Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 2719
CS
Accoglimento
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del regime normativo applicabile ratione temporis

    Il Collegio ha accertato che le pratiche rientravano nel regime normativo del D.M. 28 dicembre 2012, come previsto dalla disposizione transitoria dell'art. 16 del D.M. 11 gennaio 2017, e che il GSE non ha contestato tale circostanza.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione per diniego basato su obblighi documentali non previsti

    La Corte ha ritenuto illegittimo il diniego di incentivazione fondato sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, in quanto ciò contrasta con i principi di collaborazione, buona fede e fiducia, e con i principi europei di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità delle norme. Inoltre, l'art. 13 delle Linee Guida EEN 9/11 non contemplava tali documenti, e il GSE non ha adeguatamente motivato la sufficienza della documentazione trasmessa.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del provvedimento di rigetto

    L'annullamento del provvedimento di rigetto comporta che il Gestore dovrà riesaminare le richieste di verifica e certificazione nel rispetto dei principi indicati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 2719
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2719
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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