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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5461/2024 promossa da:
(CF ) e (CF ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Gianni Puddu del foro di Torino e presso il suo studio sito in Torino, via Roasio n. 16 domiciliati
Attrori contro
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Martin presso il cui studio in Torino via Vittorio Amedeo II 21 sono elettivamente domiciliati
Convenuti
OGGETTO: Azione restitutoria fondata sulla consegna di denaro
Conclusioni degli attori:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Condannare, per le ragioni di cui in narrativa, i signori e a pagare alla Controparte_2 Controparte_1 signora l' importo di € 75.000,00, oltre interessi al tasso legale a far tempo dalla data di accredito Parte_2 pagina 1 di 4 di ciascun bonifico sino alla proposizione della presente domanda giudiziale ed al tasso di cui all' art. 1284 comma IV a far tempo dalla domanda;
al signor l'importo di € 40.000,00, oltre interessi al tasso Parte_1 legale a far tempo dalla data di accredito di ciascun bonifico sino alla proposizione della presente domanda giudiziale ed al tasso di cui all' art. 1284 comma IV a far tempo dalla domanda;
ad entrambi gli attori in solido
l'importo di € 3.000,00, oltre interessi al tasso legale a far tempo dalla data di accredito di ciascun bonifico sino alla proposizione della presente domanda giudiziale ed al tasso di cui all' art. 1284 comma IV a far tempo dalla domanda
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, CPA, rimborso forfettario 15%»
Conclusioni dei convenuti:
«Voglia il Tribunale Ill.mo Respingere la domanda formulata perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La consegna di somme di denaro al signor Parte_3
Si osserva preliminarmente che è documentalmente provata la consegna di somme di denaro al sig.
, deceduto il 24/6/2022, da parte degli attori e Parte_3 Parte_2 Parte_4
(rispettivamente sorella e cognato dell'uomo) tramite una serie di bonifici per complessivi €
118.000,00.
Secondo la prospettazione delle parti attrici tali somme sarebbero state da loro mutuate a Parte_3
(padre dei convenuti ed ), che li avrebbe utilizzati per
[...] Controparte_1 Controparte_2 concludere un'operazione immobiliare. Conformemente a tale ricostruzione, prima di introdurre il presente giudizio, gli attori hanno formalmente richiesto ai convenuti ed Controparte_1 CP_2
, eredi del signor , la restituzione degli importi precedentemente
[...] Parte_3 consegnati, oltre agli interessi legali.
I convenuti hanno contestato la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori ed hanno riferito che i versamenti eseguiti da e a favore di erano Parte_2 Parte_4 Parte_3 riconducibili a pregressi debiti nei suoi confronti, come emergerebbe tra l'altro dalla circostanza che nessuno dei bonifici documentati contenga indicazioni di causali riconducibili ad un “prestito” e dalla periodicità dei versamenti, non coerente con l'erogazione di un mutuo.
pagina 2 di 4
2. L'asserito obbligo di restituzione delle somme corrisposte dagli attori.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 9541/2020 e da ultimo Cassazione civile sez. II, 23/07/2025, n.20964) «La datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, la contestazione ad opera dell'accipiens della sussistenza di una obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova».
Applicando tali indicazioni interpretative al caso di specie si rileva che gli attori e Parte_2
non hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante essendosi limitati a provare Parte_1 unicamente la dazione ma non anche l'esistenza di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.
Pertanto, la domanda formulata dagli attori non può essere accolta.
