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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7160 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 24249/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/07/2024 da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.30,rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA BRASOLA presso il cui studio in 20122 Milano (MI) Via Podgora n. 1 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
Nei confronti di
nata in [...] il [...] residente in [...]30 20152 Controparte_1
LA IT rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PIAZZA presso il cui studio in 21013 Gallarate (MI) Viale Carlo Noè ha eletto domicilio telematico CONVENUTO Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30.7.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE assunte all'udienza del 10.9.2025
Le parti dichiarano di rinunziare reciprocamente alle domande di addebito svolte nel presente giudizio nonché alle domande ulteriori di cui al presente procedimento;
Dichiarare la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Albania in data 15.08.2011. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che pertanto nulla hanno reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento. Spese di lite compensate
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio a Tirana (Albania) in data 15.08.2011 non trascritto in Italia. Dal matrimonio non sono nati figli. Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie. Assumeva il ricorrente che la moglie avrebbe violato il dovere di lealtà nascente dal matrimonio per avergli sottaciuta la propria infertilità, che le sarebbe stata nota alla predetta già al momento del matrimonio. Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione con addebito nonché di riconoscere a proprio favore un diritto di credito pari al 50% od altra quota da determinarsi, in relazione all'importo sostenuto per la ristrutturazione ed acquisto della casa coniugale.
ritualmente costituitasi in giudizio che ha chiesto, in via preliminare, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per assenza di trascrizione del matrimonio in Italia o -in subordine- di ordinarne la trascrizione e, nel merito, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con rigetto della domanda di addebito del ricorrente, rigetto della domanda di riconoscimento del credito ex adverso formulata e riconoscimento a proprio favore di un contributo al mantenimento di euro 500,00 rivalutabili ai sensi di legge. La resistente imputava la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio al marito che avrebbe perpetuato nei suoi confronti plurime condotte violente e denigratorie, oggetto anche denuncia-querela. Le parti comparivano avanti al GOT delegato rilasciando dichiarazioni. All'udienza 12.03.2025 ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il Giudice Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e concedeva il rinvio richiesto dalle parti per valutare possibilità conciliative, differendo l'udienza con termini per il deposito di note scritte. Le parti chiedevano nuovamente il differimento dell'udienza per la pendenza di trattative, con nuovi termini per il deposito di note scritte. All'udienza del 4.07.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice delegato fissava l'udienza del 10.09.2025 per la comparizione personale delle parti avanti a sé ex art. 473 bis 21 c.p.c. Nel corso della predetta udienza le parti dichiaravano a verbale di “rinunziare reciprocamente alle domande di addebito svolte nel presente giudizio nonché alle domande ulteriori di cui al presente procedimento”, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “Dichiarare la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Albania in data 15.08.2011. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che pertanto nulla hanno reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento. Spese di lite compensate”. Le parti, tramite i rispettivi legali, dichiaravano altresì di rinunciare ai termini per il deposito di note conclusive e, previa discussione orale, chiedevano rimettersi la causa al Collegio per la decisione. Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, ove, peraltro, risiedendo entrambi attualmente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ammissibilità del ricorso E' ormai pacifico che ai sensi dell'art. 8 l. n. 218/95 in materia di requisiti di forma del matrimonio, non costituisce motivo ostativo alla pronuncia di separazione la circostanza che il matrimonio validamente celebrato in Albania non sia stato trascritto nei registri dello stato civile italiano.
Sulla domanda di separazione personale La natura delle doglianze reciprocamente esposte dalle parti nei rispettivi atti come ut supra riportate costituisce elemento idoneo a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi. Il Tribunale dà atto che all'udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno formulato conclusioni congiunte, rinunciando a tutte le ulteriori domande, precisando, in particolare, che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti.
