TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/10/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, dott.ssa Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 112/2021 di R.G. promossa
DA
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Federico Comba, Parte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(p.iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Bianco, in virtù di giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di finanziamento - difformità TAEG - ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositata telematicamente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221.
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Piaccia al Tribunale di Avezzano Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa, in ordine al rapporto di prestito personale n. 13175980 sottoscritto in data 27.09.2012,
NEL MERITO, accertare e dichiarare la difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo;
conseguentemente:
- dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG ex art. 125 bis comma 6 TUB
- rideterminare il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 125 bis comma 7 TUB, ossia mediante applicazione del tasso sostitutivo (tasso minimo BOT) e mediante espunzione di tutte le spese e commissioni sostenute dal consumatore
- condannare a rimborsare ad gli oneri (interessi, CP_1 Parte_1 commissioni e spese) indebitamente corrisposti, risultanti dalla predetta rideterminazione, che si quantificano in Euro 15.601,94 o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, difensore di parte attrice”.
Lamentava, in particolare l'attrice, la nullità della clausola degli interessi ex art. 125, comma
6, T.U.B., e quindi l'applicabilità, al caso di specie, di quanto sancito dall'art. 125-bis, comma
7, T.U.B. (sostituzione del tasso corrispettivo con il tasso minimo B.o.t. con espunzione di tutte le spese, oneri e commissioni) in virtù della difformità del T.A.E.G. indicato nel contratto di prestito personale n. 13175980 del 27.09.2012 (estinto alla naturale scadenza) rispetto a quello di fatto applicato. Difformità derivante dalla mancata inclusione, nel calcolo del T.A.E.G., delle spese per comunicazione variazione scadenza rata pari ad euro 10,00 nonché di quelle assicurative quali la polizza “All in One Salute” di euro 924,00 e la polizza
“Protezione del Credito” di euro 1.697,92, queste ultime tutt'altro che facoltative.
In ragione di ciò, quindi, veniva a determinarsi, secondo parte attrice, un T.A.E.G. pari al
21,34%, ovvero del 16,20% senza l'inclusione delle spese di assicurazione, in luogo di quello contrattualmente fissato al 16,18%.
Chiedeva, pertanto, previa rideterminazione del rapporto contrattuale mediante l'applicazione del tasso sostitutivo con i minimi B.O.T., la ripetizione della somma indebitamente corrisposta a titolo di oneri e spese pari a complessivi euro 15.601,94, salva diversa maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio.
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando in toto la Controparte_1 domanda di parte attrice chiedendone l'integrale rigetto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 2 di 7 “Voglia l'Illustrissimo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previ gli incombenti e le declaratorie del caso;
in via istruttoria:
- con riserva di dedurre e capitolare, anche in materia contraria, nei termini assegnandi dall'Illustrissimo Giudicante;
nel merito:
- dichiarare inammissibili e comunque infondate e conseguentemente rigettare le domande tutte di parte attrice, nessuna esclusa, mandando assolta la Società convenuta da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;
- in ogni caso col favore delle spese e compensi del presente giudizio, ivi comprese quelle eventuali di C.T.U. e C.T.P., oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali ex art. 13 L.F.”.
La convenuta deduceva in particolare la non obbligatorietà delle due polizze e quindi la non inclusione delle relative spese nel calcolo del T.A.E.G. al pari delle spese di comunicazioni variazione scadenza rata di euro 10,00 perché solo eventuali.
Tentato l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio conclusosi con esito negativo, il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e mediante l'espletamento di CTU contabile.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 23/05/2025, venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, cui le parti provvedevano.
Tanto premesso, deve preliminarmente osservarsi di come la fattispecie in esame debba qualificarsi quale azione di ripetizione di indebito.
Ciò premesso, risulta pacifico tra le parti, perché documentalmente provato e non oggetto di contestazione, l'avvenuta stipula in data 27.9.2012 del contratto di finanziamento prestito personale n. 13175980, col quale parte attrice si obbligava a rimborsare l'importo totale di €
22.291,92 (di cui € 20.000,00 per sorte capitale, € 300,00 per il pagamento delle spese di istruttoria, € 924,00 per l'adesione alla convenzione “All In One Salute” ed € 1.697,92 per l'adesione alla polizza di Protezione del Credito), mediante il pagamento di n. 84 rate mensili pari ad € 438,50 cadauna a decorrere dal 15/11/2012.
Altresì risulta pacifica l'avvenuta estinzione del predetto finanziamento ad opera dell'attrice alla scadenza contrattualmente fissata.
Come anticipato, nel corso del presente giudizio, veniva espletata CTU contabile della dott.ssa , a cui venivano conferiti i seguenti quesiti: Persona_1
“Letto il contratto di prestito personale n. 13175980, sottoscritto il 27.09.2012 ed il relativo piano di ammortamento verifichi la correttezza del TAEG indicato secondo i criteri che
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 3 di 7 seguono: Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il
TAEG.
Segnatamente l'articolo 2, rubricato “Tasso annuo effettivo globale”, recita:
“1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
Sono escluse dal calcolo del TAEG:
a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 4 di 7 consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
“a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).
b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito”.
