Ordinanza collegiale 2 agosto 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/06/2025, n. 11507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11507 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7394 del 2024, proposto da SS NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez Pa, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Friuli Venezia IU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IU DI, LA VI, EN LU, CE UL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
Per quanto di ragione, della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 30/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove (1) non riconosce alla parte ricorrente il titolo di preferenza per i “figli a carico” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994 e ss.mm, (2) non riconosce alla parte ricorrente il Servizio di Leva ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 (come modificato dalla L.n.74 del 21/06/23 di conversione del DL n.44/2023) e (3) attribuisce allo stesso un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di 2 quiz errati, (doc.1/2);
Per quanto di ragione, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 30/05/24 relativi alla REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, adottati dal Direttore regionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, lesivi nella parte in cui (1) non riconoscono alla parte ricorrente il titolo di preferenza per i “figli a carico” di cui all’art.5 del DPR n.487/1994, (2) il Servizio di Leva ai fini della riserva prevista dall’art.18 del D.lgs.n.40/2017 (come modificato dalla L.n.74 del 21/06/23 di conversione del DL n.44/2023) e (3) attribuiscono allo stesso un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta per la presenza di 2 quiz errati (doc.3);
Per quanto di ragione, del Bando di concorso n.272034 del 24/07/23 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate ha indetto la “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB), laddove lesivo nei confronti della ricorrente (doc.4);
Per quanto di ragione e se lesivo, del provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.2023/300017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/08/2023 e riformulato la prova scritta del concorso nonché del successivo provvedimento di rettifica del Bando di cui alla nota prot.n.224448 del 9/05/2024 in cui l’Amministrazione ha soppresso il punto 7.4 disapplicando così la “normativa cd “taglia idonei” alle graduatorie” e previsto l’aumento dei posti previsti nelle Direzioni Regionali e Uffici centrali, solo nella parte in cui sono lesivi nei confronti della ricorrente (doc.5/6);
Per quanto di ragione, del questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,05 comunicato nell’area riservata della parte ricorrente, lesivo laddove reca il quesito n.40 inerente alla “sottoscrizione e al versamento del capitale” delle S.r.l. e il quesito n.46 inerente alla distinzione delle Società sulla base dello scopo, perché errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione, tanto dall’aver determinato errori nelle risposte e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale (doc.7);
Per quanto di ragione, del regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente (doc.8);
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
nonche’ per l’accertamento e la condanna
dell’interesse in capo alla parte ricorrente alla valutazione (1) del TITOLO DI PREFERENZA previsto dall’art.5 del DPR n.487/94 per i “figli a carico”, (2) della riserva per il SERVIZIO DI LEVA (3) e, infine, alla rivalutazione di 2 QUIZ contestati con la conseguente rivalutazione del punteggio nella graduatoria di merito per la REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente aggiunta della riserva e della preferenza nonché del punteggio di +0,51 a ciascun quiz che consentirebbe di collocarsi alla posizione prossima alla n.124 e con il punteggio finale di 22,07.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Friuli Venezia IU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente ha impugnato gli esiti della selezione in epigrafe, lamentandone la illegittimità sotto diversi profili;
Rilevato che lo stesso, in vista della discussione nel merito del ricorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con memoria debitamente notificata e versata in atti in data 14.04.25, cui la difesa erariale ha aderito;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si impone una pronuncia in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo e che le spese di lite possano altresì essere compensate, stante l’adesione espressa dall’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO