Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/03/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2404/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2404/2022 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Campane, n. 18, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Granata, che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 2-1-2025
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na), alla via S. Controparte_1
D'Acquisto, n. 28, presso lo studio dell'avvocato Luigi Peluso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Oggetto: contratto di agenzia
CONCLUSIONI
Ricorrente e resistente: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del
7-1-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con ricorso depositato il 2-5-2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Caldarazzo – chiedeva di accertare
[...] che di era debitrice nei suoi confronti della somma di euro CP_2 Controparte_1
22.969,70 e, conseguentemente, condannarlo al pagamento della predetta somma oltre interessi legali e spese processuali
A tal fine deduceva che: aveva stipulato, in data 30-9-2014, con Controparte_1
(titolare della , un contratto denominato “Lettera di regolamentazione dei CP_2 rapporti con i brokers”; il riscuoteva il premio assicurativo dai clienti ed emetteva CP_1 polizza a nome dell'agente generale nel 2021 e sino al 5-5-2021 aveva Parte_1 incassato, e mai rimesso premi assicurativi, per una somma di euro 22.969,70, come da fogli di cassa che riportava;
con p.e.c. del 20-5-2021, la chiedeva il Parte_1 rientro della somma dovuta;
con risposta del 26-5-2021, il resistente dichiarava che era impossibile provvedere a causa di un grave problema famigliare e, confermando la conoscenza della sua esposizione nei confronti della chiedeva ulteriore Parte_1 tempo per il pagamento di quanto dovuto;
in data 14-6-2021, la Fata Assicurazioni, in riscontro ad un ulteriore mail del 7-6-2021, chiedeva il versamento della somma alla propria agente generale con comunicazione del 18-6-2021, la ricorrente Parte_1 rispondeva alla nota del 14-6-2021 e provvedeva a bonificare la somma richiesta alla predetta compagnia assicurativa;
il 29-6-2021, proponeva invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, senza riscontro.
Instaurato il contraddittorio, mediante notifica - ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - in data 22-
6-2022, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, si costituiva il resistente che contestava in rito e nel merito la domanda. Controparte_1
In particolare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale, improcedibilità della domanda,
l'inammissibilità del rito prescelto, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e l'infondatezza nel merito della domanda contestando anche nel quantum la richiesta.
Pertanto, chiedeva dichiarare l'incompetenza del tribunale adito, in favore dell'organo arbitrale;
in subordine, dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità della domanda e, nel merito, il suo rigetto o, in via subordinata, l'accertamento di quanto dovuto, con vittoria di spese e attribuzione.
Disposto il mutamento del rito, e assegnato termine per la comunicazione dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, alla successiva udienza - a seguito della eccezione pag. 2 proposta dal resistente della irritualità della procedura -, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa, rinviata il 20-12-2024 per la rinunzia al mandato da parte dell'originario difensore della ricorrente, veniva poi riservata in decisione con ordinanza dell'8-1-2025, con la quale venivano assegnati i termini – ridotti – di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1. Preliminarmente, in rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza del tribunale adito in favore dell'organo arbitrale.
Invero, la clausola compromissoria richiamata dal resistente è contenuta nel contratto denominato “Lettera di regolamentazione dei rapporti con i brokers” (nella sezione denominata “clausola arbitrale”) che regola i rapporti tra il broker (resistente) e la
AG (Fata Assicurazioni s.p.a.) il nome della quale la ricorrente aveva sottoscritto il contratto.
Pertanto, non regolando il contratto in questione i rapporti tra l'agenzia e il broker,
l'eccezione deve essere disattesa.
2.2. Ogni questione in ordine alla ammissibilità del rito sommario per la decisione della controversia risulta superata, invece, atteso che con ordinanza del 20-10-2022 è stato mutato il rito in quello ordinario.
3. L'eccezione di improcedibilità della domanda è invece fondata non potendosi ritenere validamente instaurata la procedura di negoziazione assistita.
Va premesso che la domanda, avendo ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di denaro inferiore ad euro 50.000,00, risulta sottoposta alla procedura di negoziazione assistita come condizione di procedibilità, secondo la previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.l.. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162 del 2014.
La ricorrente aveva attivato la procedura prima della instaurazione del giudizio il 30-6-
2021 che, però, non aveva avuto buon esito, non essendo stato ricevuto l'invito alla negoziazione da parte del resistente, per come riscontrato dall'avviso di mancata consegna della p.e.c. di quella data prodotta dalla ricorrente in data 19-3-2023.
