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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona del liquidatore p.t. Parte_1 P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICO JORIO Parte_2
ATTORE contro società a responsabilità limitata unipersonale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RO d'RI
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a d.i. – contratto di finanziamento
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e scritti difensivi e chiedono che la causa sia trattenuta per la decisione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 13.9.2024, la società e il sig. Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2024 del 26.6.2024 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di di € 87.333,75, oltre interessi dal 28.3.2024 e spese CP_1 del procedimento. Gli opponenti eccepiscono il difetto di legittimazione e di titolarità del credito in capo a
; la nullità parziale della fideiussione omnibus e, in conseguenza, la decadenza dal diritto di CP_1 pretendere il pagamento nei confronti del garante;
la misura usuraria degli interessi;
la prescrizione dell'obbligazione di pagamento degli interessi e chiedono la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 6 Si costituiva, con comparsa del 31.10.2024, la parte opposta chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto. Nel merito, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande ed eccezioni in essa contenute, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto opposto;
in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme di cui al decreto stesso, o di quelle eventualmente diverse accertate in corso di causa. Con condanna refusione delle spese di lite.
Con decreto del 10.11.2024, il G.I. confermava ex art. 171 bis cpc la data della prima udienza.
Le parti depositavano memorie nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione ed assegnato termine per promuovere il procedimento di mediazione svoltosi con esito negativo.
Con ordinanza del 13.5.2025, il Giudice ha fissato l'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda va rigettata.
Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, come noto, ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere.
Nel caso in esame, la società opposta agisce nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da Banco di
Napoli nei confronti degli odierni opponenti ed in particolare per il recupero di € 87.333,75, oltre interessi dal 28.3.2024 e spese del procedimento, per rate non pagate e interessi in relazione a n. 2 finanziamenti, di cui uno di € 30.000,00 concesso il 23.1.2015 e uno di € 15.000,00 concesso il 11.3.2015.
E precisamente: Il sig. e la sig.ra hanno prestato fideiussione generica (c.d. Parte_2 Parte_3 omnibus) a garanzia di tutte le obbligazioni contratto dalla Da NO SR per un importo massimo di €
17.000,00 poi aumentato fino ad € 49.500,00.
La società citata in data 23.1.2015 ha ottenuto finanziamento per l'importo di € 30.000,00 da restituire in 18 mesi dalla data di erogazione, avvenuta in pari data e sempre in pari data il sig. e la sig.ra Parte_2 prestavano fideiussione specifica. Parte_3
La detta società in data 11.3.2015 ha ottenuto altro finanziamento per l'importo di € 15.000,00 da restituire in 24 mesi dalla data di erogazione avvenuta in pari data.
La ometteva i pagamenti del dovuto e con missiva raccomandata del 23.5.23 rivolta sia Controparte_2 alla società sia ai garanti, veniva intimato il pagamento del dovuto senza esito.
Incontestata l'esistenza del rapporto ed il mancato pagamento, si passa ad esaminare la fondatezza dei pagina 2 di 6 motivi di opposizione proposti.
Sul difetto di legittimazione.
Gli opponenti contestano la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a , CP_1 ritenendo non sufficiente – ai fini della prova – l'esibizione della AZ IA contenente l'avviso e deducono la mancata prova di inclusione del credito in questione tra quelli oggetto della cessione.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
E' corretto affermare che l'estratto pubblicato in AZ IA non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che e', pertanto, tenuto a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva
è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Se l'esistenza della cessione è specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio e la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n.17944).
Nella specie, in assenza del contratto di cessione dei crediti tra ES AN AO e né di prova CP_1 della notifica dell'atto traslativo, deve verificarsi il contenuto dell'estratto della cessione pubblicato in
AZ IA e gli ulteriori elementi forniti dalla società opposta.
All'uopo, si evidenzia che nell'avviso di pubblicazione del contratto di cessione in blocco prodotto in giudizio si legge che sono inclusi nella cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti , per ciascuno di essi, da pagina 3 di 6 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziare deteriorate”.
Stante l'ampiezza della formula utilizzata, della individuazione del titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), dell'origine del rapporto e della possibilità di qualificarlo sicuramente come sofferenze, nonchè del fatto che la cessionaria ha prodotto pure dichiarazione della cedente recante numeri identificativi corrispondenti a quelli presenti nella lista dei crediti pure depositata in giudizio dalla società CP_1 deve ritenersi provata la legittimazione ad agire in capo alla odierna cessionaria.
-Sulla nullità della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.
