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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 13525/2022
TRA
, nq di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rapp.ti e difesi come in atti dagli avv.ti Tandurella Stefania e Scotto Di Tella Raoul;
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva che: - in data
03/05/2016, la Commissione Sanitaria accertava in capo alla stessa un'invalidità pari al 100%, ma disponendo la revisione a giugno 2017; che avverso tale verbale, la stessa adiva l'intestato Tribunale, il quale, riconosceva il beneficio sanitario adito dal 09/11/2015 con decreto di omologa del
05/09/2018; che la Commissione Medica dell , sia nelle more della procedura dinanzi al CP_1
Tribunale, sia successivamente al suddetto decreto, convocava a visita medica di revisione la ricorrente;
che in occasione dell'ultima visita, disponeva un'ulteriore revisione a gennaio 2024; che pertanto in data 01/04/2022 proponeva ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento, già riconosciuto con decreto di omologa nel 2018, ma in via definitiva. In tale sede, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi dell'art 442 c.p.c. per il riconoscimento dello stato invalidante e delle relative concessioni e benefici economici in via definitiva.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
In corso di causa la ricorrente decedeva e si costituivano gli eredi come da memoria in atti e veniva quindi espletata la perizia sugli atti da parte del C.T.U. dott. Persona_2
Letta la perizia, la causa è decisa con la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio.
Ciò brevemente esposto in fatto, nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione e va, pertanto, accolto.
Dalla C.T.U. espletata emerge infatti che il complesso menomativo della sig.ra Persona_1 realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità: infatti, trattasi di soggetto in cui i problemi di salute creano dei disagi che pregiudicano l'autonomia nel compiere gli atti quotidiani.
Dalla disamina della documentazione clinica in atti si evince che la paziente era affetta da:
"Insufficienza renale cronica stadio V in trattamento emodialitico trisettimanale in monorene chirurgico, neoplasia mammaria destra trattata con quart e rt, erniectomia inguinale bilaterale, appendicectomia ".
Nel caso di specie, il complesso menomativo della ricorrente per il ctu sicuramente rientra nelle difficoltà gravi rappresentato da: • Insufficienza renale cronica stadio V in trattamento emodialitico trisettimanale in monorene chirurgico,• neoplasia mammaria destra trattata con quart e rt,”
Per quanto attiene alla retrodatazione, il C.T.U. evidenzia che “risulta alquanto "anomalo" il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante”, e che considerati anche i cosiddetti "tempi medi" di evoluzione delle minorazioni di cui
è portatore la paziente, la avesse un quadro patologico tale da determinare i requisiti Persona_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento precedentemente alla visita peritale. Il ctu quindi ha concluso ritenendo congrua una retrodatazione da ottobre 2021.
Secondo l ctu quindi la era invalida al 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento Per_1
a far data da ottobre 2021, e fino alla data del decesso, avvenuto in data 8.9.2023. Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, si intende qui integralmente condividerle e farle proprie.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Si ricorda il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso merita pertanto accoglimento per quanto esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, e dell'attività processuale espletata, con distrazione in favore del solo procuratore Scotto Di Tella che ne ha fatto espressa richiesta, come da verbale in atti. Spese di ctu come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la defunta aveva diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2021 e sino alla data del decesso (8.9.2023);
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del solo procuratore Raoul Scotto di Tella dichiaratosi antistatario;
spese di ctu come da separato decreto. Si comunichi.
Aversa, 17.04.25
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 13525/2022
TRA
, nq di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rapp.ti e difesi come in atti dagli avv.ti Tandurella Stefania e Scotto Di Tella Raoul;
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva che: - in data
03/05/2016, la Commissione Sanitaria accertava in capo alla stessa un'invalidità pari al 100%, ma disponendo la revisione a giugno 2017; che avverso tale verbale, la stessa adiva l'intestato Tribunale, il quale, riconosceva il beneficio sanitario adito dal 09/11/2015 con decreto di omologa del
05/09/2018; che la Commissione Medica dell , sia nelle more della procedura dinanzi al CP_1
Tribunale, sia successivamente al suddetto decreto, convocava a visita medica di revisione la ricorrente;
che in occasione dell'ultima visita, disponeva un'ulteriore revisione a gennaio 2024; che pertanto in data 01/04/2022 proponeva ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento, già riconosciuto con decreto di omologa nel 2018, ma in via definitiva. In tale sede, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi dell'art 442 c.p.c. per il riconoscimento dello stato invalidante e delle relative concessioni e benefici economici in via definitiva.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
In corso di causa la ricorrente decedeva e si costituivano gli eredi come da memoria in atti e veniva quindi espletata la perizia sugli atti da parte del C.T.U. dott. Persona_2
Letta la perizia, la causa è decisa con la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio.
Ciò brevemente esposto in fatto, nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione e va, pertanto, accolto.
Dalla C.T.U. espletata emerge infatti che il complesso menomativo della sig.ra Persona_1 realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità: infatti, trattasi di soggetto in cui i problemi di salute creano dei disagi che pregiudicano l'autonomia nel compiere gli atti quotidiani.
Dalla disamina della documentazione clinica in atti si evince che la paziente era affetta da:
"Insufficienza renale cronica stadio V in trattamento emodialitico trisettimanale in monorene chirurgico, neoplasia mammaria destra trattata con quart e rt, erniectomia inguinale bilaterale, appendicectomia ".
Nel caso di specie, il complesso menomativo della ricorrente per il ctu sicuramente rientra nelle difficoltà gravi rappresentato da: • Insufficienza renale cronica stadio V in trattamento emodialitico trisettimanale in monorene chirurgico,• neoplasia mammaria destra trattata con quart e rt,”
Per quanto attiene alla retrodatazione, il C.T.U. evidenzia che “risulta alquanto "anomalo" il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante”, e che considerati anche i cosiddetti "tempi medi" di evoluzione delle minorazioni di cui
è portatore la paziente, la avesse un quadro patologico tale da determinare i requisiti Persona_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento precedentemente alla visita peritale. Il ctu quindi ha concluso ritenendo congrua una retrodatazione da ottobre 2021.
Secondo l ctu quindi la era invalida al 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento Per_1
a far data da ottobre 2021, e fino alla data del decesso, avvenuto in data 8.9.2023. Le argomentazioni del consulente sopra riportate sono ad avviso di questo giudice chiare, analitiche ed esaustive, anche in relazione alla valutazione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio e, pertanto, si intende qui integralmente condividerle e farle proprie.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Si ricorda il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso merita pertanto accoglimento per quanto esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa, e dell'attività processuale espletata, con distrazione in favore del solo procuratore Scotto Di Tella che ne ha fatto espressa richiesta, come da verbale in atti. Spese di ctu come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la defunta aveva diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2021 e sino alla data del decesso (8.9.2023);
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del solo procuratore Raoul Scotto di Tella dichiaratosi antistatario;
spese di ctu come da separato decreto. Si comunichi.
Aversa, 17.04.25
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo