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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 52067/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE Il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
Nella causa iscritta al numero di RG 52067 2019
Promossa da
( CF ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GALLUCCI CARMINA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA CERVA, 1 MILANO
- Parte attrice –
Contro
nella persona del curatore fallimentare, (PIVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. ROCCA RICCARDO come da atto di P.IVA_1 costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 13 C/O AVV. BALSAMO CLAUDIA 20122 MILANO
- Parte Convenuta -
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: esecuzione specifica a concludere un contratto ( art. 2932 cc)
Conclusioni delle parti: come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione
quale parte promissaria acquirente del contratto preliminare del Parte_1
15.6.2011, avente ad oggetto una unità immobiliare sita in Milano Via Ornato 82, ha convenuto in giudizio in corso di causa dichiarata fallita e costituitasi successivamente alla Controparte_2
pagina 1 di 10 dichiarazione di interruzione in persona del curatore fallimentare, quale parte promittente venditrice, chiedendo di - accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore, ha promesso di vendere alla Signora l'unità Parte_1
immobiliare così individuata e specificata: immobile sito in Milano, Via Ornato n. 82 al piano rialzato, distinto al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 46, part. 169, subalterno 9 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – rendita € 268,18, intestato alla Società • Controparte_1
accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore, non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, alla Signora Parte_1
la sopra descritta unità immobiliare;
• conseguentemente emettere contro la convenuta
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Controparte_1
Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del Curatore pro-tempore ed in favore della Signora
[...]
sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo Parte_1 non concluso e trasferisca alla Signora la proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta ed Pt_1 individuata;
• ordinare, in virtù dell'intervenuto e quietanzato pagamento totale del prezzo, alla società in persona del suo legale rappresentante protempore e per essa Controparte_1
l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del Curatore pro-tempore, che il suddetto trasferimento immobiliare avvenga previa liberazione dell'immobile ut supra descritto da eventuali ipoteche, pegni e vincoli pregiudizievoli, anche mediante pagamento diretto alle Banche nell'ammontare determinato dalle stesse;
• condannare la convenuta C.P. Immobiliare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del Curatore pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice dei danni, per Pt_1
l'omesso trasferimento da quantificarsi in misura non inferiore all'ammontare del canone di locazione in uso sul mercato per ogni mese di ritardo, e/o nella diversa somma che verrà determinata dal Tribunale;
• condannare la convenuta C.P. Immobiliare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore al risarcimento, in favore dell'attrice di tutti i danni subiti e subendi Pt_1 nell'importo che risulterà dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in ogni caso si chiede la determinazione del risarcimento di tutti i danni in via equitativa giusta la previsione di cui all'art.
pagina 2 di 10 1226 c.c.; • procedere, altresì, alle necessarie compensazioni tra l'eventuale debito dell'attrice nei confronti dell'odierna convenuta per saldo prezzo ed i crediti derivanti all'attrice per tutte le causali esposte;
• ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari Competente per l'immobile ad effettuare le relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. IN SUBORDINE: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante protempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore, all'obbligo di concludere il contratto definitivo e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice, anche ai sensi dell'art. 1337 c.c., che verranno meglio quantificati in corso di causa e risultanti dalla fase istruttoria e/o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata e ritenuta dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
Oltre interessi dal dovuto al saldo;
In via subordinata, si chiede comunque la determinazione del risarcimento in via equitativa, giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c..
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa.
Ha dedotto di avere effettuato, in relazione al contratto preliminare sottoscritto, il pagamento sia della somma di euro 20.000,00 quale caparra sia quella di euro 120.000,00 quale saldo prezzo e di essere stata immessa nel possesso del bene immobile nel maggio 2012; ciò nonostante la convenuta non aveva adempiuto alla stipulazione del contatto definitivo allegando problemi relativi al mancato frazionamento del mutuo ipotecario contratto in vista della ristrutturazione edilizia dell'immobile.
Stante il permanere dell'interesse alla stipulazione del contratto definitivo, ritenendo di avere dato esecuzione integralmente alla prestazione su di sé gravante, ha quindi chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta e la adozione del trasferimento ex art. 2932 cc, con condanna al risarcimento dei danni legati all'inadempimento.
si è costituita, prima in bonis e poi con il curatore fallimentare, chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande formulate dalla attrice e, in via principale, accertato che CP Immobiliare non
è inadempiente all'obbligazione di stipulare il contratto definitivo, nonché per i motivi e le ragioni tutte di cui in parte narrativa, rigettare tutte le domande avverse, nessuna esclusa, per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità di CP Immobiliare, limitare l'ammontare del risarcimento nei limiti di quanto verrà provato da controparte procedendo, altresì, alle necessarie compensazioni con quanto ancora dovuto dall'attrice nei confronti della convenuta per tutte le motivazioni e pagina 3 di 10 causali di cui in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, atteso che gli atti processuali sono stati predisposti in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati, e da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato che a tal fine si dichiara antistatario.
