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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7627 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 23.10.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 7865/'25 del ruolo generale
T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Francesco Parte_1
IA e Francesco IN, presso il cui studio in GR NE (NA) alla Piazza San Pasquale, 11, elett.te domicilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Controparte_2 atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. Massimo Persona_1
Cassarino, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2025, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00090990 34 000, notificato in data 17.02.2025, a titolo di contributi Gestione Artigiani relativi al periodo dal 01/2023 al 12/2023. Deduceva: di essere dipendente di
[...] dal 28.4.2022. Contestava di essere titolare di ditta Parte_2 individuale e deduceva di aver sporto querela contro ignoti non avendo mai presentato domanda di iscrizione al registro delle imprese. Rassegnava le
1 seguenti conclusioni: “accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'annullamento e l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00090990 34 000 formato il 09 ottobre 2024, successivamente notificato in data 17.02.2025; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' . Deduceva che il ricorrente risultava titolare di ditta CP_1 individuale con inizio attività in data 30.3.20 e richiesta di iscrizione 12/11/2021: Il ricorso va respinto.
Oggetto di recupero è la contribuzione gestione artigiani relativa al periodo gennaio/dicembre 2023 (cfr avviso di addebito in atti). Dalla documentazione prodotta dall risulta che il ricorrente è titolare di ditta individuale, con CP_1 dichiarazione di inizio di attività alla data del 30.3.2020 (cfr allegato di cui alla produzione dell' ). Dalla visura risulta che la ditta opera senza l'ausilio di CP_1 personale dipendente (cfr pag 4 della visura prodotta dall' ). Pt_3
Tanto premesso in fatto, nel merito va osservato quanto segue. L'art 44 comma 8 del DL 269/03, conv. con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003 ,prevede:
“
8. A decorrere dal 1 gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Controparte_3 integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite dell'infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono
2 esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2006. 8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato". Va precisato che la legge attribuisce l'effetto dell'iscrizione presso la gestione previdenziale, pur prevista come conseguenza officiosa ed automatica, unicamente alle "domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", ed all'ulteriore condizione che "sussistano i presupposti di legge". Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si rinviene il principio interpretativo, secondo cui l'iscrizione negli appositi elenchi dell'ente pensionistico costituisca una presunzione semplice, vincibile con la prova contraria, dell'obbligo contributivo e del corrispondente dovere di prestazione dell'ente previdenziale (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav. sentenza n. 260 del 9 gennaio 2009; Sez. Lav. Sentenza n. 16066 del 17 agosto 2004). Trasfuso il principio nelle cause di accertamento negativo promosse dal contribuente, nelle quali per giurisprudenza costante spetta all'ente previdenziale che si afferma titolare del rapporto contributivo e del corrispondente credito previdenziale la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, la presunzione opera in favore dell'istituto nel senso che la prova può essere fornita anche ricorrendo all'ausilio della prova presuntiva. In questo senso soltanto la presunzione opera in favore dell'ente. Il punto nodale del presente giudizio verte sul quesito se e in che misura, in presenza di un soggetto che svolga contemporaneamente attività lavorativa come dipendente a tempo parziale per 24 ore settimanali e attività autonoma in forma di ditta individuale, debba essere valutato il concetto di prevalenza ed abitualità previsto dalla legislazione in tema di obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni. La materia è disciplinata dall'art. 1 comma 203 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 comma 1), che così statuisce: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
3 • a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
• b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
• c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
• d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Il medesimo art. 1, comma 208, prevede poi, che "qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al coniglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche." A sua volta, la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 12 comma 11 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, statuisce che il citato "art. 1 comma 208 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1 comma 208 L. n. 662 del 1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2 comma 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335." Quest'ultima disposizione disciplina l'obbligatorietà, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dell'iscrizione presso l'apposita Gestione separata presso l' , CP_1 finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei soggetti "che esercitano, per professione abituale,