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti, le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 24249 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Albania in data Pt_1 Controparte_1
15.08.2011, matrimonio non trascritto in Italia
2) Dà atto che i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla hanno reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17.09.2025
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 04/07/2024 da
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.30,rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA BRASOLA presso il cui studio in 20122 Milano (MI) Via Podgora n. 1 ha eletto domicilio telematico
ATTORE
Nei confronti di
nata in [...] il [...] residente in [...]30 20152 Controparte_1
LA IT rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PIAZZA presso il cui studio in 21013 Gallarate (MI) Viale Carlo Noè ha eletto domicilio telematico CONVENUTO Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30.7.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE assunte all'udienza del 10.9.2025
Le parti dichiarano di rinunziare reciprocamente alle domande di addebito svolte nel presente giudizio nonché alle domande ulteriori di cui al presente procedimento;
Dichiarare la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Albania in data 15.08.2011. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che pertanto nulla hanno reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento. Spese di lite compensate
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio a Tirana (Albania) in data 15.08.2011 non trascritto in Italia. Dal matrimonio non sono nati figli. Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.04.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie. Assumeva il ricorrente che la moglie avrebbe violato il dovere di lealtà nascente dal matrimonio per avergli sottaciuta la propria infertilità, che le sarebbe stata nota alla predetta già al momento del matrimonio. Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione con addebito nonché di riconoscere a proprio favore un diritto di credito pari al 50% od altra quota da determinarsi, in relazione all'importo sostenuto per la ristrutturazione ed acquisto della casa coniugale.
ritualmente costituitasi in giudizio che ha chiesto, in via preliminare, di Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso per assenza di trascrizione del matrimonio in Italia o -in subordine- di ordinarne la trascrizione e, nel merito, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con rigetto della domanda di addebito del ricorrente, rigetto della domanda di riconoscimento del credito ex adverso formulata e riconoscimento a proprio favore di un contributo al mantenimento di euro 500,00 rivalutabili ai sensi di legge. La resistente imputava la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio al marito che avrebbe perpetuato nei suoi confronti plurime condotte violente e denigratorie, oggetto anche denuncia-querela. Le parti comparivano avanti al GOT delegato rilasciando dichiarazioni. All'udienza 12.03.2025 ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il Giudice Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e concedeva il rinvio richiesto dalle parti per valutare possibilità conciliative, differendo l'udienza con termini per il deposito di note scritte. Le parti chiedevano nuovamente il differimento dell'udienza per la pendenza di trattative, con nuovi termini per il deposito di note scritte. All'udienza del 4.07.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice delegato fissava l'udienza del 10.09.2025 per la comparizione personale delle parti avanti a sé ex art. 473 bis 21 c.p.c. Nel corso della predetta udienza le parti dichiaravano a verbale di “rinunziare reciprocamente alle domande di addebito svolte nel presente giudizio nonché alle domande ulteriori di cui al presente procedimento”, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte: “Dichiarare la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Albania in data 15.08.2011. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che pertanto nulla hanno reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento. Spese di lite compensate”. Le parti, tramite i rispettivi legali, dichiaravano altresì di rinunciare ai termini per il deposito di note conclusive e, previa discussione orale, chiedevano rimettersi la causa al Collegio per la decisione. Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi, ove, peraltro, risiedendo entrambi attualmente. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ammissibilità del ricorso E' ormai pacifico che ai sensi dell'art. 8 l. n. 218/95 in materia di requisiti di forma del matrimonio, non costituisce motivo ostativo alla pronuncia di separazione la circostanza che il matrimonio validamente celebrato in Albania non sia stato trascritto nei registri dello stato civile italiano.
Sulla domanda di separazione personale La natura delle doglianze reciprocamente esposte dalle parti nei rispettivi atti come ut supra riportate costituisce elemento idoneo a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi. Il Tribunale dà atto che all'udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno formulato conclusioni congiunte, rinunciando a tutte le ulteriori domande, precisando, in particolare, che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti.
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti, le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 24249 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Albania in data Pt_1 Controparte_1
15.08.2011, matrimonio non trascritto in Italia
2) Dà atto che i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla hanno reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17.09.2025
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai