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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 129/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Giampaolo del foro di Pescara, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Pescara, alla Piazza Ettore
Troilo, n. 8, in virtù di procura da intendersi unita all'atto di appello
APPELLANTE
E
on sede in Torino alla Via Corte d'Appello n. 11, in persona Controparte_1 della dr.ssa elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Piave n. 91, presso l'avv. CP_2
IA RT dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura posta da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E Controparte_3 Controparte_4
PPELLATI – CONTUMACI IN PRIMO E SECONDO GRADO
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 997/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata in data
12.7.2023, repert. n. 1728/2023 del 12.7.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello degli Abruzzi adita, in accoglimento dell'atto di citazione in appello, pronunziare l'annullamento e/o la riforma dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal 1 Tribunale Ordinario di Pescara, in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in
Cancelleria in data in data 12 luglio 2023, recante il n. 997/2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 3365/2019 R.G., ha dichiarato che 'il sinistro stradale avvenuto in Popoli in data 16.11.2017 si è verificato per il concorso dell'attore e della convenuta attribuendolo 'nella misura del 20% all'attore e per il residuo Controparte_3 alla convenuta' stessa, nonché accertando 'che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile all'attore, quale conseguenza del sinistro di cui è causa, tenuto conto della risarcibilità dello stesso nella misura dell'80% è pari, all'attualità, ad € 54.689,80' e 'che la somma già versata dalla convenuta e trattenuta a titolo di acconto Controparte_5 dall'attore è pari all'attualità ad € 63.226,80', per tal modo rigettando 'la domanda formulata dall'attore, considerato che l'importo a lui spettante a titolo di risarcimento danni è inferiore alla somma già versata dalla convenuta e trattenuta dall'attore a titolo Controparte_5 di acconto, condannando il Sig. 'alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla convenuta, liquidate 'nell'importo di € 10.860,00 per Controparte_5 onorari oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CAP come per legge'.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non intendesse accogliere i motivi d'appello proposti in via principale, si chiede che la sentenza di primo grado venga riformata laddove ha condannato il Sig. alla refusione delle spese legali sostenute Pt_1 dalla Compagnia assicuratrice, con conseguente compensazione delle stesse, quantomeno in via parziale.
Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e gli ulteriori accessori di legge. In ogni caso con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Pierluigi
Giampaolo, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>
Appellata
<< … si conclude affinché Corte d'Appello di L'Aquila voglia rigettare l'appello, con conferma della sentenza impugnata e con condanna del sig. anche alle spese di questo grado di giudizio.>> Pt_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda proposta da il quale, deducendo che, in data 16.11.2017, verso le ore 17.25, mentre stava Parte_1 attraversando in Popoli (PE) la SS n. 5 utilizzando le strisce pedonali, veniva investito dalla vettura modello AT DA (targata ED552CJ) condotta da , riportando diverse lesioni Controparte_3
CP_ personali, aveva convenuto in giudizio , esclusiva responsabile del sinistro, Controparte_3
2 , proprietario del veicolo, e la impresa di assicurazione Controparte_4 Controparte_6 per la r.c.a. del medesimo, affinché fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico da lui subito, da quantificarsi nel complessivo importo di € 114.309,40 cui andava detratto l'acconto di € 54.600,00 versato l'8.10.2018 dalla sopra menzionata compagnia di assicurazione.
