Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2025 RGAC TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MARCO VETERE Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO GIUNTA
resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 12.02.2025 ritualmente notificato il Sig. Pt_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
03420249014203967000, notificata il 09.01.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della somma di euro 60.000,00 per il mancato soddisfacimento di crediti azionati nell'interesse dell con otto cartelle esattoriali CP_2
(“rectius” avvisi di addebito) portanti crediti per contributi IVS insorti nel periodo 2011/2018. Ha eccepito la prescrizione delle pretese per decorso del termine quinquennale sul presupposto della omessa notifica dei titoli. Ha concluso chiedendo una declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria azionata. Con separata memoria si è costituita in giudizio l' Controparte_3
, resistendo al ricorso ed eccependo il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva. 1
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate nell'interesse dell sul presupposto dell'omessa notifica degli avvisi di addebito. CP_2
Si tratta di un'eccezione di merito e, pertanto, la domanda sotto tale profilo va qualificata come opposizione all'esecuzione.
“…la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass., Sez. L. n. 16425 del 19.06.2019, parte motiva). Nel caso di specie i diritti di credito sottesi all'opposizione all'esecuzione riguardano i contributi previdenziali (IVS) contenuti negli avvisi di addebito n. 33420150002256966000, n. 33420160000722550000, n. 33420160004041943000, n. 33420170001946085000, n. 33420180001250891000,
2 n. 33420180004500740000, n. 33420190000076953000 e n.
33420190000076953000. L non è stato convenuto in giudizio. CP_2
La mancanza di una domanda nei confronti dell'ente impositore - titolare del rapporto obbligatorio sotteso e, pertanto, legittimato a difendersi sulla relativa questione - preclude l'esame dell'eccezione di prescrizione, senza che vi sia necessità di integrare il contraddittorio. Al riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente)” (Cass., Sez. L. n. 16425 del 19.06.2019). L'orientamento è stato confermato dalle S.U. con n. 7514/2022 che hanno dettato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente
3 impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (nella parte motiva si precisa, a conferma della soluzione che qui si propugna:
“…considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (così come nel caso di specie) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). L. Ancora: “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Sez. L. ordinanza n. 5625/2019). Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, come risultante dagli importi indicati negli avvisi di addebito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Cosenza, 08/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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