlio. Rilevava, infine, che il si era recato a Reggio Pt_1
Calabria una sola volta dopo il trasferimento e che, pertanto, non aveva sostenuto alcuna spesa per andare a trovare i figli a differenza di quanto da lui dichiarato.
Alla luce di tali allegazioni chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguenza di legge, che fosse confermato l'affido condiviso dei figli minori, da collocarsi presso l'abitazione della a Reggio CP_1
Calabria e che venisse disposto a carico del l'obbligo di corrispondere la somma Pt_1
mensile di € 600,00, oltre al 100% dell'Assegno Unico Universale e il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze. Chiedeva, altresì, che venisse ordinata la restituzione delle somme percepite dal a titolo di Assegno Unico Pt_1
Universale per il periodo dal 18.04.2018 al febbraio 2023. Infine, chiedeva che fosse disposto il versamento dell'assegno di mantenimento mensile in favore dei figli a carico di Acciaierie d'Italia SpA ex art.8 L.n.898/1970 e succ. modificazioni mediante accredito sulla Poste Pay Evolution ivi indicata. All'udienza del 28.02.2023 dinanzi alla Presidente del Tribunale le parti insistevano nelle rispettive richieste;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, la Presidente riservava la decisione e, con ordinanza del 05.04.2023, a parziale modifica delle condizioni adottate in sede di omologa della separazione, obbligava il a Pt_1
corrispondere l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendone il versamento diretto da parte del datore di lavoro “Acciaierie d'Italia SpA” ad;
assegnava inoltre il CP_1
100% dell'Assegno Unico Universale alla resistente.
Con memoria del 5.05.2023 il ricorrente insisteva nelle richieste già formulate evidenziando che le spese straordinarie non erano preventivamente concordate e chiedeva l'accoglimento di quanto già richiesto nei precedenti scritti difensivi.
Con memoria del 7.06.2023 reiterava le richieste già precedentemente CP_1
formulate e chiedeva la revoca dell'ordinanza presidenziale.
La causa veniva pertanto rimessa al G.I. per il prosieguo e, all'udienza del 20.06.2023, entrambi i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
il G.I. concedeva i chiesti termini e rinviava la causa all'udienza del 6.02.2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente insisteva nelle richieste già formulate, mentre parte resistente chiedeva la revoca o modifica parziale del provvedimento presidenziale, atteso il peggioramento delle condizioni economiche della stessa a seguito della scomparsa della propria madre, che negli anni aveva contribuito al mantenimento del nucleo familiare, e insisteva per l' accoglimento della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento all'importo di € 300,00 per ogni figlio. Chiedeva, inoltre, che le fossero corrisposte le spese straordinarie nella misura del 50%, rilevando che queste erano state già concordate tra le parti, evidenziando che lo stipendio percepito dal era superiore a quello dichiarato. A tal fine, chiedeva Pt_1
che il Giudice disponesse l'esibizione dei cedolini paga mensili dall'agosto 2020 al marzo 2023 al ricorrente o al datore di lavoro Acciaierie Italia SpA, già Controparte_2 , al fine di verificare e accertare l'importo della retribuzione effettivamente
[...]
percepita, della quota di T.F.R. maturata e rimasta in azienda, nonchè delle somme percepite mensilmente a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare, per il periodo dal 18 aprile 2018 al 4 marzo 2023. Chiedeva inoltre che fossero disposti gli accertamenti del tenore di vita del ricorrente da parte della Guardia di Finanza.
Circa i rapporti tra il e i figli, evidenziava che questi non avevano accettato la Pt_1
nuova relazione del padre e si erano rifiutati di pernottare in casa della nuova compagna dello stesso. Articolava mezzi di prova e chiedeva l'eventuale audizione del figlio
. Per_1
Con ordinanza del 7.02.2024, il Giudice istruttore rigettava la domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale emessa in data 4.04.2023, nonché le richieste di prova testimoniale per le motivazioni ivi indicate, e onerava le parti a depositare tutta la documentazione fiscale e reddituale elencata, rinviando all'udienza del 15.10.2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente produceva documentazione attestante la propria condizione economico – finanziaria evidenziando, in particolare, che tale condizione era pregressa rispetto all'instaurazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, in relazione alla documentazione prodotta, evidenziava che il Pt_1
non aveva pienamente ottemperato al provvedimento del 06.02.2024, non avendo prodotto i certificati storici del PRA, ed elencava la documentazione asseritamente mancante.
Con ordinanza del 15.10.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2025.