1.1. In sintesi, alla stregua delle risultanze istruttorie, il giudice di prime cure ha ritenuto che il sinistro andasse ascritto alla responsabilità del conducente del mezzo nella misura dell'80% (per non avere tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi tale da consentire il tempestivo arresto del mezzo) e a quella del pedone nella restante misura del 20% (“indossando abiti scuri e portando con sé un ombrello (visibile anche nelle fotografie in atti) che verosimilmente limitava la sua visuale, aveva proceduto all'attraversamento senza curarsi dell'approssimarsi del veicolo investitore, i cui fari erano indubbiamente visibili a distanza”); ha, altresì, stimato in base alla c.t.u. medico legale
(c.t.u. ) l'invalidità temporanea totale in 60 giorni, quella parziale al 50% in 60 Persona_1 giorni e al 25% in 90 giorni, e l'invalidità permanente nella misura complessiva del 15% liquidando a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente, e di danno morale la somma di € 52.786,00; ha ancora liquidato, sulla base della c.t.u. che aveva accertato un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del 10%, un danno di € 11.224,50 rivalutato all'attualità in € 13.211,24; ha, inoltre, ritenuto che spettasse all'attore a titolo di rimborso delle spese mediche documentate e di danno ai capi di abbigliamento la somma complessiva di € 2.365,01; ha, dunque, indicato in complessivi € 68.362,25
(52.786,00+13.211,24+2.365,01) l'equivalente monetario del danno subito dall'attore; importo che, decurtato della percentuale del 20% in considerazione del concorso di colpa dell'attore, ammonta ad
€ 54.689,80; a detto importo va detratto l'acconto già versato dalla convenuta prima del giudizio, pari alla somma di € 54.600,00 che, rivalutata all'attualità, è pari ad € 63.226,80; da quanto esposto, è conseguito che la somma spettante all'attore risulta inferiore a quella già percepita dalla compagnia di assicurazione. Pertanto, il giudice ha ritenuto l'infondatezza della domanda condannando l'attore al rimborso delle spese di giudizio in favore della convenuta Controparte_5
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore . Parte_1
Si espongono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Il giudice di prime cure, anche attraverso citazioni giurisprudenziali non pertinenti, ha erroneamente attribuito al pedone una responsabilità nella causazione del sinistro pari al 20%, malgrado questi avesse tenuto una condotta esente da colpa avendo attraversato la carreggiata con andatura normale attraverso le strisce pedonali e senza che la visuale della conducente del veicolo fosse impedita, in tutto o in parte, da ostacoli o da ulteriori mezzi come si deduceva sia dalle dichiarazioni dell'attore in sede di interrogatorio formale sia dalla relazione sull'incidente stradale
3 redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto (ove sono riportate le dichiarazioni rese dalla conducente del mezzo investitore la quale riferiva < … di non essersi accorta dell'attraversamento del pedone
a causa dell'abbagliamento di alcuni veicoli provenienti in senso contrario ed a causa della scarsa visibilità cagionata dalla pioggia in atto>>). E' poi sorprendente che sia stato valorizzato l'abbigliamento del tutto normale dell'appellante (classici jeans ed un tipico giubbino adatto alla stagione allora in corso) e l'uso dell'ombrello impugnato nella classica posizione (ossia verso l'alto) per ripararsi dalla pioggia in atto, rispetto al quale non v'è alcuna prova che potesse aver limitato la visuale della conducente. Peraltro, la condotta del pendone, quand'anche colpevole, non sarebbe imprevedibile tanto da rendere impossibile l'evitamento dell'investimento e, quindi, non sarebbe tale da escludere la responsabilità esclusiva del medesimo ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c..
2.2. Il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla personalizzazione del “danno biologico permanente e di quello non patrimoniale temporaneo”. A tal fine, l'appellante aveva dedotto la peculiarità delle conseguenze del sinistro allegando anche la relazione psicodiagnostica della c.t.p. dott.ssa del 21.1.2019 invocando un incremento del 25% del danno da invalidità Persona_2 permanente nei limiti di quanto previsto dall'art. 138 c.a.. Eppure il teste aveva riferito che Tes_1
l'appellante, prima del sinistro, praticava attività sportive (paracadutismo, podismo, pesistica) e, dopo lo stesso, aveva manifestato finanche propositi suicidi. Inoltre, il danno da invalidità temporanea è stata liquidato non tenendo della componente estetica in tutta la sua estensione;
è stata, infatti, apprezzata la cicatrice sulla regione frontale del capo, ma non quelle sulla spalla destra e sulla gamba sinistra.
2.3. E' stata ancora ingiustamente respinta la domanda risarcitoria relativa al danno da perdita di chance correlata al contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Biovitis s.r.l. di Ofena (AQ), danno patrimoniale che doveva considerarsi aggiuntivo rispetto a quello legato all'incapacità lavorativa specifica. Al contrario di quanto affermato nella sentenza gravata, dalla documentazione in atti (certificazione unica 2018 relativa all'anno 2017), ossia al periodo in cui l'appellante risultava assunto, si evince egli già svolgeva attività lavorativa in base ad un contratto a tempo determinato e che, prima del sinistro, era in attesa di stipulare un contratto a tempo indeterminato.
2.4. In via subordinata, è censurata la regolazione delle spese di lite in contrasto con gli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. avendo l'attore proposto più domande, alcune accolte e altre respinte sicché sarebbe stata corretto compensare, almeno parzialmente, le spese di lite.
3. Con il deposito di comparsa si è costituita la (di seguito per Controparte_5
resistendo agli avversi assunti. CP_5
4 4. Nella contumacia degli appellati e , sulle conclusioni Controparte_3 Controparte_4 riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs.
149/2022), all'udienza del 24.9.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo di appello è fondato.
5.1. Non è in discussione la colpa della conducente dell'autoveicolo investitore la quale, come riportato nella sentenza gravata, non dava la precedenza al pedone in transito sulle strisce pedonali
(violazione art. 191 c.d.s.) e, più in generale, transitando su un procedendo in un tratto urbano della
SS. n. 5, rettilineo e senza ostacoli o senza ulteriori veicoli che impedissero la libera visuale, non manteneva una velocità adeguata alle condizioni della strada, del traffico e delle altre circostanze del momento (buio, ma con illuminazione artificiale sufficiente;
fondo bagnato per la pioggia battente;
presenza di strisce pedonali) tale da consentirle di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro il suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile in atto (obblighi sanciti dall'art. 141, commi 1, 2 e 3, codice della strada).
5.2. E', invece, controverso il contributo causale del pedone investito. A riguardo, va ricordato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore del pedone prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non esclude l'indagine sul carattere colposo anche della condotta del pedone investito, segnatamente sulla sua imprudenza e pericolosità che rileva ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. ai fini della valutazione del concorso di colpa del medesimo, tema rispetto al quale l'onere della prova spetta al conducente.
5.3. Il giudice di prime cure ha ritenuto il concorso di colpa del pedone, odierno appellante, in base al rilievo che costui “indossando abiti scuri e portando con sé un ombrello (visibile anche nelle fotografie in atti) che verosimilmente limitava la sua visuale, aveva proceduto all'attraversamento senza curarsi dell'approssimarsi del veicolo investitore, i cui fari erano indubbiamente visibili a distanza” (v. p. 6 sentenza gravata).
5.4. Tale conclusione non è condivisibile.
5.4.1. Non colgono, innanzitutto, nel segno i precedenti giurisprudenziali citati dal Tribunale per inquadrare giuridicamente la fattispecie: la sent. Cass. 14064/2010 fa riferimento al caso di un pedone che correva sulle strisce pedonali inserendosi nel flusso dei veicoli marcianti (invece,
l'appellante risulta averle attraversate camminando con andatura normale e senza che vi fossero veicoli che, in quel momento, le impegnavano o fossero nelle immediate vicinanze); la sent. Cass.
5 3966/2012 riguarda il caso di un attraversamento di una strada a scorrimento veloce (Via Aurelia a
Roma) compiuto di notte e non sulle strisce pedonali (invece, l'appellante attraversava la strada, in una zona urbana, durante il pomeriggio, alle ore 17.25 circa, e sulle strisce pedonali).
5.4.2. E', inoltre, irrilevante l'abbigliamento indossato dal pedone (normali capi di colore scuro)
e l'uso dell'ombrello (nell'occasione aperto visto che pioveva) per la elementare ragione che non è il pedone a doversi vestire in modo da essere facilmente visibile – come se fosse onerato di vestirsi in modo sgargiante – o a non dovere aprire l'ombrello in caso di pioggia, ma è il conducente a dover tenere, specialmente vicino ad un attraversamento pedonale, una condotta di guida attenta e prudente che gli consenta di avvistare per tempo i pedoni presenti sulla strada;
l'apertura dell'ombrello portato in alto, ampliando la figura del pedone, avrebbe peraltro dovuto rendere ancora più visibile il pedone.
5.4.3. In ordine all'aspetto dell'attraversamento da parte del pedone senza curarsi del veicolo investitore che si stava approssimando – ovvero, in altri termini, come deduce l'appellata impresa di assicurazione, della repentinità dell'attraversamento effettuato in modo imprudente senza prestare la dovuta attenzione alle autovetture che percorrevano la strada –, la circostanza – sulla quale, come si
è accennato, l'onere probatorio gravava sul conducente investitore – non trova il minimo riscontro ed anzi è smentita dalle risultanze istruttorie.
