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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2469/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2469/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
ROMEO ALESSIA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Controparte_1
TORTORELLA SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di nato il [...] a
[...] Persona_1
Pescara, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. La premessa del ricorso introduttivo è parte integrante dell'accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 2 di 5 2. verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della prole.
3. sarà collocato prevalente presso la madre, presso l'abitazione Persona_1
in Pescara sita alla via Dei Teatini n. 12 e il padre terrà presso di sé: Per_1
a) due week end alternati al mese dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando, dopo cena, lo riaccompagnerà dalla madre;
b) nel corso della settimana il padre terrà con sé il lunedì dall'uscita di Per_1
scuola fino alle ore 20,00, quando lo riaccompagnerà presso casa della madre ed il mercoledì, con pernotto, segnatamente dall'uscita di scuola fino alla mattina del giorno successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
c) durante i periodi di sospensione dall'attività scolastica, i giorni di cui ai precedenti punti a) e b) devono intendersi dalle ore 10:00 e non dall'uscita di scuola salvo diversi accordi che tengano conto delle necessità lavorative dei genitori e del minore;
d) durante le vacanze estive, trascorrerà una settimana consecutiva in Per_1
esclusiva con ciascun genitore a luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di
Natale, il 31 dicembre ed il giorno della Befana con un genitore e il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano ed il 1° gennaio con l'altro genitore. Nei restanti giorni di sospensione dalle attività scolastiche si osserverà il calendario ordinario. Il giorno di
Natale 2024 spetterà alla madre;
f) durante le vacanze pasquali, i giorni di sabato e domenica costituiscono un periodo, quelli del Lunedì dell'AN e martedì un secondo periodo ed il minore li trascorrerà con il padre e con la madre ad anni alterni. Per Pasqua 2024 il primo periodo spetterà al padre;
g) ciascun genitore trascorrerà il giorno del suo compleanno con;
Per_1
pagina 3 di 5 h) il principio dell'alternanza annuale vale per qualsiasi altra festività non espressamente menzionata, compreso il compleanno del minore che, qualora fosse possibile, verrà festeggiato unitamente ad entrambi i genitori.
i) il genitore che, per motivi di lavoro o salute, non possa tenere con sé Per_1
durante i tempi di permanenza spettanti, recupererà nel corso della settimana successiva.
4. Tutte le comunicazioni inerenti , nonché l'organizzazione delle attività Per_1
che lo riguardano, intercorreranno direttamente tra i genitori senza il coinvolgimento del minore i cui desideri verranno comunque ascoltati e presi in considerazione dai genitori attesa l'età e l'autonomia del minore. Le predette comunicazioni, qualora non dovessero avvenire per le vie brevi, verranno condivise per iscritto.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 Per_1 CP_1 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per a titolo di Per_1
contributo nel suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
6. I sigg. e si obbligano nella misura, rispettivamente, del 70% e Per_1 CP_1
del 30%, o mediante dazione anticipata, o mediante rimborso a prima richiesta, alle spese sostenute per le attività sportive di concordate tra i genitori;
con Per_1
particolare riferimento alle spese per l'attività velica la ripartizione suddetta riguarderà la sola retta di iscrizione alla scuola di vela nel mentre per quel che riguarda le altre eventuali spese quali l'acquisto barche, ricambi ed attrezzatura, queste ultime saranno integralmente corrisposte dal sig. ; con riferimento poi Per_1
alle trasferte per le regate, si precisa che le regate che si terranno fuori Pescara verranno pagate integralmente dal genitore che ha iscritto il figlio alle stesse in caso di mancato accordo tra i genitori e/o opposizione dell'altro genitore;
in caso di accordo dei genitori per l'iscrizione alla regata fuori sede, invece, la ripartizione delle spese per la trasferta e iscrizione e quanto necessario sarà pari al 70% per il padre ed il 30% per la madre;
le altre spese straordinarie da sostenersi in favore del pagina 4 di 5 minore come divise e disciplinate dal “Protocollo Famiglia” in uso presso il
Tribunale di Pescara saranno sostenute al 50% da ciascun genitore.
7. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico familiare, con onere per CP_1
il sig. di sottoscrivere i relativi moduli, nonché di fornire tutta la Per_1
documentazione in suo possesso e a tal fine necessaria.
8. L'accordo entrerà in vigore tra le parti dal momento della sua sottoscrizione.
9. Le parti dichiarano che provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. Diversamente il consenso all'espatrio verrà comunicato di volta in volta.
10. Le parti danno infine atto che il ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
11. Le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/01/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2469/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
ROMEO ALESSIA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Controparte_1
TORTORELLA SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di nato il [...] a
[...] Persona_1
Pescara, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. La premessa del ricorso introduttivo è parte integrante dell'accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 2 di 5 2. verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della prole.
3. sarà collocato prevalente presso la madre, presso l'abitazione Persona_1
in Pescara sita alla via Dei Teatini n. 12 e il padre terrà presso di sé: Per_1
a) due week end alternati al mese dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando, dopo cena, lo riaccompagnerà dalla madre;
b) nel corso della settimana il padre terrà con sé il lunedì dall'uscita di Per_1
scuola fino alle ore 20,00, quando lo riaccompagnerà presso casa della madre ed il mercoledì, con pernotto, segnatamente dall'uscita di scuola fino alla mattina del giorno successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
c) durante i periodi di sospensione dall'attività scolastica, i giorni di cui ai precedenti punti a) e b) devono intendersi dalle ore 10:00 e non dall'uscita di scuola salvo diversi accordi che tengano conto delle necessità lavorative dei genitori e del minore;
d) durante le vacanze estive, trascorrerà una settimana consecutiva in Per_1
esclusiva con ciascun genitore a luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di
Natale, il 31 dicembre ed il giorno della Befana con un genitore e il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano ed il 1° gennaio con l'altro genitore. Nei restanti giorni di sospensione dalle attività scolastiche si osserverà il calendario ordinario. Il giorno di
Natale 2024 spetterà alla madre;
f) durante le vacanze pasquali, i giorni di sabato e domenica costituiscono un periodo, quelli del Lunedì dell'AN e martedì un secondo periodo ed il minore li trascorrerà con il padre e con la madre ad anni alterni. Per Pasqua 2024 il primo periodo spetterà al padre;
g) ciascun genitore trascorrerà il giorno del suo compleanno con;
Per_1
pagina 3 di 5 h) il principio dell'alternanza annuale vale per qualsiasi altra festività non espressamente menzionata, compreso il compleanno del minore che, qualora fosse possibile, verrà festeggiato unitamente ad entrambi i genitori.
i) il genitore che, per motivi di lavoro o salute, non possa tenere con sé Per_1
durante i tempi di permanenza spettanti, recupererà nel corso della settimana successiva.
4. Tutte le comunicazioni inerenti , nonché l'organizzazione delle attività Per_1
che lo riguardano, intercorreranno direttamente tra i genitori senza il coinvolgimento del minore i cui desideri verranno comunque ascoltati e presi in considerazione dai genitori attesa l'età e l'autonomia del minore. Le predette comunicazioni, qualora non dovessero avvenire per le vie brevi, verranno condivise per iscritto.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 Per_1 CP_1 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per a titolo di Per_1
contributo nel suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
6. I sigg. e si obbligano nella misura, rispettivamente, del 70% e Per_1 CP_1
del 30%, o mediante dazione anticipata, o mediante rimborso a prima richiesta, alle spese sostenute per le attività sportive di concordate tra i genitori;
con Per_1
particolare riferimento alle spese per l'attività velica la ripartizione suddetta riguarderà la sola retta di iscrizione alla scuola di vela nel mentre per quel che riguarda le altre eventuali spese quali l'acquisto barche, ricambi ed attrezzatura, queste ultime saranno integralmente corrisposte dal sig. ; con riferimento poi Per_1
alle trasferte per le regate, si precisa che le regate che si terranno fuori Pescara verranno pagate integralmente dal genitore che ha iscritto il figlio alle stesse in caso di mancato accordo tra i genitori e/o opposizione dell'altro genitore;
in caso di accordo dei genitori per l'iscrizione alla regata fuori sede, invece, la ripartizione delle spese per la trasferta e iscrizione e quanto necessario sarà pari al 70% per il padre ed il 30% per la madre;
le altre spese straordinarie da sostenersi in favore del pagina 4 di 5 minore come divise e disciplinate dal “Protocollo Famiglia” in uso presso il
Tribunale di Pescara saranno sostenute al 50% da ciascun genitore.
7. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico familiare, con onere per CP_1
il sig. di sottoscrivere i relativi moduli, nonché di fornire tutta la Per_1
documentazione in suo possesso e a tal fine necessaria.
8. L'accordo entrerà in vigore tra le parti dal momento della sua sottoscrizione.
9. Le parti dichiarano che provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. Diversamente il consenso all'espatrio verrà comunicato di volta in volta.
10. Le parti danno infine atto che il ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
11. Le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/01/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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