3. Le spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza.
Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. si rileva come la soccombenza totale degli attori, non comporti una valutazione di malafede o colpa grave, né parte convenuta ha provato l'esistenza e l'entità del danno subito;
pertanto, questa richiesta non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Respinge le domande di restituzione dei signori e nei Parte_2 Parte_1 confronti dei signori ed . Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 − Condanna i signori e in solido al pagamento a favore di Parte_2 Parte_1
ed delle spese di lite che liquida secondo i valori medi dello Controparte_1 Controparte_2 scaglione di riferimento in € 8.433 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 9.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5461/2024 promossa da:
(CF ) e (CF ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Gianni Puddu del foro di Torino e presso il suo studio sito in Torino, via Roasio n. 16 domiciliati
Attrori contro
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Martin presso il cui studio in Torino via Vittorio Amedeo II 21 sono elettivamente domiciliati
Convenuti
OGGETTO: Azione restitutoria fondata sulla consegna di denaro
Conclusioni degli attori:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Condannare, per le ragioni di cui in narrativa, i signori e a pagare alla Controparte_2 Controparte_1 signora l' importo di € 75.000,00, oltre interessi al tasso legale a far tempo dalla data di accredito Parte_2 pagina 1 di 4 di ciascun bonifico sino alla proposizione della presente domanda giudiziale ed al tasso di cui all' art. 1284 comma IV a far tempo dalla domanda;
al signor l'importo di € 40.000,00, oltre interessi al tasso Parte_1 legale a far tempo dalla data di accredito di ciascun bonifico sino alla proposizione della presente domanda giudiziale ed al tasso di cui all' art. 1284 comma IV a far tempo dalla domanda;
ad entrambi gli attori in solido
l'importo di € 3.000,00, oltre interessi al tasso legale a far tempo dalla data di accredito di ciascun bonifico sino alla proposizione della presente domanda giudiziale ed al tasso di cui all' art. 1284 comma IV a far tempo dalla domanda
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, CPA, rimborso forfettario 15%»
Conclusioni dei convenuti:
«Voglia il Tribunale Ill.mo Respingere la domanda formulata perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La consegna di somme di denaro al signor Parte_3
Si osserva preliminarmente che è documentalmente provata la consegna di somme di denaro al sig.
, deceduto il 24/6/2022, da parte degli attori e Parte_3 Parte_2 Parte_4
(rispettivamente sorella e cognato dell'uomo) tramite una serie di bonifici per complessivi €
118.000,00.
Secondo la prospettazione delle parti attrici tali somme sarebbero state da loro mutuate a Parte_3
(padre dei convenuti ed ), che li avrebbe utilizzati per
[...] Controparte_1 Controparte_2 concludere un'operazione immobiliare. Conformemente a tale ricostruzione, prima di introdurre il presente giudizio, gli attori hanno formalmente richiesto ai convenuti ed Controparte_1 CP_2
, eredi del signor , la restituzione degli importi precedentemente
[...] Parte_3 consegnati, oltre agli interessi legali.
I convenuti hanno contestato la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori ed hanno riferito che i versamenti eseguiti da e a favore di erano Parte_2 Parte_4 Parte_3 riconducibili a pregressi debiti nei suoi confronti, come emergerebbe tra l'altro dalla circostanza che nessuno dei bonifici documentati contenga indicazioni di causali riconducibili ad un “prestito” e dalla periodicità dei versamenti, non coerente con l'erogazione di un mutuo.
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2. L'asserito obbligo di restituzione delle somme corrisposte dagli attori.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 9541/2020 e da ultimo Cassazione civile sez. II, 23/07/2025, n.20964) «La datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, la contestazione ad opera dell'accipiens della sussistenza di una obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova».
Applicando tali indicazioni interpretative al caso di specie si rileva che gli attori e Parte_2
non hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante essendosi limitati a provare Parte_1 unicamente la dazione ma non anche l'esistenza di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.
Pertanto, la domanda formulata dagli attori non può essere accolta.
3. Le spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza.
Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. si rileva come la soccombenza totale degli attori, non comporti una valutazione di malafede o colpa grave, né parte convenuta ha provato l'esistenza e l'entità del danno subito;
pertanto, questa richiesta non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Respinge le domande di restituzione dei signori e nei Parte_2 Parte_1 confronti dei signori ed . Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 4 − Condanna i signori e in solido al pagamento a favore di Parte_2 Parte_1
ed delle spese di lite che liquida secondo i valori medi dello Controparte_1 Controparte_2 scaglione di riferimento in € 8.433 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 9.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
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