5.4.4. La stessa conducente del veicolo investitore, sentita dai Carabinieri, ammetteva di non essersi accorta dell'attraversamento del pedone – ossia di non averlo visto tanto da essersi avveduta di quanto accaduto soltanto una volta scesa dal mezzo – a causa dell'abbagliamento di alcuni veicoli provenienti in senso contrario, della scarsa visibilità stradale e della forte pioggia (v. verbale s.i.t. del
17.11.2017, in fasc. di primo grado appellante). Ella aggiungeva che, dalla descrizione dei fatti riferiti alla medesima dal pedone in Ospedale, questi considerata la bassa velocità del veicolo aveva pensato di essere stato avvistato e che la conducente avrebbe fermato la marcia, ciò che non era accaduta per i motivi anzidetti. Alla stregua di tali dichiarazioni non risulta possibile affermare che il pedone fosse comparso all'ultimo momento e, pertanto, a detta della stessa appellata, non risulta che questi avesse attraversato in modo repentino le strisce pedonali. Del resto, il fatto che i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non rilevarono sul suolo (bagnato a causa della pioggia) tracce di frenata interessanti i pneumatici del veicolo investitore (rimasto sulla sua corsia di marcia e con orientamento nella posizione di quiete analoga a quella precedente all'urto), conferma che non vi fu neppure un tentativo di frenata prima dell'investimento. Va aggiunto che, se le condizioni del traffico e della strada percorsa non consentivano una ottimale visibilità e anche di avvistare pedoni in attraversamento sulle strisce, la conducente – tra l'altro, nata e residente a [...]e, quindi, conoscitrice dei luoghi del sinistro nonché della presenza sulla strada delle strisce pedonali – avrebbe dovuto ridurre al minimo
6 la velocità in modo di consentirle di arrestare il mezzo anche nel caso di un ritardato avvistamento di ostacoli.
5.4.5. Né per converso la circostanza è stata confessata dall'appellante il quale, invece, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato quanto segue: << … a piedi io percorrevo la strada 'Don
Bosco' e lasciandomi alle spalle la stessa mi arrestavo prima delle strisce pedonali che attraversano la SS. 5…ero sulle strisce pedonali dopo aver accertato che non erano presenti delle autovetture in entrambi i sensi di marcia…ho iniziato l'attraversamento sempre sulle strisce per raggiungere via
BE Nunzio>>(v. verbale udienza del 16.10.2020)
5.4.6. Inoltre, in base alla relazione dei Carabinieri, il pedone al momento dell'investimento si era immesso per circa 2,50 mt. sulla corsia di marcia del veicolo (larga 3,88 mt) e quindi, si trovava oltre la metà della stessa (la posizione finale del corpo del pedone investito era in una posizione più
o meno corrispondente, a circa 12 metri dalle strisce pedonali;
cfr. citata relazione dei Carabinieri e allegato schizzo planimetrico). Pertanto, non può affermarsi neppure per questa via che egli avesse appena iniziato l'attraversamento pedonale quanto fu investito, cioè che avesse attraversato qualche istante prima del passaggio dell'autovettura (cioè appunto repentinamente). Né qualsivoglia elemento nel senso del carattere improvviso della condotta del pedone si evince dalla c.t.u. cinematica svolta in primo grado;
consulenza che, peraltro, confermava che al momento dell'urto l'appellante stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e che si trovava comunque all'interno o ai margini della area individuata dalla segnaletica orizzontale stradale, mentre il veicolo procedeva alla velocità di
44,28 Km/h, al di sotto del limito massimo previsto (50 km/h) e, tuttavia, non adeguata alle condizioni della strada, del traffico e alla visibilità del momento.
5.4.7. Infine, non ha alcun fondamento giuridico la tesi secondo la quale il pedone, al momento di accingersi ad attraversare le strisce pedonali, vedendo un'autovettura procedere sulla corsia mentre si avvicina all'attraversamento pedonale a una distanza tale da consentire al conducente il suo arresto per favorire la precedenza, debba astenersi dal passare e/o sincerarsi – non si capisce bene come – di essere stato avvistato dal conducente del veicolo. Sul punto, l'indirizzo della giurisprudenza è chiaro nel senso che il concorso colposo rileva esclusivamente quando l'attraversamento ha carattere imprevedibile (v. Cass. 20949/2009 <Il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, comma primo, cod.
7 civ., occorrendo invece a tal fine che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile>>).