4 ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi … Nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971", Con la norma d'interpretazione autentica il legislatore ha chiarito (cfr. per l'avvallo e legittimità della norma di interpretazione autentica, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011 e Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012), che a fronte del contemporaneo svolgimento di "varie attività autonome" assoggettabili a diverse forme previdenziali, vige l'obbligo d'iscrizione solo nell'assicurazione obbligatoria relativa all'attività svolta in via prevalente, salvo che una posizione riguardi la cosiddetta "Gestione separata". In quest'ultimo caso, cioè qualora concorra con più attività autonome (di commerciante e di artigiano, per esempio) anche una delle categorie residuali di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995 (amministratore, sindaco o revisore di società, per esempio), il contribuente sarà tenuto a iscriversi a più forme previdenziali corrispondenti, da un lato, alle "varie attività autonome" svolte quale commerciante, artigiano o coltivatore diretto e, dall'altro lato, alle "varie attività autonome" rientranti in una delle categorie residuali individuate dall'art. 2 comma 26 della citata L. n. 335 del 1995. L'art. 1 comma 208 della L. n. 662 del 1996 non richiama invece tipologie lavorative diverse da quella autonoma e, in particolare, non si riferisce al lavoro subordinato, per il quale caso permane dunque l'assoggettamento alla disciplina generale posta dall'art. 1 comma 203. Se, dunque, "la regola generale" della previdenza sociale, espressa dalla normativa sopra richiamata, "è, quindi, che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità d'iscrizione" e che "non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa" e che "inoltre, ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo" (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3240/2010, citata, che in via esemplificativa ha affermato anche che "non vi è dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione AGO, presso la quale il datore di lavoro versa la contribuzione, se, oltre alla attività subordinata, svolge compiti di amministratore di società, per questa attività debba essere iscritto alla gestione separata e ad essa la società debba versare i contributi sul corrispettivo erogato."), allora è evidente che la mera sussistenza, in capo al contribuente, di un rapporto di lavoro dipendente part-time (nella specie, per 24 ore settimanali) non è idoneo
5 ad escludere, per sé solo, l'obbligatorietà dell'iscrizione nella "gestione artigiani" derivante dall'espletamento della seconda attività lavorativa (autonoma). Ciò, d'altro canto, non significa, però, che è sufficiente lo svolgimento di un'attività qualsiasi per fare scattare l'obbligo d'iscrizione. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza n. 12560/2017, già citata, ha avuto modo di specificare: "11. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. 12. In relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti di abitualità e 4 prevalenza - necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell tenuto a CP_1 provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multís Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600) - devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.R.L. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. 13. Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi." Va, quindi, verificato se l'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente quale titolare della ditta individuale "T." presenti i requisiti previsti dalla norma applicabile (l'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996) per fare scattare l'obbligo d'iscrizione e il conseguente obbligo contributivo (in questo senso anche il precedente di legittimità citato dall'appellante, sentenza n. 20695 del 14 ottobre 2015, con cui la Suprema Corte disponeva il rinvio per nuovo esame della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti di un socio accomandatario di SAS contemporaneamente titolare di un rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale). Nel caso di specie risulta che il ricorrente è titolare dell'impresa individuale che risulta privs di dipendenti (cfr visura camerale). L'abitualità e la Parte_1 prevalenza di cui alla lettera c) dell'articolo 1 comma 203 vanno positivamente affermate, alla luce della giurisprudenza sopra citata, in considerazione del fatto che il ricorrente necessariamente svolgeva e svolge, in via esclusiva, stante l'assenza di personale dipendente, tutte le attività lavorative attinenti all'attività oggetto dell'impresa. Invero, il suo contributo all'attività
6 dell'azienda individuale, essendo l'unico apporto lavorativo, per definizione è da dirsi "prevalente" e al contempo "abituale" (non essendovi altri dipendenti ai quali demandare le attività lavorative). Né assume rilievo la circostanza, dedotta da parte ricorrente, della presentazione della denuncia querela, atto di parte di molto successivo (cfr. allegato n. 2 querela del 25.3.2025) alla richiesta di iscrizione della ditta individuale alla Camera di Commercio. Per quanto precede, non costituendo l'attività da lavoro dipendente il tertium comparationis del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 1 comma 203, ma "la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" rispetto all'oggetto dell'attività imprenditoriale concretamente svolta, si deve pertanto ritenere che l'impegno lavorativo personale de soddisfi i requisiti d'iscrizione invocati dall'istituto. Il ricorso va dunque respinto. La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
Napoli, il 23.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Fontana
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S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 7865/'25 del ruolo generale
T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Francesco Parte_1
IA e Francesco IN, presso il cui studio in GR NE (NA) alla Piazza San Pasquale, 11, elett.te domicilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Controparte_2 atto notaio di Roma del 21.7.2015, dall'avv. Massimo Persona_1
Cassarino, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2025, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00090990 34 000, notificato in data 17.02.2025, a titolo di contributi Gestione Artigiani relativi al periodo dal 01/2023 al 12/2023. Deduceva: di essere dipendente di
[...] dal 28.4.2022. Contestava di essere titolare di ditta Parte_2 individuale e deduceva di aver sporto querela contro ignoti non avendo mai presentato domanda di iscrizione al registro delle imprese. Rassegnava le
1 seguenti conclusioni: “accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'annullamento e l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2024 00090990 34 000 formato il 09 ottobre 2024, successivamente notificato in data 17.02.2025; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' . Deduceva che il ricorrente risultava titolare di ditta CP_1 individuale con inizio attività in data 30.3.20 e richiesta di iscrizione 12/11/2021: Il ricorso va respinto.
