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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10289 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10289 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo- rif id pratica 29604435 a mezzo racc.a/r n. 698091822424 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di complessivi € 699,00 (di cui € 441,00 per imposta) per il debito concerne la Tassa Automobilistica Regione Molise per la vettura targata Targa_1 – anno d'imposta 2016.
Il ricorrente ha proposto gravame avverso gli avvisi sulla base delle seguenti eccezioni:
1) La carenza di legittimazione di CA ET e il difetto della titolarità della funzione di procedere alla riscossione coattiva della I.C.A. S.p.A. .
2) Intervenuta prescrizione derivante dalla nullità degli atti pregressi.
Argomenta il ricorrente che sia l'art. 6 dell'accordo quadro, richiamato dalla stessa società convenuta nell'atto di riscossione, sia l'art. 3 del relativo capitolato degli oneri, è individuato un espresso limite di durata della ultrattività delle singole attività di riscossione.
L'accordo quadro regionale n. 471 del 9.12.2015, pag. 14, all'art. 6 (“durata”) prevede espressamente che: «
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ai 48 mesi successivi, eventualmente rinnovabile per altri 48 mesi.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto».
Mentre il relativo capitolato degli oneri, all'art. 3, comma 4 (“durata del servizio”), prevede che: «Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'Affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione dell'affidamento si concluderanno entro 24 mesi da detta data».
Dal tenore delle suindicate disposizioni contrattuali si evince chiaramente che il contratto di appalto, avente ad oggetto la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, ha durata sino al 10.12.2019, e cioè esattamente a 48 mesi dalla sottoscrizione avvenuta il 9.12.2015.
Alla luce di tali ragioni, non essendovi stato alcun rinnovo del contratto stipulato in data 9.12.2015 – né tramite la procedura negoziata richiamata dal comma 5 di cui all'art. 3 del richiamato capitolato, né tramite le modalità di legge – l'odierna resistente avrebbe potuto porre in essere, portando a compimento, atti di accertamento e/o riscossione, non oltre il 10.12.2021, data che appunto corrisponde con lo scadere degli ulteriori 24 mesi (per le operazioni in itinere) successivi alla data di scadenza dell'appalto (10.12.2019).
È dunque evidente che l'atto impugnato, essendo stato emesso solo in data 7.1.2025 (e notificato il
28.1.2025), quindi ben oltre il termine ultimo di scadenza 10.12.2021, non può che ritenersi inesistente e/o nullo, poiché proveniente da soggetto privo di titolo.
Le considerazioni precedenti rendono nulli anche gli atti prodromici a quello in questa sede impugnato, notificati successivamente al 10.12.2021, inficiandone la validità e rendendoli inutili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Nel caso di specie gli ultimi atti interruttivi della prescrizione validamente notificati al contribuente sarebbero gli avvisi di accertamento asseritamente notificati il 24.01.2019 e il 02.10.2019; nel frattempo, dunque, il credito qui portato in esecuzione da CA ET è da ritenersi ampiamente prescritto.
Conclude chiedendo di annullare l'atto, in narrativa specificato. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 e dell'Avv. Difensore_2 per fattane anticipazione, che si dichiarano antistatari.
Si costituisce in giudizio la CA RL la quale preliminarmente rileva l'opportunità, in considerazione del fatto che l'odierno giudizio verte esclusivamente sulla contestazione in ordine alla legittimità del rapporto intercorrente tra la Regione Molise ed il RTI Ica/Creset e, quindi, sulla legittimazione dello stesso concessionario a porre in essere le attività di riscossione della Tassa Automobilistica regionale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Regione Molise, ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs n. 546/1992 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo.
Riguardo la legittimazione della RTI Ica/Creset, come evidenziato nel preambolo dell'ingiunzione, la sua posizione nell'albo nazionale dei concessionari e la sua qualità di Concessionaria della riscossione coattiva della Tassa automobilistica della Regione Molise in virtù di contratto n. 471 sottoscritto in data 09/12/2015,
e stato prorogato dapprima con D.D. n.57 del 05/06/2020 e successivamente con D.D. n. 84 del 28/08/2020 fino al 31/12/2020.
