TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, all'udienza del 10/07/2025, a seguito della camera di consiglio ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c pronunciando la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. IANNUCCI FABIO Pt_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MURCIANO LUIGI
PARTE CONVENUTA nonchè
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
BENINTENDE ANTONINO
PARTE INTERVENUTA
PREMESSO CHE
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. ha chiesto: Parte_1
1) Accertare la legittimazione della ad agire ex art. 6 e 11 del contratto di comodato delle Parte_1 attrezzature e convenzionamento di fornitura combustibili del 04/08/2021 e registrato in data
31/08/2021 tra la società convenuta e la società Regalgas srl per effetto della Controparte_1 stipula del contratto di fitto di ramo di azienda registrato in data 15 aprile 2024 n.15832 serie 1T;
1 2) Dichiarare la risoluzione del contratto di comodato delle attrezzature e convenzionamento di fornitura combustibili del 04/08/2021 stipulato tra la società convenuta e la Controparte_1 società Regalgas srl ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 11 del contratto stesso;
3) Per l'effetto ordinare l'immediata restituzione in favore della del "Punto Vendita" Parte_1
l'impianto situato in S.P. di Galatina 362 km 1+300 di San Cesario di Lecce (LE), oggetto del contratto di comodato delle attrezzature e convenzionamento di fornitura combustibili del
04/08/2021;
4) Con vittoria di competenze e spese forfettaria la 15%, oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Trattasi quindi di domanda volta a far dichiarare la risoluzione, per violazione della clausola risolutiva espressa, del contratto di comodato degli impianti e delle attrezzature con convenzione di fornitura esclusiva dei combustibili, stipulato dalla EG RL con la e Controparte_1 successivamente ceduto dalla prima alla giusto contratto del 11/04/2024 di affitto di Pt_1 diversi rami aziendali (ivi incluso quello in gestione dalla . Controparte_1
Lamenta la società ricorrente la violazione dell'art. 6 rubricato “Esclusive e Forniture” del contratto di comodato, oggetto della clausola risolutiva espressa di cui al richiamato art. 11 del contratto di comodato gratuito, di cui la ha dichiarato di volersi avvalere. Ciò in quanto la Pt_1 [...] nonostante l'intervenuta cessione del contratto in forza dell'affitto del ramo di CP_1 azienda, si è rifiutata di rifornirsi da affermando la pendenza di altro rapporto di fornitura Parte_1 in esclusiva con la società . Controparte_2
La resistente, costituitasi in giudizio ha contestato la legittimazione attiva della perché Pt_1 spetterebbe alla proprietaria degli impianti, la EG RL, agire per la risoluzione.
Nel merito ha ritenuto scevro da qualsiasi profilo di responsabilità il suo comportamento, perché in forza di due contratti (del 1° agosto 2021 e del 1° settembre 2022) è stata la stessa EG RL, dietro pagamento di un corrispettivo, ad aver autorizzato la ., Controparte_2
a rifornire i suoi impianti;
inoltre, nel corso della procedura di concordato preventivo aperta in favore della EG RL ha dichiarato che nessun provvedimento ha annullato, dichiarato nullo o definitivamente sciolto l'ultimo di tali contratti, con ciò confermandosi la buona fede del concessionario nel rifornirsi dalla . Controparte_2
Ha poi evidenziato che tra i casi di risoluzione espressa non v'è il divieto di fornitura in esclusiva.
È intervenuta volontariamente in giudizio anche la Controparte_2 eccependo, a sostegno della posizione della resistente:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. per non essere state convenute in giudizio le società partecipate dalla EG RL nonché il liquidatore della stessa;
2 - la violazione e falsa applicazione dell'art 281 decies c.p.c. per non essere la causa di pronta soluzione;
- la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
- l'inefficacia/nullità del contratto di affitto per questioni interne alla società (mancanza di autorizzazioni e violazioni dello statuto sociale) e/o attinenti all'atto notarile;
nonché per previsione di un canone non congruo rispetto al valore dei rami aziendali, profondendo calcoli economici per avvalorare tale prospettazione;
per violazione dell'art.47 della Legge
n.428/1990 per assenza della consultazione sindacale;
Ha inoltre:
- richiamato l'esistenza dei contratti del 1° agosto 2021 e 1° settembre 2022 stipulati dalla
EG srl e . richiamando passaggi del decreto Controparte_2 del Tribunale di Enna - reso da questo stesso scrivente – all'interno della procedura di concordato preventivo e che non hanno accolto l'istanza di sospensione ex art. 97 CCII;
- evidenziato la pendenza di una causa volta ad accertare la simulazione degli atti di compravendita degli impianti in quanto solo fittiziamente intestati alle partecipate, ma invero di EG RL con la conseguenza che anche i contratti di affitto sarebbero nulli;
- eccepito la violazione dell'art. 2489 comma 2 c.c. per la condotta del liquidatore e dei legali rappresentanti delle società partecipate;
- eccepito l'inesistenza di una clausola risolutiva espressa che comporti la risoluzione ex art. 1456 c.c. per violazione dell'obbligo di rifornirsi in esclusiva;
- evidenziato l'irrilevanza della risoluzione nei rapporti tra EG RL e la società interveniente essendo i gestori degli impianti vincolati in esclusiva con la in CP_2 virtù ed in forza del contratto di fornitura stipulato dalla Regalgas s.r.l per la durata di tre anni;
La società interveniente si è spinta poi oltre, chiedendo il risarcimento di presunti danni ai rappresentanti legali delle società EG RL e partecipate per il depauperamento delle società gestite, rappresentando inoltre l'esistenza di un ingente credito (euro 6.223.917,00) oltre interessi come per legge.
