Articolo 8 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 maggio 1958
Art. 8.
Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:
1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari;
3) aspettativa per motivi privati;
4) aspettativa per infermita' non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958