A seguito del provvedimento di variazione tabellare del 10/01/2025 il procedimento veniva assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani, il quale, visto il carico del ruolo e la necessità di riorganizzazione dello stesso, differiva la causa all'udienza del 27.06.2025. A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, le parti reiteravano le richieste già formulate e il Giudice con ordinanza del 26.07.2025 rigettava tali richieste e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
***
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
nei confronti di è fondata e appare meritevole di accoglimento,
[...] CP_1
non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. cron. n. 6066/2018 del 04.04.2018 con il quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 04.04.2018; ed essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6.06.2007 a RU FF (RC) tra e CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1
di RU FF al n. 2 parte II serie A anno 2007.
2) Affidamento dei figli minorenni
Con riferimento all'affidamento dei figli minori della coppia, preliminarmente, giova rammentare che la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse (best interest secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, solidamente indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità, ed è proprio in ossequio a tale ratio, che il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.). La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”
(Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).
De iure, non intervenendo ostacoli al sano e sereno sviluppo psico-fisico dei minori non vi è ragione per limitare siffatto diritto nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, la cui posizione giuridica afferente alla genitorialità si declina sia come un diritto sia come un dovere: la responsabilità genitoriale non può non realizzarsi se non attraverso il necessario privilegio degli interessi del figlio, soprattutto nella fase patologica della relazione di coppia, ove le pretese personali dei genitori assumono carattere recessivo rispetto all'interesse preminente dei minori (cfr. Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass.
04/11/2013 n. 24683).
In applicazione della citata disciplina, per come interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria, rilevato che non si ravvisa la sussistenza di alcun pregiudizio in atto per i figli minori, non essendo emersi né nel corso dell'istruttoria né da dichiarazioni delle parti elementi che potrebbero giustificare una deroga al regime ordinario, la soluzione dell'affidamento condiviso deve certamente privilegiarsi.
I minori e saranno pertanto affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e collocati presso la madre nella sua abitazione di Reggio Calabria, facultando il padre a frequentarli e tenerli con sé liberamente, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, nonché di concerto con la madre.
3) Contributo al mantenimento dei figli minorenni
Con riferimento agli aspetti economici della controversia, e segnatamente al contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minori, occorre evidenziare che i figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4,
337 septies c.c.).
In particolare, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta ai genitori in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337- ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei figli minori dovrà pertanto essere disposto in una misura che tenga conto dei loro bisogni e delle crescenti esigenze di vita, connesse alla loro età, nonché della situazione reddituale delle parti.
Tale obbligo, alla luce di un granitico orientamento dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, non cessa con il raggiungimento della maggiore età. (cfr. Cass. civ. sez. I,
26 settembre 2011, n. 19589). La valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere infatti svolta caso per caso dal giudice e può dipendere, anche in via presuntiva, dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari.
Nel caso di specie occorre rilevare che, secondo quanto emerso nel corso del giudizio, il percepirebbe unicamente la cassa integrazione straordinaria per un importo Pt_1
mensile di circa € 800,00 mensili (vedasi documentazione allegata al deposito del
13.09.2024), mentre sarebbe disoccupata e percepirebbe redditi modesti, CP_1
comprovati dalla documentazione reddituale depositata (vedasi documentazione depositata il 16.02.2023 e il 3.10.2024) e, pertanto, si ritiene equo confermare quanto già stabilito in sede presidenziale, disponendo a carico del padre l'importo di € 300,00 mensili complessivi (150,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
L'importo suindicato dovrà essere corrisposto ad direttamente dal datore di CP_1
lavoro Acciaierie d'Italia SpA, confermando la statuizione già adottata in sede presidenziale.
4) Domande inammissibili
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme percepite dal a titolo Pt_1
di Assegno Unico Universale formulata da deve rammentarsi che non CP_1
possono trovare ingresso nei giudizi di separazione giudiziale richieste di tipo
“restitutorio”, ovvero rivendicazioni economiche di varia natura avanzate dalla parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae in cui verificare la fondatezza, nell' an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili in questi giudizi sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
5) Spese processuali
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 03.06.2022, nei confronti di , ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile concordatario il
16.06.2007 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del
Comune di RU FF (RC) Atto N. 2 parte 2, serie A - anno 2007;
-dispone che i figli minori della coppia siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione materna, dando la facoltà al padre ad incontrarli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
- obbliga a corrispondere a entro il 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 300,00
(150,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale di
Reggio Calabria, nonché il 100% dell'AUU, statuendo il versamento diretto di quanto dovuto a titolo di mantenimento da parte del datore di lavoro Acciaierie d'Italia SpA;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di RU FF (RC) per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 26/11/2025
Il Giudice est.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. BO ZZ