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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12538/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972012001379133000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140186531516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170048954335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170222524679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972014018653156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10707/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720219040614274000 esclusivamente per la parte afferente le cartelle di pagamento nn. 09720120013791330000, 09720140186531516000,
09720170048954335000, 09720170222524679000 tassa auto per le annualità 2007,2008, 2011,2014 e
2015.
Specificamente era impugnata l'intimazione di pagamento per la parte afferente le cartelle di pagamento:
n. 09720120013791330000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2007 in riferimento al veicolo targato Targa_1; n. 09720140186531516000 relativa alle tasse automobilistiche per l'anno 2008 e anno 2011 in riferimento al veicolo targato Targa_2; n. 09720170048954335000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014 in riferimento al veicolo targato Targa_2; n. 09720170222524679000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015 in riferimento al veicolo targato Targa_2, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Si costituiva la Regione Lazio che insisteva per il rigetto del ricorso atteso le avvenute notifiche di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'ufficio che in via preliminare, chiedeva l'accertamento dell'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto tardivo. Sempre in via preliminare, chiedeva fosse dichiarata la carenza di responsabilità
e di legittimazione passiva dell'odierna resistente. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso proposto in quanto del tutto inammissibile ed infondato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva che in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
Nel caso di specie non vi è la prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, infatti, parte resistente non ha allegato le notifiche degli atti prodromici alla intimazione di pagamento quivi impugnata ma ha allegato uno schema che si ritiene insufficiente a sostituire la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Tanto premesso, la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio .
Roma 27 ottobre 2025 Il Giudice
GI HI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12538/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219040614274000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972012001379133000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140186531516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170048954335000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170222524679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972014018653156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10707/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720219040614274000 esclusivamente per la parte afferente le cartelle di pagamento nn. 09720120013791330000, 09720140186531516000,
09720170048954335000, 09720170222524679000 tassa auto per le annualità 2007,2008, 2011,2014 e
2015.
Specificamente era impugnata l'intimazione di pagamento per la parte afferente le cartelle di pagamento:
n. 09720120013791330000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2007 in riferimento al veicolo targato Targa_1; n. 09720140186531516000 relativa alle tasse automobilistiche per l'anno 2008 e anno 2011 in riferimento al veicolo targato Targa_2; n. 09720170048954335000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014 in riferimento al veicolo targato Targa_2; n. 09720170222524679000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015 in riferimento al veicolo targato Targa_2, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei tributi.
Si costituiva la Regione Lazio che insisteva per il rigetto del ricorso atteso le avvenute notifiche di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'ufficio che in via preliminare, chiedeva l'accertamento dell'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto tardivo. Sempre in via preliminare, chiedeva fosse dichiarata la carenza di responsabilità
e di legittimazione passiva dell'odierna resistente. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso proposto in quanto del tutto inammissibile ed infondato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva che in materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
Nel caso di specie non vi è la prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, infatti, parte resistente non ha allegato le notifiche degli atti prodromici alla intimazione di pagamento quivi impugnata ma ha allegato uno schema che si ritiene insufficiente a sostituire la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Tanto premesso, la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio .
Roma 27 ottobre 2025 Il Giudice
GI HI