CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1844/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18161/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo Di Fisciano, Roscign - 00269570651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN PPT n. 20250002181691119895878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1766/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto il ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 20250002181691119895878 emesso per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015.
Eccepiva la ricorrente la mancata notifica di tutti gli atti prodromici e la conseguente prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio la Municipia spa eccependo la regolare notifica di tutti gli atti prodromici e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
La Municipia spa ha prodotto idonea documentazione comprovante l'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici.
In particolare è stato provato che è stato notificato l'accertamento n. 534094952227 in data 7-11-2018,
l'ingiunzione di pagamento n. 534094952227 in data 8-3-2021, il preavviso di fermo n.
20220002080860856094080 in data 22-8-2022, la Comunicazione di avvenuta iscrizione del Fermo
Amministrativo n. 20230002111750957323585 in data 24-4-2023, l'intimazione di pagamento
20250002165711107077707 in data 5-2-2025.
Pertanto tutti questi atti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La regolare notifica di tutti gli atti prodromici ha interrotto il termine di prescrizione.
Il ricorso viene quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della Municipia spa.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18161/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo Di Fisciano, Roscign - 00269570651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN PPT n. 20250002181691119895878 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1766/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto il ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 20250002181691119895878 emesso per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2015.
Eccepiva la ricorrente la mancata notifica di tutti gli atti prodromici e la conseguente prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio la Municipia spa eccependo la regolare notifica di tutti gli atti prodromici e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso non fondato.
La Municipia spa ha prodotto idonea documentazione comprovante l'avvenuta rituale notifica degli atti prodromici.
In particolare è stato provato che è stato notificato l'accertamento n. 534094952227 in data 7-11-2018,
l'ingiunzione di pagamento n. 534094952227 in data 8-3-2021, il preavviso di fermo n.
20220002080860856094080 in data 22-8-2022, la Comunicazione di avvenuta iscrizione del Fermo
Amministrativo n. 20230002111750957323585 in data 24-4-2023, l'intimazione di pagamento
20250002165711107077707 in data 5-2-2025.
Pertanto tutti questi atti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La regolare notifica di tutti gli atti prodromici ha interrotto il termine di prescrizione.
Il ricorso viene quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della Municipia spa.