Pertanto, attesa la tempestività dell'eccezione di improcedibilità della domanda, proposta dal resistente in comparsa di costituzione, in cui sottolineava che non vi era prova del ricevimento della p.e.c. (del 29-6-2021) depositata sub 19 con il ricorso (in data pag. 3 2-5-2022), con ordinanza del 25-10-2023 è stato assegnato il termine di giorni 15 per la comunicazione dell'invito ex art. 3 comma 2 d.l. 132/2024.
Tuttavia, neppure a seguito del termine assegnato, risulta integrata la condizione di procedibilità, come disciplinata dal d.l. 132/2014 e tempestivamente eccepito dal resistente.
A tal riguardo, deve essere evidenziato che l'art. 4 del d.l.. n. 132 del
2014 espressamente richiede che l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita deve essere firmato dalla parte, con firma autenticata dal difensore.
Invece, dagli atti di causa (cfr. invito depositato dal resistente il 31-1-2024) emerge che l'invito inoltrato a è stato sottoscritto dal difensore della parte (in Controparte_1 nome e per conto della ricorrente) e non anche dalla parte personalmente.
Secondo il dettato del d.l. 132/2014 il procedimento viene avviato con l'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, l'invito deve essere redato per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata
(art. 96 cpc) e dell'esecuzione provvisoria (art. 642 cpc).
Il tenore della norma è pacifico e non dà adito a problemi interpretativi, l'invito deve essere effettuato dalla parte e solo autenticato dal procuratore della stessa che, accertata l'identità del cliente, attesta che la firma è stata apposta in sua presenza (cfr. Tribunale
Firenze, sez. III, 8-2-2018, n. 416, in dejure.it).
La legge non prevede che il procuratore, ancorché munito di delega ad hoc (che nella fattispecie comunque difetta), possa sostituirsi alla parte, la cui sottoscrizione è elemento essenziale ai fini della validità dell'invito; anzi, la norma sembra proprio escludere che l'avvocato possa firmare personalmente l'invito in luogo del cliente, non prevedendo, appunto, nemmeno la possibilità del conferimento di procura ad hoc per detto incombente.
Ciò posto, deve ritenersi che la sottoscrizione della parte apposta all'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita, come espressamente disciplinato dall'art. 4 del d.l. 132/2014, costituisca condizione per ritenere integrata la condizione di pag. 4 procedibilità prevista dal legislatore (in questo senso, Trib. Roma 24-5-2022, Trib. Roma
10-1-2023, Trib. Ascoli Piceno, n. 3-10-2023, Trib. Tivoli, sentenza n. 426 del 5-4-2024, in onelegale.wolterskluwer.it).
Tale considerazione trova conferma non solo nel richiamato argomento letterale, ma anche in relazione all'argomento logico o funzionale, se si considera l'intento del legislatore di instaurare una negoziazione che coinvolga direttamente le parti titolari dei diritti oggetto della controversia, nella prospettiva dell'individuazione di una possibile soluzione conciliativa della lite.
Come già sottolineato, comunque, deve escludersi che il procuratore fosse munito, al momento dell'invio dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, di procura speciale sostanziale che espressamente gli conferisse tale potere.
In particolare, il tenore letterale della procura conferita al difensore e depositata in atti impone di escludere l'inclusione dell'indicato potere nelle facoltà oggetto della delega, non essendovi alcun conferimento di potere rappresentativo in ordine alla procedura di negoziazione assistita con l'ausilio di un avvocato, né al procedimento di mediazione.
Né il riferimento al potere di transigere e conciliare ivi contenuto può ritenersi comprensivo di quello di poter rappresentare la ricorrente nel procedimento di negoziazione assistita, che costituisce attività esterna al processo.
Appare utile rammentare, al riguardo, i principi affermati in giurisprudenza in relazione al potere di rappresentanza della parte nel procedimento di mediazione da parte del difensore che, per analogia di ratio, appaiono richiamabili alla fattispecie in esame.
Secondo la S.C., sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;
quindi, “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il pag. 5 potere è conferito allo stesso professionista” (Cass. civ., sentenza n. 8473 del 27-3-2019; conf., Cass. civ., sentenza n. 18068 del 5-7-2019).
Per quanto esposto, deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00; fase studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria: euro
840,00; fase decisoria: euro 851,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
A) dichiara l'improcedibilità della domanda;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro Controparte_1
2.540,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Luigi Peluso.
Torre Annunziata, 20 marzo 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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