Ha dedotto che non poteva considerarsi inadempiente atteso che la mancata Controparte_1
conclusione del contratto definitivo dipendeva dal mancato integrale pagamento del prezzo di vendita, avendo l'attrice pagato solo l'importo imponibile senza IVA e non avendo versato le ulteriori spese del cui pagamento parte promissaria acquirente si era fatta carico ai sensi dell'art. 7 del contratto preliminare, e cioè le spese di allacciamento gas, luce, acqua, telefoniche, fognatura unite alle spese catastali, di frazionamento, di redazione regolamento di condominio e tabelle condominiali che venivano quantificate in euro 4.300,00 più Iva di legge.
Alla prima udienza il giudice assegnatario della causa esperiva un preliminare tentativo di conciliazione e quindi, in assenza di un positivo esito dello stesso, venivano chiesti ed assegnati termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.; all'esito il GI, rappresentata alle parti la problematica relativa alla permanenza di mutuo con iscrizione di ipoteca non frazionata
( cfr ordinanza riservata del 9.3.2022), fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al
30.11.2023 ( a trattazione scritta)
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Con successiva ordinanza del 9.7.2024 il (nuovo) Giudice assegnatario rimetteva la causa sul ruolo istruttorio osservando come permanessero profili sui quali sollecitare le parti ad un contraddittorio ex art. 101.
Si riporta per migliore chiarezza il contenuto della predetta ordinanza:
“ - la domanda attorea svolta in via principale ex art. 2932 cc, diretta al trasferimento giudiziale del diritto di proprietà di un bene immobile, appare fondata su un contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso per adesione della promissaria acquirente, odierna Attrice, persona fisica, a un modello (come si ricava dalla specifica sottoscrizione delle clausole ex artt.
1341 e 1342 cc), predisposto dal promittente venditore, odierno Convenuto, società fallita in corso di causa, che svolge(va) professionalmente l'attività di vendita di immobili;
- dalla disamina degli atti e dei verbali delle numerose udienze tenute dal precedente Giudice risulta che mai le parti si
pagina 4 di 10 sono interrogate sulla natura consumeristica del contratto in parola né mai hanno proceduto alle obbligatorie dichiarazioni di parte (o di CTP) circa il titolo urbanistico e la conformità catastale oggettiva, relativamente all'unità immobiliare compromessa in vendita, ritenuto che - ai sensi degli artt. 6 e 7 dir. n. 93/13/CEE, come trasfusi negli artt. 31 e ss d. lgs 206/2006 Codice del consumo, nonché degli artt. 183 e 101 co. 2 cpc (nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa) e, a livello costituzionale, dagli artt. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE per
i diritti consumeristici e 111 Cost. per i diritti previsti dall'ordinamento nazionale, il Giudice nazionale è tenuto a rilevare di ufficio la possibile vessatorietà delle clausole contenute in contratti consumeristici da porsi a fondamento della decisione, provocando il contraddittorio con il consumatore per chiedergli se intenda avvalersene o meno;
del pari, il Giudice che debba rilevare di ufficio questioni di diritto o miste di fatto e di diritto astrattamente idonee a definire la lite deve provocare i contraddittorio con le parti e consentire alle stesse difesa, assumendo la decisone solo dopo idoneo contraddittorio con le parti;
- la causa deve, pertanto, essere rimessa in istruttoria per consentire il doveroso contraddittorio delle parti;
…; letto l'art. 101 cpc rileva di ufficio 1) la questione dell'eventuale impossibilità giuridica di accoglimento della domanda attorea, in ragione dell'assenza delle obbligatorie dichiarazioni delle parti (o dei rispettivi CTP) in punto di titolo urbanistico ex art. 46 D.P.R. n. 380/2001, Testo unico in materia edilizia, e di conformità catastale oggettiva ex art. 29 co. 1bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010 conv. in
L. 122/2010, dichiarazioni previste dalle menzionate disposizioni a pena di nullità dell'atto di trasferimento e che costituiscono di conseguenza condizioni dell'azione giudiziale ex art. 2932 cc, come sancito dalla Corte di legittimità: “Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione” (Cass. civ. sez. 2 n. 20526 del 29.09.2020) e: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.” (Cass. civ. sez. 2 n.
pagina 5 di 10 21721 del 27.08.2019); si tratta di questione rilevabile di ufficio mista di fatto e di diritto;
2) la questione della possibile nullità parziale delle clausole 8, 10, 13 e 14 del contratto preliminare, nella parte in cui negano al consumatore di avvalersi dell'eccezione di inadempimento e subordinano la stipula del rogito di trasferimento della proprietà al pagamento dell'integrale prezzo, apparendo tutte clausole potenzialmente abusive ai sensi dell'art. 33 d. lgs 205/2006 e della dir. 93/13/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (ex multis: CGUE 18.01.2024 C-
531-22 ; CGUE 22.09.2022 C-335-21 Vicente;
CGUE 4.06.2020 C-495-19, Kancelaria Pt_2
Medius)”, formulando altresì una proposta conciliativa volta al trasferimento della proprietà dell'immobile controverso in causa dal Fallimento all'Attrice, con rinuncia dell'Attrice a ogni restante domanda e con rinuncia del Convenuto al saldo prezzo, con spese del rogito a carico dell'Attrice e spese della causa compensate tra le parti.
Alla udienza fissata per la prosecuzione del processo e la precisazione delle conclusioni le parti non solo non addivenivano ad alcun accordo conciliativo ma neppure prendevano posizione espressa sui rilievi posti ex officio dal GI, salvo depositare in allegato alla nuova memoria conclusionale parte della relazione di stima svolta dall'arch nell'ambito della procedura Per_1 esecutiva immobiliare e relativa alla situazione catastale ed urbanistica dell'unità immobiliare in oggetto.