Detta qualità di concessionaria si estrinseca per tutti gli atti posti in essere nel corso della vigenza contrattuale, allo stesso RTI riconducibili, la cui attività di riscossione si esaurisce solo in conseguenza del pagamento del dovuto, oppure dell'annullamento/sgravio/discarico del “carico tributario” ingiunto.
Appare chiaro che una volta che l'atto sia stato trasmesso al concessionario per l'attività di riscossione, questo non può che essere portato a compimento dal medesimo soggetto al quale, in piena vigenza del rapporto contrattuale, era stato traslato il relativo potere da parte dell'Ente locale.
Difatti, all'art. 3, comma 4, primo periodo (Durata del servizio) espressamente risulta : Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali, nonché dalla Regione Molise nell'ultimo provvedimento di proroga, richiamato anche nella comunicazione sulle attività pendenti a firma del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale del 03/07/2023.
Rientrano in queste attività quelle relative alle forniture prese in carico nel corso della durata contrattuale e che sono individuate nella succitata nota del RTI n. 98945/2023, che è appunto quella riscontrata dal
Dirigente Regionale nella nota del 03/07/2023 (Allegato 5 citato), con la precisazione che le stesse devono essere “espletate fino ad esaurimento delle stesse”, e nello specifico: Ruolo Ingiunzioni ex ACI 2008/2011; Ruolo Ingiunzioni bollo anno 2012; Ruolo Ingiunzioni bollo anni 2013/2014;Ruolo Ingiunzioni bollo anno
2015; Ruolo ingiunzioni bollo anni 2016/2017-1° lotto.
E' dunque assolutamente pacifico che l'atto odiernamente opposto (fondato su ingiunzioni bollo 2012, 2013
e 2014), essendo riferito ad annualità di tributo di competenza del RTI Ica/Creset, dunque “ricevute e prese in carico” nel corso della vigenza contrattuale, dallo stesso concessionario dovevano e devono essere portate a compimento fino a completa definizione della procedura di riscossione (come detto, pagamento o discarico), anche dopo la scadenza contrattuale.
Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – Quanto all'eccepito difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, occorre premettere che (così) viene in considerazione la concessione di un pubblico servizio rispetto al quale rileva, come si è osservato, la definizione unionale di appalto pubblico di servizi il cui proprium «sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 9 dicembre
2015, n. 24824), nonchè nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente (Cons. Stato, sez. 6, 16 luglio
2015, n. 3571) … E' … ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio legato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasferimento della responsabilità di gestione (ed analoga soluzione è adottata in relazione alla distinzione tra concessione ed appalto di lavori pubblici: Corte giust. 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione c. Repubblica
Italiana).» (così Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965).
3.1 - A fronte di tanto, la disciplina contrattuale in contestazione, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, non importa affatto un rinnovo ovvero una proroga del contratto di concessione – proroga che realizza un differimento del termine finale dell'intero rapporto e, in buona sostanza, un effetto equivalente al rinnovo del contratto (v., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; ID., 11 maggio 2009, n. 2882; ID., 8 luglio 2008, n. 3391; v. il d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 11 e, ora, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 178) – e si risolve – sul piano del principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – in una mera ultrattività legata a singole, e specifiche, partite creditorie da portare «a compimento anche oltre i termini contrattuali»; laddove, allora, viene in rilievo – piuttosto che la protrazione dell'intero rapporto contrattuale (entro un termine predeterminato), - la precaria assicurazione del servizio a fronte di specifiche partite creditorie, in buona sostanza nelle more del reperimento di un nuovo contraente (da selezionare con procedura di evidenza pubblica).