Ha dunque chiesto:
“PRELIMINARMENTE:
a. Ordinare la integrazione del contraddittorio atteso la palese lesione delle norme sul litis consorzio necessario, nei confronti di: la Regalgas Srl, la SA.VE.CAR. srl , la , il CP_2 CP_3 liquidatore e il rappresentante legale delle due società . Persona_1 Controparte_4
b. Ordinare il cambiamento di rito per i motivi articolati nella presente comparsa;
c. Accertare e dichiarare la carenza assoluta di legittimazione attiva in capo alla , solamente Pt_1 per le richieste con il gestore.
3 NEL MERITO
d. Rigettare in toto la domanda de qua essendo infondata sia in fatto che in diritto.
e. In subordine, dire e ritenere che nel contratto sub. 5 non è prevista la risoluzione del contratto di fornitura e convenzione delle attrezzature del 17/03/2017 ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 11 del contratto stesso;
ergo rigettare la domanda rassegnata in ricorso.
DOMANDA IN VIA RICONVENZIONALE
1. Dire e ritenere, che valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, la causa debba essere trattata con il rito ordinario attesa la domanda in via riconvenzionale ed il contraddittorio disintegro.
2. Dire e ritenere che i contratti:
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Regalgas Srl i.l. .r.l.4 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), n. prot. PA 2024-34929 – repertorio n.15707, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_4
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15832/1T Salentina Gas s.r.l.5
(C.F. ), n. prot. PA 2024-34973 – repertorio n.15710, datato 11.4.2024, Registrato P.IVA_5 presso l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15877/1T. FIRMATO:
; Persona_2
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Sa.Ve.Car. S.r.l.6 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), n. prot. PA 2024-34930 – repertorio n.15708, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_6
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15833/1T. FIRMATO:
; Persona_2 sono nulli ed inefficaci per carenza dei presupposti di legge e continuità, oltre che privi delle relative autorizzazioni delle assemblee dei soci;
oltre che sono palesemente simulati avendo l'affitto tutte le caratteristiche dell'atto di vendita, oltre che privi di ricognizione e/o verbale dei beni immobili e mobili;
3. In ogni caso dire e ritenere che i tre contratti di affitto sono stati stipulati ad un prezzo incomprensibile e/ o risibile rispetto al loro effettivo valore;
ergo dichiarare la nullità per assoluta carenza e/o indeterminatezza del prezzo di affitto e/o canone;
4. Dire e ritenere che il contratto della e Regalgas Srl ed in conseguenza con il gestore CP_2
è ancora in vita sino a settembre 2025, e che la somministrazione del carburante deve essere fatta esclusivamente dalla o sua collegata nei riguardi del gestore. CP_2
5. Dire e ritenere che la , il liquidatore Regalgas Srl e il Pt_1 Parte_2 rappresentante legale delle società SA.VE.CAR. srl , la , la dott. CP_3 CP_5 [...]
, in concorso tra loro, sono diretti responsabili della illegittima stipula dei contratti CP_4
4 di affitto e contestuale cessione e promessa di vendita di cui ai seguenti contratti, precisando che il primo è stato posto in esser dal solo Per_1
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Regalgas Srl i.l. .r.l.7 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), n. prot. PA 2024-34929 – repertorio n.15707, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_4
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15832/1T.
FIRMATO: ; Persona_2
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_6
), n. prot. PA 2024-34973 – repertorio n.15710, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_5
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15877/1T.
FIRMATO: ; Persona_2
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Sa.Ve.Car. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
), n. prot. PA 2024-34930 – repertorio n.15708, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_6
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15833/1T. FIRMATO:
; Persona_2
6. Dire e ritenere che il liquidatore ed il rappr. pt. delle tre società Persona_1 CP_4
hanno depauperato, in concorso tra loro, il patrimonio societario finalizzato anche ad non
[...] onerare i debiti con la società che ha un diritto a recuperare il proprio credito;
CP_2
7. Per l'effetto condannare i predetti il rappr. pt. delle tre società Persona_1 CP_4
al diretto pagamento, in solido, della somma di 3.100.000, a titolo di mancato guadagno
[...] della cedute società, e per il solo condannare lo stesso al pagamento della Persona_1 ulteriore somma di €. 3.187.058,00, oltre interessi come per legge dalla presente domanda;
8. Per l'effetto condannare gli stessi il rappr. pt. delle tre società Persona_1 CP_4 [...]
, in concorso con la , in solido, al pagamento dei danni in favore della CP_4 Pt_1 CP_2
che di fatto può essere corrisposta equiparativamente all'importo stabilito nelle
[...] cessione de quibus ed in quella che si andrà producendo nella eventuale incauta ed illegittima somministrazione abusiva del carburante e precisamente per la somma complessiva di €.
