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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13576 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17154 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 18.9.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
(opponente) con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, C.F._1
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIA EMILIO
DE'CAVALIERI,11 00198 ROMA, presso lo studio dell'avv. MILEO PIERLUIGI, da cui è rappresentata e difesa, con l'avv. SINDONA CIRO, giusta delega in atti.
(2)
Parte_1
(opposto) con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, C.F._2
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Cosenza alla Via Carlo Cattaneo
n. 94, presso lo studio dell'avv. FORTINO ROSARIO, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 18.09.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.04.2024 ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto a lei notificato in data 26.03.2024 da per l'importo di euro Parte_1
328.821,46, quale quota parte per sorte, interessi e spese processuali liquidate sulla scorta della sentenza n. 21727/2016 del Tribunale di Roma. In particolare, parte ricorrente ha eccepito l'irregolarità dell'atto di precetto per omessa indicazione della propria limitazione della responsabilità dovuta all'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di . Persona_1
Nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'opposizione, dichiarando di aver Parte_1
dato atto nell'atto di precetto che l'opponente avrebbe risposto nei limiti della sua quota e di quanto accettato con beneficio di inventario rispetto all'eredità di come indicato Persona_1
espressamente dal titolo esecutivo, la sentenza n. 21727-16 emessa dal Tribunale di Roma il 21.11.16.
La causa è stata istruita con prova documentale e rimessa in decisione all'udienza del
18.09.2025, previa concessione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c.
Parte convenuta, con comparsa conclusionale del 19.07.2025, ha eccepito la mancata notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza del giudizio di opposizione.
******************************************************
Preliminarmente va rigettata l'eccezione fatta valere da parte opposta, in sede di comparsa conclusionale, relativa alla mancata notifica dell'atto di opposizione e del provvedimento di fissazione dell'udienza in quanto l'atto di citazione con cui è stato instaurato il presente giudizio risulta notificato correttamente all'indirizzo PEC del procuratore di parte opposta in data 11.04.2024, che, poi, si è regolarmente costituito, come, del resto, emerge dagli scritti difensivi da costui depositati. Non è stato emesso nel presente procedimento alcun decreto di fissazione di udienza.
Occorre poi qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizione ex art. 617
c.p.c. poiché vertono sulla regolarità formale dell'atto di precetto notificato a il Controparte_1
26.3.24.
L'opposizione è ammissibile ma infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'atto di precetto, ed in particolare dalla sua premessa, emerge che parte opposta ha inteso minacciare l'esecuzione forzata in danno di riportando la precisazione Controparte_1
contenuta nel dispositivo della sentenza n. 21727-16 emessa dal Tribunale di Roma il 21.11.16 come di seguito riportato:
Da ciò si ricava che parte opposta ha minacciato l'esecuzione forzata in danno di CP_1
nel rispetto di quanto accertato dalla sentenza n. 21727-16 emessa dal Tribunale di Roma il
[...]
21.11.16 e, quindi, con riconoscimento della qualità di erede beneficiata della medesima rispetto alla successione del defunto padre . Persona_1
L'opposizione va, conseguentemente, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Si provvede all'attribuzione a favore dell'avv. Rosario Fortino, dichiaratosi antistatario. Si rigetta, invece,
l'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio formulata in comparsa conclusionale poiché essa non è fondata su alcuna prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1
che liquida in € 2.906,00 da attribuirsi all'avv. Rosario Parte_1
Fortino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 03/10/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Silvia Segalina. CP_2