Gli opponenti, in relazione alla posizione del sig. eccepiscono la nullità parziale della fideiussione Pt_2 per contrasto alla normativa sulla concorrenza, dovendo le clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 essere espunte dal contratto fideiussorio, con ogni conseguente infondatezza delle pretese oggi azionate da in sede monitoria nei confronti dell'esponente e la necessaria declaratoria di nullità e/o invalidità CP_1 del decreto opposto
L'opponente richiama il principio espresso dalle S.U. secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
L'eccezione di nullità/illegittimità della fideiussione deve essere rigettata, considerato che, in difetto di produzione dei documenti utili per la sua valutazione, (quale il provvedimento della Banca d'Italia che rinviene un'intesa restrittiva della concorrenza nell'applicazione uniforme di alcune clausole dello schema
ABI) e di mancata indicazione della data della intesa illecita, non è possibile stabilire se quest'ultima sia antecedente o meno al negozio di cui viene denunciata la nullità (per la rilevanza di tale profilo, cfr., tra le altre, Cass. 25273/20, in motivazione), e che, in ogni caso, non è dimostrata, e neanche specificamente allegata, la concreta uniforme applicazione da parte di integrante elemento costitutivo della CP_3 dedotta nullità (cfr. Cass. 30818/18), delle clausole che si assumono ripetitive di uno schema espressivo di un'intesa vietata dalla normativa antitrust.
In ogni caso, l'eventuale nullità delle clausole censurate non travolgerebbe comunque la fideiussione nel suo complesso.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si pagina 4 di 6 determina, infatti, solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole, mentre nella specie neanche è dedotta la ricorrenza di una tale ipotesi, laddove si dice che nello schema negoziale sono stare riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, che deve anzi escludersi sul piano logico, trattandosi di clausole a favore della banca (cfr., in questi termini, Cass.
3556/20).
Non muta i termini del discorso la qualifica di consumatore del sig. eccepita con la memoria ex Pt_2 art. 171 ter c.p.c.
Risulta documentalmente che il sig. era amministratore della all'epoca della Pt_2 Parte_1 stipula dei contratti che ci occupano e che sono stati dal lui sottoscritti ( si v. visura camerale storica della società ) dalla costituzione (11.3.2014) fino al 19.11.2015.
-Sull'indeterminatezza della pretesa azionata – mancata indicazione della quota riferita alla sorte capitale e degli interessi - violazione delle disposizioni antiusura.
Le eccezioni sono infondate alla luce della documentazione in atti e sono poste in termini assolutamente generici ed improvati e la mancata allegazione di qualsivoglia elemento a supporto le rende nulle ed inammissibili.
In ogni caso, si vuole specificare che si tratta di contratti che prevedono ex art. 4 un tasso fisso nominale annuo e sono specificamente indicati le maggiorazioni applicate in caso di mora.
I contratti di finanziamento individuano in maniera determinata o, comunque, determinabile gli interessi di mora e comunque la tesi dell'usurarietà di tale tipologia di interessi si fonda su una prospettiva errata, vale a dire la necessità di sommatoria con gli interessi corrispettivi.
La disciplina antiusura, invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020, si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Sulla prescrizione.
Gli opponenti eccepiscono genericamente la prescrizione quinquennale del credito richiamando l'art. 2948
c.c.
L'eccezione va respinta considerato che, nel caso di specie , di tratta di finanziamenti stipulati nel 2015 la cui durata era prevista per 18 e 24 mesi e per costante insegnamento della Corte di Cassazione, per il pagamento delle rate di mutuo o finanziamento il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e decorre dalla scadenza dell'ultima rata atteso che il pagamento dei ratei configura pagina 5 di 6 un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr., ex pluribus, cass. n. 17798/2011; cass. n. 2301/2004).
Di conseguenza, poiché il contratto di finanziamento stipulato cui uno concesso il 23.1.2015 e uno concesso il 11.3.2015 e sarebbe rimborsato con il pagamento di 18 e 24 mesi, si deve ritenere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere alla scadenza dell'ultima rata prevista dal luglio 2016 e dal marzo
2017, con la conseguenza che la domanda azionata nel 2024 deve ritenersi validamente e tempestivamente proposta.