Laddove il TAEG concretamente applicato risulti difforme rispetto alle pattuizioni contrattuali ricalcoli il piano di ammortamento, applicando ex art. 125-bis TUB in luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto;
proceda dunque ad imputare le somme versate dal mutuatario per ogni rata del piano ricalcolato, imputando quelle versate in eccedenza alla rata successiva
(previa addizione degli interessi al tasso legale maturati su tale eccedenza fra la data del versamento effettivo e quella della scadenza della rata successiva alla quale viene imputata).
All'esito di tali conteggi, ricalcoli i corretti rapporti di dare/avere derivanti dal contratto di prestito personale n. 13175980”.
Ebbene, il predetto CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise da questo giudice in quanto esito di analisi approfondite e dettagliate dei documenti di causa e di un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha accertato un T.A.E.G. di fatto applicato inferiore a quello indicato in contratto e quindi più favorevole all'attrice. Difformità che di per sé non comporta la nullità della clausola degli interessi con conseguente ricalcolo ai sensi degli artt.
125-bis e 117, comma 7, T.U.B.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 5 di 7 Altresì, il CTU ha accertato oltre che la facoltatività delle due polizze, come evidenziato nel contratto di finanziamento, che le spese di comunicazione variazione scadenza rata erano solo eventuali e come tali da non inserire nel calcolo del T.A.E.G..
Ad ogni modo, in tema di difformità del T.A.E.G. o I.S.C., occorre rammentare che per costante giurisprudenza, cui questo giudice intende aderire, detti indici non rappresentano un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgono unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere a conoscenza del cliente il costo complessivo dell'operazione di finanziamento posto a suo carico e quindi come tale, la mancata o erronea indicazione non determina la nullità della relativa clausola.
Al più la difformità del T.A.E.G./I.S.C. può rilevare in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza;
circostanza quest'ultima che ad ogni modo non è stato oggetto di specifica contestazione ad opera dell'attrice.
Ne consegue che risulta infondata la tesi della nullità della clausola determinativa degli interessi quale conseguenza della mancata o erronea indicazione del T.A.E.G./I.S.C. e dell'applicabilità, in detti casi, dell'art. 125-bis e 117 TUB.
“L'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr.
Cass. Civ., 9 dicembre 2021, n. 39169).
In conclusione, la domanda attorea non è fondata e quindi va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e dei parametri ex D.M. n.
55/2014 secondo i valori medi.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 6 di 7 - condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €
5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Avezzano 01.10.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, dott.ssa Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 112/2021 di R.G. promossa
DA
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Federico Comba, Parte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(p.iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Bianco, in virtù di giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di finanziamento - difformità TAEG - ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositata telematicamente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221.
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati tutti gli atti e i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Piaccia al Tribunale di Avezzano Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa, in ordine al rapporto di prestito personale n. 13175980 sottoscritto in data 27.09.2012,
NEL MERITO, accertare e dichiarare la difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo;
conseguentemente:
- dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG ex art. 125 bis comma 6 TUB
- rideterminare il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 125 bis comma 7 TUB, ossia mediante applicazione del tasso sostitutivo (tasso minimo BOT) e mediante espunzione di tutte le spese e commissioni sostenute dal consumatore
- condannare a rimborsare ad gli oneri (interessi, CP_1 Parte_1 commissioni e spese) indebitamente corrisposti, risultanti dalla predetta rideterminazione, che si quantificano in Euro 15.601,94 o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, difensore di parte attrice”.
Lamentava, in particolare l'attrice, la nullità della clausola degli interessi ex art. 125, comma
6, T.U.B., e quindi l'applicabilità, al caso di specie, di quanto sancito dall'art. 125-bis, comma
7, T.U.B. (sostituzione del tasso corrispettivo con il tasso minimo B.o.t. con espunzione di tutte le spese, oneri e commissioni) in virtù della difformità del T.A.E.G. indicato nel contratto di prestito personale n. 13175980 del 27.09.2012 (estinto alla naturale scadenza) rispetto a quello di fatto applicato. Difformità derivante dalla mancata inclusione, nel calcolo del T.A.E.G., delle spese per comunicazione variazione scadenza rata pari ad euro 10,00 nonché di quelle assicurative quali la polizza “All in One Salute” di euro 924,00 e la polizza
“Protezione del Credito” di euro 1.697,92, queste ultime tutt'altro che facoltative.
In ragione di ciò, quindi, veniva a determinarsi, secondo parte attrice, un T.A.E.G. pari al
21,34%, ovvero del 16,20% senza l'inclusione delle spese di assicurazione, in luogo di quello contrattualmente fissato al 16,18%.
Chiedeva, pertanto, previa rideterminazione del rapporto contrattuale mediante l'applicazione del tasso sostitutivo con i minimi B.O.T., la ripetizione della somma indebitamente corrisposta a titolo di oneri e spese pari a complessivi euro 15.601,94, salva diversa maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio.
Si costituiva regolarmente in giudizio contestando in toto la Controparte_1 domanda di parte attrice chiedendone l'integrale rigetto e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 2 di 7 “Voglia l'Illustrissimo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previ gli incombenti e le declaratorie del caso;
in via istruttoria:
- con riserva di dedurre e capitolare, anche in materia contraria, nei termini assegnandi dall'Illustrissimo Giudicante;
nel merito:
- dichiarare inammissibili e comunque infondate e conseguentemente rigettare le domande tutte di parte attrice, nessuna esclusa, mandando assolta la Società convenuta da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;
- in ogni caso col favore delle spese e compensi del presente giudizio, ivi comprese quelle eventuali di C.T.U. e C.T.P., oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali ex art. 13 L.F.”.
La convenuta deduceva in particolare la non obbligatorietà delle due polizze e quindi la non inclusione delle relative spese nel calcolo del T.A.E.G. al pari delle spese di comunicazioni variazione scadenza rata di euro 10,00 perché solo eventuali.
Tentato l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio conclusosi con esito negativo, il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e mediante l'espletamento di CTU contabile.
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 23/05/2025, venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, cui le parti provvedevano.
Tanto premesso, deve preliminarmente osservarsi di come la fattispecie in esame debba qualificarsi quale azione di ripetizione di indebito.
Ciò premesso, risulta pacifico tra le parti, perché documentalmente provato e non oggetto di contestazione, l'avvenuta stipula in data 27.9.2012 del contratto di finanziamento prestito personale n. 13175980, col quale parte attrice si obbligava a rimborsare l'importo totale di €
22.291,92 (di cui € 20.000,00 per sorte capitale, € 300,00 per il pagamento delle spese di istruttoria, € 924,00 per l'adesione alla convenzione “All In One Salute” ed € 1.697,92 per l'adesione alla polizza di Protezione del Credito), mediante il pagamento di n. 84 rate mensili pari ad € 438,50 cadauna a decorrere dal 15/11/2012.
Altresì risulta pacifica l'avvenuta estinzione del predetto finanziamento ad opera dell'attrice alla scadenza contrattualmente fissata.
Come anticipato, nel corso del presente giudizio, veniva espletata CTU contabile della dott.ssa , a cui venivano conferiti i seguenti quesiti: Persona_1
“Letto il contratto di prestito personale n. 13175980, sottoscritto il 27.09.2012 ed il relativo piano di ammortamento verifichi la correttezza del TAEG indicato secondo i criteri che
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 3 di 7 seguono: Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il
TAEG.
Segnatamente l'articolo 2, rubricato “Tasso annuo effettivo globale”, recita:
“1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
Sono escluse dal calcolo del TAEG:
a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 4 di 7 consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
“a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).
b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito”.
Laddove il TAEG concretamente applicato risulti difforme rispetto alle pattuizioni contrattuali ricalcoli il piano di ammortamento, applicando ex art. 125-bis TUB in luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto;
proceda dunque ad imputare le somme versate dal mutuatario per ogni rata del piano ricalcolato, imputando quelle versate in eccedenza alla rata successiva
(previa addizione degli interessi al tasso legale maturati su tale eccedenza fra la data del versamento effettivo e quella della scadenza della rata successiva alla quale viene imputata).
All'esito di tali conteggi, ricalcoli i corretti rapporti di dare/avere derivanti dal contratto di prestito personale n. 13175980”.
Ebbene, il predetto CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise da questo giudice in quanto esito di analisi approfondite e dettagliate dei documenti di causa e di un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha accertato un T.A.E.G. di fatto applicato inferiore a quello indicato in contratto e quindi più favorevole all'attrice. Difformità che di per sé non comporta la nullità della clausola degli interessi con conseguente ricalcolo ai sensi degli artt.
125-bis e 117, comma 7, T.U.B.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 5 di 7 Altresì, il CTU ha accertato oltre che la facoltatività delle due polizze, come evidenziato nel contratto di finanziamento, che le spese di comunicazione variazione scadenza rata erano solo eventuali e come tali da non inserire nel calcolo del T.A.E.G..
Ad ogni modo, in tema di difformità del T.A.E.G. o I.S.C., occorre rammentare che per costante giurisprudenza, cui questo giudice intende aderire, detti indici non rappresentano un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgono unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere a conoscenza del cliente il costo complessivo dell'operazione di finanziamento posto a suo carico e quindi come tale, la mancata o erronea indicazione non determina la nullità della relativa clausola.
Al più la difformità del T.A.E.G./I.S.C. può rilevare in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza;
circostanza quest'ultima che ad ogni modo non è stato oggetto di specifica contestazione ad opera dell'attrice.
Ne consegue che risulta infondata la tesi della nullità della clausola determinativa degli interessi quale conseguenza della mancata o erronea indicazione del T.A.E.G./I.S.C. e dell'applicabilità, in detti casi, dell'art. 125-bis e 117 TUB.
“L'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (cfr.
Cass. Civ., 9 dicembre 2021, n. 39169).
In conclusione, la domanda attorea non è fondata e quindi va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e dei parametri ex D.M. n.
55/2014 secondo i valori medi.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 6 di 7 - condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €
5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Avezzano 01.10.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 112 / 2021 - pagina 7 di 7