3.100.000,00, oltre che dei danni per la arbitraria interruzione della somministrazione dei carburanti, pari al mancato guadagno sino al settembre 2025 che viene quantificato in €. 900.000,00,
o per la somma maggiore che sarà quantificata durante la fase istruttoria, di cui si chiede sin da ora
CTP con riserva di produzione successiva, ex art. 171 ter cpc circa la prova delle fatture di acquisto di somministrazione degli anni precedenti in rapporto al danno emergente e lucro cessante;
9. Dire e ritenere cha la è creditrice delle tre società, di cui sopra, della somma di €. CP_2
6.223.917,00 oltre interessi come per legge.
5 10. Ancora più in subordine dichiarare nulli e/o viziati ab origine i contratti de quibus ed in parziale compensazione cedere il contratto di affitto delle tre società alla secondo il valore CP_2 attribuito in rogito per il soddisfacimento del debito, pari ad €. 6.223.917,00, oltre interessi come per legge
Con vittoria e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.
Il valore della presente è indeterminato.
Mezzi istruttori: si chiede CTU tecnica sulla eccezione circa il canone di affitto dei tre contratti inclusi i rami d'azienda; CTU tecnica riguardo la quantificazione in domanda circa i danni subiti dalla altra CTU specializzata in commerciale sulla irregolarità dei rogiti in CP_2 rapporto alle deduzioni tutte rassegnate”.
Rigettate tutte le richieste avanzata da parte intervenuta, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiaramente fatto valere in giudizio il proprio diritto potestativo di sciogliere il contratto di comodato ceduto dalla EG srl, ritenendosi verificata una delle ipotesi risolutive contemplate nel contratto.
Il rimedio previsto dall'art. 1456 c.c. trae origine dalla concorde volontà trasposta nel contratto.
La risoluzione sulla base di una clausola risolutiva espressa presuppone solo l'imputabilità dell'evento e prescinde dalla gravità, in quanto le parti hanno già valutato come grave la violazione di specifici obblighi.
La risoluzione opera di diritto e la pronuncia del giudice è solo dichiarativa.
La parte che intende risolvere il contratto ha l'onere di indicare specificatamene la clausola contrattuale violata.
In ragione degli specifici effetti derivanti dall'art. 1456 c.c. la parte deve dichiarare in maniera specifica – con atto negoziale, unilaterale e recettizio – che intende valersi della clausola risolutiva espressa.
Nel caso in esame, non solo la parte ricorrente ha inteso, già prima del giudizio, far valere la clausola risolutiva di cui all'art. 11 del contratto di comodato tra EG RL e la
[...] ma ha ribadito l'esercizio di tale diritto con il presente ricorso. CP_1
Tuttavia, dalla lettura del contratto non è chiaro se le parti abbiano previsto la risolubilità del contratto nel caso di violazione dell'obbligo di fornitura in esclusiva.
Ciò appare abbastanza evidente dalla lettura degli artt. 11 e 6 richiamati dalla parte ricorrente.
6 E dovendo prevalere nell'interpretazione del contratto non il richiamo all'art. 6, ma la rubrica di tale clausola, il dubbio circa la riferibilità della clausola risolutiva espressa anche al caso di violazione dell'obbligo di fornitura deve risolversi in favore della in quanto altrimenti si Controparte_1 prevederebbe una ipotesi di risoluzione anche laddove non specificatamente prevista dalle parti.
Tanto basta a dichiarare infondato il ricorso, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla
Parte_1
Evidenziandosi, altresì, come non sia possibile riqualificare la domanda o comunque dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento in ragione dell'autonomia delle domande di risoluzione contrattuale.
L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 cod. civ., tendendo ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, differisce sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui all'art. 1456 cod. civ., tendente ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante per la sorte del rapporto. Ne consegue che, ove la domanda di risoluzione ex art.1453 cod. civ. sia stata proposta per la prima volta in appello, deve considerarsi domanda nuova, e pertanto preclusa a norma dell'art. 345 cod.proc.civ. (Cass. n. 423 del 12/01/2007; Cass. n. 26508 del 17/12/2009).