Oggetto di recupero è la contribuzione gestione artigiani relativa al periodo gennaio/dicembre 2023 (cfr avviso di addebito in atti). Dalla documentazione prodotta dall risulta che il ricorrente è titolare di ditta individuale, con CP_1 dichiarazione di inizio di attività alla data del 30.3.2020 (cfr allegato di cui alla produzione dell' ). Dalla visura risulta che la ditta opera senza l'ausilio di CP_1 personale dipendente (cfr pag 4 della visura prodotta dall' ). Pt_3
Tanto premesso in fatto, nel merito va osservato quanto segue. L'art 44 comma 8 del DL 269/03, conv. con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003 ,prevede:
“
8. A decorrere dal 1 gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Controparte_3 integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite dell'infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono
2 esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2006. 8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato". Va precisato che la legge attribuisce l'effetto dell'iscrizione presso la gestione previdenziale, pur prevista come conseguenza officiosa ed automatica, unicamente alle "domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", ed all'ulteriore condizione che "sussistano i presupposti di legge". Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si rinviene il principio interpretativo, secondo cui l'iscrizione negli appositi elenchi dell'ente pensionistico costituisca una presunzione semplice, vincibile con la prova contraria, dell'obbligo contributivo e del corrispondente dovere di prestazione dell'ente previdenziale (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav. sentenza n. 260 del 9 gennaio 2009; Sez. Lav. Sentenza n. 16066 del 17 agosto 2004). Trasfuso il principio nelle cause di accertamento negativo promosse dal contribuente, nelle quali per giurisprudenza costante spetta all'ente previdenziale che si afferma titolare del rapporto contributivo e del corrispondente credito previdenziale la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, la presunzione opera in favore dell'istituto nel senso che la prova può essere fornita anche ricorrendo all'ausilio della prova presuntiva. In questo senso soltanto la presunzione opera in favore dell'ente. Il punto nodale del presente giudizio verte sul quesito se e in che misura, in presenza di un soggetto che svolga contemporaneamente attività lavorativa come dipendente a tempo parziale per 24 ore settimanali e attività autonoma in forma di ditta individuale, debba essere valutato il concetto di prevalenza ed abitualità previsto dalla legislazione in tema di obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni. La materia è disciplinata dall'art. 1 comma 203 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 comma 1), che così statuisce: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
3 • a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
• b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
• c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
• d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Il medesimo art. 1, comma 208, prevede poi, che "qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al coniglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche." A sua volta, la norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 12 comma 11 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, statuisce che il citato "art. 1 comma 208 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1 comma 208 L. n. 662 del 1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2 comma 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335." Quest'ultima disposizione disciplina l'obbligatorietà, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dell'iscrizione presso l'apposita Gestione separata presso l' , CP_1 finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei soggetti "che esercitano, per professione abituale,
4 ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi … Nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971", Con la norma d'interpretazione autentica il legislatore ha chiarito (cfr. per l'avvallo e legittimità della norma di interpretazione autentica, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011 e Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012), che a fronte del contemporaneo svolgimento di "varie attività autonome" assoggettabili a diverse forme previdenziali, vige l'obbligo d'iscrizione solo nell'assicurazione obbligatoria relativa all'attività svolta in via prevalente, salvo che una posizione riguardi la cosiddetta "Gestione separata". In quest'ultimo caso, cioè qualora concorra con più attività autonome (di commerciante e di artigiano, per esempio) anche una delle categorie residuali di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995 (amministratore, sindaco o revisore di società, per