5.5. Dunque, riguardo alla condotta dell'appellante – il quale attraversava le strisce pedonali in modo del tutto normale e prevedibile – non è ravvisabile alcun profilo colposo.
5.6. La conclusione è del tutto in linea con la casistica della più recente giurisprudenza ove il concorso colposo del pedone è rinvenuto in casi completamente diversi da quello in esame (cfr. Cass.
2433/2024 <In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata
a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo); Cass. 9856/2022
<< In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva
a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza); v. Cass. 842/2020 <La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta
8 umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per
l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata); v. Cass. 2241/2019 <In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)>>).
6. Il secondo motivo è parzialmente fondato.
6.1. Quanto alla prima doglianza, relativa all'omessa personalizzazione del danno permanente e, quindi, al non riconoscimento di un incremento dell'importo di € 41.536,00 (€ 31.707,00 +
9.829,00; importo previsto, a titolo di danno biologico e morale, dalle tabelle di Milano 2021 per un soggetto dell'età di anni 48, con postumi pari al 15%), si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, riferendosi i valori indicati nelle tabelle di Milano a conseguenze standard (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), gli stessi, per il principio della necessaria integralità del risarcimento del danno, esigono di essere aumentati (di regola, secondo le percentuali riportate nelle stesse tabelle),
a titolo di personalizzazione del danno qualora vengano allegate e provate concrete peculiarità dello specifico caso (in tal senso, tra le altre, Cass. ord. 5865/2021 <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.>>; analogamente e Cass. sent. 2788/2019 secondo cui <In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d.
9 "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo
e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.>>).
6.1.2. Ciò premesso, le dedotte più gravi conseguenze sulla sfera psichica non attengono al profilo della personalizzazione del danno, ma piuttosto a quello della sua determinazione dell'entità della lesione (cioè del grado percentile d'invalidità). In ogni caso, come evidenziato nella motivazione della sentenza gravata, il c.t.u., a seguito di accertamenti rigorosi e completi e con motivazione specifica ed esente da errori logici o di diritto, ha escluso l'esistenza di una componente psichica del danno biologico (tra l'altro, evidenziando l'assenza di qualsiasi riscontro, oltre che clinico, in termini di ricorso a dei consulti specialistici psichiatrici e/o terapie mediche con farmaci psicoattivi o a sedute di supporto psicoterapico anche nel periodo immediatamente successivo all'incidente).
6.1.3. Per quanto riguarda le attività dinamico-relazionali che l'appellante, in conseguenza del sinistro stradale, non avrebbe più svolto, l'unico testimone escusso sul punto, Testimone_2
a ben vedere, non ha confermato la circostanza essendosi limitato a riferire che l'appellante praticava la corsa podistica e andava in palestra, senza specificare se, dopo l'accaduto, abbia o non abbia continuato a farlo (risposta cap. 18 verbale udienza dell'11.11.2020 ). Pertanto, non sono state provate le predette peculiarità del caso concreto in relazione ai riflessi dinamico relazionali.
6.1.4. Tali peculiarità, invece, risultano sussistere per quanto concerne la componente della sofferenza soggettiva (danno morale) alla stregua delle dichiarazioni del predetto teste il quale Tes_1
(sintetizzando) ha confermato la condizione di generale abbattimento e abulia dell'appellante, segno di un suo speciale stato di sofferenza interiore. A riguardo si richiamano le risposte date sui capitoli nn. 21, 23 e 24:
21) “Vero che, a causa dell'incidente in cui è rimasto coinvolto, il Sig. ha palesato più Pt_1 volte l'intendimento di togliersi la vita, soprattutto dopo aver perso il lavoro per via dell'inabilità derivata dal predetto evento dannoso”;
10 << A.d.r. sul capitolo n. 21: confermo la circostanza nel senso che io più volte sono andato presso l'abitazione dell'attore in Popoli, non ricordo la via forse via Bruno Buozzi, ma ricordo che si trova a fianco della pasticceria Saint Honorè difronte alle scuole elementari e medie, per tentare di farlo svagare in quanto era molto abbattuto. Ed infatti mi diceva: “ nello stato in cui mi trovo era meglio morire, che campo a fare”.
A.d.r. del got: quando ha sentito dichiarare tali affermazioni e a tutt'oggi l'attore è abbattuto?