Quanto all'intervento spiegato dalla è da una semplice Controparte_2 lettura delle conclusioni e delle argomentazioni dedotte in giudizio che lo stesso si appalesa del tutto inammissibile. Certamente con riferimento a tutte le domande riconvenzionali proposte, atteso che le stesse sono state rivolte a soggetti che non sono parti del giudizio e per le quali, dunque, si è chiesto di estendere il contraddittorio.
Evidente come l'intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c. sia stato congeniato al legislatore come uno strumento per consentire l'ingresso di un terzo in una causa originariamente instaurata da altri realizzando un litisconsorzio facoltativo e il cumulo soggettivo e oggettivo di domande connesse.
7 A prescindere, dunque, che l'intervento si qualifichi come principale o adesivo oppure come dipendente o autonomo, imprescindibile è che l'interveniente rivolga le proprie domande a soggetti che sono già parte del processo.
L'uso distorto dell'intervento da parte della . è dunque da Controparte_2 censurarsi in tale sede perché volto a far valere posizioni di credito nei confronti della EG
RL e finanche pretese risarcitorie nei confronti degli amministratori della stessa e delle sue partecipate, nonché a far dichiarare la nullità di contratti stipulati da terze parti con riferimento a vicende del tutto sconnesse e non dipendenti dal rapporto contrattuale fatto valere in giudizio.
Da ciò discende l'irrilevanza della eccezione di disintegrità del contraddittorio in quanto provocata ed indotta dalla stessa parte interveniente, che ha inteso estendere ed allargare oltremodo l'ambito del giudizio in maniera, dunque, inammissibile.
Parimenti infondata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio con riferimento alla causa in oggetto, di cui si duole inspiegabilmente l'interveniente volontario che non è parte del rapporto contrattuale e che, contraddittoriamente, pur ritenendo la non legittimata attiva, ritiene Parte_1 che la EG RL sia litisconsorte necessario nel processo;
non si riscontra, infatti, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nel rapporto contrattuale tra e la Parte_1 [...] rattandosi di rapporto contrattuale bilaterale. CP_1
Priva di fondamento anche la presunta violazione delle norme codicistiche con riferimento alla scelta della ricorrente di introdurre la causa con il rito semplificato. Oltre a non ravvisarsi i motivi per la conversione del rito per le motivazioni di cui all'ordinanza del 12.2.2025, la scelta del Giudice di non convertire il rito non è sindacabile dalla parte e non comporta alcun vizio del procedimento.
Delle arzigogolate ed inammissibili difese contenute nell'atto di intervento di 43 pagine, residuano alcune argomentazioni a sostegno della posizione della (p.32 e 33) in Controparte_1 ordine alla inesistenza di una clausola risolutiva espressa e dunque all'illegittimità della chiesta risoluzione, configurandosi una sorta di intervento adesivo alla posizione della resistente.
Anche sotto tale profilo, però, si ravvisano profili di inammissibilità dell'intervento con riferimento all'interesse ad agire della interveniente a partecipare al giudizio, posto che nel momento in cui l'intervento è stato effettuato già era stato comunicato alla parte lo scioglimento del contratto del 1° settembre 2022 invocato dalla per supportare il proprio Controparte_2 diritto di fornitura in esclusiva (cfr. decreto del Tribunale di Enna del 13 settembre 2024 reso ex art. 97 nella procedura di concordato preventivo 6-2/2024). Non si comprende dunque quale sia l'interesse – attuale e concreto – della nel presente giudizio, Controparte_2
8 non essendo stato neanche allegato che il provvedimento che ha decretato lo scioglimento del contratto sia stato oggetto di impugnazione.
Peraltro, è nuovamente l'interveniente a contraddirsi, laddove afferma che l'unica legittimata al giudizio sarebbe la EG RL e che il contratto del 1° settembre 2022 sarebbe pienamente valido fra quest'ultima, proprietaria, e la , intervenendo Controparte_2 tuttavia in un giudizio che, secondo la stessa prospettazione operata dalla interveniente, non potrebbe pregiudicarla in alcun modo perché la proprietaria degli impianti rimarrebbe tale e il contratto di fornitura (comunque sciolto) non potrebbe essere caducato.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda della deve essere rigettata e la Parte_1 stessa condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 liquidate ai sensi del DM 55/2014 (valore causa indeterminabile, complessità bassa) e sui valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
L'intervento della deve invece dichiararsi inammissibile Controparte_2 compensandosi le spese per non aver l'interveniente influito in alcun modo all'interno del processo, ed avendo parte ricorrente preso posizione sull'intervento con una breve memoria del 29.1.2025.
P.Q.M.
- RIGETTA la domanda di risoluzione richiesta dalla società ricorrente;
- CONDANNA a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite liquidate in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
- DICHIARA inammissibile l'intervento di;
Controparte_2
- COMPENSA integralmente le spese processuali fra e Controparte_2 [...]