Il (nuovo) giudice assegnatario, assegnava su richiesta della parte attrice nuovo termine ( ridotto) per i deposito di memoria conclusionale e tratteneva all'esito la causa in decisione.
Tanto premesso questo Giudicante ritiene di procedere alla definizione della annosa vicenda che riguarda il trasferimento immobiliare in esame sulla base della preliminare e decisiva duplice ragione di carenza di condizione dell'azione legata alla mancanza delle dichiarazioni relative alla conformità catastale ed edilizia/urbanistica dell'unità immobiliare oggetto di causa nonché alla circostanza in ordine al mancato frazionamento del mutuo originariamente contratto dalla società che ha proceduto alla ristrutturazione dell'edificio.
Ciò consente anche di superare il profilo, segnalato ex ufficio dal precedente giudice assegnatario, della possibile vessatorietà di alcune delle clausole del preliminare di vendita, in specie quella che ha precluso al compratore l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, aspetto che la difesa di parte attrice peraltro non ha inteso fare proprio atteso che risulta del tutto pregiudiziale e decisivo il duplice rilievo sopra indicato.
pagina 6 di 10 Quanto al primo aspetto ( conformità della situazione di fatto alle risultanze catastali e conformità edilizia ed urbanistica) si osserva che a seguito del rilievo del Giudice le parti non solo non hanno depositato alcuna dichiarazione contenente le cd “menzioni” di conformità ma hanno fatto affidamento esclusivamente sulle risultanze della relazione di consulenza di stima svolta nella procedura esecutiva immobiliare.
Tuttavia la lettura di tale elaborato (pag. 11) evidenzia con chiarezza che:
- non sussiste la conformità catastale per la quale il CTU dà indicazione di un costo relativo alla pratica da eseguire;
- non risulta la conformità urbanistica/edilizia pure riguardo alla quale il CTU segnala alcune non conformità e rimanda alla presentazione di una pratica della quale espone il costo di euro 450,00.
In assenza di una dichiarazione delle parti nell'ambito del preliminare (circostanza che essendo l'immobile in costruzione non avrebbe avuto comunque rilievo) deve rilevarsi come sia tutt'ora carente la condizione della azione come specificata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia Cass. civ. sez. 2 n. 20526 del 29.09.2020, ribadita dalla pronuncia Cass. sez. 2, n. 27181 del 15/09/2022.
Inoltre è' circostanza pacifica e documentale (doc. n 1 fasc. attrice) che le parti hanno sottoscritto in data 15.6.2011 un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, nei fabbricati in corso di ristrutturazione con accesso da Via Ornato
82, costituita dall'unità immobiliare “attualmente” ad uso laboratorio da destinarsi prima del rogito ad uso abitativo sita al piano rialzato dell'erigendo immobile contraddistinta con il n. RH oltre cantina pertinenziale n. 28, meglio identificata nell'allegato A ( scheda catastale) e identificata al
NCEU del Comune di Milano al foglio 46 part. 169 sub. 9.
Il punto 3 del contratto preliminare prevede che “il prezzo di vendita del presente preliminare viene convenuto ed accettato in euro 140.000,00 oltre IVA;
il saldo del suddetto importo sarà effettuato alla stesura del verbale di ultimazione e consegna delle unità immobiliari che varrà quale data di presa di possesso per la parte promissaria acquirente”.
Inoltre, viene espressamente richiamata la circostanza che le unità immobiliari promesse in vendita richiedono l'esecuzione di vari lavori che verranno eseguiti sotto la supervisione di un Direttore
Lavori che procederà ad una valutazione finale delle opere ( artt 9 e 11 del preliminare) . Le parti contraenti danno anche atto come sia in corso la pubblicazione sul BURL della variante del piano urbanistico della città di Milano tale da consentire la presentazione e l'accoglimento ella pratica di cambio di destinazione d'uso ( art. 20).
pagina 7 di 10 Da tutti gli elementi suesposti si evince che il contratto preliminare ha ad oggetto un immobile da costruire, ossia una unità immobiliare da realizzare nel fabbricato interessato dall'intervento di risanamento conservativo, e prevede la stipula del contratto definitivo alla avvenuta ultimazione dei lavori, al pagamento integrale del prezzo di vendita ( 140.000,00 oltre IVA) ed al pagamento delle spese di allacciamento, predeterminate nella somma di euro 4.300,00 oltre IVA, ( punto 7 del contratto preliminare) mentre al punto 5 si dà atto che la promissaria venditrice ha contratto un mutuo con cui accede una ipoteca sull'intero immobile e che ella Controparte_3
si impegna a svincolare le unità senza accollo di mutuo entro la data del rogito.
E' circostanza pacifica in causa infine che a fronte della ultimazione di lavori di ristrutturazione al pagamento dell'importo di 140.000,00 la promissaria acquirente è stata immessa in possesso del bene ( ed ivi infatti venne rinvenuta quale occupante dal CTU che ha svolto la perizia di stima nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro la convenuta, in bonis).
Ora, l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare può essere pronunciata solo se è possibile e non è escluso dal titolo (art. 2932 c.c.) ed il bene risulta specificatamente descritto ed individuato.
