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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 77/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 77/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a L'Aquila in via Dei Marrucini n. 19 int. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Chiara Camponeschi;
E
(C.F. ) nato negli Stati Uniti d'America il Parte_2 C.F._2
01.12.1960, residente a [...] int. 10, ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Ugo Marinucci;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 21.01.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in L'Aquila in data 26.07.1992, nel cui ambito sono nati i figli (in data 21.08.1999, dunque maggiorenne) e (in data Per_1 Per_2
01.06.1994 prematuramente deceduto).
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
1 3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 12.02.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 1090/2021 del
22.02.2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila il 23.12.2020, nel procedimento avente R.G. n. 1658/2020).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 26.07.1992 in Parte_1 Parte_2
L'Aquila (AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (n. 123 - Parte
II - Serie A - Ufficio 1 - Anno 1992), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) stabilisce che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, godendo entrambi di autonomo reddito;
2) conferma che la casa coniugale in L'Aquila via Dei Marrucini n. 19, int. 1 resta assegnata alla Sig.ra che la abiterà con il figlio e continuerà a Pt_1 Per_1
pagare il relativo canone di locazione;
3) dispone che gli incontri dei genitori con la prole maggiorenne saranno stabiliti direttamente con essa;
4) stabilisce che l'autovettura Fiat Crysler tg. FV178DM, intestata alla Sig.ra Parte_1
ma in uso al Sig. , che di fatto l'ha acquistata, rimane nella
[...] Parte_2
disponibilità dello stesso il quale si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà entro il 31/05/2025 ed a farsi carico delle spese di bollo, assicurazione ed ogni altra connessa all'autovettura aventi decorrenza dal 22/02/2021, dì del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi;
2 5) prende atto che coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni residuo cespite comune e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, salvo effetti strettamente personali e beni di proprietà specifica che il dovrà Parte_2
prelevare dalla casa coniugale dandone congruo preavviso e comunque non oltre il
31/05/2025. A tali beni di proprietà specifica del Sig. fanno eccezione i Parte_2
mobili di marca Diesel, che potranno rimanere presso la casa coniugale anche oltre il termine del 31/05/2025 e verranno restituiti al medesimo a sua semplice richiesta.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 77/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a L'Aquila in via Dei Marrucini n. 19 int. 1 ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Chiara Camponeschi;
E
(C.F. ) nato negli Stati Uniti d'America il Parte_2 C.F._2
01.12.1960, residente a [...] int. 10, ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Ugo Marinucci;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 21.01.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in L'Aquila in data 26.07.1992, nel cui ambito sono nati i figli (in data 21.08.1999, dunque maggiorenne) e (in data Per_1 Per_2
01.06.1994 prematuramente deceduto).
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
1 3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 12.02.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 1090/2021 del
22.02.2021, emesso dal Tribunale di L'Aquila il 23.12.2020, nel procedimento avente R.G. n. 1658/2020).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto il 26.07.1992 in Parte_1 Parte_2
L'Aquila (AQ), trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (n. 123 - Parte
II - Serie A - Ufficio 1 - Anno 1992), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) stabilisce che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, godendo entrambi di autonomo reddito;
2) conferma che la casa coniugale in L'Aquila via Dei Marrucini n. 19, int. 1 resta assegnata alla Sig.ra che la abiterà con il figlio e continuerà a Pt_1 Per_1
pagare il relativo canone di locazione;
3) dispone che gli incontri dei genitori con la prole maggiorenne saranno stabiliti direttamente con essa;
4) stabilisce che l'autovettura Fiat Crysler tg. FV178DM, intestata alla Sig.ra Parte_1
ma in uso al Sig. , che di fatto l'ha acquistata, rimane nella
[...] Parte_2
disponibilità dello stesso il quale si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà entro il 31/05/2025 ed a farsi carico delle spese di bollo, assicurazione ed ogni altra connessa all'autovettura aventi decorrenza dal 22/02/2021, dì del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi;
2 5) prende atto che coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni residuo cespite comune e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, salvo effetti strettamente personali e beni di proprietà specifica che il dovrà Parte_2
prelevare dalla casa coniugale dandone congruo preavviso e comunque non oltre il
31/05/2025. A tali beni di proprietà specifica del Sig. fanno eccezione i Parte_2
mobili di marca Diesel, che potranno rimanere presso la casa coniugale anche oltre il termine del 31/05/2025 e verranno restituiti al medesimo a sua semplice richiesta.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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