Il teste risponde: posso dichiarare che l'attore è molto dispiaciuto e provato tanto è vero che molte volte non mi risponde neanche al telefono o al citofono di casa in quanto si isola. Io l'ho visto l'ultima volta un mese fa circa, era abbattuto e a tutt'oggi continua a proferire la predetta frase cioè “che era meglio morire e che campo a fare.>>
23) “Vero che, a causa dell'incidente, il Sig. evita di uscire dalla propria abitazione, Pt_1 avendo timore ad attraversare qualsiasi tipo di strada”;
<A.d.r. sul capitolo n. 23: confermo la circostanza e ciò posso riferire in quanto un paio di mesi fa io e l'attore siamo usciti a piedi per Popoli, percorrevamo la strada che si trova proprio in prossimità della sua abitazione che poi si immette sulla Strada Statale e, dopo circa 40- 50 metri vicino al semaforo, lo stesso ha deciso di tornare a casa in quanto non si sentiva in grado di attraversare la strada. Siamo quindi tornati indietro e l'attore ha fatto rientro a casa.>>
24) “Vero che, per via del sinistro stradale oggetto di causa, il Sig. ha difficoltà ad Pt_1 addormentarsi, soprattutto nelle ore notturne”.
<A.d.r. sul capitolo n. 24: confermo la circostanza in quanto , che è un mio amico Pt_1
d'infanzia, molte volte durante le ore notturne mi ha contattato telefonicamente dicendomi che stava male e non riusciva ad addormentarsi.>>
6.1.4. Pertanto, può essere riconosciuto un aumento del danno morale nella misura del 25% (a fronte di una soglia massima di aumento pari al 44% sulla base delle tabelle di Milano). Ne segue che l'importo incontestato di € 9.829,00 liquidato a titolo di danno morale va incrementato del 25% (come auspicato dall'appellante) e aumentato a quello di € 11.794,80. Il danno da invalidità permanente complessivo risulta, pertanto, di € 43.501,80 (31.707,00 + 11.794,80).
6.2. L'altra doglianza, relativa al danno da invalidità temporanea, è infondata. Invero, il profilo estetico invocato – secondo l'appellante legato alle cicatrici presenti sulla destra e sulla spalla sinistra, oltre a quella sulla regione frontale destra ponderata dal giudice di prime cure – non appare idoneo a incidere, quale circostanza peculiare individualizzante, sull'entità del danno in parola, per il quale il
Tribunale ha stimato l'equivalente monetario giornaliero di € 100,00, nell'ambito della forbice da
€ 99,00 (€ 72,00 per danno biologico;
€ 27,00 per danno morale) a € 148,50. Importo per il quale,
11 quindi, non appare giustificato alcun incremento. Invero, considerato quanto esposto dal c.t.u. medico legale (“Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo ed entità delle lesioni e tenuto conto del trattamento adottato nonché della documentazione sanitaria visionata, può essere pertanto stimato in giorni 60 (sessanta) a totale, relativi ai giorni di ricovero ospedaliero, giorni 60
(sessanta) a parziale al 50%, relativi ai primi due mesi di riabilitazione dopo le dimissioni ospedaliere e durante i quali il periziando ha dovuto utilizzare due bastoni tipo canadesi con carico progressivo sull'arto inferiore sinistro, ed ulteriori giorni 90 (novanta) a parziale al 25%, relativi al successivo periodo di riabilitazione funzionale fino alla intervenuta stabilizzazione clinica”), nell'ambito della invalidità temporanea (legata nella massima parte alla riportata frattura biossea pluriframmentata alla gamba sinistra in politrauma e alle relative conseguenze inabilitanti e dolorose), la componente del danno estetico non può che essere ritenuta minimale e ciò vale ancor di più per quella specifica e particolare alla quale ha fatto riferimento con il gravame l'appellante.