Tuttavia deve rilevarsi che è pacifico tra le parti ( e documentato dalla pendenza della procedura esecutiva individuale nella quale l'Istituto di credito agisce per l'intero importo anche sulla unità immobiliare in oggetto) che sull'immobile grava tutt'ora una ipoteca non frazionata;
pertanto trova applicazione l'art. 8 D.Lgs. 122/2005, che prevede il divieto di stipulare il contratto definitivo nel caso in cui non si sia proceduto al frazionamento del mutuo o al perfezionamento di un titolo idoneo alla cancellazione dell'ipoteca. La norma mira ad impedire che l'acquirente di una singola unità immobiliare possa rispondere dell'intero debito del finanziamento per il quale è stata iscritta l'ipoteca dal costruttore sull'intero compendio immobiliare.
Il divieto di cui all'art. 8 del D.lgs. citato impedisce anche la pronuncia della sentenza ex art. 2932
c.c., considerato che non è possibile ottenere in via giudiziale un effetto maggiore o diverso da quello che si può ottenere in via negoziale, come costantemente affermato alla giurisprudenza (“
… la sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., attesa la sua peculiare funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto dalle parti, non può certo realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che, in materia immobiliare, sarebbe stato possibile alle parti, o che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma o nel contenuto, l'esercizio dell'autonomia negoziale delle predette parti… Cass. 4 gennaio 2002, n. 59)
pagina 8 di 10 Non è infatti applicabile al caso in esame l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.
19135/2004) che consente di subordinare il trasferimento dell'immobile con sentenza ex art. 2932
c.c. all'estinzione dell'ipoteca in quanto ciò riguarda l'ipoteca iscritta unicamente sul bene oggetto del trasferimento. Nel caso invece di una ipoteca non frazionata gravante sull'intero immobile il trasferimento dell'immobile non è possibile perchè impedito dalla legge (art. 8 del D.lgs.citato).
La parte attrice, con la precisazione delle conclusioni, ha chiesto la pronuncia ex art. 2932 c.c.
“anche subordinatamente alla ultimazione del bene e al frazionamento dell'ipoteca sull'immobile” ma tale “condizione sospensiva” è inammissibile.
In ordine al frazionamento dell'ipoteca si richiamano le considerazioni sopra esposte sull'impedimento giuridico al trasferimento dato dal divieto di cui all'art. 8 del D.lgs citato.
Richiamati i principi già esposti nell'ordinanza di rimessione sul ruolo quanto suesposto è sufficiente per il rigetto della domanda ex art 2932 c.c., non essendo necessario ulteriormente indagare sull'allegato reciproco inadempimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare, accertata del resto la mancata integrale corresponsione del prezzo di vendita come concordata nel preliminare di vendita, potendosi decidere la causa sulla base della ragione più liquida.
Deve pertanto essere rigettata la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, poiché, allo stato degli atti, difettano le condizioni dell'azione di cui all'art. 2932 c.c..
Parimenti devono essere respinte le altre domande dell'attore essendo tutte funzionali alla pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno deve rilevarsi che il danno lamentato dall'attrice deriva proprio dalla mancata conclusione del contratto definitivo;
rispetto a tale previsione il punto
8 del contratto preliminare prevede che non sia dovuto alcun risarcimento per cause non dipendenti dalla parte promittente venditrice.
Trattasi di una clausola del tutto coerente con la disciplina normativa che ripartisce i danni tra le parti in relazione alla condotta di ciascuno in termini di adempimento/inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
pagina 9 di 10 Poiché è dato pacifico che parte promittente acquirente non abbia saldato quanto meno l'IVA relativa alla somma oggetto di prezzo di vendita, la circostanza che il rogito non sia stato fissato da parte convenuta non può considerarsi inadempimento suscettibile di tutela risarcitoria.
A ciò si aggiunge che non vi è prova del danno astrattamente configurato nella somma che si sarebbe pagata a titolo di indennità di occupazione/locazione.
Il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica comporta l'ordine di cancellazione della trascrizione di tale domanda, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c., che nel caso in esame tale ordine può essere pronunciato essendo stata depositata la relativa nota di trascrizione
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22, avuto come riferimento il valore dell'immobile del quale si è chiesta il trasferimento, con applicazione dei parametri minimi per la non complessità dell'istruttoria compiuta senza aumento per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali atteso che tale tecnica di redazione dell'atto riguarda solo la comparsa di costituzione (nella quale uno solo è il documento richiamato con tale tecnica) e la memoria istruttoria ( due soli richiami) .
Inoltre il difensore di parte convenuta si è dichiarato antistatario in comparsa di costituzione ma successivamente all'interruzione del giudizio il difensore della parte convenuta è mutato ed analoga richiesta non risulta formulata all'esito del giudizio, di tal chè essa non può essere accolta in mancanza di una richiesta conclusiva in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1) respinge le domande attoree.
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a.;
3) Ordina la cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2932 cc trascritta nei PP RR II di
Milano ai nn Reg Gen 11890 Reg Part 7968).