3.2 - Né diversamente rileva che, nello stesso contratto, sia stata predeterminata una durata (24 mesi) entro la quale portare a compimento la riscossione di dette partite creditorie, in quanto – esclusa ogni modifica sostanziale del contratto (v. la direttiva 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, art. 43; v., altresì, CGUE, 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, Società_1 Ltd e a.; v. ancora CGUE, 18 settembre 2019, causa C-526/17, Commissione europea c. Repubblica italiana, con riferimento alla parzialmente omologa disposizione della direttiva n. 2004/18, ora ripresa dalla direttiva n. 24/2014/UE, del 26 febbraio
2014, art. 72, sugli appalti pubblici) – per un verso, alla predeterminazione di detta durata si correla la funzione che la stessa assolve (portare a compimento la riscossione per le partite creditorie ancora pendenti, seppur affidate) – così che lo stesso termine non assume natura essenziale e, ad ogni modo, finisce per rilevare (solo) in punto di adempimento del contratto, e di conseguente responsabilità contrattuale del concessionario del servizio di riscossione - e, per il restante, la relativa illiceità va esclusa (proprio) in difetto di una modifica sostanziale del contratto (con restrizione dello spazio coperto da una procedura di evidenza pubblica).
3.3 - Il rigetto del primo motivo di ricorso travolge anche il secondo che su esso si basa. Difatti risulta agli atti che al ricorrente siano stato regolarmente notificati l'ingiunzione di pagamento ID 19728510 (in data
06/05/2022 ), il preavviso di fermo amministrativo ID 21772273 ( in data 11/11/2022 ) e l'avviso di intimazione
ID 27477681 ( in data 22/07/2024).
3.4 - Con riferimento a quest'ultimi, regolarmente notificati, si osserva che i medesimo costituiscono atti rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotti all'avviso di mora. Essi, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025. La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”. Di conseguenza non è maturata alcuna prescrizione.
3.5 - Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, in considerazione degli antinomici approdi interpretativi che, presenti nella giurisprudenza di merito, hanno connotato le opposte soluzioni giurisprudenziali in punto di rilevanza della clausola di contratto relativa all'attività dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il giudice dott. Ilario Moscetta
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10289 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10289 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo- rif id pratica 29604435 a mezzo racc.a/r n. 698091822424 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di complessivi € 699,00 (di cui € 441,00 per imposta) per il debito concerne la Tassa Automobilistica Regione Molise per la vettura targata Targa_1 – anno d'imposta 2016.
Il ricorrente ha proposto gravame avverso gli avvisi sulla base delle seguenti eccezioni:
1) La carenza di legittimazione di CA ET e il difetto della titolarità della funzione di procedere alla riscossione coattiva della I.C.A. S.p.A. .
2) Intervenuta prescrizione derivante dalla nullità degli atti pregressi.
Argomenta il ricorrente che sia l'art. 6 dell'accordo quadro, richiamato dalla stessa società convenuta nell'atto di riscossione, sia l'art. 3 del relativo capitolato degli oneri, è individuato un espresso limite di durata della ultrattività delle singole attività di riscossione.
L'accordo quadro regionale n. 471 del 9.12.2015, pag. 14, all'art. 6 (“durata”) prevede espressamente che: «
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ai 48 mesi successivi, eventualmente rinnovabile per altri 48 mesi.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto».
Mentre il relativo capitolato degli oneri, all'art. 3, comma 4 (“durata del servizio”), prevede che: «Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'Affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione dell'affidamento si concluderanno entro 24 mesi da detta data».
Dal tenore delle suindicate disposizioni contrattuali si evince chiaramente che il contratto di appalto, avente ad oggetto la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, ha durata sino al 10.12.2019, e cioè esattamente a 48 mesi dalla sottoscrizione avvenuta il 9.12.2015.
Alla luce di tali ragioni, non essendovi stato alcun rinnovo del contratto stipulato in data 9.12.2015 – né tramite la procedura negoziata richiamata dal comma 5 di cui all'art. 3 del richiamato capitolato, né tramite le modalità di legge – l'odierna resistente avrebbe potuto porre in essere, portando a compimento, atti di accertamento e/o riscossione, non oltre il 10.12.2021, data che appunto corrisponde con lo scadere degli ulteriori 24 mesi (per le operazioni in itinere) successivi alla data di scadenza dell'appalto (10.12.2019).