Va, su tali basi, rigettata la domanda con conferma del d.i. già dichiarato esecutivo con ordinanza del
14.1.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sul valore del decisum ex DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022 ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, e per la fase istruttoria e decisionale al parametro minimo stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione, per l'effetto confermando il D.I. n. 606/2024 già dichiarato esecutivo in corso di causa;
-condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa da:
(P.IVA ) in persona del liquidatore p.t. Parte_1 P.IVA_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FEDERICO JORIO Parte_2
ATTORE contro società a responsabilità limitata unipersonale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RO d'RI
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a d.i. – contratto di finanziamento
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e scritti difensivi e chiedono che la causa sia trattenuta per la decisione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 13.9.2024, la società e il sig. Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2024 del 26.6.2024 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di di € 87.333,75, oltre interessi dal 28.3.2024 e spese CP_1 del procedimento. Gli opponenti eccepiscono il difetto di legittimazione e di titolarità del credito in capo a
; la nullità parziale della fideiussione omnibus e, in conseguenza, la decadenza dal diritto di CP_1 pretendere il pagamento nei confronti del garante;
la misura usuraria degli interessi;
la prescrizione dell'obbligazione di pagamento degli interessi e chiedono la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 6 Si costituiva, con comparsa del 31.10.2024, la parte opposta chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto. Nel merito, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande ed eccezioni in essa contenute, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto opposto;
in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme di cui al decreto stesso, o di quelle eventualmente diverse accertate in corso di causa. Con condanna refusione delle spese di lite.
Con decreto del 10.11.2024, il G.I. confermava ex art. 171 bis cpc la data della prima udienza.
Le parti depositavano memorie nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 14.1.2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione ed assegnato termine per promuovere il procedimento di mediazione svoltosi con esito negativo.
Con ordinanza del 13.5.2025, il Giudice ha fissato l'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda va rigettata.
Ed invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, come noto, ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere.
Nel caso in esame, la società opposta agisce nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da Banco di
Napoli nei confronti degli odierni opponenti ed in particolare per il recupero di € 87.333,75, oltre interessi dal 28.3.2024 e spese del procedimento, per rate non pagate e interessi in relazione a n. 2 finanziamenti, di cui uno di € 30.000,00 concesso il 23.1.2015 e uno di € 15.000,00 concesso il 11.3.2015.
E precisamente: Il sig. e la sig.ra hanno prestato fideiussione generica (c.d. Parte_2 Parte_3 omnibus) a garanzia di tutte le obbligazioni contratto dalla Da NO SR per un importo massimo di €
17.000,00 poi aumentato fino ad € 49.500,00.
La società citata in data 23.1.2015 ha ottenuto finanziamento per l'importo di € 30.000,00 da restituire in 18 mesi dalla data di erogazione, avvenuta in pari data e sempre in pari data il sig. e la sig.ra Parte_2 prestavano fideiussione specifica. Parte_3
La detta società in data 11.3.2015 ha ottenuto altro finanziamento per l'importo di € 15.000,00 da restituire in 24 mesi dalla data di erogazione avvenuta in pari data.
La ometteva i pagamenti del dovuto e con missiva raccomandata del 23.5.23 rivolta sia Controparte_2 alla società sia ai garanti, veniva intimato il pagamento del dovuto senza esito.
Incontestata l'esistenza del rapporto ed il mancato pagamento, si passa ad esaminare la fondatezza dei pagina 2 di 6 motivi di opposizione proposti.
Sul difetto di legittimazione.
Gli opponenti contestano la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a , CP_1 ritenendo non sufficiente – ai fini della prova – l'esibizione della AZ IA contenente l'avviso e deducono la mancata prova di inclusione del credito in questione tra quelli oggetto della cessione.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
E' corretto affermare che l'estratto pubblicato in AZ IA non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che e', pertanto, tenuto a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva
è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Se l'esistenza della cessione è specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio e la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n.17944).
Nella specie, in assenza del contratto di cessione dei crediti tra ES AN AO e né di prova CP_1 della notifica dell'atto traslativo, deve verificarsi il contenuto dell'estratto della cessione pubblicato in
AZ IA e gli ulteriori elementi forniti dalla società opposta.
All'uopo, si evidenzia che nell'avviso di pubblicazione del contratto di cessione in blocco prodotto in giudizio si legge che sono inclusi nella cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti , per ciascuno di essi, da pagina 3 di 6 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziare deteriorate”.
Stante l'ampiezza della formula utilizzata, della individuazione del titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), dell'origine del rapporto e della possibilità di qualificarlo sicuramente come sofferenze, nonchè del fatto che la cessionaria ha prodotto pure dichiarazione della cedente recante numeri identificativi corrispondenti a quelli presenti nella lista dei crediti pure depositata in giudizio dalla società CP_1 deve ritenersi provata la legittimazione ad agire in capo alla odierna cessionaria.
-Sulla nullità della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.
Gli opponenti, in relazione alla posizione del sig. eccepiscono la nullità parziale della fideiussione Pt_2 per contrasto alla normativa sulla concorrenza, dovendo le clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 essere espunte dal contratto fideiussorio, con ogni conseguente infondatezza delle pretese oggi azionate da in sede monitoria nei confronti dell'esponente e la necessaria declaratoria di nullità e/o invalidità CP_1 del decreto opposto
L'opponente richiama il principio espresso dalle S.U. secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
L'eccezione di nullità/illegittimità della fideiussione deve essere rigettata, considerato che, in difetto di produzione dei documenti utili per la sua valutazione, (quale il provvedimento della Banca d'Italia che rinviene un'intesa restrittiva della concorrenza nell'applicazione uniforme di alcune clausole dello schema
ABI) e di mancata indicazione della data della intesa illecita, non è possibile stabilire se quest'ultima sia antecedente o meno al negozio di cui viene denunciata la nullità (per la rilevanza di tale profilo, cfr., tra le altre, Cass. 25273/20, in motivazione), e che, in ogni caso, non è dimostrata, e neanche specificamente allegata, la concreta uniforme applicazione da parte di integrante elemento costitutivo della CP_3 dedotta nullità (cfr. Cass. 30818/18), delle clausole che si assumono ripetitive di uno schema espressivo di un'intesa vietata dalla normativa antitrust.
In ogni caso, l'eventuale nullità delle clausole censurate non travolgerebbe comunque la fideiussione nel suo complesso.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c. la nullità integrale del contratto in conseguenza della nullità di singole clausole si pagina 4 di 6 determina, infatti, solo se risulta che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole, mentre nella specie neanche è dedotta la ricorrenza di una tale ipotesi, laddove si dice che nello schema negoziale sono stare riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, che deve anzi escludersi sul piano logico, trattandosi di clausole a favore della banca (cfr., in questi termini, Cass.
3556/20).
Non muta i termini del discorso la qualifica di consumatore del sig. eccepita con la memoria ex Pt_2 art. 171 ter c.p.c.
Risulta documentalmente che il sig. era amministratore della all'epoca della Pt_2 Parte_1 stipula dei contratti che ci occupano e che sono stati dal lui sottoscritti ( si v. visura camerale storica della società ) dalla costituzione (11.3.2014) fino al 19.11.2015.
-Sull'indeterminatezza della pretesa azionata – mancata indicazione della quota riferita alla sorte capitale e degli interessi - violazione delle disposizioni antiusura.
Le eccezioni sono infondate alla luce della documentazione in atti e sono poste in termini assolutamente generici ed improvati e la mancata allegazione di qualsivoglia elemento a supporto le rende nulle ed inammissibili.
In ogni caso, si vuole specificare che si tratta di contratti che prevedono ex art. 4 un tasso fisso nominale annuo e sono specificamente indicati le maggiorazioni applicate in caso di mora.
I contratti di finanziamento individuano in maniera determinata o, comunque, determinabile gli interessi di mora e comunque la tesi dell'usurarietà di tale tipologia di interessi si fonda su una prospettiva errata, vale a dire la necessità di sommatoria con gli interessi corrispettivi.
La disciplina antiusura, invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020, si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Sulla prescrizione.
Gli opponenti eccepiscono genericamente la prescrizione quinquennale del credito richiamando l'art. 2948
c.c.
L'eccezione va respinta considerato che, nel caso di specie , di tratta di finanziamenti stipulati nel 2015 la cui durata era prevista per 18 e 24 mesi e per costante insegnamento della Corte di Cassazione, per il pagamento delle rate di mutuo o finanziamento il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e decorre dalla scadenza dell'ultima rata atteso che il pagamento dei ratei configura pagina 5 di 6 un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr., ex pluribus, cass. n. 17798/2011; cass. n. 2301/2004).
Di conseguenza, poiché il contratto di finanziamento stipulato cui uno concesso il 23.1.2015 e uno concesso il 11.3.2015 e sarebbe rimborsato con il pagamento di 18 e 24 mesi, si deve ritenere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere alla scadenza dell'ultima rata prevista dal luglio 2016 e dal marzo
2017, con la conseguenza che la domanda azionata nel 2024 deve ritenersi validamente e tempestivamente proposta.
Va, su tali basi, rigettata la domanda con conferma del d.i. già dichiarato esecutivo con ordinanza del
14.1.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sul valore del decisum ex DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022 ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, e per la fase istruttoria e decisionale al parametro minimo stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione, per l'effetto confermando il D.I. n. 606/2024 già dichiarato esecutivo in corso di causa;
-condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IN CE
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