Pt_1
Enna, 4/09/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, all'udienza del 10/07/2025, a seguito della camera di consiglio ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c pronunciando la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. IANNUCCI FABIO Pt_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MURCIANO LUIGI
PARTE CONVENUTA nonchè
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
BENINTENDE ANTONINO
PARTE INTERVENUTA
PREMESSO CHE
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c. ha chiesto: Parte_1
1) Accertare la legittimazione della ad agire ex art. 6 e 11 del contratto di comodato delle Parte_1 attrezzature e convenzionamento di fornitura combustibili del 04/08/2021 e registrato in data
31/08/2021 tra la società convenuta e la società Regalgas srl per effetto della Controparte_1 stipula del contratto di fitto di ramo di azienda registrato in data 15 aprile 2024 n.15832 serie 1T;
1 2) Dichiarare la risoluzione del contratto di comodato delle attrezzature e convenzionamento di fornitura combustibili del 04/08/2021 stipulato tra la società convenuta e la Controparte_1 società Regalgas srl ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 11 del contratto stesso;
3) Per l'effetto ordinare l'immediata restituzione in favore della del "Punto Vendita" Parte_1
l'impianto situato in S.P. di Galatina 362 km 1+300 di San Cesario di Lecce (LE), oggetto del contratto di comodato delle attrezzature e convenzionamento di fornitura combustibili del
04/08/2021;
4) Con vittoria di competenze e spese forfettaria la 15%, oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Trattasi quindi di domanda volta a far dichiarare la risoluzione, per violazione della clausola risolutiva espressa, del contratto di comodato degli impianti e delle attrezzature con convenzione di fornitura esclusiva dei combustibili, stipulato dalla EG RL con la e Controparte_1 successivamente ceduto dalla prima alla giusto contratto del 11/04/2024 di affitto di Pt_1 diversi rami aziendali (ivi incluso quello in gestione dalla . Controparte_1
Lamenta la società ricorrente la violazione dell'art. 6 rubricato “Esclusive e Forniture” del contratto di comodato, oggetto della clausola risolutiva espressa di cui al richiamato art. 11 del contratto di comodato gratuito, di cui la ha dichiarato di volersi avvalere. Ciò in quanto la Pt_1 [...] nonostante l'intervenuta cessione del contratto in forza dell'affitto del ramo di CP_1 azienda, si è rifiutata di rifornirsi da affermando la pendenza di altro rapporto di fornitura Parte_1 in esclusiva con la società . Controparte_2
La resistente, costituitasi in giudizio ha contestato la legittimazione attiva della perché Pt_1 spetterebbe alla proprietaria degli impianti, la EG RL, agire per la risoluzione.
Nel merito ha ritenuto scevro da qualsiasi profilo di responsabilità il suo comportamento, perché in forza di due contratti (del 1° agosto 2021 e del 1° settembre 2022) è stata la stessa EG RL, dietro pagamento di un corrispettivo, ad aver autorizzato la ., Controparte_2
a rifornire i suoi impianti;
inoltre, nel corso della procedura di concordato preventivo aperta in favore della EG RL ha dichiarato che nessun provvedimento ha annullato, dichiarato nullo o definitivamente sciolto l'ultimo di tali contratti, con ciò confermandosi la buona fede del concessionario nel rifornirsi dalla . Controparte_2
Ha poi evidenziato che tra i casi di risoluzione espressa non v'è il divieto di fornitura in esclusiva.
È intervenuta volontariamente in giudizio anche la Controparte_2 eccependo, a sostegno della posizione della resistente:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. per non essere state convenute in giudizio le società partecipate dalla EG RL nonché il liquidatore della stessa;
2 - la violazione e falsa applicazione dell'art 281 decies c.p.c. per non essere la causa di pronta soluzione;
- la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
- l'inefficacia/nullità del contratto di affitto per questioni interne alla società (mancanza di autorizzazioni e violazioni dello statuto sociale) e/o attinenti all'atto notarile;
nonché per previsione di un canone non congruo rispetto al valore dei rami aziendali, profondendo calcoli economici per avvalorare tale prospettazione;
per violazione dell'art.47 della Legge
n.428/1990 per assenza della consultazione sindacale;
Ha inoltre:
- richiamato l'esistenza dei contratti del 1° agosto 2021 e 1° settembre 2022 stipulati dalla
EG srl e . richiamando passaggi del decreto Controparte_2 del Tribunale di Enna - reso da questo stesso scrivente – all'interno della procedura di concordato preventivo e che non hanno accolto l'istanza di sospensione ex art. 97 CCII;
- evidenziato la pendenza di una causa volta ad accertare la simulazione degli atti di compravendita degli impianti in quanto solo fittiziamente intestati alle partecipate, ma invero di EG RL con la conseguenza che anche i contratti di affitto sarebbero nulli;
- eccepito la violazione dell'art. 2489 comma 2 c.c. per la condotta del liquidatore e dei legali rappresentanti delle società partecipate;
- eccepito l'inesistenza di una clausola risolutiva espressa che comporti la risoluzione ex art. 1456 c.c. per violazione dell'obbligo di rifornirsi in esclusiva;
- evidenziato l'irrilevanza della risoluzione nei rapporti tra EG RL e la società interveniente essendo i gestori degli impianti vincolati in esclusiva con la in CP_2 virtù ed in forza del contratto di fornitura stipulato dalla Regalgas s.r.l per la durata di tre anni;
La società interveniente si è spinta poi oltre, chiedendo il risarcimento di presunti danni ai rappresentanti legali delle società EG RL e partecipate per il depauperamento delle società gestite, rappresentando inoltre l'esistenza di un ingente credito (euro 6.223.917,00) oltre interessi come per legge.
Ha dunque chiesto:
“PRELIMINARMENTE:
a. Ordinare la integrazione del contraddittorio atteso la palese lesione delle norme sul litis consorzio necessario, nei confronti di: la Regalgas Srl, la SA.VE.CAR. srl , la , il CP_2 CP_3 liquidatore e il rappresentante legale delle due società . Persona_1 Controparte_4
b. Ordinare il cambiamento di rito per i motivi articolati nella presente comparsa;
c. Accertare e dichiarare la carenza assoluta di legittimazione attiva in capo alla , solamente Pt_1 per le richieste con il gestore.
3 NEL MERITO
d. Rigettare in toto la domanda de qua essendo infondata sia in fatto che in diritto.
e. In subordine, dire e ritenere che nel contratto sub. 5 non è prevista la risoluzione del contratto di fornitura e convenzione delle attrezzature del 17/03/2017 ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 11 del contratto stesso;
ergo rigettare la domanda rassegnata in ricorso.
DOMANDA IN VIA RICONVENZIONALE
1. Dire e ritenere, che valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, la causa debba essere trattata con il rito ordinario attesa la domanda in via riconvenzionale ed il contraddittorio disintegro.
2. Dire e ritenere che i contratti:
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Regalgas Srl i.l. .r.l.4 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), n. prot. PA 2024-34929 – repertorio n.15707, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_4
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15832/1T Salentina Gas s.r.l.5
(C.F. ), n. prot. PA 2024-34973 – repertorio n.15710, datato 11.4.2024, Registrato P.IVA_5 presso l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15877/1T. FIRMATO:
; Persona_2
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Sa.Ve.Car. S.r.l.6 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), n. prot. PA 2024-34930 – repertorio n.15708, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_6
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15833/1T. FIRMATO:
; Persona_2 sono nulli ed inefficaci per carenza dei presupposti di legge e continuità, oltre che privi delle relative autorizzazioni delle assemblee dei soci;
oltre che sono palesemente simulati avendo l'affitto tutte le caratteristiche dell'atto di vendita, oltre che privi di ricognizione e/o verbale dei beni immobili e mobili;
3. In ogni caso dire e ritenere che i tre contratti di affitto sono stati stipulati ad un prezzo incomprensibile e/ o risibile rispetto al loro effettivo valore;
ergo dichiarare la nullità per assoluta carenza e/o indeterminatezza del prezzo di affitto e/o canone;
4. Dire e ritenere che il contratto della e Regalgas Srl ed in conseguenza con il gestore CP_2
è ancora in vita sino a settembre 2025, e che la somministrazione del carburante deve essere fatta esclusivamente dalla o sua collegata nei riguardi del gestore. CP_2
5. Dire e ritenere che la , il liquidatore Regalgas Srl e il Pt_1 Parte_2 rappresentante legale delle società SA.VE.CAR. srl , la , la dott. CP_3 CP_5 [...]
, in concorso tra loro, sono diretti responsabili della illegittima stipula dei contratti CP_4
4 di affitto e contestuale cessione e promessa di vendita di cui ai seguenti contratti, precisando che il primo è stato posto in esser dal solo Per_1
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Regalgas Srl i.l. .r.l.7 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), n. prot. PA 2024-34929 – repertorio n.15707, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_4
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15832/1T.
FIRMATO: ; Persona_2
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_6
), n. prot. PA 2024-34973 – repertorio n.15710, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_5
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15877/1T.
FIRMATO: ; Persona_2
contratto di affitto di azienda tra (C.F. ) e Sa.Ve.Car. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Pt_3
), n. prot. PA 2024-34930 – repertorio n.15708, datato 11.4.2024, Registrato presso P.IVA_6
l'agenzia delle entrate di NAPOLI DP1 in data 15/04/2024 al numero 15833/1T. FIRMATO:
; Persona_2
6. Dire e ritenere che il liquidatore ed il rappr. pt. delle tre società Persona_1 CP_4
hanno depauperato, in concorso tra loro, il patrimonio societario finalizzato anche ad non
[...] onerare i debiti con la società che ha un diritto a recuperare il proprio credito;
CP_2
7. Per l'effetto condannare i predetti il rappr. pt. delle tre società Persona_1 CP_4
al diretto pagamento, in solido, della somma di 3.100.000, a titolo di mancato guadagno
[...] della cedute società, e per il solo condannare lo stesso al pagamento della Persona_1 ulteriore somma di €. 3.187.058,00, oltre interessi come per legge dalla presente domanda;
8. Per l'effetto condannare gli stessi il rappr. pt. delle tre società Persona_1 CP_4 [...]
, in concorso con la , in solido, al pagamento dei danni in favore della CP_4 Pt_1 CP_2
che di fatto può essere corrisposta equiparativamente all'importo stabilito nelle
[...] cessione de quibus ed in quella che si andrà producendo nella eventuale incauta ed illegittima somministrazione abusiva del carburante e precisamente per la somma complessiva di €.