Milano, 07/01/2025
il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE Il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
Nella causa iscritta al numero di RG 52067 2019
Promossa da
( CF ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GALLUCCI CARMINA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA CERVA, 1 MILANO
- Parte attrice –
Contro
nella persona del curatore fallimentare, (PIVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. ROCCA RICCARDO come da atto di P.IVA_1 costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 13 C/O AVV. BALSAMO CLAUDIA 20122 MILANO
- Parte Convenuta -
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: esecuzione specifica a concludere un contratto ( art. 2932 cc)
Conclusioni delle parti: come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione
quale parte promissaria acquirente del contratto preliminare del Parte_1
15.6.2011, avente ad oggetto una unità immobiliare sita in Milano Via Ornato 82, ha convenuto in giudizio in corso di causa dichiarata fallita e costituitasi successivamente alla Controparte_2
pagina 1 di 10 dichiarazione di interruzione in persona del curatore fallimentare, quale parte promittente venditrice, chiedendo di - accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore, ha promesso di vendere alla Signora l'unità Parte_1
immobiliare così individuata e specificata: immobile sito in Milano, Via Ornato n. 82 al piano rialzato, distinto al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 46, part. 169, subalterno 9 – zona censuaria 3 – categoria A/3 – rendita € 268,18, intestato alla Società • Controparte_1
accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore, non ha adempiuto all'obbligo di trasferire, alla Signora Parte_1
la sopra descritta unità immobiliare;
• conseguentemente emettere contro la convenuta
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Controparte_1
Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del Curatore pro-tempore ed in favore della Signora
[...]
sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo Parte_1 non concluso e trasferisca alla Signora la proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta ed Pt_1 individuata;
• ordinare, in virtù dell'intervenuto e quietanzato pagamento totale del prezzo, alla società in persona del suo legale rappresentante protempore e per essa Controparte_1
l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del Curatore pro-tempore, che il suddetto trasferimento immobiliare avvenga previa liberazione dell'immobile ut supra descritto da eventuali ipoteche, pegni e vincoli pregiudizievoli, anche mediante pagamento diretto alle Banche nell'ammontare determinato dalle stesse;
• condannare la convenuta C.P. Immobiliare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del Curatore pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice dei danni, per Pt_1
l'omesso trasferimento da quantificarsi in misura non inferiore all'ammontare del canone di locazione in uso sul mercato per ogni mese di ritardo, e/o nella diversa somma che verrà determinata dal Tribunale;
• condannare la convenuta C.P. Immobiliare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore al risarcimento, in favore dell'attrice di tutti i danni subiti e subendi Pt_1 nell'importo che risulterà dovuto in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
in ogni caso si chiede la determinazione del risarcimento di tutti i danni in via equitativa giusta la previsione di cui all'art.
pagina 2 di 10 1226 c.c.; • procedere, altresì, alle necessarie compensazioni tra l'eventuale debito dell'attrice nei confronti dell'odierna convenuta per saldo prezzo ed i crediti derivanti all'attrice per tutte le causali esposte;
• ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari Competente per l'immobile ad effettuare le relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. IN SUBORDINE: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante protempore e per essa l'odierno Fallimento C.P. Immobiliare, in persona del
Curatore pro-tempore, all'obbligo di concludere il contratto definitivo e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attrice, anche ai sensi dell'art. 1337 c.c., che verranno meglio quantificati in corso di causa e risultanti dalla fase istruttoria e/o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata e ritenuta dovuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
Oltre interessi dal dovuto al saldo;
In via subordinata, si chiede comunque la determinazione del risarcimento in via equitativa, giusta la previsione di cui all'art. 1226 c.c..
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa.
Ha dedotto di avere effettuato, in relazione al contratto preliminare sottoscritto, il pagamento sia della somma di euro 20.000,00 quale caparra sia quella di euro 120.000,00 quale saldo prezzo e di essere stata immessa nel possesso del bene immobile nel maggio 2012; ciò nonostante la convenuta non aveva adempiuto alla stipulazione del contatto definitivo allegando problemi relativi al mancato frazionamento del mutuo ipotecario contratto in vista della ristrutturazione edilizia dell'immobile.
Stante il permanere dell'interesse alla stipulazione del contratto definitivo, ritenendo di avere dato esecuzione integralmente alla prestazione su di sé gravante, ha quindi chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta e la adozione del trasferimento ex art. 2932 cc, con condanna al risarcimento dei danni legati all'inadempimento.
si è costituita, prima in bonis e poi con il curatore fallimentare, chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande formulate dalla attrice e, in via principale, accertato che CP Immobiliare non
è inadempiente all'obbligazione di stipulare il contratto definitivo, nonché per i motivi e le ragioni tutte di cui in parte narrativa, rigettare tutte le domande avverse, nessuna esclusa, per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità di CP Immobiliare, limitare l'ammontare del risarcimento nei limiti di quanto verrà provato da controparte procedendo, altresì, alle necessarie compensazioni con quanto ancora dovuto dall'attrice nei confronti della convenuta per tutte le motivazioni e pagina 3 di 10 causali di cui in narrativa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, atteso che gli atti processuali sono stati predisposti in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti ad esso allegati, e da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato che a tal fine si dichiara antistatario.
Ha dedotto che non poteva considerarsi inadempiente atteso che la mancata Controparte_1
conclusione del contratto definitivo dipendeva dal mancato integrale pagamento del prezzo di vendita, avendo l'attrice pagato solo l'importo imponibile senza IVA e non avendo versato le ulteriori spese del cui pagamento parte promissaria acquirente si era fatta carico ai sensi dell'art. 7 del contratto preliminare, e cioè le spese di allacciamento gas, luce, acqua, telefoniche, fognatura unite alle spese catastali, di frazionamento, di redazione regolamento di condominio e tabelle condominiali che venivano quantificate in euro 4.300,00 più Iva di legge.
Alla prima udienza il giudice assegnatario della causa esperiva un preliminare tentativo di conciliazione e quindi, in assenza di un positivo esito dello stesso, venivano chiesti ed assegnati termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.; all'esito il GI, rappresentata alle parti la problematica relativa alla permanenza di mutuo con iscrizione di ipoteca non frazionata
( cfr ordinanza riservata del 9.3.2022), fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al
30.11.2023 ( a trattazione scritta)
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Con successiva ordinanza del 9.7.2024 il (nuovo) Giudice assegnatario rimetteva la causa sul ruolo istruttorio osservando come permanessero profili sui quali sollecitare le parti ad un contraddittorio ex art. 101.
Si riporta per migliore chiarezza il contenuto della predetta ordinanza:
“ - la domanda attorea svolta in via principale ex art. 2932 cc, diretta al trasferimento giudiziale del diritto di proprietà di un bene immobile, appare fondata su un contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso per adesione della promissaria acquirente, odierna Attrice, persona fisica, a un modello (come si ricava dalla specifica sottoscrizione delle clausole ex artt.
1341 e 1342 cc), predisposto dal promittente venditore, odierno Convenuto, società fallita in corso di causa, che svolge(va) professionalmente l'attività di vendita di immobili;
- dalla disamina degli atti e dei verbali delle numerose udienze tenute dal precedente Giudice risulta che mai le parti si
pagina 4 di 10 sono interrogate sulla natura consumeristica del contratto in parola né mai hanno proceduto alle obbligatorie dichiarazioni di parte (o di CTP) circa il titolo urbanistico e la conformità catastale oggettiva, relativamente all'unità immobiliare compromessa in vendita, ritenuto che - ai sensi degli artt. 6 e 7 dir. n. 93/13/CEE, come trasfusi negli artt. 31 e ss d. lgs 206/2006 Codice del consumo, nonché degli artt. 183 e 101 co. 2 cpc (nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa) e, a livello costituzionale, dagli artt. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE per
i diritti consumeristici e 111 Cost. per i diritti previsti dall'ordinamento nazionale, il Giudice nazionale è tenuto a rilevare di ufficio la possibile vessatorietà delle clausole contenute in contratti consumeristici da porsi a fondamento della decisione, provocando il contraddittorio con il consumatore per chiedergli se intenda avvalersene o meno;
del pari, il Giudice che debba rilevare di ufficio questioni di diritto o miste di fatto e di diritto astrattamente idonee a definire la lite deve provocare i contraddittorio con le parti e consentire alle stesse difesa, assumendo la decisone solo dopo idoneo contraddittorio con le parti;
- la causa deve, pertanto, essere rimessa in istruttoria per consentire il doveroso contraddittorio delle parti;
…; letto l'art. 101 cpc rileva di ufficio 1) la questione dell'eventuale impossibilità giuridica di accoglimento della domanda attorea, in ragione dell'assenza delle obbligatorie dichiarazioni delle parti (o dei rispettivi CTP) in punto di titolo urbanistico ex art. 46 D.P.R. n. 380/2001, Testo unico in materia edilizia, e di conformità catastale oggettiva ex art. 29 co. 1bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010 conv. in
L. 122/2010, dichiarazioni previste dalle menzionate disposizioni a pena di nullità dell'atto di trasferimento e che costituiscono di conseguenza condizioni dell'azione giudiziale ex art. 2932 cc, come sancito dalla Corte di legittimità: “Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione” (Cass. civ. sez. 2 n. 20526 del 29.09.2020) e: “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.” (Cass. civ. sez. 2 n.
pagina 5 di 10 21721 del 27.08.2019); si tratta di questione rilevabile di ufficio mista di fatto e di diritto;
2) la questione della possibile nullità parziale delle clausole 8, 10, 13 e 14 del contratto preliminare, nella parte in cui negano al consumatore di avvalersi dell'eccezione di inadempimento e subordinano la stipula del rogito di trasferimento della proprietà al pagamento dell'integrale prezzo, apparendo tutte clausole potenzialmente abusive ai sensi dell'art. 33 d. lgs 205/2006 e della dir. 93/13/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (ex multis: CGUE 18.01.2024 C-
531-22 ; CGUE 22.09.2022 C-335-21 Vicente;
CGUE 4.06.2020 C-495-19, Kancelaria Pt_2
Medius)”, formulando altresì una proposta conciliativa volta al trasferimento della proprietà dell'immobile controverso in causa dal Fallimento all'Attrice, con rinuncia dell'Attrice a ogni restante domanda e con rinuncia del Convenuto al saldo prezzo, con spese del rogito a carico dell'Attrice e spese della causa compensate tra le parti.
Alla udienza fissata per la prosecuzione del processo e la precisazione delle conclusioni le parti non solo non addivenivano ad alcun accordo conciliativo ma neppure prendevano posizione espressa sui rilievi posti ex officio dal GI, salvo depositare in allegato alla nuova memoria conclusionale parte della relazione di stima svolta dall'arch nell'ambito della procedura Per_1 esecutiva immobiliare e relativa alla situazione catastale ed urbanistica dell'unità immobiliare in oggetto.
Il (nuovo) giudice assegnatario, assegnava su richiesta della parte attrice nuovo termine ( ridotto) per i deposito di memoria conclusionale e tratteneva all'esito la causa in decisione.
Tanto premesso questo Giudicante ritiene di procedere alla definizione della annosa vicenda che riguarda il trasferimento immobiliare in esame sulla base della preliminare e decisiva duplice ragione di carenza di condizione dell'azione legata alla mancanza delle dichiarazioni relative alla conformità catastale ed edilizia/urbanistica dell'unità immobiliare oggetto di causa nonché alla circostanza in ordine al mancato frazionamento del mutuo originariamente contratto dalla società che ha proceduto alla ristrutturazione dell'edificio.
Ciò consente anche di superare il profilo, segnalato ex ufficio dal precedente giudice assegnatario, della possibile vessatorietà di alcune delle clausole del preliminare di vendita, in specie quella che ha precluso al compratore l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, aspetto che la difesa di parte attrice peraltro non ha inteso fare proprio atteso che risulta del tutto pregiudiziale e decisivo il duplice rilievo sopra indicato.
pagina 6 di 10 Quanto al primo aspetto ( conformità della situazione di fatto alle risultanze catastali e conformità edilizia ed urbanistica) si osserva che a seguito del rilievo del Giudice le parti non solo non hanno depositato alcuna dichiarazione contenente le cd “menzioni” di conformità ma hanno fatto affidamento esclusivamente sulle risultanze della relazione di consulenza di stima svolta nella procedura esecutiva immobiliare.
Tuttavia la lettura di tale elaborato (pag. 11) evidenzia con chiarezza che:
- non sussiste la conformità catastale per la quale il CTU dà indicazione di un costo relativo alla pratica da eseguire;
- non risulta la conformità urbanistica/edilizia pure riguardo alla quale il CTU segnala alcune non conformità e rimanda alla presentazione di una pratica della quale espone il costo di euro 450,00.
In assenza di una dichiarazione delle parti nell'ambito del preliminare (circostanza che essendo l'immobile in costruzione non avrebbe avuto comunque rilievo) deve rilevarsi come sia tutt'ora carente la condizione della azione come specificata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia Cass. civ. sez. 2 n. 20526 del 29.09.2020, ribadita dalla pronuncia Cass. sez. 2, n. 27181 del 15/09/2022.
Inoltre è' circostanza pacifica e documentale (doc. n 1 fasc. attrice) che le parti hanno sottoscritto in data 15.6.2011 un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, nei fabbricati in corso di ristrutturazione con accesso da Via Ornato
82, costituita dall'unità immobiliare “attualmente” ad uso laboratorio da destinarsi prima del rogito ad uso abitativo sita al piano rialzato dell'erigendo immobile contraddistinta con il n. RH oltre cantina pertinenziale n. 28, meglio identificata nell'allegato A ( scheda catastale) e identificata al
NCEU del Comune di Milano al foglio 46 part. 169 sub. 9.
Il punto 3 del contratto preliminare prevede che “il prezzo di vendita del presente preliminare viene convenuto ed accettato in euro 140.000,00 oltre IVA;
il saldo del suddetto importo sarà effettuato alla stesura del verbale di ultimazione e consegna delle unità immobiliari che varrà quale data di presa di possesso per la parte promissaria acquirente”.
Inoltre, viene espressamente richiamata la circostanza che le unità immobiliari promesse in vendita richiedono l'esecuzione di vari lavori che verranno eseguiti sotto la supervisione di un Direttore
Lavori che procederà ad una valutazione finale delle opere ( artt 9 e 11 del preliminare) . Le parti contraenti danno anche atto come sia in corso la pubblicazione sul BURL della variante del piano urbanistico della città di Milano tale da consentire la presentazione e l'accoglimento ella pratica di cambio di destinazione d'uso ( art. 20).
pagina 7 di 10 Da tutti gli elementi suesposti si evince che il contratto preliminare ha ad oggetto un immobile da costruire, ossia una unità immobiliare da realizzare nel fabbricato interessato dall'intervento di risanamento conservativo, e prevede la stipula del contratto definitivo alla avvenuta ultimazione dei lavori, al pagamento integrale del prezzo di vendita ( 140.000,00 oltre IVA) ed al pagamento delle spese di allacciamento, predeterminate nella somma di euro 4.300,00 oltre IVA, ( punto 7 del contratto preliminare) mentre al punto 5 si dà atto che la promissaria venditrice ha contratto un mutuo con cui accede una ipoteca sull'intero immobile e che ella Controparte_3
si impegna a svincolare le unità senza accollo di mutuo entro la data del rogito.
E' circostanza pacifica in causa infine che a fronte della ultimazione di lavori di ristrutturazione al pagamento dell'importo di 140.000,00 la promissaria acquirente è stata immessa in possesso del bene ( ed ivi infatti venne rinvenuta quale occupante dal CTU che ha svolto la perizia di stima nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro la convenuta, in bonis).