7. Il terzo motivo è infondato.
7.1. L'attore, odierno appellante, con l'atto introduttivo del giudizio ha invocato il risarcimento del “danno patrimoniale da perdita di chance” in relazione alla circostanza che la ditta Biovitis s.r.l., presso la quale egli, nel 2017 e fino all'incidente del 16.11.2017, aveva lavorato a tempo determinato in vista della sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato, dopo averlo nuovamente riassunto nel 2019, interrompeva il rapporto e riteneva di non procedere all'assunzione definitiva a causa dei postumi discendenti dal sinistro stradale in questione (v. pp. 5, 6, 16 e 17 atto di citazione in primo grado). A tal fine, veniva allegata la certificazione unica 2018 (attestante l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Biovitis s.r.l. dal 9.6.2017 al 31.12.2017; doc. n. 2 in fascicolo appellante di primo grado), la lettera di assunzione a tempo determinato dal 30.1.2019 al 31.1.2019 con mansione di magazziniere della Biovitis s.r.l. del 29.1.2019 (doc n. 34 ibidem) e la comunicazione datata 1.2.2019 della medesima ditta di non continuità del rapporto di lavoro a tempo determinato a seguito dell'esito negativo del periodo di prova dal 30.1.2019 al 31.1.2019 per i problemi fisici riscontrati alla gamba e alla spalla (v. doc. n. 35, ibidem).
7.2. L'appellante ha, quindi, chiesto il risarcimento della perdita di chance conseguente alla impossibilità di proseguire il predetto rapporto di lavoro. Si tratta, come prospettato dalla medesima parte, di un danno patrimoniale futuro consistente nella perdita di opportunità di occasioni di guadagno riflettentesi sul reddito della persona offesa. E', pertanto, una voce di danno diversa da quella derivante da mera “cenestesi lavorativa” (che attiene al danno non patrimoniale, segnatamente al danno biologico;
v. Cass. 16628/2023 e Cass. 20312/2015) e da incapacità lavorativa specifica (v.
Cass. 26641/2023), essendo piuttosto inerente al danno derivante dalla riduzione della capacità
12 lavorativa generica (cioè, come noto, quella configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla persona offesa di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali;
v. Cass. 19922/2023 e Cass. 12211/2015).
7.3. Ciò premesso, l'appellante – al quale, come si è sopra evidenziato, il giudice di prime cure ha riconosciuto, in relazione alla compromissione della sua capacità lavorativa specifica nella misura del 10%, il relativo danno con pronuncia sul punto passata in giudicato –, non ha assolto l'onere della prova della voce di danno in questione, ossia segnatamente della occasione perduta (da apprezzarsi in base ai noti parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza e, quindi, in termini di plausibilità) e del correlato nesso causale (da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che non”). Invero, dalla semplice circostanza dello svolgimento di attività lavorativa per alcuni mesi, al tempo del sinistro stradale (2017), presso la Biovitis s.r.l. non può ricavarsi, neppure in via presuntiva, la prova che probabilmente la ditta avrebbe successivamente assunto l'appellante a tempo indeterminato nel 2019, se non fosse stato per le conseguenze invalidanti del sinistro stradale. In senso contrario, vale poi sia il fatto che, malgrado la cessazione dell'invalidità temporanea dopo 120 giorni (v. c.t.u.), la ditta attese più di un anno per riassumere il lavoratore, sia il fatto che l'assunzione fu effettuata per soli 2 giorni. Entrambe le circostanze non lasciano presumere che la Biovitis, come dedotto dall'appellante, avesse, con ogni probabilità, intenzione di assumere il lavoratore a tempo indeterminato. In senso sfavorevole all'appellante, va pure tenuto conto che l'invalidità permanente accertata è pari, come si
è visto, al 15% e, dunque, non lieve, ma neppure di particolare gravità.
7.4. Va aggiunto che, come stigmatizzato dal giudice di prime cure, l'appellante non ha fornito alcun elemento in ordine all'entità dell'asserito danno non avendo né specificamente dedotto né tanto meno dimostrato l'ammontare della retribuzione pattuita dalle parti per l'attività prestata e quella che sarebbe stata corrisposta in caso di futura assunzione a tempo indeterminato.
8. Infine, l'esame del quarto ed ultimo motivo di appello è assorbito dalla necessità, data la riforma parziale della sentenza impugnata, di regolare le spese di entrambi i gradi giudizio tra tutte le parti in giudizio, secondo un criterio unitario e globale in base all'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord. 6259/2014).
9. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello (nella specie, del primo e, in parte, del secondo motivo di appello), va, in primo luogo, esclusa la decurtazione del 20% del danno spettante all'attore e, in secondo luogo, rideterminato in € 43.501,80 l'importo spettante all'attore per il danno da invalidità permanente.
13 9.1. Tenuto conto della liquidazione delle altre voci di danno incontestate e sulle quali è calato il giudicato (gli importi liquidati dal Tribunale sono stati tenuti fermi dall'appellante; v. pp. 22 e 23 dell'atto di appello), il danno complessivo subito dall'appellante si desume dal seguente prospetto.
- danno da invalidità permanente € 43.501,80
(danno biologico e danno morale)
- danno da invalidità temporanea € 11.250,00
- danno da riduzione capacità lavorativa specifica € 13.211,24
- danno patrimoniale ulteriore 2.365,01
(spese mediche e altre spese)
TOTALE € 70.328,05
9.2. Deve, inoltre, detrarsi quanto corrisposto dalla compagnia di assicurazione (€ 54.600,00) che, debitamente rivalutato anch'esso, corrisponde, secondo la determinazione incontestata effettuata dal giudice di prime cure, all'importo di € 63.226,80.
9.3. Dunque, l'importo ancora dovuto all'appellante è pari ad € 7.101,25.
9.4. Infine, all'appellante competono gli interessi compensativi al tasso legale da computarsi sull'importo totale dovuto a titolo di risarcimento, previa sua devalutazione al momento del sinistro stradale e sua rivalutazione anno per anno, per il periodo dal sinistro stradale sino all'8.10.2018 (data di versamento dell'acconto da parte della compagnia di assicurazione), e sull'importo residuo dovuto
(calcolato sottraendo l'acconto di € 54.600,00 all'importo risarcitorio devalutato all'8.10.2018) anno per anno rivalutato sino alla presente decisione. Va da sé che sull'importo finale (dovuto in via capitale e per interessi) decorrono gli interessi legali dalla presente decisione sino all'effettivo saldo.
10. Come si è innanzi evidenziato l'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite.
10.1. Il parziale accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore, odierno appellante, non determina soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. ss.uu. sent. 32061/2022). Non vi sono neppure concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018, per compensare, anche parzialmente, le spese di lite;
infatti, se è vero che le pretese dell'attore sono risultate eccessive, è altrettanto vero che la controparte ha disconosciuto la responsabilità esclusiva del sinistro e ha seguito una linea difensiva ingiustamente riduttiva del danno dell'attore.
10.2. Le spese di lite, relative al primo e al presente grado del giudizio, sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, in base della documentazione versata in atti, scaglione conforme al decisum, valori medi eccettuata la
14 fase istruttoria e di trattazione del presente grado del giudizio per la quale, essendo la causa stata rinviata direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
10.3. Essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese, ex art. 133 d.p.r. 115/2002, deve essere emessa a favore dello Stato;
ciò fatta eccezione per le spese del primo grado del giudizio sostenute prima della presentazione dell'istanza di ammissione (avvenuta in data 28.9.2021), ossia quelle relative al pagamento del contributo unificato e al compenso per la fase introduttiva;
infatti, per tale grado del giudizio, il Tribunale ha provveduto a liquidare, a carico dell'Erario e in favore del precedente procuratore (avv. Tommaso Marchese), il compenso soltanto per le fasi studio, trattazione-istruttoria e decisoria. Va da sé che la richiesta di distrazione da parte dell'avv. Pierluigi Giampaolo dichiaratosi antistatario non può operare nel presente giudizio (essendo il suo cliente ammesso al p.s.s.) né per quello di primo grado (quando il era difeso da altro Pt_1 difensore).
10.4. Le spese delle c.t.u. (cinematica e medico legale), poste a carico definitivo dell'Erario da parte del Tribunale, vanno ora poste, invece, a carico definitivo delle parti appellate in solido tra loro.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto s'intende confermata, così decide:
1) condanna gli appellati e Controparte_5 Controparte_3 CP_4
, in solido tra loro, a pagare in favore dell'appellante , la somma di €
[...] Parte_1
7.101,25, oltre interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
2) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere allo Stato le spese di lite della parte appellante, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidate per il primo grado (fase studio, trattazione- istruttoria e decisione) in € 4.300,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge, per compenso, e, per il presente grado, in € 4.888,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge, per compenso oltre 15% di rimborso spese generali ed oneri di legge, per compenso.
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rimborsare l'appellante delle spese Parte_1 del primo grado (fase introduttiva) liquidate in € 777,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge, per compenso, ed € 518,00 per esborsi.
3) pone le spese delle c.t.u. a carico solidale delle parti appellate.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
15 Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
16