esempio), il contribuente sarà tenuto a iscriversi a più forme previdenziali corrispondenti, da un lato, alle "varie attività autonome" svolte quale commerciante, artigiano o coltivatore diretto e, dall'altro lato, alle "varie attività autonome" rientranti in una delle categorie residuali individuate dall'art. 2 comma 26 della citata L. n. 335 del 1995. L'art. 1 comma 208 della L. n. 662 del 1996 non richiama invece tipologie lavorative diverse da quella autonoma e, in particolare, non si riferisce al lavoro subordinato, per il quale caso permane dunque l'assoggettamento alla disciplina generale posta dall'art. 1 comma 203. Se, dunque, "la regola generale" della previdenza sociale, espressa dalla normativa sopra richiamata, "è, quindi, che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità d'iscrizione" e che "non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa" e che "inoltre, ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo" (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3240/2010, citata, che in via esemplificativa ha affermato anche che "non vi è dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione AGO, presso la quale il datore di lavoro versa la contribuzione, se, oltre alla attività subordinata, svolge compiti di amministratore di società, per questa attività debba essere iscritto alla gestione separata e ad essa la società debba versare i contributi sul corrispettivo erogato."), allora è evidente che la mera sussistenza, in capo al contribuente, di un rapporto di lavoro dipendente part-time (nella specie, per 24 ore settimanali) non è idoneo
5 ad escludere, per sé solo, l'obbligatorietà dell'iscrizione nella "gestione artigiani" derivante dall'espletamento della seconda attività lavorativa (autonoma). Ciò, d'altro canto, non significa, però, che è sufficiente lo svolgimento di un'attività qualsiasi per fare scattare l'obbligo d'iscrizione. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza n. 12560/2017, già citata, ha avuto modo di specificare: "11. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. 12. In relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti di abitualità e 4 prevalenza - necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell tenuto a CP_1 provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multís Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600) - devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.R.L. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. 13. Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi." Va, quindi, verificato se l'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente quale titolare della ditta individuale "T." presenti i requisiti previsti dalla norma applicabile (l'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996) per fare scattare l'obbligo d'iscrizione e il conseguente obbligo contributivo (in questo senso anche il precedente di legittimità citato dall'appellante, sentenza n. 20695 del 14 ottobre 2015, con cui la Suprema Corte disponeva il rinvio per nuovo esame della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti di un socio accomandatario di SAS contemporaneamente titolare di un rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale). Nel caso di specie risulta che il ricorrente è titolare dell'impresa individuale che risulta privs di dipendenti (cfr visura camerale). L'abitualità e la Parte_1 prevalenza di cui alla lettera c) dell'articolo 1 comma 203 vanno positivamente affermate, alla luce della giurisprudenza sopra citata, in considerazione del fatto che il ricorrente necessariamente svolgeva e svolge, in via esclusiva, stante l'assenza di personale dipendente, tutte le attività lavorative attinenti all'attività oggetto dell'impresa. Invero, il suo contributo all'attività
6 dell'azienda individuale, essendo l'unico apporto lavorativo, per definizione è da dirsi "prevalente" e al contempo "abituale" (non essendovi altri dipendenti ai quali demandare le attività lavorative). Né assume rilievo la circostanza, dedotta da parte ricorrente, della presentazione della denuncia querela, atto di parte di molto successivo (cfr. allegato n. 2 querela del 25.3.2025) alla richiesta di iscrizione della ditta individuale alla Camera di Commercio. Per quanto precede, non costituendo l'attività da lavoro dipendente il tertium comparationis del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 1 comma 203, ma "la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" rispetto all'oggetto dell'attività imprenditoriale concretamente svolta, si deve pertanto ritenere che l'impegno lavorativo personale de soddisfi i requisiti d'iscrizione invocati dall'istituto. Il ricorso va dunque respinto. La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese;
Napoli, il 23.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Fontana
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