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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. AN TO BB, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3962/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Maria Pia Pagano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Alia (Pa) Parte_2
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della Sede, in Via Laurana,
54 con gli avvocati Sivana Mostacchi e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e lo difendono.
- resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito – revoca/decadenza reddito di cittadinanza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo di annullare e/o revocare il provvedimento del CP_1
1 19.10.2023 con cui l aveva richiesto la restituzione di somme in conseguenza CP_2
della revoca del reddito di cittadinanza e, per l'effetto, dichiarare il suo diritto alla fruizione del reddito di cittadinanza.
Esponeva che l' aveva chiesto la restituzione della somma di € 8.000,00 CP_1
ricevuti a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo giugno 2021/settembre 2022, per accertata non veridicità del nucleo in DSU ai sensi dell'art.3 del DPCM 159/2013 (cfr. doc.1 fascicolo ricorrente).
Deduceva che la pretesa dell' fosse illegittima ed infondata, eccependo il CP_1
difetto di motivazione dell'atto impugnato e sostenendo, nel merito, di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare, come da certificazione anagrafica allegata.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di indebito, atteso che lo stesso, anche se succintamente motivato contiene le ragioni della pretesa, tanto che la stessa parte ricorrente spiega specificatamente le sue difese in ordine ai requisiti richiesti.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento del 19.10.2023, con il quale veniva revocato il beneficio in godimento per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU”.
Va premesso che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a suo esclusivo carico”.
È pacifico che il ricorrente ha presentato la richiesta di reddito di cittadinanza quale unico componente della propria famiglia.
2 Ed invero ai sensi dell'art.2 comma 5 lettera b) del d.l. n. 4 del 2019 convertito nella legge n. 26 del 2019 “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
L' con messaggio “Hermes” n. 3757 del 14.10.2022 ha comunicato che a CP_1
seguito di alcune verifiche centralizzate svolte dalla Direzione centrale antifrode d'intesa con la Direzione inclusione sociale e invalidità civile, è emerso uno specifico rischio di frode in relazione alle dichiarazioni contenute in DSU da parte di soggetti maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni, ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza come nuclei “monocomponenti” (cfr. alleg. 4 fascicolo . CP_1
La composizione del nucleo familiare richiesto dal reddito di cittadinanza è uguale a quella prevista per la dichiarazione ISEE e prevede delle integrazioni indicate dall'art. 2 comma 5 d.l. 4/2019.
Sulla base del quadro normativo vigente per potere presentare domanda quale nucleo monocomponente, senza essere ricondotto al nucleo familiare dei propri genitori, il ricorrente doveva avere una situazione reddituale tale da non potere essere
3 ritenuto fiscalmente a carico dei predetti.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, commi 252 e 253 l. n. 205 del 2017, è considerato fiscalmente a carico il figlio il cui reddito non superi euro 4.000 annui, se la sua età non è superiore a 24 anni.
Posto che, come sopra richiamato, era onere del ricorrente dimostrare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per fruire della prestazione ritenuta indebita, è indubbio che parte ricorrente, per potere legittimamente essere considerato nucleo monocomponente, avrebbe dovuto dimostrare di possedere un reddito tale da non potere essere fiscalmente ritenuto a carico dei genitori (e dunque superiore a 4.000 euro, ma ancora utile per accedere alla prestazione).
Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la circostanza che il suo nucleo familiare era composto solo ed esclusivamente dallo stesso sin dal 11.02.2021, data antecedente alla presentazione della domanda amministrativa, è di per sé irrilevante ai fini del decidere, in quanto non risulta provato il reddito di cui era titolare l'odierno ricorrente, necessario al fine di potere ritenere redditualmente autonomo l'infraventiquatrenne.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese di lite, vista la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
4 Termini Imerese, 26.11.2025
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5
IL GIUDICE
AN TO BB