È dunque evidente che l'atto impugnato, essendo stato emesso solo in data 7.1.2025 (e notificato il
28.1.2025), quindi ben oltre il termine ultimo di scadenza 10.12.2021, non può che ritenersi inesistente e/o nullo, poiché proveniente da soggetto privo di titolo.
Le considerazioni precedenti rendono nulli anche gli atti prodromici a quello in questa sede impugnato, notificati successivamente al 10.12.2021, inficiandone la validità e rendendoli inutili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Nel caso di specie gli ultimi atti interruttivi della prescrizione validamente notificati al contribuente sarebbero gli avvisi di accertamento asseritamente notificati il 24.01.2019 e il 02.10.2019; nel frattempo, dunque, il credito qui portato in esecuzione da CA ET è da ritenersi ampiamente prescritto.
Conclude chiedendo di annullare l'atto, in narrativa specificato. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 e dell'Avv. Difensore_2 per fattane anticipazione, che si dichiarano antistatari.
Si costituisce in giudizio la CA RL la quale preliminarmente rileva l'opportunità, in considerazione del fatto che l'odierno giudizio verte esclusivamente sulla contestazione in ordine alla legittimità del rapporto intercorrente tra la Regione Molise ed il RTI Ica/Creset e, quindi, sulla legittimazione dello stesso concessionario a porre in essere le attività di riscossione della Tassa Automobilistica regionale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Regione Molise, ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs n. 546/1992 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo.
Riguardo la legittimazione della RTI Ica/Creset, come evidenziato nel preambolo dell'ingiunzione, la sua posizione nell'albo nazionale dei concessionari e la sua qualità di Concessionaria della riscossione coattiva della Tassa automobilistica della Regione Molise in virtù di contratto n. 471 sottoscritto in data 09/12/2015,
e stato prorogato dapprima con D.D. n.57 del 05/06/2020 e successivamente con D.D. n. 84 del 28/08/2020 fino al 31/12/2020.
Detta qualità di concessionaria si estrinseca per tutti gli atti posti in essere nel corso della vigenza contrattuale, allo stesso RTI riconducibili, la cui attività di riscossione si esaurisce solo in conseguenza del pagamento del dovuto, oppure dell'annullamento/sgravio/discarico del “carico tributario” ingiunto.
Appare chiaro che una volta che l'atto sia stato trasmesso al concessionario per l'attività di riscossione, questo non può che essere portato a compimento dal medesimo soggetto al quale, in piena vigenza del rapporto contrattuale, era stato traslato il relativo potere da parte dell'Ente locale.
Difatti, all'art. 3, comma 4, primo periodo (Durata del servizio) espressamente risulta : Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali, nonché dalla Regione Molise nell'ultimo provvedimento di proroga, richiamato anche nella comunicazione sulle attività pendenti a firma del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale del 03/07/2023.
Rientrano in queste attività quelle relative alle forniture prese in carico nel corso della durata contrattuale e che sono individuate nella succitata nota del RTI n. 98945/2023, che è appunto quella riscontrata dal
Dirigente Regionale nella nota del 03/07/2023 (Allegato 5 citato), con la precisazione che le stesse devono essere “espletate fino ad esaurimento delle stesse”, e nello specifico: Ruolo Ingiunzioni ex ACI 2008/2011; Ruolo Ingiunzioni bollo anno 2012; Ruolo Ingiunzioni bollo anni 2013/2014;Ruolo Ingiunzioni bollo anno
2015; Ruolo ingiunzioni bollo anni 2016/2017-1° lotto.
E' dunque assolutamente pacifico che l'atto odiernamente opposto (fondato su ingiunzioni bollo 2012, 2013
e 2014), essendo riferito ad annualità di tributo di competenza del RTI Ica/Creset, dunque “ricevute e prese in carico” nel corso della vigenza contrattuale, dallo stesso concessionario dovevano e devono essere portate a compimento fino a completa definizione della procedura di riscossione (come detto, pagamento o discarico), anche dopo la scadenza contrattuale.
Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – Quanto all'eccepito difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, occorre premettere che (così) viene in considerazione la concessione di un pubblico servizio rispetto al quale rileva, come si è osservato, la definizione unionale di appalto pubblico di servizi il cui proprium «sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 9 dicembre
2015, n. 24824), nonchè nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente (Cons. Stato, sez. 6, 16 luglio
2015, n. 3571) … E' … ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio legato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasferimento della responsabilità di gestione (ed analoga soluzione è adottata in relazione alla distinzione tra concessione ed appalto di lavori pubblici: Corte giust. 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione c. Repubblica
Italiana).» (così Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965).
3.1 - A fronte di tanto, la disciplina contrattuale in contestazione, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, non importa affatto un rinnovo ovvero una proroga del contratto di concessione – proroga che realizza un differimento del termine finale dell'intero rapporto e, in buona sostanza, un effetto equivalente al rinnovo del contratto (v., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; ID., 11 maggio 2009, n. 2882; ID., 8 luglio 2008, n. 3391; v. il d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 11 e, ora, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 178) – e si risolve – sul piano del principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – in una mera ultrattività legata a singole, e specifiche, partite creditorie da portare «a compimento anche oltre i termini contrattuali»; laddove, allora, viene in rilievo – piuttosto che la protrazione dell'intero rapporto contrattuale (entro un termine predeterminato), - la precaria assicurazione del servizio a fronte di specifiche partite creditorie, in buona sostanza nelle more del reperimento di un nuovo contraente (da selezionare con procedura di evidenza pubblica).
3.2 - Né diversamente rileva che, nello stesso contratto, sia stata predeterminata una durata (24 mesi) entro la quale portare a compimento la riscossione di dette partite creditorie, in quanto – esclusa ogni modifica sostanziale del contratto (v. la direttiva 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, art. 43; v., altresì, CGUE, 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, Società_1 Ltd e a.; v. ancora CGUE, 18 settembre 2019, causa C-526/17, Commissione europea c. Repubblica italiana, con riferimento alla parzialmente omologa disposizione della direttiva n. 2004/18, ora ripresa dalla direttiva n. 24/2014/UE, del 26 febbraio
2014, art. 72, sugli appalti pubblici) – per un verso, alla predeterminazione di detta durata si correla la funzione che la stessa assolve (portare a compimento la riscossione per le partite creditorie ancora pendenti, seppur affidate) – così che lo stesso termine non assume natura essenziale e, ad ogni modo, finisce per rilevare (solo) in punto di adempimento del contratto, e di conseguente responsabilità contrattuale del concessionario del servizio di riscossione - e, per il restante, la relativa illiceità va esclusa (proprio) in difetto di una modifica sostanziale del contratto (con restrizione dello spazio coperto da una procedura di evidenza pubblica).
3.3 - Il rigetto del primo motivo di ricorso travolge anche il secondo che su esso si basa. Difatti risulta agli atti che al ricorrente siano stato regolarmente notificati l'ingiunzione di pagamento ID 19728510 (in data
06/05/2022 ), il preavviso di fermo amministrativo ID 21772273 ( in data 11/11/2022 ) e l'avviso di intimazione
ID 27477681 ( in data 22/07/2024).
3.4 - Con riferimento a quest'ultimi, regolarmente notificati, si osserva che i medesimo costituiscono atti rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotti all'avviso di mora. Essi, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025. La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 e quelle conformi che l'hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l'impugnazione dell'avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”. Di conseguenza non è maturata alcuna prescrizione.
3.5 - Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, in considerazione degli antinomici approdi interpretativi che, presenti nella giurisprudenza di merito, hanno connotato le opposte soluzioni giurisprudenziali in punto di rilevanza della clausola di contratto relativa all'attività dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il giudice dott. Ilario Moscetta