3.100.000,00, oltre che dei danni per la arbitraria interruzione della somministrazione dei carburanti, pari al mancato guadagno sino al settembre 2025 che viene quantificato in €. 900.000,00,
o per la somma maggiore che sarà quantificata durante la fase istruttoria, di cui si chiede sin da ora
CTP con riserva di produzione successiva, ex art. 171 ter cpc circa la prova delle fatture di acquisto di somministrazione degli anni precedenti in rapporto al danno emergente e lucro cessante;
9. Dire e ritenere cha la è creditrice delle tre società, di cui sopra, della somma di €. CP_2
6.223.917,00 oltre interessi come per legge.
5 10. Ancora più in subordine dichiarare nulli e/o viziati ab origine i contratti de quibus ed in parziale compensazione cedere il contratto di affitto delle tre società alla secondo il valore CP_2 attribuito in rogito per il soddisfacimento del debito, pari ad €. 6.223.917,00, oltre interessi come per legge
Con vittoria e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.
Il valore della presente è indeterminato.
Mezzi istruttori: si chiede CTU tecnica sulla eccezione circa il canone di affitto dei tre contratti inclusi i rami d'azienda; CTU tecnica riguardo la quantificazione in domanda circa i danni subiti dalla altra CTU specializzata in commerciale sulla irregolarità dei rogiti in CP_2 rapporto alle deduzioni tutte rassegnate”.
Rigettate tutte le richieste avanzata da parte intervenuta, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha chiaramente fatto valere in giudizio il proprio diritto potestativo di sciogliere il contratto di comodato ceduto dalla EG srl, ritenendosi verificata una delle ipotesi risolutive contemplate nel contratto.
Il rimedio previsto dall'art. 1456 c.c. trae origine dalla concorde volontà trasposta nel contratto.
La risoluzione sulla base di una clausola risolutiva espressa presuppone solo l'imputabilità dell'evento e prescinde dalla gravità, in quanto le parti hanno già valutato come grave la violazione di specifici obblighi.
La risoluzione opera di diritto e la pronuncia del giudice è solo dichiarativa.
La parte che intende risolvere il contratto ha l'onere di indicare specificatamene la clausola contrattuale violata.
In ragione degli specifici effetti derivanti dall'art. 1456 c.c. la parte deve dichiarare in maniera specifica – con atto negoziale, unilaterale e recettizio – che intende valersi della clausola risolutiva espressa.
Nel caso in esame, non solo la parte ricorrente ha inteso, già prima del giudizio, far valere la clausola risolutiva di cui all'art. 11 del contratto di comodato tra EG RL e la
[...] ma ha ribadito l'esercizio di tale diritto con il presente ricorso. CP_1
Tuttavia, dalla lettura del contratto non è chiaro se le parti abbiano previsto la risolubilità del contratto nel caso di violazione dell'obbligo di fornitura in esclusiva.
Ciò appare abbastanza evidente dalla lettura degli artt. 11 e 6 richiamati dalla parte ricorrente.
6 E dovendo prevalere nell'interpretazione del contratto non il richiamo all'art. 6, ma la rubrica di tale clausola, il dubbio circa la riferibilità della clausola risolutiva espressa anche al caso di violazione dell'obbligo di fornitura deve risolversi in favore della in quanto altrimenti si Controparte_1 prevederebbe una ipotesi di risoluzione anche laddove non specificatamente prevista dalle parti.
Tanto basta a dichiarare infondato il ricorso, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla
Parte_1
Evidenziandosi, altresì, come non sia possibile riqualificare la domanda o comunque dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento in ragione dell'autonomia delle domande di risoluzione contrattuale.
L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 cod. civ., tendendo ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, differisce sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui all'art. 1456 cod. civ., tendente ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante per la sorte del rapporto. Ne consegue che, ove la domanda di risoluzione ex art.1453 cod. civ. sia stata proposta per la prima volta in appello, deve considerarsi domanda nuova, e pertanto preclusa a norma dell'art. 345 cod.proc.civ. (Cass. n. 423 del 12/01/2007; Cass. n. 26508 del 17/12/2009).
Quanto all'intervento spiegato dalla è da una semplice Controparte_2 lettura delle conclusioni e delle argomentazioni dedotte in giudizio che lo stesso si appalesa del tutto inammissibile. Certamente con riferimento a tutte le domande riconvenzionali proposte, atteso che le stesse sono state rivolte a soggetti che non sono parti del giudizio e per le quali, dunque, si è chiesto di estendere il contraddittorio.
Evidente come l'intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c. sia stato congeniato al legislatore come uno strumento per consentire l'ingresso di un terzo in una causa originariamente instaurata da altri realizzando un litisconsorzio facoltativo e il cumulo soggettivo e oggettivo di domande connesse.
7 A prescindere, dunque, che l'intervento si qualifichi come principale o adesivo oppure come dipendente o autonomo, imprescindibile è che l'interveniente rivolga le proprie domande a soggetti che sono già parte del processo.
L'uso distorto dell'intervento da parte della . è dunque da Controparte_2 censurarsi in tale sede perché volto a far valere posizioni di credito nei confronti della EG
RL e finanche pretese risarcitorie nei confronti degli amministratori della stessa e delle sue partecipate, nonché a far dichiarare la nullità di contratti stipulati da terze parti con riferimento a vicende del tutto sconnesse e non dipendenti dal rapporto contrattuale fatto valere in giudizio.
Da ciò discende l'irrilevanza della eccezione di disintegrità del contraddittorio in quanto provocata ed indotta dalla stessa parte interveniente, che ha inteso estendere ed allargare oltremodo l'ambito del giudizio in maniera, dunque, inammissibile.
Parimenti infondata l'eccezione di disintegrità del contraddittorio con riferimento alla causa in oggetto, di cui si duole inspiegabilmente l'interveniente volontario che non è parte del rapporto contrattuale e che, contraddittoriamente, pur ritenendo la non legittimata attiva, ritiene Parte_1 che la EG RL sia litisconsorte necessario nel processo;
non si riscontra, infatti, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nel rapporto contrattuale tra e la Parte_1 [...] rattandosi di rapporto contrattuale bilaterale. CP_1
Priva di fondamento anche la presunta violazione delle norme codicistiche con riferimento alla scelta della ricorrente di introdurre la causa con il rito semplificato. Oltre a non ravvisarsi i motivi per la conversione del rito per le motivazioni di cui all'ordinanza del 12.2.2025, la scelta del Giudice di non convertire il rito non è sindacabile dalla parte e non comporta alcun vizio del procedimento.
Delle arzigogolate ed inammissibili difese contenute nell'atto di intervento di 43 pagine, residuano alcune argomentazioni a sostegno della posizione della (p.32 e 33) in Controparte_1 ordine alla inesistenza di una clausola risolutiva espressa e dunque all'illegittimità della chiesta risoluzione, configurandosi una sorta di intervento adesivo alla posizione della resistente.
Anche sotto tale profilo, però, si ravvisano profili di inammissibilità dell'intervento con riferimento all'interesse ad agire della interveniente a partecipare al giudizio, posto che nel momento in cui l'intervento è stato effettuato già era stato comunicato alla parte lo scioglimento del contratto del 1° settembre 2022 invocato dalla per supportare il proprio Controparte_2 diritto di fornitura in esclusiva (cfr. decreto del Tribunale di Enna del 13 settembre 2024 reso ex art. 97 nella procedura di concordato preventivo 6-2/2024). Non si comprende dunque quale sia l'interesse – attuale e concreto – della nel presente giudizio, Controparte_2
8 non essendo stato neanche allegato che il provvedimento che ha decretato lo scioglimento del contratto sia stato oggetto di impugnazione.
Peraltro, è nuovamente l'interveniente a contraddirsi, laddove afferma che l'unica legittimata al giudizio sarebbe la EG RL e che il contratto del 1° settembre 2022 sarebbe pienamente valido fra quest'ultima, proprietaria, e la , intervenendo Controparte_2 tuttavia in un giudizio che, secondo la stessa prospettazione operata dalla interveniente, non potrebbe pregiudicarla in alcun modo perché la proprietaria degli impianti rimarrebbe tale e il contratto di fornitura (comunque sciolto) non potrebbe essere caducato.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda della deve essere rigettata e la Parte_1 stessa condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 liquidate ai sensi del DM 55/2014 (valore causa indeterminabile, complessità bassa) e sui valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
L'intervento della deve invece dichiararsi inammissibile Controparte_2 compensandosi le spese per non aver l'interveniente influito in alcun modo all'interno del processo, ed avendo parte ricorrente preso posizione sull'intervento con una breve memoria del 29.1.2025.
P.Q.M.
- RIGETTA la domanda di risoluzione richiesta dalla società ricorrente;
- CONDANNA a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite liquidate in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali;
- DICHIARA inammissibile l'intervento di;
Controparte_2
- COMPENSA integralmente le spese processuali fra e Controparte_2 [...]
Pt_1
Enna, 4/09/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
9