Ora, l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare può essere pronunciata solo se è possibile e non è escluso dal titolo (art. 2932 c.c.) ed il bene risulta specificatamente descritto ed individuato.
Tuttavia deve rilevarsi che è pacifico tra le parti ( e documentato dalla pendenza della procedura esecutiva individuale nella quale l'Istituto di credito agisce per l'intero importo anche sulla unità immobiliare in oggetto) che sull'immobile grava tutt'ora una ipoteca non frazionata;
pertanto trova applicazione l'art. 8 D.Lgs. 122/2005, che prevede il divieto di stipulare il contratto definitivo nel caso in cui non si sia proceduto al frazionamento del mutuo o al perfezionamento di un titolo idoneo alla cancellazione dell'ipoteca. La norma mira ad impedire che l'acquirente di una singola unità immobiliare possa rispondere dell'intero debito del finanziamento per il quale è stata iscritta l'ipoteca dal costruttore sull'intero compendio immobiliare.
Il divieto di cui all'art. 8 del D.lgs. citato impedisce anche la pronuncia della sentenza ex art. 2932
c.c., considerato che non è possibile ottenere in via giudiziale un effetto maggiore o diverso da quello che si può ottenere in via negoziale, come costantemente affermato alla giurisprudenza (“
… la sentenza prevista dall'art. 2932 c.c., attesa la sua peculiare funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto dalle parti, non può certo realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che, in materia immobiliare, sarebbe stato possibile alle parti, o che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma o nel contenuto, l'esercizio dell'autonomia negoziale delle predette parti… Cass. 4 gennaio 2002, n. 59)
pagina 8 di 10 Non è infatti applicabile al caso in esame l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass.
19135/2004) che consente di subordinare il trasferimento dell'immobile con sentenza ex art. 2932
c.c. all'estinzione dell'ipoteca in quanto ciò riguarda l'ipoteca iscritta unicamente sul bene oggetto del trasferimento. Nel caso invece di una ipoteca non frazionata gravante sull'intero immobile il trasferimento dell'immobile non è possibile perchè impedito dalla legge (art. 8 del D.lgs.citato).
La parte attrice, con la precisazione delle conclusioni, ha chiesto la pronuncia ex art. 2932 c.c.
“anche subordinatamente alla ultimazione del bene e al frazionamento dell'ipoteca sull'immobile” ma tale “condizione sospensiva” è inammissibile.
In ordine al frazionamento dell'ipoteca si richiamano le considerazioni sopra esposte sull'impedimento giuridico al trasferimento dato dal divieto di cui all'art. 8 del D.lgs citato.
Richiamati i principi già esposti nell'ordinanza di rimessione sul ruolo quanto suesposto è sufficiente per il rigetto della domanda ex art 2932 c.c., non essendo necessario ulteriormente indagare sull'allegato reciproco inadempimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare, accertata del resto la mancata integrale corresponsione del prezzo di vendita come concordata nel preliminare di vendita, potendosi decidere la causa sulla base della ragione più liquida.
Deve pertanto essere rigettata la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, poiché, allo stato degli atti, difettano le condizioni dell'azione di cui all'art. 2932 c.c..
Parimenti devono essere respinte le altre domande dell'attore essendo tutte funzionali alla pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno deve rilevarsi che il danno lamentato dall'attrice deriva proprio dalla mancata conclusione del contratto definitivo;
rispetto a tale previsione il punto
8 del contratto preliminare prevede che non sia dovuto alcun risarcimento per cause non dipendenti dalla parte promittente venditrice.
Trattasi di una clausola del tutto coerente con la disciplina normativa che ripartisce i danni tra le parti in relazione alla condotta di ciascuno in termini di adempimento/inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
pagina 9 di 10 Poiché è dato pacifico che parte promittente acquirente non abbia saldato quanto meno l'IVA relativa alla somma oggetto di prezzo di vendita, la circostanza che il rogito non sia stato fissato da parte convenuta non può considerarsi inadempimento suscettibile di tutela risarcitoria.
A ciò si aggiunge che non vi è prova del danno astrattamente configurato nella somma che si sarebbe pagata a titolo di indennità di occupazione/locazione.
Il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica comporta l'ordine di cancellazione della trascrizione di tale domanda, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c., che nel caso in esame tale ordine può essere pronunciato essendo stata depositata la relativa nota di trascrizione
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22, avuto come riferimento il valore dell'immobile del quale si è chiesta il trasferimento, con applicazione dei parametri minimi per la non complessità dell'istruttoria compiuta senza aumento per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali atteso che tale tecnica di redazione dell'atto riguarda solo la comparsa di costituzione (nella quale uno solo è il documento richiamato con tale tecnica) e la memoria istruttoria ( due soli richiami) .
Inoltre il difensore di parte convenuta si è dichiarato antistatario in comparsa di costituzione ma successivamente all'interruzione del giudizio il difensore della parte convenuta è mutato ed analoga richiesta non risulta formulata all'esito del giudizio, di tal chè essa non può essere accolta in mancanza di una richiesta conclusiva in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1) respinge le domande attoree.
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a.;
3) Ordina la cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2932 cc trascritta nei PP RR II di
Milano ai nn Reg Gen 11890 Reg Part 7968).
Milano, 07/01/2025
il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
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